Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 11220/2023 + 11221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al numero di ruolo generale sopra riportato in data 15.05.2023, promosse:
1) la n. di r.g. 11220/2023 con atto di citazione notificato in data 15.05.2023 da
, con sede Parte_1 in Baiano (AV), alla via Rossini n. 7, partita IVA in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Lioni (AV), alla Parte_1 via O. M. De Maio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Rosario Maglio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, cod. fiscale , in persona del pro tempore della Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 81, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Paola Parente in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
2) la n. di r.g. 11221/2023 con atto di citazione notificato in data 15.05.2023 da
, Parte_1 con sede in Baiano (AV), alla via Rossini n. 7, partita IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Lioni (AV), alla Parte_1 via O. M. De Maio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Rosario Maglio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, cod. fiscale , in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta regionale, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parente in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA nonché
, cod. fiscale in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Tommaso Caravita n. 10, presso lo studio dell'Avv.
1
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di accertamento negativo dei contributi dovuti sul materiale estratto da cava
Conclusioni per l'attrice: anche previa disapplicazione e/o annullamento dei D.D. impugnati, n.
20/2023, n. 17/2023 e n. 16 del 10.03.2022 emessi dalla e comunque di Controparte_1 ogni provvedimento amministrativo eventualmente ritenuto ostativo, accertare e dichiarare - per tutte le ragioni esposte negli atti e verbali di causa - che la società attrice non è tenuta a corrispondere le somme illegittimamente pretese dalla nei D.D. impugnati, Controparte_1 così come determinate nel D.D. n. 17 del 10.03.2023, D.D. n. 20 del 23.03.2023 e D.D. n. 16 del 10.03.2022. - In ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, C.A. ed I.V.A.
Conclusioni per la : Si riporta integralmente tutte le difese, eccezioni e conclusioni CP_1 rassegnate in tutti i propri scritti nonché alla depositata documentazione che abbiansi per integralmente riportate e trascritte, insistendo per il rigetto delle avverse domande in quanto del tutto inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni per il : insiste nel rigetto delle avverse domande del tutto Controparte_4 infondate in fatto e diritto e non provate.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La causa n. 11220/2023 di r.g. è stata introdotta dall
[...]
(di seguito, per comodità, nei confronti Parte_1 Parte_1 della , al fine di ottenere una pronunzia di accertamento negativo del credito Controparte_1 oggetto del decreto dirigenziale n. 17 del 10.03.2023 (cfr. doc. 2 attrice), tramesso a mezzo p.e.c. in data 16.03.2023, successivamente rettificato dal decreto dirigenziale n. 20 del
23.03.2023 (doc. 3 attrice).
Con il primo dei due decreti, la ha quantificato: - in € 60.700,00 il contributo CP_1 ambientale dovuto dall' in base al disposto dell'art. 17 della legge regionale n. Parte_1
15 dell'11/08/2005, in relazione al "calcare" estratto nel periodo 2011 - 08/2019 nella cava sita in località Pianzano del comune di;
- in € 55.734,31 la somma ancora dovuta a tale CP_4 titolo, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalla debitrice (l'importo di € 55.734,31 è comprensivo di interessi legali pari a € 1.733,51); - in € 504.852,00 il contributo ambientale dovuto dall in forza di quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del Parte_1
30/01/2008, in relazione al "calcare" estratto nel periodo 2011 - 08/2019 nella suddetta cava;
- in € 476.931,31 la somma ancora dovuta a tale titolo, tenuto conto dei pagamenti già
2 effettuati dalla debitrice (anche la somma da ultimo indicata è comprensiva di interessi pari a €
14.775,84).
Resasi conto di non aver conteggiato l'ulteriore pagamento di € 11.816,00, relativo a un volume di materiale scavato tra il 2017 e il 2018 pari a 14.000 mc, la ha emanato il CP_1 secondo decreto al fine di rettificare l'importo ancora dovuto a titolo di contributo previsto dalla legge regionale n. 1/2008, importo che, una volta decurtato il detto pagamento, risultava pari a € 465.094,27 (somma comprensiva di interessi).
Dopo aver illustrato i motivi alla base della non debenza delle somme reclamate dall'ente pubblico (motivi sui cui si tornerà infra), l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “anche previa disapplicazione e/o annullamento dei due D.D. impugnati, e comunque di ogni provvedimento amministrativo eventualmente ritenuto ostativo, accertare e dichiarare – per tutte le ragioni sopra esposte - che la società attrice non è tenuta a corrispondere le somme pretese dalla nei due D.D. impugnati, così come Controparte_1 determinate nel D.D. n. 17 del 10.03.2023 e nel successivo D.D. n. 20 del 23.03.2023”.
§ 1.1. La causa n. 11221/2023 è stata introdotta dall nei confronti della Parte_1
e del , al fine di ottenere una pronunzia di accertamento Controparte_1 Controparte_4 negativo del credito oggetto del decreto dirigenziale n. 16 del 10.03.2023 (doc. 2 attrice), trasmesso a mezzo p.e.c. in data 16.03.2023.
Con il suddetto decreto, la Regione ha quantificato in € 112.025,36 il contributo ambientale dovuto dall'impresa al comune di , secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge CP_4 regionale n. 54 del 31/12/1985, in relazione al "calcare" estratto nel periodo 2011 - 08/2019 nella cava sita in località Pianzano del citato Comune.
Dopo aver illustrato i motivi alla base della non debenza delle somme (in tesi) spettanti al l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “anche previa CP_4 disapplicazione e/o annullamento del D.D. n. 16 del 10.03.2022 impugnato, e comunque di ogni provvedimento amministrativo eventualmente ritenuto ostativo, accertare e dichiarare – per tutte le ragioni sopra esposte - che la società attrice non è tenuta a corrispondere le somme determinate dalla nel D.D. impugnato in favore del Controparte_1 CP_4
(pari ad € 112.025,36)”.
[...]
§ 1.2. Alla base delle due domande di accertamento negativo vi sono gli stessi argomenti difensivi, che di seguito si sintetizzano.
In primo luogo, l'attrice ha contestato la procedura di “conguaglio” dei contributi, in quanto con decreto dirigenziale n. 24 del 06.05.2022, la aveva già determinato l'importo CP_1 dovuto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008, per l'attività estrattiva eseguita in tutti gli anni pregressi. Inoltre, con successivo decreto dirigenziale n. 76 del 18.11.2022, integrativo del precedente, la Regione aveva quantificato, sempre con riferimento agli anni pregressi, l'importo dei contributi dovuti ex art. 18 della legge regionale n. 54 del 1985 ed ex art. 17 della legge regionale n. 15 del 2005. Pertanto, la aveva “già liquidato tutti e CP_1 tre i tipi di contributi, in modo definitivo e senza alcuna riserva” (p. 11 atto di citazione
3 introduttivo del giudizio n. di r.g. 11220/2023), con la conseguenza che il successivo conguaglio, con richiesta di pagamento di ulteriori importi, era “palesemente illegittimo, perché effettuato al di fuori di ogni norma di settore che legittimi a tale attività” (ancora p. Parte_2
11 atto di citazione introduttivo del giudizio n. di r.g. 11220/2023). Ancora, sia il decreto n.
24/2022 che il decreto integrativo n. 76/2022 erano basati sulla determinazione dei volumi di materiale estratto nel periodo intercorrente tra il 04.12.2017 e il 06.09.2018, che essa attrice aveva comunicato con la nota prot. regionale n. 0125452 del 08.03.2022. La suddetta nota era stata condivisa dalla , che non ne aveva contestato i contenuti. Infine, la convenuta CP_1 non aveva effettuato il conguaglio rispetto agli anni dal 2011 al 2013, perché il contributo era già stato liquidato in via definitiva con provvedimento prot. 814310 del 26.11.2015. Ebbene, se in presenza di una liquidazione definitiva non era possibile procedere a conguaglio, ciò valeva anche per gli anni successivi, rispetto ai quali, come in precedenza evidenziato, la liquidazione del contributo era già intervenuta.
In secondo luogo, l ha contestato la quantificazione dei contributi effettuata Parte_1 nei tre decreti oggetto di impugnazione, atteso che, per stessa ammissione della controparte, era “impossibile stabilire le precise annualità in cui la presunta estrazione di materiale sarebbe avvenuta” ed era “del tutto illogico” ritenere che la somma totale andasse divisa equamente per le annualità considerate, escludendo peraltro da tale “divisione” il periodo dal 2011 al 2013 perché già oggetto di liquidazione (pp. 16 e 17 atto di citazione introduttivo del giudizio n. di r.g. 11220/2023). Inoltre, non era possibile utilizzare la consulenza disposta dalla Procura della
Repubblica presso il tribunale di Avellino per ricostruire i volumi estratti, perché il tecnico nominato, ing. , aveva evidenziato “di non poter risalire con assoluta precisione alle Per_1 quantità di materiale estratto anno per anno e di conseguenza dedurre con esattezza i relativi oneri dovuti dall'impresa sia alla che al ” (cfr. p. 18 Pt_1 Controparte_1 Controparte_4 atto di citazione). Peraltro, non aveva mai visionato la suddetta consulenza, che non era stata allegata al provvedimento regionale.
In terzo luogo, l'attrice ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme pretese a titolo di “conguaglio” per l'attività estrattiva relativa agli anni anteriori al 2018. La richiesta di pagamento era stata avanzata per la prima volta in data 16.03.2023 con la notifica dei decreti dirigenziali impugnati, sicché la pretesa relativa “agli anni dal 2017 ad andare indietro” si era estinta per prescrizione (cfr. p. 21 atto di citazione introduttivo del giudizio n. di r.g.
11220/2023).
Infine, con il quarto motivo di opposizione, l'attrice ha evidenziato che la legge obbligava al pagamento dei contributi solo il soggetto titolare di autorizzazione, mentre l'attività estrattiva rispetto alla quale la e il avanzavano pretese era stata condotta in assenza di CP_1 CP_4 autorizzazione. Pertanto, non era tenuta al versamento degli importi richiesti, “non rientrando fra i soggetti obbligati così come definiti dalla legge” (p. 21 atto di citazione introduttivo del giudizio n. di r.g. 11220/2023).
§ 1.3. La si è costituita in entrambi i giudizi, contestando punto per punto Controparte_1
4 le argomentazioni difensive della controparte e concludendo per il rigetto della domanda. In particolare, la ha dedotto che: - i contributi erano dovuti anche in caso di attività CP_1 estrattive eseguite in assenza di autorizzazione;
- era quantomeno illogico, se non illegittimo, escludere l'attività abusiva dal pagamento dei contributi sul materiale scavato;
- era pacifico in giurisprudenza che il contributo in misura provvisoria era “dovuto a prescindere sia dalla stipula dell'atto autorizzativo ex art. 18 L.R. n. 54/1985 sia dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo sia dal rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione (in quanto trattasi di attività in prosecuzione) e ciò per ovviare ai ritardi che possano verificarsi nella stipula o nel rilascio delle necessarie autorizzazioni” (p. 12 comparsa); - la determinazione dei contributi riportata nel decreto dirigenziale n. 24/2022 era relativa ai 14.000 mc, costituenti il volume di calcare estratto abusivamente e autodenunciato dalla controparte con la relazione del 08/03/2022; - la suddetta quantificazione non era stata contestata, perché all'epoca gli uffici non avevano elementi per metterla in discussione;
- solo a seguito di richiesta di informativa da parte della polizia giudiziaria (su delega dalla Procura della Repubblica di Avellino), era emerso che vi era stata un'attività abusiva di scavo tra il 2014 e il 2017, mentre i volumi abusivi comunicati dall'impresa si riferivano al periodo 04.12.2017 – 06.09.2018; - alla luce dei nuovi elementi emersi dopo l'adozione del decreto n. 24 del 2022, aveva legittimamente dato inizio alla nuova istruttoria, trasmettendo alla controparte la nota prot. 364855 del 14.07.2022; - la quantificazione del volume estratto posta a base del conguaglio dei contributi era esattamente quella comunicata dalla controparte con la relazione acquisita al prot. regionale n. 553300 del
09/11/2022; - infatti, anel rispondere alla sua richiesta di comunicare il materiale estratto nel periodo in contestazione, l' aveva richiamato le risultanze della consulenza Parte_1 tecnica disposta dal P.M.; - l'attività di scavo nel periodo agosto 2014 - agosto 2017 emergeva anche dalle foto satellitari estratte da Google Earth;
- il termine di prescrizione applicabile ai contributi ambientali era quello decennale, sicché l'eccezione di prescrizione era infondata. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto delle avverse domande.
§ 1.4. Il si è costituito nel giudizio n. di r.g. 11221/2023, formulando Controparte_4 argomentazioni difensive analoghe a quelle della e concludendo per il rigetto della CP_1 domanda di accertamento negativo.
§ 1.5. I due giudizi sono stati riuniti all'udienza dell'11.03.2024. La causa è stata assegnata in decisione in data 10.03.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022.
*****
§ 2. In via preliminare, va rilevato che l'attività estrattiva in regione è sottoposta CP_1
a tre prelievi economici, uno a favore del Comune ove ha sede la cava, gli altri due da corrispondere alla . CP_1
In particolare, l'art. 18 della legge regionale della n. 54 del 31/12/1985, stabilisce CP_1 quanto segue: “1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta
5 Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.
2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della
Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale.
3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai
Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.
4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione”.
Viene poi in rilievo l'art. 17 della legge regionale n. 15 dell'11/08/2005, a mente del quale
“1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo CP_1 annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno
2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa”.
La suddetta norma è stata parzialmente modifica dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 20/01/2017, n. 3, che ha soppresso, al primo comma, le parole “in un'unica soluzione” e, sempre al primo comma ha sostituito la parola “dicembre” con “marzo”; inoltre ha introdotto il seguente comma 1 bis: “I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo
19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della – legge finanziaria 2008) possono essere versati Controparte_1 in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto”.
Inoltre, l'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n. 17, ha aggiunto al comma
2, dell'articolo 17, dopo le parole “Pontecagnano-Sa”, le seguenti parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”. Tuttavia, con sentenza n. 57 del 15/04/2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in esame limitatamente alle parole “nonché per tutte le attività di gestione societaria”.
Infine, l'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008 ha stabilito che “i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla di un contributo Controparte_1 ambientale così determinato: a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
b) euro
0,90/mc per sabbie e ghiaie;
c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.
2. Il contributo indicato al
6 comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;
3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto Part nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il di cui Controparte_5 all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla
[...]
concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di Pt_4 gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave” (anche tale norma è stata lievemente modificata dall'art. 15 della legge regionale n. 3 del 20/01/2017).
§ 2.1. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, i prelievi di cui si discute non hanno natura di tributi, atteso che non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave, ma trovano la loro ratio “nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130” (cfr. Cass., sez. un., 21/01/2020, n. 1182).
Siamo dunque in presenza di contribuzioni collegate al pregiudizio subito dalla salubrità dell'ambiente a causa dell'attività estrattiva e finalizzate a compensare i danni, legittimamente prodotti, al bene ambiente dallo sfruttamento della cava (cfr. Cass., sez. trib., 09/06/2021,
n.16025; Cass., sez. trib., 23/01/2023, n. 1915; Cass., sez. I, 02/10/2024, n. 25921).
La natura indennitaria dei contributi in oggetto emerge anche dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008, la quale specifica che il contributo ambientale da essa previsto si aggiunge al contributo già previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 54 del 1985, sulla cui natura indennitaria non vi sono dubbi.
Inoltre, il richiamo effettuato dall'art. 19 cit. ai contributi previsti dall'art. 17 della legge n.
15 del 2005 esclude in radice ogni dubbio sulla debenza dei predetti contributi anche per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2008 (cfr. Cass., sez. trib.,
23/01/2023, n. 1915). Del resto, come in precedenza evidenziato, l'art. 17 è stato modificato nel 2016 e nel 2017, ad ulteriore conferma della sua vigenza anche oltre il triennio 2005 –
2008.
§ 3. Una volta chiarita la natura dei contributi di cui si discute, va rilevato che la prescrizione ad essi applicabile è quella decennale ex art. 2946 cod. civ. e non quella quinquennale invocata da parte attrice.
7 Occorre premettere sul punto che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (Cass., sez. I, 06/12/2006, n. 26161). Inoltre, è stato precisato che le obbligazioni periodiche o di durata sono “caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre” (cfr. Cass., sez.
II, 03/09/1993, n. 9295).
Nel caso in esame i contributi si riferiscono alla produzione annuale della , ma manca il Pt_5 requisito della periodicità, nel senso che l'interesse del creditore non è collegato al protrarsi nel tempo dell'adempimento. In altre parole, siamo in presenza di pretese autonome che riguardano il singolo anno di coltivazione della cava e che possono anche non sorgere, laddove la coltivazione sia mancata. Ad avviso del Tribunale ai contributi in esame possono essere applicati gli stessi principi relativi a tributi quali IRPEF, IVA, IRAP, rispetto ai quali si sostiene che “l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr.
Cass., sez. VI, 26/06/2020, n. 12740).
Pertanto, trattandosi di prestazioni autonome ed istantanee, prive del requisito della protrazione nel tempo, la prescrizione applicabile è quella decennale.
§ 4. A questo punto, è possibile entrare nel merito delle contestazioni sollevate dall Pt_1
[...]
La principale questione da affrontare riguarda la quantificazione del materiale estratto nel periodo 2014 – 8/2019, che la ha stimato in mc 554.000 sulla base delle risultanze CP_1 della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino
(cfr. pp. 7 e 8 del decreto dirigenziale n. 17 del 13/03/2023, pp. 6 e 7 del decreto dirigenziale
16 del 10/03/2023). La suddetta consulenza, eseguita dall'ing. , non è prodotta Persona_2 in atti, ma è menzionata nella nota del 03/11/2022 a firma di in qualità di Parte_1 legale rappresentante della acquisita al protocollo regionale n. 553300 del Parte_1
09/11/2022 (doc. 15 ). La nota in esame è stata redatta al fine di rispondere alle CP_1 richieste formulate dalla con la comunicazione di avvio del procedimento “per la CP_1 verifica e il conguaglio dei contributi spettanti al e alla per l'attività estrattiva CP_4 CP_1 nel periodo 2009 – 2021” (cfr. doc. 14 ). Tra tali richieste, al punto 5, vi era quella di CP_1
8 trasmettere «i calcoli, mediante il metodo delle sezioni ragguagliate, finalizzati alla determinazione dei volumi estratti nei periodi: a) “2009 – 2021”; b) “Marzo 2021 – attualità”».
Nella nota prot. n. 553300, nel rispondere ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 della comunicazione di avvio del procedimento, effettua una premessa nella quale richiama la Parte_1 consulenza del P.M., precisando che in essa “si trovano le risposte ai quesiti posti relativamente ai quantitativi estratti nel periodo 2009-2021” (cfr. p. 3, doc. 15 ). Dopo CP_1 aver riportato alcuni passaggi della consulenza, il formula la seguente frase: “Tale Pt_1 premessa risulta doverosa in quanto, nel riscontrare la nota di cui in oggetto, non si può far almeno di non tenere in considerazioni le valutazioni già effettuate dall'Autorità Giudiziaria in fase di indagine” (gli errori di battitura sono presenti nell'originale). Successivamente, in merito al punto 5 delle richieste regionali, il precisa che non vi è stata alcuna attività di Pt_1 escavazione nel periodo marzo 2021 – 21.07.2022 e, in merito al calcolo dei contributi per il periodo pregresso, rimanda “alla nota del 02/03/2022, acquisita al protocollo regionale n.
0125452 del 08/03/2022, con la quale già è stato chiarito il criterio adottato al fine della determinazione degli oneri che non si ritengono già prescritti” (cfr. ultima pagina del doc. 15
). CP_1
La nota del 02/03/2022 (doc. 11 Regione) è una relazione con la quale l ha Parte_1 risposto ad una richiesta di chiarimenti formulata dagli uffici regionali nell'ambito dell'iter procedimentale al termine del quale le è stata rilasciata l'autorizzazione n. 24/2022, relativa all'esecuzione del “Progetto unificato per la ricomposizione ambientale dell'area di cava non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata” (cfr. doc.
12 Regione). Nella relazione, l'attrice nega l'effettuazione di attività di estrazione abusiva nel periodo “intercorrente tra il 02.08.2013 (data di inizio di sospensione dell'attività per ordine del responsabile della sicurezza) e fino al 06.09.2018 […] come comprovato dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Genio civile redatti in occasione delle ispezioni in ben 11 accessi” (cfr. pp. 4 e 5). Dopodiché, tenuto conto dell'intervallo di tempo esistente tra l'ultima ispezione del
04.12.2017 e il 06.09.2018 e tenuto conto delle risultanze di due foto satellitari datate agosto
2017 e agosto 2019, l procede al calcolo dei contributi per l'attività di estrazione Parte_1 relativa alla “presunta escavazione non autorizzata”, eseguita nel periodo compreso tra il
04.12.2017 e il 06.09.2018, stimando in mc 14.000 il quantitativo di materiale estratto (pp. 6
e 7).
Orbene, ad avviso del Tribunale, il richiamo della relazione del 02/03/2022, operato nella nota del 03/11/2022 al fine di rispondere al punto 5 delle richieste della , esclude che il CP_1 abbia fatto proprie le risultanze della consulenza disposta dal P.M., accettando i Pt_1 quantitativi calcolati in via presuntiva dall'ing. . La nota del 03/11/2022 ha un contenuto Per_1
a dir poco ambiguo, perché richiama due documenti tra loro contrastanti (in uno, la relazione del 02/03/2022, si nega l'attività di estrazione abusiva, nell'altro, la consulenza del P.M., la si ritiene effettuata), sicché la stessa non può essere considerata quale confessione del in Pt_1 ordine ai quantitativi estratti in modo abusivo nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019.
9 Una volta escluso che l'attrice, tramite il suo legale rappresentante, abbia prestato acquiescenza alle risultanze della consulenza disposta nel corso delle indagini preliminari, non può essere attribuita alcuna valenza probatoria alla nota del 03/11/2022 in ordine all'accertamento dei quantitativi in concreto estratti. Manca quindi la prova dei fatti costitutivi del credito della , salvo quanto si dirà a breve in relazione al triennio 2011 – 2013. CP_1
Inoltre, le foto satellitari prodotte dalla non sono sufficienti a ricostruire il CP_1 quantitativo di materiale estratto in mancanza di una serie di planimetrie rappresentanti la cava, che non sono presenti in atti (vedi nota del Genio civile di Avellino del 07.03.2024 prodotta dalla all'udienza dell'11.03.2024). Né è possibile procedere al calcolo dei CP_1 quantitativi ricorrendo ad una CTU, perché come già evidenziato nell'ordinanza del 18.03.2024, il consulente d'ufficio non può acquisire documenti diretti a provare i fatti costitutivi delle pretese delle parti quali sono le planimetrie di cui sopra (cfr. Cass., sez. II, n.21903 del
21/07/2023, Cass., sez. VI, 31/08/2022, n.25604; Cass., sez. un., n.3086 del 01/02/2022).
Ancora, le risultanze della consulenza disposta dal P.M. costituiscono un mero indizio, non sufficiente a provare il quantitativo estratto, in mancanza della produzione in atti dell'elaborato peritale. Non è possibile, infatti, accettare il dato calcolato dal consulente del P.M. senza conoscere il tipo di indagini esperite e il metodo utilizzato per calcolare le quantità di calcare estratte.
In conclusione, rispetto al periodo 2014 – 2019, il credito vantato dalla e dal CP_1
è sfornito di prova, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento CP_4 negativo (come è noto, anche rispetto ad una siffatta domanda l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto è a carico del creditore).
§ 5. Le quantità estratte nel triennio 2011 - 2013, in cui era vigente l'autorizzazione n. 31 del 02/03/20211 (doc. 6 Regione), sono state accertate con un provvedimento del Genio civile di Avellino, richiamato sia nella relazione del 02/03/2022 sia nella nota del 03/11/2022. Negli anzidetti documenti il provvedimento del Genio civile è individuato con il numero di prot.
2018.0398713 del 21/06/2018, mentre nei decreti dirigenziali impugnati il provvedimento è individuato con il numero di prot. 814310 del 26.11.2015, ma i mc estratti coincidono. Si tratta di quantitativi non contestati dall che li ha utilizzati per confermare la Parte_1 verosimiglianza del calcolo relativo al periodo 04.12.2017 - 06.09.2018 (vedi doc. 11 , CP_1 pp. 6 e 7). Quindi, rispetto al triennio 2011 – 2013 sussiste un dato certo attraverso cui calcolare i contributi. Tuttavia, dall'esame del decreto dirigenziale n. 17 del 10/03/2023 si evince che i contributi dovuti alla sono già stati pagati (vedi prospetto a p. 9), mentre CP_1 dal decreto dirigenziale n. 16 del 10.03.2023 emerge un debito rispetto ai contributi dovuti al
(cfr. prospetto a p. 9). Sennonché, tenuto conto che i suddetti contributi Controparte_4 devono essere pagati entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono, il debito relativo agli anni
2011 e 2012 si è prescritto, perché la richiesta di pagamento è stata notificata in data
16.03.2023, mentre non risulta prescritto il debito relativo all'annualità 2023, pari a €
3.780,00.
10 Rispetto al suddetto importo non si può neanche sostenere che la abbia riaperto il CP_1 procedimento, procedendo al calcolo di un conguaglio, trattandosi di somme che erano già state definite in precedenza, come ammesso da parte attrice (vedi p. 16 atto di citazione).
Inoltre, si tratta di contributi relativi a materiale estratto nel periodo di vigenza dell'autorizzazione (vedi le già citate note del 02/03/2022 e del 03/11/2022), sicché non ha rilevanza l'ulteriore argomento difensivo secondo cui l'obbligo di pagamento dei contributi grava sul titolare dell'autorizzazione o della concessione e non su chi estrae abusivamente i contributi. Non è necessario affrontare nella presente sede l'argomento da ultimo richiamato, perché, come in precedenza rilevato, con riferimento all'attività di estrazione abusiva, la domanda va accolta per mancata prova dei quantitativi estratti.
§ 6. In conclusione, la domanda di accertamento negativo è accolta con riferimento al credito indicato nel decreto dirigenziale n. 17 del 10.03.2023, come rettificato dal decreto n.
20 del 20.03.2023 ed è parzialmente accolta rispetto al credito indicato nel decreto dirigenziale n. 16 del 10.03.2023, che ammonta alla minor somma di € 3.780,00.
La già evidenziata ambiguità della nota del 03.11.2022, assunta al numero di protocollo regionale 553300 del 09/11/2022, e la condotta poco leale dell'attrice, che nel proporre opposizione ha negato di essere a conoscenza della consulenza disposta dal P.M. (consulenza da lei stessa citata nella nota innanzi richiamata), costituiscono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di accertamento negativo formulata dall
[...]
nei confronti della Parte_1 CP_1 CP_1 accerta l'inesistenza del credito indicato nel decreto dirigenziale n. 17 del 10.03.2023, come rettificato dal decreto dirigenziale n. 17 del 10.03.2023;
b) in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo formulata dall'Impresa estrattiva nei confronti della Parte_1 CP_1
e del comune di , accerta che il credito indicato nel decreto dirigenziale n.
[...] CP_4
16 del 10.03.2023 ammonta alla minor somma di € 3.780,00, oltre interessi;
c) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Napoli, 08.05.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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