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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa GH SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 419/2025, promossa da: rappresentato e difeso, dall'Avv.to Paolo Languasco ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio, sito Vico Falamonica 1/13 Genova giusta procura depositata nel fascicolo telematico,
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Cont
chiedendo;
“Accertare che la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi fra la ricorrente ed il
costituisce violazione dei principi comunitari in materia di reiterazione di contratti a tempo CP_1 determinato.
Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente una somma pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari ad euro 2.352,22 mensili, o la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno o al titolo meglio visto;
oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.”
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico e documentale che la ricorrente ha lavorato e lavora, in forza di contratti a termine (doc.1 Cont Cont ric. e 13 ) alle dipendenze del convenuto (nel seguito, per brevità, anche solo ”), CP_1 quale docente di sostegno, relativi ai seguenti periodi: AS 2015/2016: dal 16.10.2015 al 30.6.2016 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist. Bergese;
AS 2016/2017: dal 28.11.2016 al 30.6.2017 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist. Primo Levi, con orario full time;
AS 2017/2018: dal 13.10.2017 al 30.6.2018 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2018/2019: dal 24.9.2018 al 30.6.2019 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2019/2020: dal 16.9.2019 al 30.6.2020 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2020/2021: dal 22.9.2020 al 31.8.2021 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2024/2025: dal 6.9.24 al 30.6.2025 (Doc.4), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist. Per_1
con orario full time.
[...]
Sostiene parte ricorrente che la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta (anche con riguardo a quelli su organico c.d. “di fatto”, al 30/6) in carenza di ragioni sostitutive e per far fronte ad esigenze “permanenti” dell'Istituzione scolastica, mediante svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo indeterminato.
Chiede pertanto accertarsi l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, avendo la sequenza contrattuale violato i principi del diritto comunitario in materia, e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui all'art 36, c.5, T.U. Pubblico Impiego recentemente novellato.
Cont Il chiede il rigetto del ricorso, perché infondato, sostenendo in particolare che:
-le pronunce relative al risarcimento del danno c.d. comunitario, in conseguenza dell'abuso di contratti a termine da parte dell'Amministrazione scolastica, si erano rese necessarie per l'utilizzo improprio, da parte del , dell'art. 4 della l. 124 del 1999 che Controparte_1 aveva provocato una distorsione dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, esacerbato dalla continuata mancanza di procedure concorsuali che regolassero l'afflusso di docenti di ruolo;
-la validità dei rimedi introdotti dalla l. 107 del 2015 è stata riconosciuta, anche, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, che ha evidenziato come “dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati -benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione- è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne”;
-emerge, dunque, l'importanza di concorsi pubblici che regolarizzino la posizione dei docenti precari e la preferibilità di tale soluzione rispetto al semplice risarcimento del danno, non dovuto, d'altra parte, ove l'Amministrazione abbia impegnato le proprie risorse al fine della stabilizzazione;
-nel caso di specie, il ricorrente, supplente, “è stato convocato per almeno 36 mesi, anche non continuativi, a svolgere un ruolo di docenza nell'Istruzione pubblica, su posto annuale su organico di diritto”;
-l'indizione di concorsi, ordinari e straordinari - quest'ultimi, come risaputo, di più facile accesso per i docenti precari che da anni prestano la loro opera presso il - Controparte_1
è già di per sé una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
onde nessun risarcimento del danno va riconosciuto alla parte ricorrente;
-in particolare, a partire dalla programmazione contenuta nella l. 107 del 2015, l'Amministrazione scolastica ha indetto numerosi concorsi, al fine di risolvere l'annoso problema dei docenti precari: il comma 114 dell'art. 1 della predetta legge ha dato luogo a ben 3 bandi di concorso (Decreto dirigenziale 105 del 2016, per l'infanzia e la primaria;
Decreto dirigenziale 106 del 2016, per la secondaria di I e II grado;
Decreto dirigenziale 107 del 2016, per il sostegno); si sono aggiunti quelli del D.lgs. n. 59 del 2017 (Decreto dipartimentale 85 del 2018; DDG 1546 del 07.11.2018; Decreto dipartimentale 498 e 499 del 2020, Decreto Dipartimentale 510 del 23 aprile 2020); quelli di cui all'art. 59 commi 4 e 9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 e i decreti conseguenti, non solo per l'anno 2021 ma, ulteriormente, per l'anno 2022 e 2023; da ultimo, sono intervenuti il Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola secondaria) e il Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola dell'infanzia e la primaria) che ha coinvolto tutte le classi di concorso bandite;
quest'ultimo concorso è in svolgimento e, all'art. 13 comma 9 di entrambi i decreti, si prevede una riserva di posti per chi ha già svolto un certo servizio presso il Controparte_1
(il Decreto Direttoriale n. 77 del 17 gennaio 2024 e il Decreto Direttoriale n. 78 del 17 gennaio 2024 hanno implementato il numero di cattedre messe a disposizione, a fronte della mole delle richieste);
-insomma, negli ultimi anni il ha indetto numerosi concorsi, Controparte_1 mettendo a disposizione, tra l'altro, un numero notevole di cattedre per la classe di concorso di interesse della parte ricorrente, “anche con carattere riservato a coloro che già avevano svolto un certo numero di supplenze”;
-il concorso di cui al Decreto dipartimentale 85 del 2018 e quello di cui al comma 9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 sono stati concepiti, intenzionalmente, per favorire i docenti precari, che hanno sostenuto esclusivamente una prova orale;
Cont
-dunque, il ha già dato risposta alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE e alla direttiva 1999/70/CE, adottando misure che rivestono un carattere non solo proporzionato ma, anche, sufficientemente energico e dissuasivo per garantirne la piena efficacia, onde il protrarsi della precarietà della parte ricorrente non può essere addebitato al;
CP_1
- “la ricorrente partecipa alle GPS sulla Provincia di Genova per la classe di concorso sostegno come da stato matricolare e dalla domanda per il rinnovo delle GPS per l'a.s. in corso. Non può non notarsi che, per tali classi di concorso, per i periodi di precariato dell'attrice, sono state bandite ben 13 procedure concorsuali, di cui 9 di carattere straordinario e/o riservato, secondo la nozione ben conosciuta ormai anche a questo Tribunale. Pertanto, il ha già posto in essere tutte le CP_1 procedure, previste dal dettato comunitario, finalizzate alla stabilizzazione della posizione della ricorrente, senza considerare quelle future. Quale addebito può essere mosso all'Amministrazione, se non quello di permettere la candidatura, nelle GPS, anche a coloro che non si presentano e/o che non vincono le procedure selettive di volta in volta bandite?”
Sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati i seguenti fatti.
La ricorrente è ancora docente supplente ed ha sempre prestato la propria attività lavorativa a favore Cont del in forza di contratti a tempo determinato che hanno interessato ininterrottamente gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2024/2025. Si tratta di 3 anni scolastici fino al 31/8 (su c.d. “organico di diritto”), e di 5 anni scolastici al 30/6 (c.d. organico di fatto).
I periodi d'insegnamento indicati in ricorso, debbono ritenersi pacifici, oltre che documentalmente provati (v. doc.1 ric. e 14 conv.).
Sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, non contestate e comunque riscontrate documentalmente, il docente, nella specie, a partire dall'a.s. 2015/2016 è stato interessato dalla reiterazione, per più di 36 mesi, di contratti di lavoro a termine relativi a supplenze su “organico di diritto” dal 2020/20221 al 2023/2024, e negli altri anni scolastici su organico “di fatto”. A fronte di detti contratti, i 36 mesi sarebbero stati superati nell'a.s.2018/2019.
Secondo consolidata giurisprudenza: <Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi>> (Cass., sentenze dalla n. 22552 alla 22557/2016 e numerose altre conformi).
Il riferimento all'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 si spiega, tra l'altro - come meglio nel seguito -, perché con il provvedimento normativo è stata vietata la menzionata reiterazione.
Il detto orientamento giurisprudenziale ha preso avvio dalla ricognizione del quadro normativo eurounitario (v., in particolare, clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999) e nazionale, del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri, Per_2 relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite della S. Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), e ha affermato, più specificamente, i seguenti principi di diritto: <A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU di questa Corte n. 5072 del 2016>> (Cass. n. 8935/2017; conf. Cass. 3474/2020.
La medesima giurisprudenza, con riguardo alle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze “temporanee”, ha affermato che <<… non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima>> (v. ancora Cass. n. 8935/2017 e precedenti conformi: vi si afferma anche che il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere predicato quale conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché in forza di essa l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi).
Ed in effetti, <La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato (par. 91-95) che la Per_2 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
101. Va riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)>> (Cass. n. 22522/2016).
Così, nella giurisprudenza di merito sono state individuate, ad esempio, quali indici della natura non abusiva della reiterazione, le circostanze che le supplenze si siano svolte negli anni <presso Istituti diversi, ed a volte per spezzoni di orario>> (Corte App. Milano, sent. 1758/2019).
Cont Si è invece attribuito rilievo, nella direzione opposta, alla mancata deduzione, da parte del , dell'ottemperanza agli obblighi d'indizione delle procedure per la copertura dei posti vacanti, potendosene trarre elementi sintomatici di una condotta abusiva, volta ad avvalersi del precariato scolastico ben oltre le ragioni obiettive che lo possono giustificare ai sensi della Direttiva 1999/70/CE.”.
Parte ricorrente ha dedotto, in ricorso, ai fini dell'effettivo uso improprio e distorto delle supplenze di aver lavorato con una sequenza contrattuale a TD illegittima e la violazione dei parametri stabiliti dalla Cassazione.
In effetti risulta documentalmente che la ricorrente ha lavorato: per 5 anni (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Doc.1,2) con contratti formalmente scadenti il 30 giugno di ogni anno, reiterati sempre nella stessa scuola Per_1
, sulla stessa materia SOSTEGNO, sempre con il medesimo orario settimanale 18/18 ORE.
[...]
Dai contratti di lavoro in atti non risulta che le assunzioni a termine siano avvenute per ragioni sostitutive di personale assunto a tempo indeterminato;
successivamente, per altri 3 anni di seguito (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Doc.1,2) con contratti a tempo determinato conclusi ex Art.
4. comma 1, L 124/99 e scadenti al 31 agosto di ogni anno, contratti ex lege su posto vacante e disponibile. Ed anche questi contratti sono stati reiterati sempre nella stessa scuola , sulla stessa materia , sempre con il Parte_2 Pt_3 medesimo orario settimanale 18/18 ORE, e le medesime concrete assegnazioni a classi ed alunni;
per 2 anni, successivamente (2023/2024 e 2024/2025, Doc.1,2,4 ric.), con contratti formalmente scadenti il 30 giugno di ogni anno, ma anche essi reiterati sempre nella stessa scuola Per_1
, sulla stessa materia SOSTEGNO, sempre con il medesimo orario settimanale 18/18 ORE, e
[...] le medesime concrete assegnazioni a classi ed alunni. Parte convenuta del resto non ha contestato specificamente le deduzioni avversarie in merito alla carenza di effettive ragioni sostitutive e/o temporanee. Dai contratti di lavoro in atti non risulta che le assunzioni a termine siano avvenute per ragioni sostitutive di personale assunto a tempo indeterminato.
Può pertanto concludersi l'abuso dei contratti a termine in essere con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021, anche se non (tutti) conferiti su “organico di diritto”, in conseguenza della protrazione di essi per oltre 36 mesi;
inoltre, senza che sia intervenuta successiva “stabilizzazione”.
Come è già stato osservato da questo tribunale in causa analoga, “non si vuole ignorare che la disciplina relativa al reclutamento <<… è stata … modificata, … in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (…) che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1 c. 95 e sgg.): ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 10 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c. 131)…
47. Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". 48. La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale e sempre riconosciuto dalle pronunzie di questa Corte.
49. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei giudizi nei quali era stata sollevata la questione di costituzionalità, alla luce dello "ius superveniens", costituito dalla legge n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo quadro: e tale verifica, diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata della sopravvenienza, è stata dalla Corte Costituzionale reputato essere inclusa nella propria potestà decisoria.
50. La Corte ha, quindi, rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice "comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto.
51. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo...
53. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato…
…
77. La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (c. 131) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso: ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti… che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. E' infatti solo la concreta utilizzazione di quei procedimenti che, come appresso illustrato, sarà idonea alla eliminazione in discorso…
88. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico, secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (ex multis sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione (ex multis Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre 2011, n. 19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile 2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (sentenza par. 77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 Per_2 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati...
91. Al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge 107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sé dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
92. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza , secondo i principi affermati da questa Corte, nella Per_2 più volte citata sentenza a SSUU n. 5072 del 2016, ai quali il Collegio ritiene… di dare continuità…>> (Cass., sentenze del 7.11.2016, da 22552 a 22557, cit.).
Peraltro, la l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131 (secondo cui “131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”), è stata abrogata dall'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Tale ultima previsione viene in considerazione, al pari del menzionato art. 28 d.lgs. n. 81/2015, poiché la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata sulla base del momento in cui si è verificato (per effetto della reiterazione dei contratti a tempo determinato) il superamento dell'indicata durata triennale delle “supplenze”; superamento che, nella specie, tenuto conto della decorrenza, è intervenuto certamente dopo l'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131.
Ebbene, occorre chiedersi se, a seguito dell'abrogazione del menzionato art. 1 co. 131, possa ritenersi, tuttavia, sempre valido il predetto limite di 3 anni (rectius 36 mesi).
La risposta deve essere positiva.
Basti osservare che i giudici di legittimità, già prima dell'introduzione dell'art. 1 co. 131 cit. (v. sentenze del 2016, nn. da 22552 a 22577), nel delineare le <Condizioni per la configurabilità dell'abuso>>, avevano così osservato: <63. … La dichiarazione di illegittimità costituzionale, "in parte qua" e con effetto "ex tunc", dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del 1999 comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e, quindi, sul diritto interno. Ed è sulle condizioni al ricorrere delle quali siffatto illecito può ritenersi rilevante che occorre svolgere riflessione, tanto con riguardo alla condizione del dispiegamento nel tempo dei rinnovi…, quanto in relazione alla condizione delle ragioni per le quali le supplenze vennero disposte…
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U.
65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4 - bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)>>.
Pertanto, anche in assenza di una previsione specifica, 36 mesi erano ritenuti il limite massimo di (legittima) reiterazione delle supplenze sull'“organico di diritto” e/o delle altre supplenze, in caso di ingiustificato ricorso ad esse.
Il predetto termine può rimanere fermo, dunque, sia per la persistente previsione della cadenza triennale dei concorsi pubblici, sia per il fatto che (avendo inciso sul termine per il lavoro privato) il d.l. 87/18, conv. in l. 96/18 (c.d. decreto dignità) non si applica (invece) al lavoro con la p.a., per cui continuano a valere le disposizioni previgenti, tra cui l'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, che si applica, dunque, ai contratti con la p.a., nella versione originaria (prevedente il termine di 36 mesi).
D'altra parte, non è ragionevole ritenere che tale “limite” sia venuto meno, in conseguenza di un intervento normativo (il decreto dignità, appunto) finalizzato a limitare il rischio della precarizzazione, e a prezzo dell'inevitabile violazione del diritto UE.
Occorre altresì valutare se, per effetto della legge 13 luglio 2015 n. 107, possano ritenersi introdotte nell'ordinamento, misure finalizzate a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, conformi alla previsione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, che una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in particolare, sentenze Kücük, EU:C:2012:39, punto 26, nonché
e a., EU:C:2014:2044, punto 56)>> (CGUE sent. 26.11. 2014, e altri). Per_3 Per_2
Così non pare. Infatti, come chiarito dalla CGUE (ibidem), in assenza di previsioni limitative della durata dei contratti a termine (v. abrogazione del limite di 36 mesi) o del numero di essi, solo <l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive… [è] un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze e a., EU:C:2006:443, punto 67, nonché e a., Per_4 Per_3
EU:C:2014:2044, punto 58)>>; nella nozione di “ragioni obiettive”, rientrano le esigenze di sostituzione, da un lato, di personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, dall'altro, di personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni;
occorre anche tenere conto delle esigenze di flessibilità tipiche del settore dell'insegnamento (collegato alla variabilità del numero degli scolari); così, in particolare, <qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato>>; tuttavia, <Una siffatta normativa,… in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato>>.
Se ne deve dedurre l'irrilevanza, ai fini della sussistenza della violazione dell'Accordo quadro, delle Cont deduzioni del circa l'indizione e l'espletamento di varie procedure concorsuali (cui la ricorrente avrebbe potuto prendere parte): evidentemente, l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti “permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante ricorso alla reiterazione di contratti a termine.
E' ciò che è avvenuto per la ricorrente e che si verifica per gli altri docenti che si trovano nella sua stessa situazione, come dimostrato dal contenzioso tuttora esistente.
Né si sono evidenziati, in anni recenti, particolari evenienze relative alla popolazione scolastica, tali da implicare la valorizzazione dei cennati margini di discrezionalità. Tanto meno sono state evidenziate esigenze di tal fatta nell'ambito lavorativo della ricorrente.”
Cont Nel caso in esame il ha fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, per oltre 36 mesi.
In assenza di stabilizzazione del lavoratore, ovvero di certezza di una sua (futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno, a favore del medesimo.
Cont Sostiene il che l'espletamento dei detti concorsi, cui la ricorrente ha preso o avrebbe potuto prendere parte, costituisce l'adozione di adeguate misure “riparatorie”.
Tuttavia, <la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. 27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n. 34558/2022).
Sempre che, comunque, l'assunzione in ruolo si sia verificata o debba verificarsi in tempi certi e ragionevoli.
Come è già stato condivisibilmente osservato, “d'altra parte, la (mera) possibilità di assunzione a tempo indeterminato, ove dipenda da circostanze “aleatorie” <non può essere considerata una sanzione a carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ai fini di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro>> (CGUE sent. 26.11. 2014, e altri). E Per_2 tanto vale anche per la possibilità di partecipazione ad un concorso.
Sembra altresì evidente - ed è stato comunque affermato dai giudici di legittimità, nell'occuparsi della possibile “sanatoria” dei pregressi abusi - che non è sufficiente la previsione di misure normative idonee ad evitare l'irragionevole reiterazione delle supplenze, ad eliminare l'illecito comunitario, occorrendo semmai la corretta applicazione delle stesse. Corretta applicazione che dovrebbe determinare il venir meno dell'esigenza stessa del ricorso per più di 36 mesi a docenti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili (o “assimilati”), in ragione dell'assegnazione di detti posti, entro detto lasso di tempo, al personale assunto tramite concorsi regolarmente cadenzati.
Dunque, se la reiterazione dei contratti a termine si verifica (tutt'ora), deve ritenersi, quanto meno fino a prova contraria, che il sistema di “prevenzione” non sia stato correttamente attuato.
Cont Solo la prova, da parte del , del mancato ingresso in ruolo del supplente, per condotta ad esso ascrivibile, in particolare di mancata partecipazione a procedure automatiche, potrebbe rilevare sul versante dell'adozione di una misura proporzionata, effettiva ed energica, idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Il convenuto non ha fornito detta prova. CP_1
Né ci si può esimere dall'osservare che la (pur solo astratta e, quindi, da vagliarsi poi in concreto)
“eliminazione” dell'illecito comunitario, è stata affermata, a fronte della disciplina di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, sul presupposto dell'introduzione di “un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato [36 mesi], il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile” (Corte Cost. n. 187/2015). Ma tale termine e con esso il sistema dissuasivo e risarcitorio, sono frattanto venuti meno, come anticipato (per effetto dell'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131, ad opera dell'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).
Quanto ai criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, fino ad oggi sono stati individuati nei “parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)” (Cass. ord. n. 9323/2023), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Frattanto, infatti, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Dispone l'art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>> (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta, appunto, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < presunto e determinato tra un minimo e un massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (e potendo comunque darsi prova del maggior danno).
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio del lavoratore ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di (specifica) prova del danno medesimo (v. supra) da parte del docente.
Poiché l'illecito si consuma, non in relazione ai singoli contratti a termine, ma solo dal momento e per effetto della loro successione, il danno presunto deve essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla legge. Il numero dei contratti illecitamente in successione intervenuti tra le parti rileva ai fini della liquidazione per il profilo della gravità della violazione (v. Cass., ord. n. 31174/2018).
Deve altresì rammentarsi che, nella materia de qua, <<… l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno c.d. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza>> (Cass. ord. n. 10999/2020).
Tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (dal settembre 2020) e della durata della condotta illecita, appare equo quantificare l'indennità in nove mensilità ai fini del calcolo del TFR: 4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e un mese per ogni anno successivo (compreso quello in corso fino al 30/6/2026, come da documentazione in atti); misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
L'ammontare della retribuzione - parametro (“ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR”) deve essere quantificato in euro 2.352,22, sulla base delle deduzioni di parte attrice.
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto Controparte_1
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente a decorrere
[...] dall'a.s. 2020/2021, per effetto del superamento di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il Controparte_1
, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità
[...] onnicomprensiva nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR (euro 2.352,22 mensili); oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi;
-condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, spese che liquida CP_1 nella somma di euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione in favore del difensore antistario
Genova, 15/10/2025
IL GIUDICE
GH SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa GH SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 419/2025, promossa da: rappresentato e difeso, dall'Avv.to Paolo Languasco ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio, sito Vico Falamonica 1/13 Genova giusta procura depositata nel fascicolo telematico,
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Cont
chiedendo;
“Accertare che la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi fra la ricorrente ed il
costituisce violazione dei principi comunitari in materia di reiterazione di contratti a tempo CP_1 determinato.
Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente una somma pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari ad euro 2.352,22 mensili, o la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno o al titolo meglio visto;
oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.”
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico e documentale che la ricorrente ha lavorato e lavora, in forza di contratti a termine (doc.1 Cont Cont ric. e 13 ) alle dipendenze del convenuto (nel seguito, per brevità, anche solo ”), CP_1 quale docente di sostegno, relativi ai seguenti periodi: AS 2015/2016: dal 16.10.2015 al 30.6.2016 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist. Bergese;
AS 2016/2017: dal 28.11.2016 al 30.6.2017 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist. Primo Levi, con orario full time;
AS 2017/2018: dal 13.10.2017 al 30.6.2018 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2018/2019: dal 24.9.2018 al 30.6.2019 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2019/2020: dal 16.9.2019 al 30.6.2020 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2020/2021: dal 22.9.2020 al 31.8.2021 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024 (Doc.1), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist.
con orario full time;
Persona_1
AS 2024/2025: dal 6.9.24 al 30.6.2025 (Doc.4), come insegnante di “sostegno”, presso l'ist. Per_1
con orario full time.
[...]
Sostiene parte ricorrente che la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta (anche con riguardo a quelli su organico c.d. “di fatto”, al 30/6) in carenza di ragioni sostitutive e per far fronte ad esigenze “permanenti” dell'Istituzione scolastica, mediante svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo indeterminato.
Chiede pertanto accertarsi l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, avendo la sequenza contrattuale violato i principi del diritto comunitario in materia, e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui all'art 36, c.5, T.U. Pubblico Impiego recentemente novellato.
Cont Il chiede il rigetto del ricorso, perché infondato, sostenendo in particolare che:
-le pronunce relative al risarcimento del danno c.d. comunitario, in conseguenza dell'abuso di contratti a termine da parte dell'Amministrazione scolastica, si erano rese necessarie per l'utilizzo improprio, da parte del , dell'art. 4 della l. 124 del 1999 che Controparte_1 aveva provocato una distorsione dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, esacerbato dalla continuata mancanza di procedure concorsuali che regolassero l'afflusso di docenti di ruolo;
-la validità dei rimedi introdotti dalla l. 107 del 2015 è stata riconosciuta, anche, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, che ha evidenziato come “dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati -benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione- è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne”;
-emerge, dunque, l'importanza di concorsi pubblici che regolarizzino la posizione dei docenti precari e la preferibilità di tale soluzione rispetto al semplice risarcimento del danno, non dovuto, d'altra parte, ove l'Amministrazione abbia impegnato le proprie risorse al fine della stabilizzazione;
-nel caso di specie, il ricorrente, supplente, “è stato convocato per almeno 36 mesi, anche non continuativi, a svolgere un ruolo di docenza nell'Istruzione pubblica, su posto annuale su organico di diritto”;
-l'indizione di concorsi, ordinari e straordinari - quest'ultimi, come risaputo, di più facile accesso per i docenti precari che da anni prestano la loro opera presso il - Controparte_1
è già di per sé una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
onde nessun risarcimento del danno va riconosciuto alla parte ricorrente;
-in particolare, a partire dalla programmazione contenuta nella l. 107 del 2015, l'Amministrazione scolastica ha indetto numerosi concorsi, al fine di risolvere l'annoso problema dei docenti precari: il comma 114 dell'art. 1 della predetta legge ha dato luogo a ben 3 bandi di concorso (Decreto dirigenziale 105 del 2016, per l'infanzia e la primaria;
Decreto dirigenziale 106 del 2016, per la secondaria di I e II grado;
Decreto dirigenziale 107 del 2016, per il sostegno); si sono aggiunti quelli del D.lgs. n. 59 del 2017 (Decreto dipartimentale 85 del 2018; DDG 1546 del 07.11.2018; Decreto dipartimentale 498 e 499 del 2020, Decreto Dipartimentale 510 del 23 aprile 2020); quelli di cui all'art. 59 commi 4 e 9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 e i decreti conseguenti, non solo per l'anno 2021 ma, ulteriormente, per l'anno 2022 e 2023; da ultimo, sono intervenuti il Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola secondaria) e il Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola dell'infanzia e la primaria) che ha coinvolto tutte le classi di concorso bandite;
quest'ultimo concorso è in svolgimento e, all'art. 13 comma 9 di entrambi i decreti, si prevede una riserva di posti per chi ha già svolto un certo servizio presso il Controparte_1
(il Decreto Direttoriale n. 77 del 17 gennaio 2024 e il Decreto Direttoriale n. 78 del 17 gennaio 2024 hanno implementato il numero di cattedre messe a disposizione, a fronte della mole delle richieste);
-insomma, negli ultimi anni il ha indetto numerosi concorsi, Controparte_1 mettendo a disposizione, tra l'altro, un numero notevole di cattedre per la classe di concorso di interesse della parte ricorrente, “anche con carattere riservato a coloro che già avevano svolto un certo numero di supplenze”;
-il concorso di cui al Decreto dipartimentale 85 del 2018 e quello di cui al comma 9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 sono stati concepiti, intenzionalmente, per favorire i docenti precari, che hanno sostenuto esclusivamente una prova orale;
Cont
-dunque, il ha già dato risposta alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE e alla direttiva 1999/70/CE, adottando misure che rivestono un carattere non solo proporzionato ma, anche, sufficientemente energico e dissuasivo per garantirne la piena efficacia, onde il protrarsi della precarietà della parte ricorrente non può essere addebitato al;
CP_1
- “la ricorrente partecipa alle GPS sulla Provincia di Genova per la classe di concorso sostegno come da stato matricolare e dalla domanda per il rinnovo delle GPS per l'a.s. in corso. Non può non notarsi che, per tali classi di concorso, per i periodi di precariato dell'attrice, sono state bandite ben 13 procedure concorsuali, di cui 9 di carattere straordinario e/o riservato, secondo la nozione ben conosciuta ormai anche a questo Tribunale. Pertanto, il ha già posto in essere tutte le CP_1 procedure, previste dal dettato comunitario, finalizzate alla stabilizzazione della posizione della ricorrente, senza considerare quelle future. Quale addebito può essere mosso all'Amministrazione, se non quello di permettere la candidatura, nelle GPS, anche a coloro che non si presentano e/o che non vincono le procedure selettive di volta in volta bandite?”
Sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati i seguenti fatti.
La ricorrente è ancora docente supplente ed ha sempre prestato la propria attività lavorativa a favore Cont del in forza di contratti a tempo determinato che hanno interessato ininterrottamente gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2024/2025. Si tratta di 3 anni scolastici fino al 31/8 (su c.d. “organico di diritto”), e di 5 anni scolastici al 30/6 (c.d. organico di fatto).
I periodi d'insegnamento indicati in ricorso, debbono ritenersi pacifici, oltre che documentalmente provati (v. doc.1 ric. e 14 conv.).
Sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, non contestate e comunque riscontrate documentalmente, il docente, nella specie, a partire dall'a.s. 2015/2016 è stato interessato dalla reiterazione, per più di 36 mesi, di contratti di lavoro a termine relativi a supplenze su “organico di diritto” dal 2020/20221 al 2023/2024, e negli altri anni scolastici su organico “di fatto”. A fronte di detti contratti, i 36 mesi sarebbero stati superati nell'a.s.2018/2019.
Secondo consolidata giurisprudenza: <Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi>> (Cass., sentenze dalla n. 22552 alla 22557/2016 e numerose altre conformi).
Il riferimento all'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 si spiega, tra l'altro - come meglio nel seguito -, perché con il provvedimento normativo è stata vietata la menzionata reiterazione.
Il detto orientamento giurisprudenziale ha preso avvio dalla ricognizione del quadro normativo eurounitario (v., in particolare, clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999) e nazionale, del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri, Per_2 relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite della S. Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), e ha affermato, più specificamente, i seguenti principi di diritto: <A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU di questa Corte n. 5072 del 2016>> (Cass. n. 8935/2017; conf. Cass. 3474/2020.
La medesima giurisprudenza, con riguardo alle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze “temporanee”, ha affermato che <<… non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima>> (v. ancora Cass. n. 8935/2017 e precedenti conformi: vi si afferma anche che il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere predicato quale conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché in forza di essa l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi).
Ed in effetti, <La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato (par. 91-95) che la Per_2 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
101. Va riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)>> (Cass. n. 22522/2016).
Così, nella giurisprudenza di merito sono state individuate, ad esempio, quali indici della natura non abusiva della reiterazione, le circostanze che le supplenze si siano svolte negli anni <presso Istituti diversi, ed a volte per spezzoni di orario>> (Corte App. Milano, sent. 1758/2019).
Cont Si è invece attribuito rilievo, nella direzione opposta, alla mancata deduzione, da parte del , dell'ottemperanza agli obblighi d'indizione delle procedure per la copertura dei posti vacanti, potendosene trarre elementi sintomatici di una condotta abusiva, volta ad avvalersi del precariato scolastico ben oltre le ragioni obiettive che lo possono giustificare ai sensi della Direttiva 1999/70/CE.”.
Parte ricorrente ha dedotto, in ricorso, ai fini dell'effettivo uso improprio e distorto delle supplenze di aver lavorato con una sequenza contrattuale a TD illegittima e la violazione dei parametri stabiliti dalla Cassazione.
In effetti risulta documentalmente che la ricorrente ha lavorato: per 5 anni (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Doc.1,2) con contratti formalmente scadenti il 30 giugno di ogni anno, reiterati sempre nella stessa scuola Per_1
, sulla stessa materia SOSTEGNO, sempre con il medesimo orario settimanale 18/18 ORE.
[...]
Dai contratti di lavoro in atti non risulta che le assunzioni a termine siano avvenute per ragioni sostitutive di personale assunto a tempo indeterminato;
successivamente, per altri 3 anni di seguito (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Doc.1,2) con contratti a tempo determinato conclusi ex Art.
4. comma 1, L 124/99 e scadenti al 31 agosto di ogni anno, contratti ex lege su posto vacante e disponibile. Ed anche questi contratti sono stati reiterati sempre nella stessa scuola , sulla stessa materia , sempre con il Parte_2 Pt_3 medesimo orario settimanale 18/18 ORE, e le medesime concrete assegnazioni a classi ed alunni;
per 2 anni, successivamente (2023/2024 e 2024/2025, Doc.1,2,4 ric.), con contratti formalmente scadenti il 30 giugno di ogni anno, ma anche essi reiterati sempre nella stessa scuola Per_1
, sulla stessa materia SOSTEGNO, sempre con il medesimo orario settimanale 18/18 ORE, e
[...] le medesime concrete assegnazioni a classi ed alunni. Parte convenuta del resto non ha contestato specificamente le deduzioni avversarie in merito alla carenza di effettive ragioni sostitutive e/o temporanee. Dai contratti di lavoro in atti non risulta che le assunzioni a termine siano avvenute per ragioni sostitutive di personale assunto a tempo indeterminato.
Può pertanto concludersi l'abuso dei contratti a termine in essere con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021, anche se non (tutti) conferiti su “organico di diritto”, in conseguenza della protrazione di essi per oltre 36 mesi;
inoltre, senza che sia intervenuta successiva “stabilizzazione”.
Come è già stato osservato da questo tribunale in causa analoga, “non si vuole ignorare che la disciplina relativa al reclutamento <<… è stata … modificata, … in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (…) che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1 c. 95 e sgg.): ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 10 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c. 131)…
47. Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". 48. La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale e sempre riconosciuto dalle pronunzie di questa Corte.
49. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei giudizi nei quali era stata sollevata la questione di costituzionalità, alla luce dello "ius superveniens", costituito dalla legge n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo quadro: e tale verifica, diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata della sopravvenienza, è stata dalla Corte Costituzionale reputato essere inclusa nella propria potestà decisoria.
50. La Corte ha, quindi, rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice "comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto.
51. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo...
53. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato…
…
77. La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (c. 131) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso: ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti… che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. E' infatti solo la concreta utilizzazione di quei procedimenti che, come appresso illustrato, sarà idonea alla eliminazione in discorso…
88. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico, secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (ex multis sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione (ex multis Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre 2011, n. 19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile 2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (sentenza par. 77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 Per_2 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati...
91. Al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge 107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sé dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
92. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza , secondo i principi affermati da questa Corte, nella Per_2 più volte citata sentenza a SSUU n. 5072 del 2016, ai quali il Collegio ritiene… di dare continuità…>> (Cass., sentenze del 7.11.2016, da 22552 a 22557, cit.).
Peraltro, la l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131 (secondo cui “131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”), è stata abrogata dall'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Tale ultima previsione viene in considerazione, al pari del menzionato art. 28 d.lgs. n. 81/2015, poiché la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata sulla base del momento in cui si è verificato (per effetto della reiterazione dei contratti a tempo determinato) il superamento dell'indicata durata triennale delle “supplenze”; superamento che, nella specie, tenuto conto della decorrenza, è intervenuto certamente dopo l'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131.
Ebbene, occorre chiedersi se, a seguito dell'abrogazione del menzionato art. 1 co. 131, possa ritenersi, tuttavia, sempre valido il predetto limite di 3 anni (rectius 36 mesi).
La risposta deve essere positiva.
Basti osservare che i giudici di legittimità, già prima dell'introduzione dell'art. 1 co. 131 cit. (v. sentenze del 2016, nn. da 22552 a 22577), nel delineare le <Condizioni per la configurabilità dell'abuso>>, avevano così osservato: <63. … La dichiarazione di illegittimità costituzionale, "in parte qua" e con effetto "ex tunc", dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del 1999 comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e, quindi, sul diritto interno. Ed è sulle condizioni al ricorrere delle quali siffatto illecito può ritenersi rilevante che occorre svolgere riflessione, tanto con riguardo alla condizione del dispiegamento nel tempo dei rinnovi…, quanto in relazione alla condizione delle ragioni per le quali le supplenze vennero disposte…
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U.
65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4 - bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)>>.
Pertanto, anche in assenza di una previsione specifica, 36 mesi erano ritenuti il limite massimo di (legittima) reiterazione delle supplenze sull'“organico di diritto” e/o delle altre supplenze, in caso di ingiustificato ricorso ad esse.
Il predetto termine può rimanere fermo, dunque, sia per la persistente previsione della cadenza triennale dei concorsi pubblici, sia per il fatto che (avendo inciso sul termine per il lavoro privato) il d.l. 87/18, conv. in l. 96/18 (c.d. decreto dignità) non si applica (invece) al lavoro con la p.a., per cui continuano a valere le disposizioni previgenti, tra cui l'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, che si applica, dunque, ai contratti con la p.a., nella versione originaria (prevedente il termine di 36 mesi).
D'altra parte, non è ragionevole ritenere che tale “limite” sia venuto meno, in conseguenza di un intervento normativo (il decreto dignità, appunto) finalizzato a limitare il rischio della precarizzazione, e a prezzo dell'inevitabile violazione del diritto UE.
Occorre altresì valutare se, per effetto della legge 13 luglio 2015 n. 107, possano ritenersi introdotte nell'ordinamento, misure finalizzate a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, conformi alla previsione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, che una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in particolare, sentenze Kücük, EU:C:2012:39, punto 26, nonché
e a., EU:C:2014:2044, punto 56)>> (CGUE sent. 26.11. 2014, e altri). Per_3 Per_2
Così non pare. Infatti, come chiarito dalla CGUE (ibidem), in assenza di previsioni limitative della durata dei contratti a termine (v. abrogazione del limite di 36 mesi) o del numero di essi, solo <l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive… [è] un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze e a., EU:C:2006:443, punto 67, nonché e a., Per_4 Per_3
EU:C:2014:2044, punto 58)>>; nella nozione di “ragioni obiettive”, rientrano le esigenze di sostituzione, da un lato, di personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, dall'altro, di personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni;
occorre anche tenere conto delle esigenze di flessibilità tipiche del settore dell'insegnamento (collegato alla variabilità del numero degli scolari); così, in particolare, <qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato>>; tuttavia, <Una siffatta normativa,… in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato>>.
Se ne deve dedurre l'irrilevanza, ai fini della sussistenza della violazione dell'Accordo quadro, delle Cont deduzioni del circa l'indizione e l'espletamento di varie procedure concorsuali (cui la ricorrente avrebbe potuto prendere parte): evidentemente, l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti “permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante ricorso alla reiterazione di contratti a termine.
E' ciò che è avvenuto per la ricorrente e che si verifica per gli altri docenti che si trovano nella sua stessa situazione, come dimostrato dal contenzioso tuttora esistente.
Né si sono evidenziati, in anni recenti, particolari evenienze relative alla popolazione scolastica, tali da implicare la valorizzazione dei cennati margini di discrezionalità. Tanto meno sono state evidenziate esigenze di tal fatta nell'ambito lavorativo della ricorrente.”
Cont Nel caso in esame il ha fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, per oltre 36 mesi.
In assenza di stabilizzazione del lavoratore, ovvero di certezza di una sua (futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno, a favore del medesimo.
Cont Sostiene il che l'espletamento dei detti concorsi, cui la ricorrente ha preso o avrebbe potuto prendere parte, costituisce l'adozione di adeguate misure “riparatorie”.
Tuttavia, <la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. 27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n. 34558/2022).
Sempre che, comunque, l'assunzione in ruolo si sia verificata o debba verificarsi in tempi certi e ragionevoli.
Come è già stato condivisibilmente osservato, “d'altra parte, la (mera) possibilità di assunzione a tempo indeterminato, ove dipenda da circostanze “aleatorie” <non può essere considerata una sanzione a carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ai fini di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro>> (CGUE sent. 26.11. 2014, e altri). E Per_2 tanto vale anche per la possibilità di partecipazione ad un concorso.
Sembra altresì evidente - ed è stato comunque affermato dai giudici di legittimità, nell'occuparsi della possibile “sanatoria” dei pregressi abusi - che non è sufficiente la previsione di misure normative idonee ad evitare l'irragionevole reiterazione delle supplenze, ad eliminare l'illecito comunitario, occorrendo semmai la corretta applicazione delle stesse. Corretta applicazione che dovrebbe determinare il venir meno dell'esigenza stessa del ricorso per più di 36 mesi a docenti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili (o “assimilati”), in ragione dell'assegnazione di detti posti, entro detto lasso di tempo, al personale assunto tramite concorsi regolarmente cadenzati.
Dunque, se la reiterazione dei contratti a termine si verifica (tutt'ora), deve ritenersi, quanto meno fino a prova contraria, che il sistema di “prevenzione” non sia stato correttamente attuato.
Cont Solo la prova, da parte del , del mancato ingresso in ruolo del supplente, per condotta ad esso ascrivibile, in particolare di mancata partecipazione a procedure automatiche, potrebbe rilevare sul versante dell'adozione di una misura proporzionata, effettiva ed energica, idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Il convenuto non ha fornito detta prova. CP_1
Né ci si può esimere dall'osservare che la (pur solo astratta e, quindi, da vagliarsi poi in concreto)
“eliminazione” dell'illecito comunitario, è stata affermata, a fronte della disciplina di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, sul presupposto dell'introduzione di “un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato [36 mesi], il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile” (Corte Cost. n. 187/2015). Ma tale termine e con esso il sistema dissuasivo e risarcitorio, sono frattanto venuti meno, come anticipato (per effetto dell'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131, ad opera dell'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).
Quanto ai criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, fino ad oggi sono stati individuati nei “parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)” (Cass. ord. n. 9323/2023), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Frattanto, infatti, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Dispone l'art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>> (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta, appunto, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < presunto e determinato tra un minimo e un massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (e potendo comunque darsi prova del maggior danno).
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio del lavoratore ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di (specifica) prova del danno medesimo (v. supra) da parte del docente.
Poiché l'illecito si consuma, non in relazione ai singoli contratti a termine, ma solo dal momento e per effetto della loro successione, il danno presunto deve essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla legge. Il numero dei contratti illecitamente in successione intervenuti tra le parti rileva ai fini della liquidazione per il profilo della gravità della violazione (v. Cass., ord. n. 31174/2018).
Deve altresì rammentarsi che, nella materia de qua, <<… l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno c.d. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza>> (Cass. ord. n. 10999/2020).
Tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (dal settembre 2020) e della durata della condotta illecita, appare equo quantificare l'indennità in nove mensilità ai fini del calcolo del TFR: 4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e un mese per ogni anno successivo (compreso quello in corso fino al 30/6/2026, come da documentazione in atti); misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
L'ammontare della retribuzione - parametro (“ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR”) deve essere quantificato in euro 2.352,22, sulla base delle deduzioni di parte attrice.
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto Controparte_1
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente a decorrere
[...] dall'a.s. 2020/2021, per effetto del superamento di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il Controparte_1
, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità
[...] onnicomprensiva nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR (euro 2.352,22 mensili); oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi;
-condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, spese che liquida CP_1 nella somma di euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione in favore del difensore antistario
Genova, 15/10/2025
IL GIUDICE
GH SS