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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5610/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5610/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, si tiene udienza cartolare dandosi atto che:
Per l'avv. DENARO NC e l'avv. MESCHINI LUCIA hanno Parte_1 tempestivamente depositato note di trattazione scritta per la odierna udienza da intendersi quivi integralmente richiamate Per l'avv. DI MONACO CARMINE ha tempestivamente depositato note di CP_1 trattazione scritta per la odierna udienza da intendersi quivi integralmente richiamate. Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. procedendo al suo contestuale deposito.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DENARO Parte_1 C.F._1 NC e dell'avv. MESCHINI LUCIA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DENARO NC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONACO CARMINE, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 21 60121 ANCONA, presso il difensore avv. DI MONACO CARMINE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2024, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ In via CP_1
principale nel merito, in accoglimento della domanda svolta dal sig. accertare in capo Parte_1
al sig. la proprietà dei fondi versati nel libretto postale cointestato n. 52419347, Parte_1
accertare e dichiarare il diritto del medesimo a vedersi restituita la somma di € 30.000,00 e per
l'effetto condannare la sig.ra , CF , residente in [...] C.F._3
21 – 60015 AR M.ma (AN) a restituire al sig. la somma di € 30.000,00 oltre ai frutti Pt_1
e/o interessi legali dalla data dei versamenti rispettivamente effettuati fino al saldo effettivo. In via subordinata, ritenere il sig. proprietario pro-quota dei fondi depositati e per l'effetto Parte_1
pagina 2 di 8 condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € 15.000,00 in favore del sig. CP_1
pari alla metà di quanto versato dal medesimo sul libretto postale in oggetto. In ogni caso Pt_1
con vittoria di onorari e spese di lite. “ Premetteva, l'attore: di avere in data 25.08.2022 acceso presso le Poste Italiane il rapporto n. 52419347 libretto postale “Smart” indicando quale cointestataria la nipote acquisita;
che l'apertura del libretto era finalizzata all'accantonamento dei risparmi CP_1
cui attingere in caso di bisogno per spese medico-sanitarie mentre la nomina della convenuta quale cointestataria rispondeva alla necessità di facilitare il prelevamento delle somme necessarie al suo fabbisogno in caso di suo impedimento;
di avere effettuato due versamenti, uno di € 20.900,00 ed un altro di € 10.000,00, mentre nessuna somma veniva versata dalla convenuta nel libretto in oggetto;
di avere appreso in data 14.09.2023, allorché si recava alle per prelevare delle somme necessarie, CP_2
che sul libretto residuavano solo € 201,57; di avere verificato tramite l'estratto conto che la convenuta aveva effettuato a sua insaputa numerosi prelievi per fini suoi personali;
di averne formalmente e vanamente chiesto la restituzione in data 13.03.2024; di avere anche esperito, in data 29.04.2024, la procedura di negoziazione assistita che si concludeva con verbale negativo.
Con comparsa di costituzione datata 31.01.2025 si costituiva in giudizio rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni: “ In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la mancanza di condizione di procedibilità ex artt. 3 D.L. n. 132 del 2014,, convertito in L. n. 162 del
2014, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata
e non provata nei suoi elementi di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”. La convenuta eccepiva, in primo luogo, la carenza della condizione di procedibilità della domanda in quanto l'attore, dopo la notifica dell'invito a stipulare una negoziazione assistita tra avvocati, ometteva di predisporre le successive due fasi. Nel merito deduceva, invece: che tramite la cointestazione del libretto “Smart” l'attore aveva voluto compiere un atto di liberalità a favore della nipote, come le aveva più volte dichiarato;
che altrimenti non avrebbe accettato tale cointestsazione in quanto, determinando l'aumento del valore ISEE, avrebbe determinato la perdita delle agevolazioni fiscali di cui aveva sinora goduto;
che i rapporti tra le parti si erano pacificati solo nei mesi antecedenti all'apertura del libretto, in concomitanza con la nascita della primogenita della convenuta;
che l'attore era continuamente al corrente dei prelievi e delle spese fatte dalla convenuta per suoi fini personali/familiari tanto che nel marzo del 2023 insieme si recavano all'ufficio postale per aggiornare il documento di identità scaduto e pagina 3 di 8 consentire alla nipote di trarre un assegno circolare a suo favore e versarlo nel suo conto personale al fine di acquistare un'autovettura; che in occasione delle festività natalizie e dei compleanni l'attore si era recato presso la sua abitazione e nell'occasione gli veniva mostrato il mobilio comprato utilizzando il denaro depositato nel libretto;
di conseguenza nessuna somma doveva essere restituita.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, alla prima udienza del 18.04.2025 il Giudice formulava una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la restituzione da parte della convenuta della somma di € 15.000,00 nel termine di sei mesi con compensazione delle spese di lite. Appurata la mancata accettazione della proposta da parte convenuta, con ordinanza del 03.06.2025 il Giudice ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti ( interrogatorio formale e prova testimoniale ) nei limiti ivi indicati. Espletata l'istruttoria il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione, l'udienza del 16.12.2025 da tenersi in forma cartolare, con termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali e sino al giorno di udienza per il deposito di note scritte di udienza. Alla suddetta udienza il Giudice, dato atto del tempestivo deposito di note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera di entrambe le parti, decideva la causa depositando contestuale sentenza.
Occorre, in primo luogo, rilevare come non fondata si sia rivelata l'eccezione di mancato avveramento della condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita che, come noto, si considera avvenuta quando, come nel caso di specie, l'invito alla negoziazione viene rifiutato. E' questo, infatti, che risulta dal documento 5 allegato dalla difesa di parte attrice con l'atto di citazione, produzione che non viola in alcun modo l'art. 48 del Codice Deontologico Forense in quanto si limita a documentare la volontà della controparte di non aderire alla negoziazione e, quindi, a dimostrare l'avveramento della condizione di procedibilità.
Quanto al merito del contendere appare opportuno partire dal dato pacifico che nel libretto Smart oggetto del contendere, acceso dall'attore, sono confluite somme di esclusiva provenienza di quest'ultimo per un ammontare di € 30.900,00, così come non risulta contestato il fatto che la convenuta le abbia utilizzate per fini e scopi personali fino alla concorrenza di € 30.000,00.
Legittimamente sostiene la difesa della convenuta, in quanto tramite l'apertura del libretto Smart cointestato l'attore avrebbe compiuto un atto di liberalità nei confronti della nipote, realizzando un pagina 4 di 8 forma di donazione indiretta. Circostanza decisamente negata dalla difesa di parte attrice e dall'attore in sede di interpello.
Ebbene, sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“ la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Ed invero, in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, questa Corte ha affermato che “ l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” ( Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010 ). In altri termini, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello della liberalità (
Cass. n. 26991 del 2013, in motiv;
Cass. n. 6784 del 2012 )”. Estremo che era onere di parte convenuta dimostrare e che all'esito dell'istruttoria deve ritenersi non provato, in quanto la convenuta non ha fornito alcun elemento oggettivo e concreto atto a dimostrare lo spirito di liberalità dell'attore nei suoi confronti all'atto di apertura del libretto per cui è causa.
Non solo l'attore ha decisamente negato la circostanza in sede di interpello, ma in tal senso ha deposto anche la testimone di parte attrice, assistente domiciliare dell'attore, la quale ha Testimone_1
dichiarato che il le riferiva di avere acceso un conto corrente cointestato con la nipote solo Pt_1
affinché questa potesse disporre i pagamenti necessari alle cure del e nell'interesse di Pt_1 pagina 5 di 8 quest'ultimo nonché di avere assistito alla reazione di sconforto del medesimo allorché, recatosi presso l'ufficio postale, apprendeva che sul libretto non sussisteva quasi più liquidità.
Nel medesimo senso ha, in realtà, deposto anche la testimone di parte attrice Testimone_2
moglie dell'attore e nonna della convenuta, che ha dato risposta affermativa alla circostanza sempre affermata dall'attore ovvero di avere cointestato il libretto alla nipote solo per consentirle di effettuare pagamenti o disporre operazioni in suo favore ( cap. 6 a riprova ). Teste che, invero, ha poi anche sostenuto che il fosse anche al corrente e consenziente all'uso personale da parte della nipote Pt_1
di alcune somme presenti sul libretto ma si tratta di affermazione che da sola non può ritenersi sufficiente a dimostrare in maniera rigorosa l'animus donandi dell'attore nei termini indicati dalla
Suprema Corte. L'animus donandi, infatti, quale elemento psicologico interno del disponente, non può essere oggetto di prova per testimoni se non nei limiti in cui questi abbiano avuto una percezione diretta ed inequivocabile di dichiarazioni espresse del disponente stesso in occasione di atti o comportamenti concludenti.
Nel caso concreto l'unico dato certo, all'esito dell'assunzione testimoniale ( la testimonianza del sig. si è rivelata irrilevante ), è che nel momento in cui l'attore ha acceso il libretto Smart Testimone_3
oggetto di causa, nel quale ha versato la complessiva somma di € 30.900,00, ha deciso di cointestarlo alla nipote solo per facilitare il prelevamento delle somme utili e necessarie ai suoi fabbisogni e non a quelli della nipote che, quindi, utilizzando il denaro dell'attore per fini suoi personali ha tenuto un comportamento illecito.
Non rileva, nel contesto sopra delineato, il fatto che la convenuta, laddove non avesse potuto usufruire liberamente per fini personali, delle somme depositate sul libretto, non avrebbe accettato la cointestazione del libretto perché, incrementando il valore ISEE, le avrebbe fatto perdere le agevolazioni fiscali di cui aveva in precedenza goduto. Si è tratta, infatti, innanzitutto, di una mera allegazione di parte che è rimasta del tutto sfornita di prova ( non è dato sapere di quali agevolazioni fiscali la convenuta abbia usufruito in precedenza, né della esistenza di pregiudizi patrimoniali sofferti
). In secondo luogo comunque inidonea a dimostrare l'esistenza dell'animus donandi in capo all'attore.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni va, pertanto, dichiarato che i fondi versati nel libretto postale cointestato n. 52419347 sono di proprietà dell'attore ; di conseguenza, Parte_1
accertato che tali fondi nei limiti di € 30.000,00, sono stati illecitamente utilizzati da per CP_1 pagina 6 di 8 fini personali, va dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti sino
[...]
all'effettivo soddisfo.
Nel caso concreto si reputano sussistenti pure gli estremi per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. per non avere questa aderito, senza giustificato motivo ( considerato anche il fatto che pacificamente i soldi presenti nel libretto erano stati versati solo dall'attore ), alla proposta conciliativa del Giudice, ex art. 185bis c.p.c., sicuramente a lei più favorevole. Ciò in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti ed il carico complessivo risulta ulteriormente aggravato da giudizi che provocano un inutile spreco di energie e tempo. La proposta giudiziale ex art. 185bis c.p.c. assolve, infatti, ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. In tale contesto, l'ingiustificata adesione alla proposta formulata da questo giudice ha rappresentato un comportamento defatigatorio, lesivo dei principi di lealtà e probità, oltre che di economia processuale, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma
III, c.p.c., posto che si tratta di sanzione di carattere pubblicistico, applicabile anche d'ufficio in caso di soccombenza, autonoma rispetto alle ipotesi dei primi due commi del medesimo articolo, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale e quale elemento costitutivo della fattispecie richiede non il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( cfr. Cass. Civ. 3830/2021 – 20018/2020 – 29812/2019 ).
In ordine al quantum reputa questo Tribunale che vada determinato in misura pari ad un terzo delle spese di lite riconosciute alla parte vittoriosa ( cfr. Trib. Latina 2073/2024 ) e quindi in un ammontare di € 2.538,00 quale risarcimento del danno a carico di CP_1
Ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c. parte convenuta va altresì condannata al pagamento della somma di € 500,00 in favore della mandando alla Cancelleria per la riscossione. Controparte_3
Le competenze di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'all'attività svolta, seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara che i fondi versati nel libretto postale cointestato n. 52419347 sono di proprietà di
; Parte_1
• Per l'effetto dichiara tenuta e condanna , per le ragioni di cui alla parte motiva, al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dai Parte_1
singoli versamenti al saldo effettivo;
• Condanna, altresì, al pagamento in favore di , ex art. 96, comma III CP_1 Parte_1
c.p.c., della somma di € 2.538,00;
• Condanna, inoltre, , al pagamento alla Cassa delle Ammende, ex art. 96, comma IV, CP_1
c.p.c. della somma di € 500,00 mandando alla Cancelleria per la riscossione;
• Condanna, infine, ex art. 91 c.p.c., a rifondere a parte attrice le competenze di lite CP_1
che si liquidano in € 288,71 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Ancona, 16.12.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5610/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, si tiene udienza cartolare dandosi atto che:
Per l'avv. DENARO NC e l'avv. MESCHINI LUCIA hanno Parte_1 tempestivamente depositato note di trattazione scritta per la odierna udienza da intendersi quivi integralmente richiamate Per l'avv. DI MONACO CARMINE ha tempestivamente depositato note di CP_1 trattazione scritta per la odierna udienza da intendersi quivi integralmente richiamate. Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. procedendo al suo contestuale deposito.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DENARO Parte_1 C.F._1 NC e dell'avv. MESCHINI LUCIA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DENARO NC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONACO CARMINE, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 21 60121 ANCONA, presso il difensore avv. DI MONACO CARMINE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2024, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ In via CP_1
principale nel merito, in accoglimento della domanda svolta dal sig. accertare in capo Parte_1
al sig. la proprietà dei fondi versati nel libretto postale cointestato n. 52419347, Parte_1
accertare e dichiarare il diritto del medesimo a vedersi restituita la somma di € 30.000,00 e per
l'effetto condannare la sig.ra , CF , residente in [...] C.F._3
21 – 60015 AR M.ma (AN) a restituire al sig. la somma di € 30.000,00 oltre ai frutti Pt_1
e/o interessi legali dalla data dei versamenti rispettivamente effettuati fino al saldo effettivo. In via subordinata, ritenere il sig. proprietario pro-quota dei fondi depositati e per l'effetto Parte_1
pagina 2 di 8 condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € 15.000,00 in favore del sig. CP_1
pari alla metà di quanto versato dal medesimo sul libretto postale in oggetto. In ogni caso Pt_1
con vittoria di onorari e spese di lite. “ Premetteva, l'attore: di avere in data 25.08.2022 acceso presso le Poste Italiane il rapporto n. 52419347 libretto postale “Smart” indicando quale cointestataria la nipote acquisita;
che l'apertura del libretto era finalizzata all'accantonamento dei risparmi CP_1
cui attingere in caso di bisogno per spese medico-sanitarie mentre la nomina della convenuta quale cointestataria rispondeva alla necessità di facilitare il prelevamento delle somme necessarie al suo fabbisogno in caso di suo impedimento;
di avere effettuato due versamenti, uno di € 20.900,00 ed un altro di € 10.000,00, mentre nessuna somma veniva versata dalla convenuta nel libretto in oggetto;
di avere appreso in data 14.09.2023, allorché si recava alle per prelevare delle somme necessarie, CP_2
che sul libretto residuavano solo € 201,57; di avere verificato tramite l'estratto conto che la convenuta aveva effettuato a sua insaputa numerosi prelievi per fini suoi personali;
di averne formalmente e vanamente chiesto la restituzione in data 13.03.2024; di avere anche esperito, in data 29.04.2024, la procedura di negoziazione assistita che si concludeva con verbale negativo.
Con comparsa di costituzione datata 31.01.2025 si costituiva in giudizio rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni: “ In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la mancanza di condizione di procedibilità ex artt. 3 D.L. n. 132 del 2014,, convertito in L. n. 162 del
2014, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata
e non provata nei suoi elementi di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”. La convenuta eccepiva, in primo luogo, la carenza della condizione di procedibilità della domanda in quanto l'attore, dopo la notifica dell'invito a stipulare una negoziazione assistita tra avvocati, ometteva di predisporre le successive due fasi. Nel merito deduceva, invece: che tramite la cointestazione del libretto “Smart” l'attore aveva voluto compiere un atto di liberalità a favore della nipote, come le aveva più volte dichiarato;
che altrimenti non avrebbe accettato tale cointestsazione in quanto, determinando l'aumento del valore ISEE, avrebbe determinato la perdita delle agevolazioni fiscali di cui aveva sinora goduto;
che i rapporti tra le parti si erano pacificati solo nei mesi antecedenti all'apertura del libretto, in concomitanza con la nascita della primogenita della convenuta;
che l'attore era continuamente al corrente dei prelievi e delle spese fatte dalla convenuta per suoi fini personali/familiari tanto che nel marzo del 2023 insieme si recavano all'ufficio postale per aggiornare il documento di identità scaduto e pagina 3 di 8 consentire alla nipote di trarre un assegno circolare a suo favore e versarlo nel suo conto personale al fine di acquistare un'autovettura; che in occasione delle festività natalizie e dei compleanni l'attore si era recato presso la sua abitazione e nell'occasione gli veniva mostrato il mobilio comprato utilizzando il denaro depositato nel libretto;
di conseguenza nessuna somma doveva essere restituita.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, alla prima udienza del 18.04.2025 il Giudice formulava una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la restituzione da parte della convenuta della somma di € 15.000,00 nel termine di sei mesi con compensazione delle spese di lite. Appurata la mancata accettazione della proposta da parte convenuta, con ordinanza del 03.06.2025 il Giudice ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti ( interrogatorio formale e prova testimoniale ) nei limiti ivi indicati. Espletata l'istruttoria il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione, l'udienza del 16.12.2025 da tenersi in forma cartolare, con termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali e sino al giorno di udienza per il deposito di note scritte di udienza. Alla suddetta udienza il Giudice, dato atto del tempestivo deposito di note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera di entrambe le parti, decideva la causa depositando contestuale sentenza.
Occorre, in primo luogo, rilevare come non fondata si sia rivelata l'eccezione di mancato avveramento della condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita che, come noto, si considera avvenuta quando, come nel caso di specie, l'invito alla negoziazione viene rifiutato. E' questo, infatti, che risulta dal documento 5 allegato dalla difesa di parte attrice con l'atto di citazione, produzione che non viola in alcun modo l'art. 48 del Codice Deontologico Forense in quanto si limita a documentare la volontà della controparte di non aderire alla negoziazione e, quindi, a dimostrare l'avveramento della condizione di procedibilità.
Quanto al merito del contendere appare opportuno partire dal dato pacifico che nel libretto Smart oggetto del contendere, acceso dall'attore, sono confluite somme di esclusiva provenienza di quest'ultimo per un ammontare di € 30.900,00, così come non risulta contestato il fatto che la convenuta le abbia utilizzate per fini e scopi personali fino alla concorrenza di € 30.000,00.
Legittimamente sostiene la difesa della convenuta, in quanto tramite l'apertura del libretto Smart cointestato l'attore avrebbe compiuto un atto di liberalità nei confronti della nipote, realizzando un pagina 4 di 8 forma di donazione indiretta. Circostanza decisamente negata dalla difesa di parte attrice e dall'attore in sede di interpello.
Ebbene, sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“ la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Ed invero, in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, questa Corte ha affermato che “ l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” ( Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010 ). In altri termini, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello della liberalità (
Cass. n. 26991 del 2013, in motiv;
Cass. n. 6784 del 2012 )”. Estremo che era onere di parte convenuta dimostrare e che all'esito dell'istruttoria deve ritenersi non provato, in quanto la convenuta non ha fornito alcun elemento oggettivo e concreto atto a dimostrare lo spirito di liberalità dell'attore nei suoi confronti all'atto di apertura del libretto per cui è causa.
Non solo l'attore ha decisamente negato la circostanza in sede di interpello, ma in tal senso ha deposto anche la testimone di parte attrice, assistente domiciliare dell'attore, la quale ha Testimone_1
dichiarato che il le riferiva di avere acceso un conto corrente cointestato con la nipote solo Pt_1
affinché questa potesse disporre i pagamenti necessari alle cure del e nell'interesse di Pt_1 pagina 5 di 8 quest'ultimo nonché di avere assistito alla reazione di sconforto del medesimo allorché, recatosi presso l'ufficio postale, apprendeva che sul libretto non sussisteva quasi più liquidità.
Nel medesimo senso ha, in realtà, deposto anche la testimone di parte attrice Testimone_2
moglie dell'attore e nonna della convenuta, che ha dato risposta affermativa alla circostanza sempre affermata dall'attore ovvero di avere cointestato il libretto alla nipote solo per consentirle di effettuare pagamenti o disporre operazioni in suo favore ( cap. 6 a riprova ). Teste che, invero, ha poi anche sostenuto che il fosse anche al corrente e consenziente all'uso personale da parte della nipote Pt_1
di alcune somme presenti sul libretto ma si tratta di affermazione che da sola non può ritenersi sufficiente a dimostrare in maniera rigorosa l'animus donandi dell'attore nei termini indicati dalla
Suprema Corte. L'animus donandi, infatti, quale elemento psicologico interno del disponente, non può essere oggetto di prova per testimoni se non nei limiti in cui questi abbiano avuto una percezione diretta ed inequivocabile di dichiarazioni espresse del disponente stesso in occasione di atti o comportamenti concludenti.
Nel caso concreto l'unico dato certo, all'esito dell'assunzione testimoniale ( la testimonianza del sig. si è rivelata irrilevante ), è che nel momento in cui l'attore ha acceso il libretto Smart Testimone_3
oggetto di causa, nel quale ha versato la complessiva somma di € 30.900,00, ha deciso di cointestarlo alla nipote solo per facilitare il prelevamento delle somme utili e necessarie ai suoi fabbisogni e non a quelli della nipote che, quindi, utilizzando il denaro dell'attore per fini suoi personali ha tenuto un comportamento illecito.
Non rileva, nel contesto sopra delineato, il fatto che la convenuta, laddove non avesse potuto usufruire liberamente per fini personali, delle somme depositate sul libretto, non avrebbe accettato la cointestazione del libretto perché, incrementando il valore ISEE, le avrebbe fatto perdere le agevolazioni fiscali di cui aveva in precedenza goduto. Si è tratta, infatti, innanzitutto, di una mera allegazione di parte che è rimasta del tutto sfornita di prova ( non è dato sapere di quali agevolazioni fiscali la convenuta abbia usufruito in precedenza, né della esistenza di pregiudizi patrimoniali sofferti
). In secondo luogo comunque inidonea a dimostrare l'esistenza dell'animus donandi in capo all'attore.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni va, pertanto, dichiarato che i fondi versati nel libretto postale cointestato n. 52419347 sono di proprietà dell'attore ; di conseguenza, Parte_1
accertato che tali fondi nei limiti di € 30.000,00, sono stati illecitamente utilizzati da per CP_1 pagina 6 di 8 fini personali, va dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti sino
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all'effettivo soddisfo.
Nel caso concreto si reputano sussistenti pure gli estremi per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. per non avere questa aderito, senza giustificato motivo ( considerato anche il fatto che pacificamente i soldi presenti nel libretto erano stati versati solo dall'attore ), alla proposta conciliativa del Giudice, ex art. 185bis c.p.c., sicuramente a lei più favorevole. Ciò in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti ed il carico complessivo risulta ulteriormente aggravato da giudizi che provocano un inutile spreco di energie e tempo. La proposta giudiziale ex art. 185bis c.p.c. assolve, infatti, ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. In tale contesto, l'ingiustificata adesione alla proposta formulata da questo giudice ha rappresentato un comportamento defatigatorio, lesivo dei principi di lealtà e probità, oltre che di economia processuale, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma
III, c.p.c., posto che si tratta di sanzione di carattere pubblicistico, applicabile anche d'ufficio in caso di soccombenza, autonoma rispetto alle ipotesi dei primi due commi del medesimo articolo, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale e quale elemento costitutivo della fattispecie richiede non il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( cfr. Cass. Civ. 3830/2021 – 20018/2020 – 29812/2019 ).
In ordine al quantum reputa questo Tribunale che vada determinato in misura pari ad un terzo delle spese di lite riconosciute alla parte vittoriosa ( cfr. Trib. Latina 2073/2024 ) e quindi in un ammontare di € 2.538,00 quale risarcimento del danno a carico di CP_1
Ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c. parte convenuta va altresì condannata al pagamento della somma di € 500,00 in favore della mandando alla Cancelleria per la riscossione. Controparte_3
Le competenze di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'all'attività svolta, seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara che i fondi versati nel libretto postale cointestato n. 52419347 sono di proprietà di
; Parte_1
• Per l'effetto dichiara tenuta e condanna , per le ragioni di cui alla parte motiva, al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dai Parte_1
singoli versamenti al saldo effettivo;
• Condanna, altresì, al pagamento in favore di , ex art. 96, comma III CP_1 Parte_1
c.p.c., della somma di € 2.538,00;
• Condanna, inoltre, , al pagamento alla Cassa delle Ammende, ex art. 96, comma IV, CP_1
c.p.c. della somma di € 500,00 mandando alla Cancelleria per la riscossione;
• Condanna, infine, ex art. 91 c.p.c., a rifondere a parte attrice le competenze di lite CP_1
che si liquidano in € 288,71 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Ancona, 16.12.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
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