CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI IS CA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 197 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pruneddu, RI AT e LA AT, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci,
che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 14 settembre 2016, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva domandato che fosse riconosciuta la natura professionale CP_1
delle lesioni alla colonna e dell'angioneurosi con lesioni osteoarticolari da cui era affetto, con conseguente condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo CP_1
dovutogli, oltre accessori e spese.
In particolare, il ricorrente aveva esposto di avere lavorato: dal 1990 al 2001 come autista/noleggiante di mezzi da trasporto non dotati di servosterzo e con sedile privo di ammortizzazione, rimanendo continuativamente esposto alle sollecitazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero dai veicoli, da lui condotti per circa 90.000 Km
all'anno su ogni tipologia di strade;
negli anni 2002 e 2003 quale addetto alla realizzazione di infissi di legno e tetti, rimanendo continuativamente esposto alla movimentazione manuale di gravosi pesi, nonché all'uso di strumenti vibranti quali levigatrice, trapano, motosega;
dal 2005
al 2008 quale addetto alla realizzazione, verniciatura e montaggio di mobili di legno e porte,
rimanendo esposto, sia alla movimentazione di pesanti pannelli in legno truciolare e listellare e di tavoloni in legno massello del peso di Kg 100, sia al mantenimento di sforzi prolungati e posture incongrue della schiena, sia all'utilizzo di strumenti vibranti, quali levigatrice, trapano e motosega.
Ritenendo di avere contratto nell'esercizio delle indicate attività lavorative delle lesioni alla colonna e un'angioneurosi con lesioni osteoarticolari, rispettivamente in data 19 Parte_1
gennaio 2015 e 5 febbraio 2016, aveva presentato all' le relative domande amministrative, le CP_1
quali, come le successive opposizioni, non erano, però, state accolte.
Ciò premesso, aveva concluso come sopra riportato. Parte_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, contestando integralmente la fondatezza CP_1
delle domande proposte dal ricorrente.
L' convenuto, quanto alla patologia alla colonna, aveva evidenziato come gli eventuali CP_1
rischi fossero cessati nel 2008 e come l'espressività clinica apparisse sfumata e di scarsa
2 rilevanza medico-legale.
Con riferimento all'angioneurosi, l' aveva sottolineato come fosse stato superato il CP_1
periodo di indennizzabilità e come mancassero in atti referti, esami o visite comprovanti l'esistenza della patologia denunciata entro i limiti tabellari.
Inoltre, aveva aggiunto l'ente resistente, per entrambe le patologie mancava la prova della sussistenza di un serio rischio morbigeno, oltre che della eventuale durata e intensità del medesimo.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte, con Controparte_3
vittoria di spese.
***
Istruita la causa con prova per testi, produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 300/2021 del 16 marzo 2021, aveva accolto in parte la domanda proposta da aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato, il Parte_1
quale aveva riconosciuto la natura professionale della patologia alla colonna, limitatamente alla riscontrata ernia discale in L5-S1, quantificando il relativo danno biologico nella misura del 8%,
mentre aveva ritenuto insussistente l'angioneurosi e non comprovata l'origine professionale delle lesioni osteoarticolari.
Il Tribunale aveva, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura dell'8% e aveva condannato l' al pagamento della suddetta CP_1
prestazione, oltre interessi legali, spese di lite e spese di CTU.
Rifacendosi alle considerazioni svolte dall'ausiliare, il primo giudice aveva, per un verso,
ritenuto che le risultanze istruttorie, documentali e testimoniali avessero comprovato come l'attività di autista svolta per più di un decennio da avesse avuto, con buona probabilità, Pt_1
un ruolo quantomeno concausale nell'insorgenza della componente erniaria in L5-S1 e, per altro verso, quanto alla patologia angioneurotica e alle lesioni osteoarticolari, aveva evidenziato come
“l'esame fotopletismografico delle mani, eseguito in data 02.12.2015, ormai a distanza di oltre 6
3 anni dalla cessazione del lavoro e ben oltre il periodo massimo di indennizzabilità di 1 anno per
la Sindrome di Raynaud secondaria, non” avesse “di fatto evidenziato l'esistenza di
un'ipotermia a carico delle dita, né al contempo documentato alterazioni patognomoniche per
un'abnorme reattività vascolare a stimoli termici da correlare in maniera specifica ed esclusiva
ad acrosindromi vascolari e/o ad angioneurosi secondaria a noxae professionali di carattere
fisico o chimico, essendo nel complesso apparsa del tutto regolare la morfologia delle onde
fotopletismografiche rilevate nel tracciato in condizioni basali su entrambi i polsi arteriosi,
come pure il grado di attenuazione dopo l'esposizione al freddo (cold-test), e i relativi tempi di
ripristino delle condizioni circolatorie o termometriche” erano “apparsi alterati soltanto in
maniera lieve e in forma del tutto aspecifica rispetto al normale… Anche le affezioni
osteoarticolari a carico della colonna cervicale.., delle spalle.., dei gomiti.. delle mani e dei
polsi.. non appaiono avere caratteristiche di gravità e/o precocità tali da poter propendere per
l'ipotesi di un'origine professionale delle stesse, bensì da ascrivere alle tipologie di
comunissimo riscontro nella popolazione generale di oltre i 50 anni di età”.
***
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza, …
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo per l' CP_1 Parte_2
nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, da conglobarsi
col danno del 8% già riconosciuto.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria, se maggiore, dal 121° giorno dopo la domanda.
4 3) Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, da
distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile dell'appellante, ai
fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a
euro 23.493,36, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso
di reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a
suo carico.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva disconosciuto l'esistenza dell'angioneurosi, sostenendo che la stessa fosse basata sulle errate conclusioni cui era pervenuto il CTU.
Quest'ultimo, infatti, ha osservato l'appellante, aveva escluso l'esistenza della patologia angioneurotica in quanto, a suo dire, dall'esame fotopletismografico del 02.12.15 agli atti non risultavano elementi clinici e strumentali significativi dell'esistenza della stessa.
Le suddette conclusioni, ha proseguito l'appellante, già tempestivamente contestate dal proprio
CTP nelle osservazioni del 17.12.19 e nell'udienza di discussione del 18.2.20, sul presupposto che, in realtà, la pletismografia “alterata” denunciasse la presenza dell'angioneurosi anche in assenza di segni clinici, dovevano essere contestate anche in questa sede, attraverso la relazione,
allegata all'atto d'appello, elaborata dal dott. specialista angiologo, il quale Persona_1
aveva chiarito i seguenti punti:
“1) Dall'esame pletismografico del 2.12.15 agli atti risultava chiaramente, dopo il test basale,
una “riduzione di ampiezza dell'onda pulsatoria” su tutte le dita della mano dx e sul secondo
5 dito della mano sinistra, e dopo la prova da freddo “un'ulteriore riduzione di ampiezza
dell'onda pulsatoria, con allungamento della linea dell'apice su tutte le dita della mano destra e
sul I dito di quella sinistra”.
“2) Dal nuovo esame pletismografico eseguito dal Dott. del 5/7/21, “l'ampiezza Per_1
dell'onda pulsatoria è ridotta già in condizioni di base su tutte le dita della mano destra e sul II
sin” e dopo il cold test, si osserva “la scomparsa di vera onda pulsatoria fotopletismografica su
tutte le dita bilateralmente” Va, inoltre, osservata “la grave intolleranza al freddo, 1' 21'', con
la comparsa di una importante sintomatologia dolorosa accompagnata da sintomi
neurovegetativi, malessere e sudorazione algida”;
“3) “La tele termometria i.r. documenta dopo test da freddo un crollo termico superiore al 40%
dei valori basali, con punte del 46,9% sul III dx, e del 50,6% sul III sin” ed ulteriormente “Il
mancato recupero della temperatura basale su tre dita della mano destra e su due della mano
sinistra dopo rewarming test”.
Poiché, quindi, ha sostenuto l'appellante, come evidenziato dall'indicato specialista “non sono
presenti altre cause né concause, oltre la tecnopatia vibratoria, delle patologie riscontrate”,
deve ritenersi che le lesioni vascolari acrali – vasculopatia, sindrome di Raynaud, acro sindrome si fossero sviluppate in nesso causale con l'attività di lavoro svolta.
***
L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, evidenziare come i nuovi esami angiologici, fotopletismografie e teletermometrie cutanee, eseguiti dall'appellante il 5 luglio 2021 e allegati alla relazione del dott.
prodotta unitamente all'atto di appello, non risultando finalizzati a documentare un Per_1
aggravamento sopravvenuto, mai neanche allegato dall'appellante, devono considerarsi tardivamente prodotti, mirando gli stessi a documentare, ben oltre la data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, una situazione già allora esistente.
Non risulta, d'altra parte, che l'attuale appellante, in primo grado, sia in sede di contraddittorio
6 tecnico, sia nelle difese successive al deposito della relazione definitiva, avesse sollecitato il
CTU allo svolgimento di ulteriori esami, mentre il CTU aveva espressamente evidenziato l'assenza di dati clinici (assenza di fenomeno di Raynaud) e obiettivi (assenza di lesioni distrofiche a carico della cute di rivestimento e degli annessi) tali da indurlo ad eseguire ulteriori approfondimenti del caso.
Gli esami in discussione, dunque, in quanto tardivamente prodotti, risultano inammissibili ovvero inutilizzabili per la decisione della causa o per l'adozione di qualunque iniziativa istruttoria alla stessa finalizzata.
Per il resto, come correttamente evidenziato dall' nella memoria difensiva depositata in CP_1
questo grado di appello, le censure formulate dall'appellante avverso la sentenza di primo grado si riducono ad una mera contrapposizione, alla valutazione dei tracciati dell'esame fotopletismografico del 2 dicembre 2015 proposta dal CTU, della differente valutazione proposta dallo specialista di fiducia dello stesso appellante
Tale ultima valutazione, fondata sostanzialmente sul concetto che qualunque alterazione del tracciato si traduca in uno stato patologico rilevante ai fini in esame, è, peraltro, risultata inidonea ad introdurre una critica convincente al ragionamento svolto dall'ausiliare dell'ufficio,
il quale, correttamente evidenziando le specificità del caso concreto e valorizzando la lievità e aspecificità delle alterazioni rilevate, aveva escluso che l'esame in discussione avesse documentato “alterazioni patognomoniche per un'abnorme reattività vascolare a stimoli termici
da correlare in maniera specifica ed esclusiva ad acrosindromi vascolari e/o ad angioneurosi
secondaria a noxae professionali di carattere fisico o chimico, essendo nel complesso apparsa
del tutto regolare la morfologia delle onde fotopletismografiche rilevate nel tracciato in
condizioni basali su entrambi i polsi arteriosi, come pure il grado di attenuazione dopo
l'esposizione al freddo (cold-test)”, mentre “i relativi tempi di ripristino delle condizioni
circolatorie e termometriche sono apparsi alterati soltanto in maniera lieve e in forma del tutto
aspecifica rispetto al normale”.
7 Si tratta di conclusioni supportate da puntuale indagine medica, esenti da vizi logici e fondate sull'attenta ed esaustiva considerazione di tutti gli elementi di valutazione presenti in atti, non adeguatamente inficiate dalle censure formulate dalla parte appellante e che la Corte ritiene di condividere, anche in quanto maggiormente coerenti con la tabella delle menomazioni, la quale individua, come danno minimo riconoscibile (cod. 33), quello che in “assenza del fenomeno di
Raynaud”, come accertato dal CTU, è caratterizzato da “assenza del recupero della temperatura
cutanea e del polso sino a 40' dalla fine del cold-test”, non riscontrata nella fattispecie.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, per Parte_1
l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 1 settembre 2021, di non essere stato titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
8 come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 ottobre 2025.
L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. EL Coinu………………………..……………………dott. RI IS CA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI IS CA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 197 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pruneddu, RI AT e LA AT, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci,
che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 14 settembre 2016, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva domandato che fosse riconosciuta la natura professionale CP_1
delle lesioni alla colonna e dell'angioneurosi con lesioni osteoarticolari da cui era affetto, con conseguente condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo CP_1
dovutogli, oltre accessori e spese.
In particolare, il ricorrente aveva esposto di avere lavorato: dal 1990 al 2001 come autista/noleggiante di mezzi da trasporto non dotati di servosterzo e con sedile privo di ammortizzazione, rimanendo continuativamente esposto alle sollecitazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero dai veicoli, da lui condotti per circa 90.000 Km
all'anno su ogni tipologia di strade;
negli anni 2002 e 2003 quale addetto alla realizzazione di infissi di legno e tetti, rimanendo continuativamente esposto alla movimentazione manuale di gravosi pesi, nonché all'uso di strumenti vibranti quali levigatrice, trapano, motosega;
dal 2005
al 2008 quale addetto alla realizzazione, verniciatura e montaggio di mobili di legno e porte,
rimanendo esposto, sia alla movimentazione di pesanti pannelli in legno truciolare e listellare e di tavoloni in legno massello del peso di Kg 100, sia al mantenimento di sforzi prolungati e posture incongrue della schiena, sia all'utilizzo di strumenti vibranti, quali levigatrice, trapano e motosega.
Ritenendo di avere contratto nell'esercizio delle indicate attività lavorative delle lesioni alla colonna e un'angioneurosi con lesioni osteoarticolari, rispettivamente in data 19 Parte_1
gennaio 2015 e 5 febbraio 2016, aveva presentato all' le relative domande amministrative, le CP_1
quali, come le successive opposizioni, non erano, però, state accolte.
Ciò premesso, aveva concluso come sopra riportato. Parte_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, contestando integralmente la fondatezza CP_1
delle domande proposte dal ricorrente.
L' convenuto, quanto alla patologia alla colonna, aveva evidenziato come gli eventuali CP_1
rischi fossero cessati nel 2008 e come l'espressività clinica apparisse sfumata e di scarsa
2 rilevanza medico-legale.
Con riferimento all'angioneurosi, l' aveva sottolineato come fosse stato superato il CP_1
periodo di indennizzabilità e come mancassero in atti referti, esami o visite comprovanti l'esistenza della patologia denunciata entro i limiti tabellari.
Inoltre, aveva aggiunto l'ente resistente, per entrambe le patologie mancava la prova della sussistenza di un serio rischio morbigeno, oltre che della eventuale durata e intensità del medesimo.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte, con Controparte_3
vittoria di spese.
***
Istruita la causa con prova per testi, produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 300/2021 del 16 marzo 2021, aveva accolto in parte la domanda proposta da aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato, il Parte_1
quale aveva riconosciuto la natura professionale della patologia alla colonna, limitatamente alla riscontrata ernia discale in L5-S1, quantificando il relativo danno biologico nella misura del 8%,
mentre aveva ritenuto insussistente l'angioneurosi e non comprovata l'origine professionale delle lesioni osteoarticolari.
Il Tribunale aveva, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura dell'8% e aveva condannato l' al pagamento della suddetta CP_1
prestazione, oltre interessi legali, spese di lite e spese di CTU.
Rifacendosi alle considerazioni svolte dall'ausiliare, il primo giudice aveva, per un verso,
ritenuto che le risultanze istruttorie, documentali e testimoniali avessero comprovato come l'attività di autista svolta per più di un decennio da avesse avuto, con buona probabilità, Pt_1
un ruolo quantomeno concausale nell'insorgenza della componente erniaria in L5-S1 e, per altro verso, quanto alla patologia angioneurotica e alle lesioni osteoarticolari, aveva evidenziato come
“l'esame fotopletismografico delle mani, eseguito in data 02.12.2015, ormai a distanza di oltre 6
3 anni dalla cessazione del lavoro e ben oltre il periodo massimo di indennizzabilità di 1 anno per
la Sindrome di Raynaud secondaria, non” avesse “di fatto evidenziato l'esistenza di
un'ipotermia a carico delle dita, né al contempo documentato alterazioni patognomoniche per
un'abnorme reattività vascolare a stimoli termici da correlare in maniera specifica ed esclusiva
ad acrosindromi vascolari e/o ad angioneurosi secondaria a noxae professionali di carattere
fisico o chimico, essendo nel complesso apparsa del tutto regolare la morfologia delle onde
fotopletismografiche rilevate nel tracciato in condizioni basali su entrambi i polsi arteriosi,
come pure il grado di attenuazione dopo l'esposizione al freddo (cold-test), e i relativi tempi di
ripristino delle condizioni circolatorie o termometriche” erano “apparsi alterati soltanto in
maniera lieve e in forma del tutto aspecifica rispetto al normale… Anche le affezioni
osteoarticolari a carico della colonna cervicale.., delle spalle.., dei gomiti.. delle mani e dei
polsi.. non appaiono avere caratteristiche di gravità e/o precocità tali da poter propendere per
l'ipotesi di un'origine professionale delle stesse, bensì da ascrivere alle tipologie di
comunissimo riscontro nella popolazione generale di oltre i 50 anni di età”.
***
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza, …
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo per l' CP_1 Parte_2
nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, da conglobarsi
col danno del 8% già riconosciuto.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria, se maggiore, dal 121° giorno dopo la domanda.
4 3) Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, da
distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile dell'appellante, ai
fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a
euro 23.493,36, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso
di reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a
suo carico.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva disconosciuto l'esistenza dell'angioneurosi, sostenendo che la stessa fosse basata sulle errate conclusioni cui era pervenuto il CTU.
Quest'ultimo, infatti, ha osservato l'appellante, aveva escluso l'esistenza della patologia angioneurotica in quanto, a suo dire, dall'esame fotopletismografico del 02.12.15 agli atti non risultavano elementi clinici e strumentali significativi dell'esistenza della stessa.
Le suddette conclusioni, ha proseguito l'appellante, già tempestivamente contestate dal proprio
CTP nelle osservazioni del 17.12.19 e nell'udienza di discussione del 18.2.20, sul presupposto che, in realtà, la pletismografia “alterata” denunciasse la presenza dell'angioneurosi anche in assenza di segni clinici, dovevano essere contestate anche in questa sede, attraverso la relazione,
allegata all'atto d'appello, elaborata dal dott. specialista angiologo, il quale Persona_1
aveva chiarito i seguenti punti:
“1) Dall'esame pletismografico del 2.12.15 agli atti risultava chiaramente, dopo il test basale,
una “riduzione di ampiezza dell'onda pulsatoria” su tutte le dita della mano dx e sul secondo
5 dito della mano sinistra, e dopo la prova da freddo “un'ulteriore riduzione di ampiezza
dell'onda pulsatoria, con allungamento della linea dell'apice su tutte le dita della mano destra e
sul I dito di quella sinistra”.
“2) Dal nuovo esame pletismografico eseguito dal Dott. del 5/7/21, “l'ampiezza Per_1
dell'onda pulsatoria è ridotta già in condizioni di base su tutte le dita della mano destra e sul II
sin” e dopo il cold test, si osserva “la scomparsa di vera onda pulsatoria fotopletismografica su
tutte le dita bilateralmente” Va, inoltre, osservata “la grave intolleranza al freddo, 1' 21'', con
la comparsa di una importante sintomatologia dolorosa accompagnata da sintomi
neurovegetativi, malessere e sudorazione algida”;
“3) “La tele termometria i.r. documenta dopo test da freddo un crollo termico superiore al 40%
dei valori basali, con punte del 46,9% sul III dx, e del 50,6% sul III sin” ed ulteriormente “Il
mancato recupero della temperatura basale su tre dita della mano destra e su due della mano
sinistra dopo rewarming test”.
Poiché, quindi, ha sostenuto l'appellante, come evidenziato dall'indicato specialista “non sono
presenti altre cause né concause, oltre la tecnopatia vibratoria, delle patologie riscontrate”,
deve ritenersi che le lesioni vascolari acrali – vasculopatia, sindrome di Raynaud, acro sindrome si fossero sviluppate in nesso causale con l'attività di lavoro svolta.
***
L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, evidenziare come i nuovi esami angiologici, fotopletismografie e teletermometrie cutanee, eseguiti dall'appellante il 5 luglio 2021 e allegati alla relazione del dott.
prodotta unitamente all'atto di appello, non risultando finalizzati a documentare un Per_1
aggravamento sopravvenuto, mai neanche allegato dall'appellante, devono considerarsi tardivamente prodotti, mirando gli stessi a documentare, ben oltre la data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, una situazione già allora esistente.
Non risulta, d'altra parte, che l'attuale appellante, in primo grado, sia in sede di contraddittorio
6 tecnico, sia nelle difese successive al deposito della relazione definitiva, avesse sollecitato il
CTU allo svolgimento di ulteriori esami, mentre il CTU aveva espressamente evidenziato l'assenza di dati clinici (assenza di fenomeno di Raynaud) e obiettivi (assenza di lesioni distrofiche a carico della cute di rivestimento e degli annessi) tali da indurlo ad eseguire ulteriori approfondimenti del caso.
Gli esami in discussione, dunque, in quanto tardivamente prodotti, risultano inammissibili ovvero inutilizzabili per la decisione della causa o per l'adozione di qualunque iniziativa istruttoria alla stessa finalizzata.
Per il resto, come correttamente evidenziato dall' nella memoria difensiva depositata in CP_1
questo grado di appello, le censure formulate dall'appellante avverso la sentenza di primo grado si riducono ad una mera contrapposizione, alla valutazione dei tracciati dell'esame fotopletismografico del 2 dicembre 2015 proposta dal CTU, della differente valutazione proposta dallo specialista di fiducia dello stesso appellante
Tale ultima valutazione, fondata sostanzialmente sul concetto che qualunque alterazione del tracciato si traduca in uno stato patologico rilevante ai fini in esame, è, peraltro, risultata inidonea ad introdurre una critica convincente al ragionamento svolto dall'ausiliare dell'ufficio,
il quale, correttamente evidenziando le specificità del caso concreto e valorizzando la lievità e aspecificità delle alterazioni rilevate, aveva escluso che l'esame in discussione avesse documentato “alterazioni patognomoniche per un'abnorme reattività vascolare a stimoli termici
da correlare in maniera specifica ed esclusiva ad acrosindromi vascolari e/o ad angioneurosi
secondaria a noxae professionali di carattere fisico o chimico, essendo nel complesso apparsa
del tutto regolare la morfologia delle onde fotopletismografiche rilevate nel tracciato in
condizioni basali su entrambi i polsi arteriosi, come pure il grado di attenuazione dopo
l'esposizione al freddo (cold-test)”, mentre “i relativi tempi di ripristino delle condizioni
circolatorie e termometriche sono apparsi alterati soltanto in maniera lieve e in forma del tutto
aspecifica rispetto al normale”.
7 Si tratta di conclusioni supportate da puntuale indagine medica, esenti da vizi logici e fondate sull'attenta ed esaustiva considerazione di tutti gli elementi di valutazione presenti in atti, non adeguatamente inficiate dalle censure formulate dalla parte appellante e che la Corte ritiene di condividere, anche in quanto maggiormente coerenti con la tabella delle menomazioni, la quale individua, come danno minimo riconoscibile (cod. 33), quello che in “assenza del fenomeno di
Raynaud”, come accertato dal CTU, è caratterizzato da “assenza del recupero della temperatura
cutanea e del polso sino a 40' dalla fine del cold-test”, non riscontrata nella fattispecie.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, per Parte_1
l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 1 settembre 2021, di non essere stato titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
8 come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 ottobre 2025.
L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. EL Coinu………………………..……………………dott. RI IS CA
9