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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1681/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Susanna Bonfatti Paini ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Corbari rinunciante al patrocinio il 26.6.2023 parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
1.1. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Castelverde (CR) il 25.7.2009; dalla loro unione sono nati e rispettivamente il 3.5.2012 e il Per_1 Per_2
12.9.2014; la casa coniugale era fissata in un immobile in comproprietà fra i coniugi, e sito in Castelverde.
1.2. Con decreto del 21.4.2016 questo Tribunale omologava l'accordo di separazione consensuale delle parti che, ai fini che in questa sede rilevano, prevedeva l'affido condiviso dei minori;
il loro collocamento prevalente presso la madre;
un libero diritto di visita paterno, da esercitarsi previo accordo con la madre; l'obbligo dello di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli continuando a pagare nella misura del 100% la rata del mutuo cointestato per la ex casa coniugale, versando a favore dei minori di € 300,00 al mese, nonché pagando nella misura del 50% le spese straordinarie1.
1.3. Le relazioni familiari nonché le condizioni della separazione entravano in crisi già 6 mesi dopo l'omologa: i Servizi Sociali segnalavano infatti alla Procura
Minorile di CI che lo risultasse assuntore di sostanze CP_1 stupefacenti -del resto, lo stesso aveva subito in passato delle condanne per reati ex d.p.r. 309/19902-; che lo stesso facesse uso di sostanze anche in presenza dei figli, quando li teneva presso di sé -appunto liberamente, in forza delle condizioni di separazione-; che, in ragione di questa dipendenza e altresì della conflittualità fra esso e la in alcune occasioni il padre Pt_1 avesse pronunciato frasi angoscianti in presenza dei minori e avesse aggredito verbalmente la Pt_1 In ragione di ciò, la Procura Minorile chiedeva di dichiarare lo CP_2 decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Si apriva così presso il Tribunale per i Minorenni di CI il procedimento
R.G.C.C. 1508/2016: con decreto provvisorio del 29.11.2016 quella A.G. disponeva il divieto di avvicinamento dello Scaravella alla e che il Pt_1 padre potesse incontrare i figli solo in forma protetta, dando incarico ai
Servizi Sociali in tal senso ed al Sert per la presa in carico dello Parte_2
1.4. Alla luce delle emergenze degli incarichi dati, con provvedimento del
24.11.2027 il Tribunale per i Minorenni di CI definiva il giudizio R.G.C.C.
1508/2016, rigettando la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale dello , ma sostanzialmente confermando le statuizioni CP_1 del decreto provvisorio di un anno prima4: quella A.G. rilevava, infatt,i che - sebbene lo negasse di avere di tossicodipendenza e rifiutasse di CP_1 partecipare seriamente al proposto percorso presso il Sert (con la implausibile spiegazione di temere di perdere credibilità nell'ambito professionale); sebbene esso non riuscisse ancora a comprendere come l'abituale consumo di sostanze stupefacenti non fosse compatibile con il corretto esercizio della genitorialità; sebbene in ragione di questa sua persistente condizione di dipendenza non potessero essere liberalizzati gli incontri-, comunque la situazione arriva migliorata rispetto ad un anno prima, perché lo non aveva più CP_1 tenuto episodi di aggressività nei confronti dell'ex moglie, perché era da rilevarsi l'esistenza un significativo rapporto di affetto fra lo ed i figli;
CP_1 perché era dato un ingaggio del padre nel cercare di mantenere una relazione con i piccoli, presentandosi esso puntualmente agli incontri protetti;
perché gli incontri si svolgevano serenamente.
1.5. In pendenza del procedimento R.G.C.C. 1508/2016 lo CP_1 cominciava a rendersi inadempiente negli obblighi economici previsti nell'accordo di separazione e nel pagamento del mutuo della ex casa coniugale5: da un lato ciò causava serie difficoltà economiche alla CP_3 dall'altro induceva la banca mutuataria ad avviare un'azione esecutiva per la vendita dell'immobile. La denunciava appunto lo per tali inadempimenti Pt_1 CP_1 economici e lo stesso veniva pure condannato con sentenza del 26.6.2019 dal
Tribunale di Cremona per il reato ex art. 570 c.p.7, tuttavia, il resistente persisteva nei propri inadempimenti.
2.1 Con ricorso del 16.7.2021 la incardinava il presente giudizio di Pt_1 divorzio dallo , chiedendo disporsi l'affido esclusivo a sé dei figli in CP_1 luogo della affido condiviso, concordato in sede di separazione, in ragione sia del persistente inadempimento dello nei propri doveri di CP_1 mantenimento della prole8 sia che per essa madre risultava sempre più difficile ottenere la collaborazione dello nella gestione “burocratica” della CP_1 vita dei figli9.
2.2. All'udienza presidenziale del 11.11.2021 -a cui lo non si CP_1 presentava-, venivano assunti i provvedimenti provvisori del caso, in particolare veniva disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre.
2.3. Nelle more nel tentativo di perfezionare la notifica dell'ordinanza presidenziale allo , si apriva un nuovo procedimento presso il CP_1
Tribunale per i Minorenni di CI (R.G.C.C. 1000/2021): pur persistendo un rapporto molto affettuoso fra padre e figli e un impegno del padre a presentarsi settimanalmente a far visita ai minori, i Servizi Sociali rilevavano infatti come durante gli incontri lo tenesse talvolta dei CP_1 comportamenti irresponsabili di non osservanza delle elementari norme anti
Covid e la aveva segnalato come fossero date delle inadeguatezze Pt_1 paterne, fra cui l'ingenerare gelosie fra i fratellini per avere l'affetto da parte del padre, il farli sentire inopportunamente in colpa o l'usare inadeguate frasi di biasimo.
In ragione di ciò nuovamente la Procura Minorile chiedeva dichiararsi la decadenza dello dalla responsabilità genitoriale10. CP_1
All'esito delle indagini disposte mediante i Servizi Sociali, emergendo come le inadeguatezze dello non inficiassero seriamente la serenità degli CP_1 incontri fra esso ed i figli e non costituissero seria fonte disagio per i minori, con decreto provvisorio del 5.4.2022 il Tribunale per i Minorenni disponeva darsi seguito agli incontri in forma protetta in essere da anni;
tuttavia, nello stesso provvedimento, a fronte del persistente rifiuto nello di avviare CP_1 un serio percorso quantomeno diagnostico percorso presso il Sert, a fronte del persistere del suo inadempimento nel proprio dovere di mantenere i figli, quella A.G. prescriveva fortemente allo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e di sottoporsi agli accertamenti del caso presso il Sert, pena l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale11.
2.4. Una volta perfezionatasi la notifica dell'ordinanza presidenziale allo
Scaravella si costituiva nel presente giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda di affido esclusivo dei figli e quindi di ripristinarsi il regime dell'affido condiviso in essere fino alla pronuncia della ordinanza presidenziale, e di disporsi incontri liberi fra esso ed i figli: il resistente compariva anche personalmente all'udienza del 17.3.2023, rendendo interrogatorio libero.
2.5. La partecipazione attiva dello al giudizio era tuttavia molto CP_1 breve, perché già nel giugno 2023 il suo difensore rinunciava all'incarico e lo non si costituiva con un altro difensore e non compariva più alle CP_1 udienze.
2.6. Nel frattempo giungeva al termine l'azione esecutiva intrapresa dalla banca mutuataria sulla ex casa coniugale, con la vendita dell'immobile all'asta, sicché la doveva trasferirsi con i figli altrove12: la ricorrente rinunciava Pt_1 pertanto alla propria domanda di assegnazione a sé della ex casa coniugale.
2.7. Alla luce delle dichiarazioni rese dal resistente in sede di interrogatorio libero, alla luce della documentazione istruttoria raccolta nell'ambito del procedimento R.G.C.C. 1000/2021 e riversata nel presente giudizio, l'unica istanza istruttoria di parte ricorrente che si rendeva necessario accogliere era quella relativa all'accertamento mediante Agenzia delle Entrate e Guardia di
Finanza della effettiva condizione reddituale dello (indagini che la CP_1
Guardia di Finanza concludeva redigendo una relazione datata 26.6.2024).
2.8. Giungeva nel frattempo al termine il procedimento R.G.C.C. 1000/2021: con decreto del 7.11.2023, preso atto dell'inottemperanza dello alle CP_1 prescrizioni ad esso impartite con il decreto provvisorio del 5.4.2022, persistendo quindi tanto una sua ferma opposizione a sottoporsi quantomeno ad una valutazione diagnostica al Sert, tanto a contribuire al mantenimento dei figli, quella A.G. dichiarava lo decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale dei figli, disponeva però che esso potesse continuare ad incontrarli in forma protetta.
2.9. Acquisita una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali sull'andamento degli incontri fra padre e figli, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18.7.2024.
3. A fronte dell'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello adottato dal Tribunale per i Minorenni di CI, in CP_1 questa sede poco resta da dire in punto di responsabilità genitoriale: questo
Tribunale non può che conformarsi al provvedimento adottato da quella A.G., anche in punto di esercizio del diritto di visita paterno, che pertanto deve continuare a svolgersi in forma protetta: al riguardo, deve notarsi come anche nell'ultima relazione di aggiornamento pervenuta dai Servizi Sociali (e datata
9.7.2024) si evidenzi come i bambini abbiano un rapporto molto stretto con il padre e come il padre non perda mai di vista il bene dei figli, pur apparendo talvolta “sopra le righe” in alcuni suoi atteggiamenti;
tuttavia, si condivide la valutazione fatta dal Tribunale per i Minorenni per cui la negazione del padre a sottoporsi ad accertamenti presso il Sert risulti molto sospetta e possa essere sintomatica di una negazione di un problema di dipendenza da droga, sicché fino a quando lo non si sottoporrà ai debiti accertamenti, finché non CP_1 si avrà conferma del fatto che dietro la sua negazione agli accertamenti non vi sia la negazione di un proprio problema, gli incontri non potranno che svolgersi in forma protetta, non potendo rischiarsi il ripetersi di episodi quali quelli occorsi in passato, e di cui si è detto13, in cui il padre talvolta si presentava in stato di alterazione da uso di uso di sostanze quanto teneva i figli presso di sé.
Va pertanto dichiarata inammissibile la richiesta della ricorrente di disporsi l'affido cd superesclusivo a sé dei figli per difetto di interesse ad agire, in quanto l'effetto della concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla
è già in essere in forza dal provvedimento di decadenza dalla Pt_1 responsabilità genitoriale adottato verso lo . CP_1 Logicamente va disposto il collocamento dei presso la madre, il cui ascolto e deve ritenersi superfluo, stante il fatto che la statuizione in questa sede assunta appare necessariamente conforme alla pronuncia del Tribunale per i
Minorenni.
4. A fronte dell'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello , a fronte della rinuncia da parte della ricorrente alla CP_1 propria domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale, essendo stato l'immobile venduto all'asta, le uniche due domande su cui questo Tribunale deve effettivamente pronunciarsi sono le domande sullo status e le domande concernenti il mantenimento dei minori.
5. La domanda sullo status va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2021; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
6.1. Quanto alle domande economiche di causa, appare utile tratteggiare le condizioni economiche delle parti.
6.2. La dopo aver lavorato come segretaria per qualche anno dopo la Pt_1 separazione, è rimasta disoccupata a far data dal 2021 e almeno sino alla metà del 2023 (come si evince dai suoi docc. 16 e 17 e dalla sua nota del 19.7.2023): non è dato sapere se la stessa abbia attualmente trovato un'occupazione.
6.3. Quanto allo il persistere a tutt'oggi di un suo Controparte_4 inadempimento nel versamento dell'assegno di mantenimento disposto in fase presidenziale a favore dei figli-, le risultanze della istruttoria non univoche.
Lo svolge la professione di geometra, occupandosi di sicurezza nei CP_1 cantieri e di igiene nei locali (così esso ha dichiarato in sede di suo interrogatorio libero).
Da un lato, sempre in sede di proprio interrogatorio libero, lo stesso ha dichiarato di guadagnare importi annui oscillanti fra € 20.000 ed € 30.000
l'anno e un indizio che confermerebbe queste dichiarazioni in ordine alla redditività della sua professione potrebbe rinvenirsi nel fatto che dalla nota della Guardia di Finanza del 26.6.2024 emerge che lo abbia assunto CP_1 alle proprie dipendenze alcune persone, per brevi periodi, sia nel corso del
2022 sia nel corso del 2023.
Tuttavia, a fronte di ciò, sono dati vari indizi da cui si ricaverebbe che esso versi in condizioni economiche critiche (e che quindi esso, in sede di proprio interrogatorio, abbia millantato riguardo le proprie condizioni reddituali) quali: il fatto che tutti i conti correnti intestati allo risultino tutti avere CP_1 saldo negativo o in sofferenza (cfr. la nota della Guardia di Finanza del
26.6.2024); il fatto che esso risulti avere emesso fatture di esiguo ammontare nel corso del periodo d'imposta 2023 (così emerge dalla stessa nota); il fatto che esso risulti avere subito recentemente uno sfratto dall'appartamento locato
(come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali del 9.7.2024); del resto, nel proprio atto di costituzione nel presente giudizio lo aveva allegato CP_1 versare in precarie condizioni economiche14.
Dalla nota della Guardia di Finanza si ricava altresì che lo sia CP_1 proprietario di 4 immobili in Monticelli d'Ongina (PC), uno dei quali risulta locato, ma pro quota con i propri parenti.
6.4. In questa sede non appare tuttavia rilevante la circostanze che le risultanze istruttorie non siano univoche riguardo la reale redditività dell'attività professionale dello . CP_1
Infatti, a mente del fatto che nel nostro ordinamento solo in eccezionali situazioni -ad esempio per ragioni di salute- un genitore può essere esonerato del proprio obbligo di mantenere la prole, anche se lo versasse in CP_1 critiche condizioni reddituali, non avendo esso mai allegato né provato di essere in una condizione di assoluta impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli -anzi avendo esso sempre negato di avere un problema di dipendenza da sostanze stupefacenti che possa condizionare la propria professione-, esso non può ritenersi esonerato dall'obbligo di mantenere i minori: come richiesto dalla ricorrente, va disposto che lo CP_1 contribuisca al mantenimento della prole versando la somma di euro 500 al mese, importo soggetto a rivalutazione Istat, essendo euro 250 al mese la minima somma necessaria per il mantenimento di un minore, nonché contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, da intendersi disciplinate dal Protocollo vigente di questo Tribunale. Essendo in presenza di una condizione di decadenza dello dalla CP_1 responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 230/2021, l'assegno unico per i minori va percepito integralmente dalla Pt_1
7. Le spese di lite vanno dichiarate compensate ma solo in ragione della metà.
Depone nel senso della compensazione il carattere necessitato del presente giudizio, essendo un giudizio sullo status.
Per la restante metà le spese di lite di parte ricorrente vanno poste a carico dello , in quanto è in ragione della sua mancanza di collaborazione CP_1
(con mancanza di qualunque di produzione documentale riguardo la sua condizione reddituale), che si è reso necessario disporre accertamenti mediante l'Agenzia delle Entrate e la Guardia Di Finanza.
Le quota delle spese di lite di parte ricorrente di parte ricorrente ed a carico di parte resistente vanno liquidate secondo gli importi medi del Protocollo
Tribunale di Cremona- Consiglio Ordine Avvocati di Cremona per la liquidazione standardizzata dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato nelle cause di Famiglia del 2016, importi determinati già operando la decurtazione ex art. 130 T.U. Spese di Giustizia: operando la dimidazione per la disposta compensazione parziale, la quota la carico dello
è da quantificarsi in € 1500,00. CP_1
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1681 /
2021, preso atto della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre sui figli e Controparte_1 Per_1 Per_2 come da provvedimento del Tribunale per i Minorenni di CI del
7.11.2023: dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1
matrimonio contratto in Castelverde il Controparte_1
25.7.2009 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Castelverde al n. 6 Parte I anno 2009; dispone il collocamento dei figli e presso la madre Per_1 Per_2
; Parte_1 dispone che il padre posso incontrare i propri figli e Controparte_1 nelle forme nei modi stabiliti con il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di CI del 7.11.2023; dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 versando a ogni mese, il giorno 5, la somma di euro Parte_1
500,00, importo soggetto a rivalutazione Istat, nonché contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori, da intendersi regolamentate dal Protocollo di questo tribunale;
dà atto che l'assegno unico per i minori va percepito integralmente da
; Parte_1 dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di disporsi l'affido cd superesclusivo dei figli a sé; dichiara le spese di lite compensate in ragione della metà; condanna parte alla rifusione delle spese di lite a favore di parte Controparte_1
in ragione della restante metà, per l'importo di € 1500,00, Parte_1 con pagamento da effettuarsi a favore dello Stato, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia;
così deciso in Cremona, il 18/12/2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelverde;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda l'accordo di separazione al doc. 6 ricorrente;
2 Cfr. il certificato penale dello , al doc. 10 ricorrente;
CP_1 3 Cfr. il decreto al doc. 11 ricorrente;
4 Si veda questo decreto al doc. 12 ricorrente;
5 Cfr. i doc. 7 e 8 ricorrente;
6 Come rilevato dal Tribunale per i Minorenni nel proprio decreto del 24.11.2017; 7 Cfr. il doc. 8 ricorrente;
8 Cfr. ricorso p. 2; 9 Cfr. memoria del 21.11.2021, p. 5; Pt_1 10 Cfr. i docum tti da parte ricorrente in uno con la sua nota del 4.3.2022; 11 Cfr. il decreto, prodotto dalla ricorrente con nota del 17.5.2022; 12 Così la nota di parte del 16.7.2023; Pt_1 13 Al punto 1.3.; 14 Come peraltro da esso allegato nel difendersi nell'ambito del giudizio per il reato ex art. 570 c.p. che lo ha visto come imputato (cfr. il 8 ricorrente);