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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. US IS AM Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato ad [...] il 20 luglio Parte_1
1992, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Manzoni n.175, presso lo studio dell'avv. Carmelina Cavaleri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata ad [...] il [...], ed Controparte_1
elettivamente domiciliata a Porto Empedocle (AG) presso lo studio dell'avv. Michele Figliomeni, che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/09/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data
16 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2021 Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile a Porto
[...]
Empedocle con in data 28 Agosto 2017, e Controparte_1
che dalla loro unione era nata - prima della celebrazione del PE matrimonio- la figlia (il 28 maggio 2013), chiese pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo che da più di tre mesi era cessata la convivenza.
Il dedusse che la crisi coniugale era insorta a causa Parte_1
del comportamento dalla resistente, la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Tanto premesso, il ricorrente chiese addebitarsi la separazione
\
- 2 - personale dei coniugi alla resistente per violazione del dovere di fedeltà; l'affidamento condiviso della figlia minore e il suo collocamento prevalente presso la madre con obbligo, a proprio carico, di corrispondere il solo mantenimento indiretto nella misura massima di € 220,00 mensili.
, nel costituirsi con comparsa depositata il 28 Controparte_1
ottobre 2022, premettendo di aver proposto a sua volta ricorso per separazione personale dei coniugi (proc. recante il RG
2755/2021- poi riunito al presente giudizio) - aderì alla domanda di separazione del marito ma ne contestò la ricostruzione dei fatti, assumendo che sarebbe stato il ad invitarla ad Parte_1
abbandonare la (rectius, a cacciarla dalla) casa coniugale, in data
6 agosto 2021.
Chiese, dunque, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore e l'obbligo del marito di pagarle in assegno mensile di €
400,00 a titolo di mantenimento indiretto in favore della stessa PE
.
Chiese, infine, condannarsi lo stesso al pagamento “di Parte_1
tutti gli arretrati degli alimenti in favore della sig.ra
[...]
(anche alla luce della predetta riunione CP_1
processuale) dalla data del 06.08.2021 ovvero dall'iscrizione a ruolo dei due ricorsi” (domanda riconvenzionale che ricalca la analoga domanda, proposta in via principale nel proc. recante il
RG 2755/2021).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con
\
- 3 - ordinanza presidenziale del 7 giugno 2022 il Presidente del
Tribunale rimise le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affidamento condiviso della minore PE
con collocamento presso il domicilio materno nonché
l'obbligo di corresponsione, da parte del impiegato Parte_1
presso un panificio, di un contributo al di lei mantenimento pari ad € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza dell'11 novembre 2022, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente insistette sulle richieste formulate in ricorso;
del pari, la resistente ripropose quanto dedotto in memoria di costituzione chiedendo la concessione dei termini
183 comma VI c.p.c., concessi con ordinanza del GI in data 11 novembre 2022.
Alla successiva udienza del 10 marzo 2023, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il G.I. ammise i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Con ordinanza del 15 aprile 2023, preso atto delle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita alla figlia minore prospettate dal ricorrente il G.I. incaricò i servizi sociali Parte_1
territorialmente competenti di organizzare degli incontri in spazio neutro al fine di monitorare e favorire i rapporti padre - figlia.
Istruita mediante prove orali e documentali, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 16 settembre 2025 previa
\
- 4 - assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta:
l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto delle parti in seno ai rispettivi atti difensivi offrono lo spaccato di una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro mai più ripresa nelle more del presente giudizio posto che le parti hanno, ormai, costituito autonomi nuclei familiari.
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, di contro, non ha trovato supporto negli esiti della compiuta istruzione.
Come è noto, la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra le condotte addebitate e la disgregazione del nucleo familiare (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n. 40795/2021).
Una volta accertata la violazione grave di uno dei doveri riconducibili al matrimonio, è pertanto necessario che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se questa possa assurgere a causa unica, o almeno prevalente, della separazione,
\
- 5 - ovvero se vi fossero condizioni preesistenti di intollerabilità della convivenza.
In giurisprudenza, poi, è stato ampiamente chiarito che l'adulterio, ponendosi in contrasto col dovere di fedeltà, fa presumere il venir meno dell'affectio coniugalis salvo che si accerti che la disgregazione della coppia fosse preesistente all'infedeltà stessa.
Segnatamente (Cass. civ, sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 16859 del 14/08/2015) è stato ritenuto che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
In punto di fatto, dalla espletata istruzione è emerso che
[...]
intraprese la relazione extraconiugale posta a CP_1
fondamento della domanda di addebito proposta nei suoi confronti quando la convivenza era, ormai, cessata pur se a seguito dei sospetti di infedeltà nutriti dal marito, che la spinse a
\
- 6 - lasciare la casa coniugale.
Sul punto, la teste , sentita all'udienza del 5 Testimone_1
aprile 2024, ha riferito dell'escalation che condusse la resistente ad andarsene (“io stavo salendo le scale per andare a trovare mia sorella e ho sentito delle urla da fuori l'appartamento…e lui rivolgendosi a me ha detto: “tua sorella deve andarsene”).
Per altro verso, la testimonianza resa da Testimone_2
nel corso della medesima udienza, di per sé coerente e non
[...]
smentita da elementi di segno contrario al di là dell'interesse di fatto che il teste poteva nutrire quale compagno della , ha CP_1
posto in evidenza le circostanze di tempo della relazione sentimentale tra questi e la resistente, collocandone il nascere in un momento successivo alla determinazione del di Parte_1
interrompere il rapporto di convivenza (“…. quando ho conosciuto la , lei era già separata di fatto. Ci siamo visti CP_1
per la prima volta al mare, fine estate del 2021, ad agosto. Ci siamo messi insieme a dicembre, ma preciso che quando è finita
l'estate ci frequentavamo nei parchi gioco in cui portavamo i bambini. Al mare era con i suoi genitori. In quel periodo, agosto
2021, non l'ho mai vista con il mentre a giugno dello Parte_1
stesso anno sì, perché frequentavamo la stessa spiaggia” (…)
“preciso che per me stare insieme significa consolidare un rapporto che è avvenuto a dicembre, ma ad ottobre ci stavamo frequentando” (…) “a domanda a chiarimento dell'avv.
Cavalleri, il teste risponde: “ho iniziato a considerare la CP_1
\
- 7 - più di un'amica ad ottobre 2021”).
Né a conclusioni differenti conducono le dichiarazioni rese all'udienza del 13 settembre 2024 dal teste , Testimone_3
indicato dal il quale, rispondendo sul capitolo n.4) del Parte_1
ricorso introduttivo di questo procedimento, ha dichiarato
:<<….si è vero, io una volta casualmente ho visto la signora che andava in una strada non affollata, dove c'era una macchina con un uomo, che è l'attuale compagno, e li ho visti andare via insieme, mi pare che era luglio del 2022 o forse 2021 non ricordo esattamente”, limitandosi bensì ad indicare ulteriori elementi, ma de relato actoris (cfr. la risposta sul capitolo 5 :<<.. si, il Parte_1
mi ha riferito che l'ex suocero dell'uomo con cui usciva la CP_1
ha chiamato il dicendogli della relazione Parte_1
extraconiugale della moglie>>).
In effetti, a richiesta di chiarimenti da parte del difensore della
, avv. Figliomeni, il teste ha riferito :<< CP_1 Testimone_3
ricordo che era l'ultimo periodo di scuola ho visto la signora fare jogging e in un altro tratto di strada si affiancava una macchina, si tratta del tratto di strada tra Alto Piano Lanterna e Zona
Grandi Lavori, è la zona del cimitero;
ho visto che più avanti la signora è salita in macchina e sono andati via insieme>>.
Va considerato, tuttavia, che neppure in questo caso il teste ha collocato in uno specifico anno la circostanza della quale ha dato conto;
e che, comunque, anche a volere intendere che avesse inteso evocare un frangente in cui la convivenza coniugale non
\
- 8 - era ancora cessata (e quindi fare riferimento al 2021 e non al
2022), pesa sulla valutazione della sua attendibilità il fatto che egli stesso abbia taciuto la sua qualità di affine in primo grado in linea retta del ricorrente (marito, dal 2018, della madre, come da certificazione depositata telematicamente il 29 gennaio 2025), limitandosi a dichiarare, nelle fasi preliminari dell'assunzione della prova (cfr. il verbale di udienza del 13 settembre 2024 :
<Non parente, sono amico di ). Parte_1
Per questa ragione, sebbene dal verbale di udienza del 13 settembre 2024 non risulti se il teste, come prescritto dall'art. 252 comma 1 c.p.c., fosse stato interpellato dal G.I. anche sui suoi rapporti di affinità (e non solo di parentela) con le parti - ragione per cui non si ritiene di trasmettere gli atti del presente giudizio al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale per il reato di falsa testimonianza - le dichiarazioni in esame non consentono di accreditare la domanda di addebito proposta dal che, pertanto, deve essere rigettata. Parte_1
*** PE Per quanto concerne l'affidamento della minore , come noto,
l'art. 337 quater c.c. prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, le specifiche ipotesi in cui il Giudice è tenuto a disporre la misura in questione.
Ciò nondimeno, dalla prassi giurisprudenziale è possibile
\
- 9 - ricavare dei parametri di riferimento per orientare la scelta del regime di affidamento più confacente all'interesse del minore.
A tal proposito, è stato ritenuto che l'affidamento esclusivo vada disposto allorquando:
- sussista un oggettivo pregiudizio nell'applicazione della regola generale dell'affido condiviso;
- vi sia idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, condizione che può manifestarsi anche a seguito di un evidente disinteresse nei confronti del medesimo;
- rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori.
Sulla scorta di tali criteri generali sono stati elaborati dei casi sintomatici in cui la misura dell'affidamento esclusivo risulti la più idonea a tutelare il benessere psico – fisico della prole.
Si pensi al mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, circostanza idonea a disvelare una condotta incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore o, ancora, al comportamento del genitore che, oltre a non adempiere ai doveri di mantenimento, non rispetti il regime degli incontri, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Cass. 26587/2009 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Roma 23620/2013;
Tribunale di Catania 24/01/2007 in Red. Giuffrè 2007/2013).
Può, inoltre, risultare causa di affidamento esclusivo il comportamento del genitore assente e disinteressato alla vita del
\
- 10 - figlio minore, integrando un'ipotesi di inidoneità educativa e di manifesta carenza genitoriale (cfr. Cass. civ. n. 977 del
17/01/2017; Cass. civ. n. 6535 del 6.3.2019 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli 594/2016).
Trattasi invero di condotte sintomatiche dell'inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico della parte con cui il figlio non coabiti stabilmente.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni delle parti e dalla relazione in atti dei Servizi sociali del
[...]
è emerso che la minore non ha più alcun Controparte_2
rapporto né con il padre, nè con la famiglia di questi, né manifesta l'intenzione di ricostruirlo;
ha dichiarato infatti “ che tanto il padre quanto i familiari non hanno mostrato affetto e cura nei suoi confronti” (cfr. relazione dei servizi sociali del
[...]
del 11.04.2025). Controparte_2
Considerato, altresì, che il ricorrente non ha neppure tentato di PE incontrare la figlia presso i locali dei Servizi sociali del
Comune di Porto Empedocle (vedasi la già citata relazione dei
Servizi sociali in data 11 aprile 2025, in atti, nel corpo della quale le dott.sse e riferiscono che Persona_2 Persona_3
“seppur questo servizio nei colloqui con lo stesso -Nicoletti- ha riscontrato il desiderio di rivedere la figlia e di voler recuperare il tempo perduto, fattivamente risulta assente”) e non si è occupato del suo mantenimento, stante la totale assenza di
\
- 11 - rapporti tra il padre e la minore dal tempo della crisi del coniugio, appare necessario derogare al regime dell'affidamento condiviso a parziale modifica di quanto statuito dall'ordinanza presidenziale, disponendo l'affidamento esclusivo di PE4
a .
[...] Controparte_1
Gli eventuali momenti di incontro tra il padre e la minore dovranno avvenire nel rispetto della volontà di quest'ultima, considerando la presumibile maturità raggiunta in ragione dell'età e la ferma volontà già manifestata da lei di non avere alcun rapporto con il padre e con la famiglia paterna.
Le dinamiche relazionali padre/figlia (o, piuttosto, la loro assenza) inducono a rimodulare l'incarico, già conferito ai Servizi sociali del Comune di Porto Empedocle con ordinanza del G.I. del 15 aprile 2024, non più nel senso di prevedere un calendario di incontri in spazio neutro, ma di ascoltare con una periodicità non superiore a quattro mesi la minore per Persona_4
valutarne la disponibilità ad un graduale riavvicinamento alla figura paterna e, con la medesima periodicità, di interpellare
. Parte_1
In questa cornice, appare superfluo, e dunque non va disposto,
l'ascolto della predetta minore, dodicenne da pochi mesi, considerato l'attuale stato dei suoi rapporti col padre.
***
Venendo alla statuizioni di carattere economico, giova premettere che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha
\
- 12 - diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applica-zione l'art. 315-bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta-bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis,
Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass.
19.3.2002, n. 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002,
n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Nel caso di specie, non risultando ulteriori elementi di giudizio rispetto a quelli già noti al Presidente del Tribunale (all'epoca dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. il lavorava presso un Parte_1
panificio), si ritiene congruo elevare la misura del contributo prevista nell'ordinanza presidenziale, ad € 250,00 mensili,
\
- 13 - annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT- Foi, anche nella considerazione dell'età della minore e dunque dell'ampliarsi dello spettro delle sue esigenze rispetto all'epoca in cui venne introdotto questo giudizio.
Il resistente, inoltre, dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come già previsto nel provvedimento presidenziale.
Va dichiarata inammissibile, infine, la domanda - formulata dalla sia in comparsa di risposta che nel ricorso CP_1
introduttivo del procedimento poi riunito al presente, di condanna del al pagamento, in via di regresso tra coobbligati ex Parte_1
art. 1299 c.p.c. - di una quota delle spese dalla stessa sostenute PE per il mantenimento della figlia prima che fossero adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c.; domanda soggetta al rito ordinario.
In ragione dell'esito complessivo del presente giudizio sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato ad [...] il [...], e Parte_2 [...]
nata ad [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio a Porto Empedocle in data 28 agosto 2017, atto
\
- 14 - registrato al n.31 p.
2. serie A del suddetto Comune;
b) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre Persona_4
e ne dispone il collocamento presso la stessa;
c) assegna in uso la casa coniugale a;
Controparte_1
d) a modifica dell'ordinanza istruttoria del 15 aprile 2024, incarica i Servizi Sociali del Comune di Porto Empedocle di ascoltare con una periodicità non superiore a quattro mesi la minore per valutarne la disponibilità ad un Persona_4
graduale riavvicinamento alla figura paterna e, al contempo, di interpellare con la medesima periodicità Parte_2
, riferendo al Giudice tutelare nel caso di un possibile
[...]
riavvicinamento;
e) fa obbligo, a decorrere dal mese successivo al deposito della suddetta sentenza, a di corrispondere Parte_2
in favore di la somma di € 250,00 mensili, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT- Foi, a titolo PE di contributo al mantenimento della figlia minore , da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat;
f) pone a carico di l'obbligo di Parte_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia PE ;
g) dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_2
h) compensa tra le parti le spese di lite.
\
- 15 - Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 10 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
US IS
AM
\
- 16 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. US IS AM Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato ad [...] il 20 luglio Parte_1
1992, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Manzoni n.175, presso lo studio dell'avv. Carmelina Cavaleri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata ad [...] il [...], ed Controparte_1
elettivamente domiciliata a Porto Empedocle (AG) presso lo studio dell'avv. Michele Figliomeni, che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/09/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data
16 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2021 Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile a Porto
[...]
Empedocle con in data 28 Agosto 2017, e Controparte_1
che dalla loro unione era nata - prima della celebrazione del PE matrimonio- la figlia (il 28 maggio 2013), chiese pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo che da più di tre mesi era cessata la convivenza.
Il dedusse che la crisi coniugale era insorta a causa Parte_1
del comportamento dalla resistente, la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Tanto premesso, il ricorrente chiese addebitarsi la separazione
\
- 2 - personale dei coniugi alla resistente per violazione del dovere di fedeltà; l'affidamento condiviso della figlia minore e il suo collocamento prevalente presso la madre con obbligo, a proprio carico, di corrispondere il solo mantenimento indiretto nella misura massima di € 220,00 mensili.
, nel costituirsi con comparsa depositata il 28 Controparte_1
ottobre 2022, premettendo di aver proposto a sua volta ricorso per separazione personale dei coniugi (proc. recante il RG
2755/2021- poi riunito al presente giudizio) - aderì alla domanda di separazione del marito ma ne contestò la ricostruzione dei fatti, assumendo che sarebbe stato il ad invitarla ad Parte_1
abbandonare la (rectius, a cacciarla dalla) casa coniugale, in data
6 agosto 2021.
Chiese, dunque, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore e l'obbligo del marito di pagarle in assegno mensile di €
400,00 a titolo di mantenimento indiretto in favore della stessa PE
.
Chiese, infine, condannarsi lo stesso al pagamento “di Parte_1
tutti gli arretrati degli alimenti in favore della sig.ra
[...]
(anche alla luce della predetta riunione CP_1
processuale) dalla data del 06.08.2021 ovvero dall'iscrizione a ruolo dei due ricorsi” (domanda riconvenzionale che ricalca la analoga domanda, proposta in via principale nel proc. recante il
RG 2755/2021).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con
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- 3 - ordinanza presidenziale del 7 giugno 2022 il Presidente del
Tribunale rimise le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affidamento condiviso della minore PE
con collocamento presso il domicilio materno nonché
l'obbligo di corresponsione, da parte del impiegato Parte_1
presso un panificio, di un contributo al di lei mantenimento pari ad € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza dell'11 novembre 2022, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente insistette sulle richieste formulate in ricorso;
del pari, la resistente ripropose quanto dedotto in memoria di costituzione chiedendo la concessione dei termini
183 comma VI c.p.c., concessi con ordinanza del GI in data 11 novembre 2022.
Alla successiva udienza del 10 marzo 2023, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il G.I. ammise i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Con ordinanza del 15 aprile 2023, preso atto delle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita alla figlia minore prospettate dal ricorrente il G.I. incaricò i servizi sociali Parte_1
territorialmente competenti di organizzare degli incontri in spazio neutro al fine di monitorare e favorire i rapporti padre - figlia.
Istruita mediante prove orali e documentali, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 16 settembre 2025 previa
\
- 4 - assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta:
l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto delle parti in seno ai rispettivi atti difensivi offrono lo spaccato di una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro mai più ripresa nelle more del presente giudizio posto che le parti hanno, ormai, costituito autonomi nuclei familiari.
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, di contro, non ha trovato supporto negli esiti della compiuta istruzione.
Come è noto, la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra le condotte addebitate e la disgregazione del nucleo familiare (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n. 40795/2021).
Una volta accertata la violazione grave di uno dei doveri riconducibili al matrimonio, è pertanto necessario che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se questa possa assurgere a causa unica, o almeno prevalente, della separazione,
\
- 5 - ovvero se vi fossero condizioni preesistenti di intollerabilità della convivenza.
In giurisprudenza, poi, è stato ampiamente chiarito che l'adulterio, ponendosi in contrasto col dovere di fedeltà, fa presumere il venir meno dell'affectio coniugalis salvo che si accerti che la disgregazione della coppia fosse preesistente all'infedeltà stessa.
Segnatamente (Cass. civ, sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 16859 del 14/08/2015) è stato ritenuto che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
In punto di fatto, dalla espletata istruzione è emerso che
[...]
intraprese la relazione extraconiugale posta a CP_1
fondamento della domanda di addebito proposta nei suoi confronti quando la convivenza era, ormai, cessata pur se a seguito dei sospetti di infedeltà nutriti dal marito, che la spinse a
\
- 6 - lasciare la casa coniugale.
Sul punto, la teste , sentita all'udienza del 5 Testimone_1
aprile 2024, ha riferito dell'escalation che condusse la resistente ad andarsene (“io stavo salendo le scale per andare a trovare mia sorella e ho sentito delle urla da fuori l'appartamento…e lui rivolgendosi a me ha detto: “tua sorella deve andarsene”).
Per altro verso, la testimonianza resa da Testimone_2
nel corso della medesima udienza, di per sé coerente e non
[...]
smentita da elementi di segno contrario al di là dell'interesse di fatto che il teste poteva nutrire quale compagno della , ha CP_1
posto in evidenza le circostanze di tempo della relazione sentimentale tra questi e la resistente, collocandone il nascere in un momento successivo alla determinazione del di Parte_1
interrompere il rapporto di convivenza (“…. quando ho conosciuto la , lei era già separata di fatto. Ci siamo visti CP_1
per la prima volta al mare, fine estate del 2021, ad agosto. Ci siamo messi insieme a dicembre, ma preciso che quando è finita
l'estate ci frequentavamo nei parchi gioco in cui portavamo i bambini. Al mare era con i suoi genitori. In quel periodo, agosto
2021, non l'ho mai vista con il mentre a giugno dello Parte_1
stesso anno sì, perché frequentavamo la stessa spiaggia” (…)
“preciso che per me stare insieme significa consolidare un rapporto che è avvenuto a dicembre, ma ad ottobre ci stavamo frequentando” (…) “a domanda a chiarimento dell'avv.
Cavalleri, il teste risponde: “ho iniziato a considerare la CP_1
\
- 7 - più di un'amica ad ottobre 2021”).
Né a conclusioni differenti conducono le dichiarazioni rese all'udienza del 13 settembre 2024 dal teste , Testimone_3
indicato dal il quale, rispondendo sul capitolo n.4) del Parte_1
ricorso introduttivo di questo procedimento, ha dichiarato
:<<….si è vero, io una volta casualmente ho visto la signora che andava in una strada non affollata, dove c'era una macchina con un uomo, che è l'attuale compagno, e li ho visti andare via insieme, mi pare che era luglio del 2022 o forse 2021 non ricordo esattamente”, limitandosi bensì ad indicare ulteriori elementi, ma de relato actoris (cfr. la risposta sul capitolo 5 :<<.. si, il Parte_1
mi ha riferito che l'ex suocero dell'uomo con cui usciva la CP_1
ha chiamato il dicendogli della relazione Parte_1
extraconiugale della moglie>>).
In effetti, a richiesta di chiarimenti da parte del difensore della
, avv. Figliomeni, il teste ha riferito :<< CP_1 Testimone_3
ricordo che era l'ultimo periodo di scuola ho visto la signora fare jogging e in un altro tratto di strada si affiancava una macchina, si tratta del tratto di strada tra Alto Piano Lanterna e Zona
Grandi Lavori, è la zona del cimitero;
ho visto che più avanti la signora è salita in macchina e sono andati via insieme>>.
Va considerato, tuttavia, che neppure in questo caso il teste ha collocato in uno specifico anno la circostanza della quale ha dato conto;
e che, comunque, anche a volere intendere che avesse inteso evocare un frangente in cui la convivenza coniugale non
\
- 8 - era ancora cessata (e quindi fare riferimento al 2021 e non al
2022), pesa sulla valutazione della sua attendibilità il fatto che egli stesso abbia taciuto la sua qualità di affine in primo grado in linea retta del ricorrente (marito, dal 2018, della madre, come da certificazione depositata telematicamente il 29 gennaio 2025), limitandosi a dichiarare, nelle fasi preliminari dell'assunzione della prova (cfr. il verbale di udienza del 13 settembre 2024 :
<Non parente, sono amico di ). Parte_1
Per questa ragione, sebbene dal verbale di udienza del 13 settembre 2024 non risulti se il teste, come prescritto dall'art. 252 comma 1 c.p.c., fosse stato interpellato dal G.I. anche sui suoi rapporti di affinità (e non solo di parentela) con le parti - ragione per cui non si ritiene di trasmettere gli atti del presente giudizio al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale per il reato di falsa testimonianza - le dichiarazioni in esame non consentono di accreditare la domanda di addebito proposta dal che, pertanto, deve essere rigettata. Parte_1
*** PE Per quanto concerne l'affidamento della minore , come noto,
l'art. 337 quater c.c. prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, le specifiche ipotesi in cui il Giudice è tenuto a disporre la misura in questione.
Ciò nondimeno, dalla prassi giurisprudenziale è possibile
\
- 9 - ricavare dei parametri di riferimento per orientare la scelta del regime di affidamento più confacente all'interesse del minore.
A tal proposito, è stato ritenuto che l'affidamento esclusivo vada disposto allorquando:
- sussista un oggettivo pregiudizio nell'applicazione della regola generale dell'affido condiviso;
- vi sia idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, condizione che può manifestarsi anche a seguito di un evidente disinteresse nei confronti del medesimo;
- rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori.
Sulla scorta di tali criteri generali sono stati elaborati dei casi sintomatici in cui la misura dell'affidamento esclusivo risulti la più idonea a tutelare il benessere psico – fisico della prole.
Si pensi al mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, circostanza idonea a disvelare una condotta incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore o, ancora, al comportamento del genitore che, oltre a non adempiere ai doveri di mantenimento, non rispetti il regime degli incontri, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Cass. 26587/2009 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Roma 23620/2013;
Tribunale di Catania 24/01/2007 in Red. Giuffrè 2007/2013).
Può, inoltre, risultare causa di affidamento esclusivo il comportamento del genitore assente e disinteressato alla vita del
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- 10 - figlio minore, integrando un'ipotesi di inidoneità educativa e di manifesta carenza genitoriale (cfr. Cass. civ. n. 977 del
17/01/2017; Cass. civ. n. 6535 del 6.3.2019 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli 594/2016).
Trattasi invero di condotte sintomatiche dell'inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico della parte con cui il figlio non coabiti stabilmente.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni delle parti e dalla relazione in atti dei Servizi sociali del
[...]
è emerso che la minore non ha più alcun Controparte_2
rapporto né con il padre, nè con la famiglia di questi, né manifesta l'intenzione di ricostruirlo;
ha dichiarato infatti “ che tanto il padre quanto i familiari non hanno mostrato affetto e cura nei suoi confronti” (cfr. relazione dei servizi sociali del
[...]
del 11.04.2025). Controparte_2
Considerato, altresì, che il ricorrente non ha neppure tentato di PE incontrare la figlia presso i locali dei Servizi sociali del
Comune di Porto Empedocle (vedasi la già citata relazione dei
Servizi sociali in data 11 aprile 2025, in atti, nel corpo della quale le dott.sse e riferiscono che Persona_2 Persona_3
“seppur questo servizio nei colloqui con lo stesso -Nicoletti- ha riscontrato il desiderio di rivedere la figlia e di voler recuperare il tempo perduto, fattivamente risulta assente”) e non si è occupato del suo mantenimento, stante la totale assenza di
\
- 11 - rapporti tra il padre e la minore dal tempo della crisi del coniugio, appare necessario derogare al regime dell'affidamento condiviso a parziale modifica di quanto statuito dall'ordinanza presidenziale, disponendo l'affidamento esclusivo di PE4
a .
[...] Controparte_1
Gli eventuali momenti di incontro tra il padre e la minore dovranno avvenire nel rispetto della volontà di quest'ultima, considerando la presumibile maturità raggiunta in ragione dell'età e la ferma volontà già manifestata da lei di non avere alcun rapporto con il padre e con la famiglia paterna.
Le dinamiche relazionali padre/figlia (o, piuttosto, la loro assenza) inducono a rimodulare l'incarico, già conferito ai Servizi sociali del Comune di Porto Empedocle con ordinanza del G.I. del 15 aprile 2024, non più nel senso di prevedere un calendario di incontri in spazio neutro, ma di ascoltare con una periodicità non superiore a quattro mesi la minore per Persona_4
valutarne la disponibilità ad un graduale riavvicinamento alla figura paterna e, con la medesima periodicità, di interpellare
. Parte_1
In questa cornice, appare superfluo, e dunque non va disposto,
l'ascolto della predetta minore, dodicenne da pochi mesi, considerato l'attuale stato dei suoi rapporti col padre.
***
Venendo alla statuizioni di carattere economico, giova premettere che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha
\
- 12 - diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applica-zione l'art. 315-bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta-bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis,
Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass.
19.3.2002, n. 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002,
n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Nel caso di specie, non risultando ulteriori elementi di giudizio rispetto a quelli già noti al Presidente del Tribunale (all'epoca dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. il lavorava presso un Parte_1
panificio), si ritiene congruo elevare la misura del contributo prevista nell'ordinanza presidenziale, ad € 250,00 mensili,
\
- 13 - annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT- Foi, anche nella considerazione dell'età della minore e dunque dell'ampliarsi dello spettro delle sue esigenze rispetto all'epoca in cui venne introdotto questo giudizio.
Il resistente, inoltre, dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come già previsto nel provvedimento presidenziale.
Va dichiarata inammissibile, infine, la domanda - formulata dalla sia in comparsa di risposta che nel ricorso CP_1
introduttivo del procedimento poi riunito al presente, di condanna del al pagamento, in via di regresso tra coobbligati ex Parte_1
art. 1299 c.p.c. - di una quota delle spese dalla stessa sostenute PE per il mantenimento della figlia prima che fossero adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c.; domanda soggetta al rito ordinario.
In ragione dell'esito complessivo del presente giudizio sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato ad [...] il [...], e Parte_2 [...]
nata ad [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio a Porto Empedocle in data 28 agosto 2017, atto
\
- 14 - registrato al n.31 p.
2. serie A del suddetto Comune;
b) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre Persona_4
e ne dispone il collocamento presso la stessa;
c) assegna in uso la casa coniugale a;
Controparte_1
d) a modifica dell'ordinanza istruttoria del 15 aprile 2024, incarica i Servizi Sociali del Comune di Porto Empedocle di ascoltare con una periodicità non superiore a quattro mesi la minore per valutarne la disponibilità ad un Persona_4
graduale riavvicinamento alla figura paterna e, al contempo, di interpellare con la medesima periodicità Parte_2
, riferendo al Giudice tutelare nel caso di un possibile
[...]
riavvicinamento;
e) fa obbligo, a decorrere dal mese successivo al deposito della suddetta sentenza, a di corrispondere Parte_2
in favore di la somma di € 250,00 mensili, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT- Foi, a titolo PE di contributo al mantenimento della figlia minore , da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat;
f) pone a carico di l'obbligo di Parte_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia PE ;
g) dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_2
h) compensa tra le parti le spese di lite.
\
- 15 - Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 10 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
US IS
AM
\
- 16 -