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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 833/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 9:35, innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. CANONICO GISELDA, la quale si riporta ai propri scritti Parte_1
difensivi, chiedendone integrale accoglimento.
Per l'avv. SCIPIONE ANTONIO, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, Controparte_1
chiedendone integrale accoglimento. In caso di accoglimento dell'avversa domanda, chiede la compensazione delle spese del giudizio.
Per , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente il Gop dott. Emilio Bernardi.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANONICO GISELDA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI SOTTO 33 65100 PESCARA, presso il difensore avv.
CANONICO GISELDA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONE Controparte_1 C.F._1
ANTONIO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SCIPIONE ANTONIO
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281/undecies cpc depositato il 15.3.2024 la Parte_2
ha chiesto, ai sensi dell'art. 67, comma II L.F., la revoca di due pagamenti effettuati da
[...] [...]
- nella sua qualità di terzo pignorato e nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare Parte_3
RGE n. 1347/2019, pendente presso il Tribunale di Pescara nei confronti della - in favore di Pt_1
e di , entrambi dipendenti della società fallita. Controparte_1 Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto che i pagamenti, eseguiti in data 13.03.2020 da Parte_3
, che aveva versato al sig. l'importo di € 6.345,11 ed al sig.
[...] Controparte_1 CP_1
l'importo di € 8.491,16 erano stati effettati nel periodo sospetto, in quanto la sentenza n.
[...]
62/2021 emessa in data 3/10/2021 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato il fallimento della società , era stata preceduta da due domande di concordato preventivo. Pt_1
La prima con R.G. n. 5/2020 presentata il 30/05/2020 e pubblicata in CCIAA il 5/6/2020, dichiarata estinta con decreto del 8/1/2021, pubblicato in CCIAA il 11/01/2021 e la seconda con R.G. n. 4/2021
pagina 2 di 6 presentata il 16/02/2021, pubblicata in CCIAA il 17/02/2021 e dichiarata estinta con decreto del
21/06/2021 pubblicato in CCIAA il 22/06/2021.
Concludeva chiedendo ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. la dichiarazione di inefficacia, rispetto alla massa dei creditori del fallimento , dei due pagamenti sopra indicati, effettuati da un terzo Pt_1
con denaro del fallito, nel periodo sospetto ed in favore di soggetti che conoscevano lo stato di insolvenza della , avendo agito esecutivamente contro la debitrice per ottenere il pagamento Pt_1 Pt_1
coattivo del proprio credito.
2. Con comparsa depositata il 27.5.2024 si è costituito chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, evidenziando che il fallimento era stato dichiarato in data 3.10.2021 a distanza di più un anno dalla richiesta degli importi da lui formulati alla IRTI per ratei, tredicesima mensilità 2019, PAR residui, ferie residue e TFR non versati.
Il Decreto Ingiuntivo a carico di per l'importo di € 10.954,09 era stato emesso dal Giudice del Pt_1
lavoro in data 17.12.2019 e, notificato alla debitrice in data 19.12.2019, era divenuto esecutivo per mancanza di opposizione.
Evidenziava inoltre che il terzo comma dell'art. 67 della L.F. precisa che: “non sono soggetti all'azione revocatoria […] f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” e che, nella sua qualità di operaio dipendente della IRTI, non aveva avuto contezza dello stato di insolvenza della società per la quale lavorava.
Concludeva chiedendo di essere autorizzato a citare in giudizio Controparte_2
chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che l'Istituto di credito venisse dichiarato corresponsabile del pagamento illegittimo effettuato in suo favore.
3. Con decreto in data 27.5.2024, rilevato che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal “debitor debitoris” può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è quindi tenuto, onde ripristinare la “par condicio”, alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali
(cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016), era stata rigettata la richiesta di chiamata in causa di formulata da . Controparte_2 Controparte_1
4. In data 19.9.2024 la ricorrente aveva depositato atto di rinuncia congiunta agli atti del giudizio, ex art. 306 cpc, sottoscritto dalla e da Parte_2 CP_1
che, con pagamenti rateali, aveva provveduto a restituire alla Curatela l'importo di €
[...]
6.360,00.
pagina 3 di 6 5. Con ordinanza in data 7.10.2024, dichiarata la contumacia di e preso atto Controparte_1 dell'accordo intervenuto tra quest'ultimo e la ricorrente, la controversia, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 16.5.2025.
*******
A. Sulla cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e Controparte_1
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio promosso dalla
[...]
nei confronti di , considerata la rinuncia agli atti Parte_2 Controparte_1
del giudizio, sottoscritta dalle parti e dai difensori.
B. Sui presupposti dell'azione revocatoria ex art. dell'art. 67, comma II L.F.
b.1 La sentenza di fallimento, emessa in data 13.10.2021, è stata preceduta da due domande di concordato preventivo, la prima presentata il 30/05/2020 e pubblicata in CCIAA il 5/6/2020, dichiarata estinta con decreto del 8/1/2021, pubblicato in CCIAA il 11/01/2021 e la seconda presentata il
16/02/2021, pubblicata in CCIAA il 17/02/2021 e dichiarata estinta con decreto del 21/06/2021 pubblicato in CCIAA il 22/06/2021.
Considerato che, ai sensi dell'art. 69 bis LF, i termini indicati negli artt. 64, 65 e 67 primo e secondo comma, decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro della Imprese,
i pagamenti effettuati in data 13.3.2020 da nei confronti di Parte_3 Controparte_1 dipendente della società fallita, sulla base dell'ordinanza emessa dal G.E del Tribunale di Pescara nella procedura n. 1347/2019 R.G.E. rientrano nel periodo sospetto, in quanto eseguiti tre mesi prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo pubblicata in CCIAA il 5.6.2020.
b.2 L'onere della prova a carico del curatore, richiesto dall'art. 67 della LF, avente ad oggetto la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore ricevente, consiste nel dimostrare la probabilità della scientia decoctionis, desunta dalle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito.
Nel caso in esame va evidenziato che , dipendente della , aveva Controparte_1 Pt_1
chiesto ed ottenuto, nei confronti del suo datore di lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento di ratei della tredicesima mensilità per l'anno 2019, PAR residui, ferie residue e TFR non versati.
Il decreto non era stato opposto ed era divenuto esecutivo,
Sulla base di tale decreto, si era insinuato nel procedimento esecutivo n. Controparte_1
1347/2019 RG Esec. Mob. a carico della già instaurato da terzi ed il GE con ordinanza in Pt_1
data 11.02.2020 aveva assegnato al la somma di € 6.345,11, ordinando ad terzo CP_1 Parte_3
pignorato, di effettuare il versamento in suo favore.
pagina 4 di 6 La conoscenza, da parte del , dei gravi inadempimenti da lui contestati al datore di lavoro, CP_1
nonché di un procedimento esecutivo, già instaurato da terzi nei confronti della IRTI, per la quale svolgeva attività lavorativa, consente di ritenere senz'altro sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 67 L.F.
b.3 In relazione all'esclusione dall'azione revocatoria, riguardante pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro, effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, disciplinata dall'art. 67 comma III lett. f), va precisato che tale disciplina è finalizzata a tutelare il lavoro in ogni sua forma, con l'effetto di favorire la conservazione dell'attività produttiva e di evitare che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa.
Trattasi di eccezione non applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nel quale il pagamento degli emolumenti, spettanti al dipendente, non è stato effettuato da dipendenti o da altri collaboratori, anche non subordinati del fallito, ma da un Istituto di credito, terzo pignorato, sulla base di un ordine formulata dal Giudice dell'esecuzione.
Accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 comma II L.F. va accolta la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di , tenuto a restituire alla Controparte_1 Pt_2
l'importo di € 6.345,11 maggiorato di interessi moratori dovuti nella misura legale dal 16.4.2024 (data della domanda) al saldo.
C. Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
833/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio nei confronti di . Controparte_1
ACCERTATA la fondatezza della domanda formulata dalla Curatela ex art. 67 comma II L.F. cc nei confronti di
, Controparte_1
CONDANNA
a versare alla Curatela l'importo di € 6.345,11 maggiorato di interessi moratori Controparte_1
dovuti nella misura legale dal 16.4.2024 al saldo.
CONDANNA
pagina 5 di 6 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Curatela che liquida in € Controparte_1
1.270,00 per onorari ed € 393,00 per spese, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 833/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 9:35, innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. CANONICO GISELDA, la quale si riporta ai propri scritti Parte_1
difensivi, chiedendone integrale accoglimento.
Per l'avv. SCIPIONE ANTONIO, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, Controparte_1
chiedendone integrale accoglimento. In caso di accoglimento dell'avversa domanda, chiede la compensazione delle spese del giudizio.
Per , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente il Gop dott. Emilio Bernardi.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANONICO GISELDA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI SOTTO 33 65100 PESCARA, presso il difensore avv.
CANONICO GISELDA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONE Controparte_1 C.F._1
ANTONIO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SCIPIONE ANTONIO
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281/undecies cpc depositato il 15.3.2024 la Parte_2
ha chiesto, ai sensi dell'art. 67, comma II L.F., la revoca di due pagamenti effettuati da
[...] [...]
- nella sua qualità di terzo pignorato e nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare Parte_3
RGE n. 1347/2019, pendente presso il Tribunale di Pescara nei confronti della - in favore di Pt_1
e di , entrambi dipendenti della società fallita. Controparte_1 Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto che i pagamenti, eseguiti in data 13.03.2020 da Parte_3
, che aveva versato al sig. l'importo di € 6.345,11 ed al sig.
[...] Controparte_1 CP_1
l'importo di € 8.491,16 erano stati effettati nel periodo sospetto, in quanto la sentenza n.
[...]
62/2021 emessa in data 3/10/2021 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato il fallimento della società , era stata preceduta da due domande di concordato preventivo. Pt_1
La prima con R.G. n. 5/2020 presentata il 30/05/2020 e pubblicata in CCIAA il 5/6/2020, dichiarata estinta con decreto del 8/1/2021, pubblicato in CCIAA il 11/01/2021 e la seconda con R.G. n. 4/2021
pagina 2 di 6 presentata il 16/02/2021, pubblicata in CCIAA il 17/02/2021 e dichiarata estinta con decreto del
21/06/2021 pubblicato in CCIAA il 22/06/2021.
Concludeva chiedendo ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. la dichiarazione di inefficacia, rispetto alla massa dei creditori del fallimento , dei due pagamenti sopra indicati, effettuati da un terzo Pt_1
con denaro del fallito, nel periodo sospetto ed in favore di soggetti che conoscevano lo stato di insolvenza della , avendo agito esecutivamente contro la debitrice per ottenere il pagamento Pt_1 Pt_1
coattivo del proprio credito.
2. Con comparsa depositata il 27.5.2024 si è costituito chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, evidenziando che il fallimento era stato dichiarato in data 3.10.2021 a distanza di più un anno dalla richiesta degli importi da lui formulati alla IRTI per ratei, tredicesima mensilità 2019, PAR residui, ferie residue e TFR non versati.
Il Decreto Ingiuntivo a carico di per l'importo di € 10.954,09 era stato emesso dal Giudice del Pt_1
lavoro in data 17.12.2019 e, notificato alla debitrice in data 19.12.2019, era divenuto esecutivo per mancanza di opposizione.
Evidenziava inoltre che il terzo comma dell'art. 67 della L.F. precisa che: “non sono soggetti all'azione revocatoria […] f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” e che, nella sua qualità di operaio dipendente della IRTI, non aveva avuto contezza dello stato di insolvenza della società per la quale lavorava.
Concludeva chiedendo di essere autorizzato a citare in giudizio Controparte_2
chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che l'Istituto di credito venisse dichiarato corresponsabile del pagamento illegittimo effettuato in suo favore.
3. Con decreto in data 27.5.2024, rilevato che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal “debitor debitoris” può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è quindi tenuto, onde ripristinare la “par condicio”, alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali
(cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016), era stata rigettata la richiesta di chiamata in causa di formulata da . Controparte_2 Controparte_1
4. In data 19.9.2024 la ricorrente aveva depositato atto di rinuncia congiunta agli atti del giudizio, ex art. 306 cpc, sottoscritto dalla e da Parte_2 CP_1
che, con pagamenti rateali, aveva provveduto a restituire alla Curatela l'importo di €
[...]
6.360,00.
pagina 3 di 6 5. Con ordinanza in data 7.10.2024, dichiarata la contumacia di e preso atto Controparte_1 dell'accordo intervenuto tra quest'ultimo e la ricorrente, la controversia, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 16.5.2025.
*******
A. Sulla cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e Controparte_1
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio promosso dalla
[...]
nei confronti di , considerata la rinuncia agli atti Parte_2 Controparte_1
del giudizio, sottoscritta dalle parti e dai difensori.
B. Sui presupposti dell'azione revocatoria ex art. dell'art. 67, comma II L.F.
b.1 La sentenza di fallimento, emessa in data 13.10.2021, è stata preceduta da due domande di concordato preventivo, la prima presentata il 30/05/2020 e pubblicata in CCIAA il 5/6/2020, dichiarata estinta con decreto del 8/1/2021, pubblicato in CCIAA il 11/01/2021 e la seconda presentata il
16/02/2021, pubblicata in CCIAA il 17/02/2021 e dichiarata estinta con decreto del 21/06/2021 pubblicato in CCIAA il 22/06/2021.
Considerato che, ai sensi dell'art. 69 bis LF, i termini indicati negli artt. 64, 65 e 67 primo e secondo comma, decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro della Imprese,
i pagamenti effettuati in data 13.3.2020 da nei confronti di Parte_3 Controparte_1 dipendente della società fallita, sulla base dell'ordinanza emessa dal G.E del Tribunale di Pescara nella procedura n. 1347/2019 R.G.E. rientrano nel periodo sospetto, in quanto eseguiti tre mesi prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo pubblicata in CCIAA il 5.6.2020.
b.2 L'onere della prova a carico del curatore, richiesto dall'art. 67 della LF, avente ad oggetto la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore ricevente, consiste nel dimostrare la probabilità della scientia decoctionis, desunta dalle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito.
Nel caso in esame va evidenziato che , dipendente della , aveva Controparte_1 Pt_1
chiesto ed ottenuto, nei confronti del suo datore di lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento di ratei della tredicesima mensilità per l'anno 2019, PAR residui, ferie residue e TFR non versati.
Il decreto non era stato opposto ed era divenuto esecutivo,
Sulla base di tale decreto, si era insinuato nel procedimento esecutivo n. Controparte_1
1347/2019 RG Esec. Mob. a carico della già instaurato da terzi ed il GE con ordinanza in Pt_1
data 11.02.2020 aveva assegnato al la somma di € 6.345,11, ordinando ad terzo CP_1 Parte_3
pignorato, di effettuare il versamento in suo favore.
pagina 4 di 6 La conoscenza, da parte del , dei gravi inadempimenti da lui contestati al datore di lavoro, CP_1
nonché di un procedimento esecutivo, già instaurato da terzi nei confronti della IRTI, per la quale svolgeva attività lavorativa, consente di ritenere senz'altro sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 67 L.F.
b.3 In relazione all'esclusione dall'azione revocatoria, riguardante pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro, effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, disciplinata dall'art. 67 comma III lett. f), va precisato che tale disciplina è finalizzata a tutelare il lavoro in ogni sua forma, con l'effetto di favorire la conservazione dell'attività produttiva e di evitare che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa.
Trattasi di eccezione non applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nel quale il pagamento degli emolumenti, spettanti al dipendente, non è stato effettuato da dipendenti o da altri collaboratori, anche non subordinati del fallito, ma da un Istituto di credito, terzo pignorato, sulla base di un ordine formulata dal Giudice dell'esecuzione.
Accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 comma II L.F. va accolta la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di , tenuto a restituire alla Controparte_1 Pt_2
l'importo di € 6.345,11 maggiorato di interessi moratori dovuti nella misura legale dal 16.4.2024 (data della domanda) al saldo.
C. Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
833/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio nei confronti di . Controparte_1
ACCERTATA la fondatezza della domanda formulata dalla Curatela ex art. 67 comma II L.F. cc nei confronti di
, Controparte_1
CONDANNA
a versare alla Curatela l'importo di € 6.345,11 maggiorato di interessi moratori Controparte_1
dovuti nella misura legale dal 16.4.2024 al saldo.
CONDANNA
pagina 5 di 6 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Curatela che liquida in € Controparte_1
1.270,00 per onorari ed € 393,00 per spese, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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