Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8285 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8210 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da e-distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich, Carmina Toscano e Giuseppe Urbano, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- dell’atto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, dell’8 maggio 2025, m_inf.A8E7054.REGISTRO UFFICIALE.U.0005828. 08-05-2025, avente ad oggetto “ Richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma l, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, richiamato all’art.26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche e integrazioni - Comunicazione non ammissibilità CIG: 780209192A - 7922347F8C - 75905331FD - 78070895A6 - 7543977EBF 759158561F - 7689994FC9 - 77224986F2 - 7747384F83 - 7591576EAF - 775695381C - 7756941E33 - 755810598C - 7756936A14 - 73472083D8 - 7809154DBB - 7588969754 - 7946242656 - 83600313D3 - 7543968754 - 7722284659 – 7558117375 - 7710944848 - 77572079B7 - 7756935941 - 7756919C0C - 7756923F58 - 7757150AAD - 7757180371 - 7757162496 - finestre temporali AP03-AP04-AP07-AP08. Richiesta restituzione somme ”;
- dell’atto dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, del 19 giugno 2025, m_inf.A8E7054.REGISTRO UFFICIALE.U.0008807.19-06-2025, avente ad oggetto “ Richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma l, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, richiamato all’art.26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche e integrazioni - Conferma comunicazione non ammissibilità CIG: 780209192A - 7922347F8C - 75905331FD - 78070895A6 - 7543977EBF - 759158561F - 7689994FC9 - 77224986F2 - 7747384F83 - 7591576EAF - 775695381C - 7756941E33 - 755810598C - 7756936A14 - 73472083D8 - 7809154DBB – 7588969754 - 7946242656 – 83600313D3 - 7543968754 - 7722284659 - 7558117375 - 7710944848 - 77572079B7 - 7756935941 – 7756919C0C - 7756923F58 - 7757150AAD - 7757180371 - 7757162496 - finestre temporali AP03-AP04-AP07-AP08. Richiesta restituzione somme. Riscontro nota E-DIS 12/06/2025-0689810 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi i relativi atti di trasmissione e gli allegati;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,
- del decreto del Direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali - Div. 6, del 12 giugno 2025 n. 135 (prot. m_inf.A8E7054.REGISTRO_DECRETI . R. 0000135.12-06-2025), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come da avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 luglio 2025, n. 161, Serie Generale, recante l’ammissibilità delle istanze di accesso al “ Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ” relative alla III finestra temporale 2024 – AP07 (dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,
- dell’atto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali - Div. 1-6, del 12 novembre 2025 (prot. m_inf.A8E7054.REGISTRO UFFICIALE.U.0021040.12-11-2025), depositato in giudizio il 12 novembre 2025, Tipo Affare CT 24998/2025 Sez. VII, avente ad oggetto “ E-distribuzione S.p.A., società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel/MIT – e nei confronti del Comune di AD (CA) e del Comune di Uggiate con NA (CO) – TAR ORDINANZA 5488/2025 RG 8210/2025 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi i relativi atti di trasmissione e gli allegati e gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con il ricorso introduttivo, e-distribuzione s.p.a. (d’ora innanzi anche solo “e-distribuzione” o “Società”) impugna gli atti in epigrafe, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel prosieguo anche semplicemente “MIT” o “Ministero”) - con riferimento al “ Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (d’ora in poi “Fondo”), istituito dall’art. 1- septies , comma 8, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 e rifinanziato con l’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2022, n. 91 - dopo aver evidenziato che “A seguito dei controlli a campione effettuati ai sensi dell’art. 26, comma 6-quater del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n.50 e s.m.i., come verificato sulla BDNCP dell’ANAC, è emerso che sono state erogate somme non dovute in quanto non ammissibili trattandosi di contratto di appalto di “servizi” (come di seguito indicato in dettaglio) che, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.” (in tal senso la nota di preavviso dell’8 maggio 2025), le ha, quindi, comunicato l’inammissibilità delle richieste di accesso al Fondo da costei avanzate con riferimento ai contratti di cui ai “ CIG: 780209192A / 7922347F8C / 75905331FD / 78070895A6 / 7543977EBF / 759158561F / 7689994FC9 / 77224986F2 / 7747384F83 / 7591576EAF / 775695381C / 7756941E33 / 755810598C / 7756936A14 / 73472083D8 / 7809154DBB / 7588969754 / 7946242656 / 83600313D3 / 7543968754 / 7722284659 / 7558117375 / 7710944848 / 77572079B7 / 7756935941 / 7756919C0C / 7756923F58 / 7757150AAD / 7757180371 / 7757162496 ” in relazione alle finestre temporali VII e VIII nonché a quelle antecedenti (III e IV), contestualmente richiedendo, quanto a quest’ultime, anche la restituzione del relativo importo già erogato alla Società ed ivi dettagliatamente specificato, pari a complessivi euro 987.450,15, in quanto non dovuto (in tal senso la nota del 19 giugno 2025).
Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale determinazione, deducendone l’illegittimità in relazione ad un “ un palese difetto di istruttoria e di motivazione e, più radicalmente, … un travisamento dei fatti ”, in relazione all’aver il Ministero resistente fondato la sua determinazione sulla constatazione (in tesi erronea) che le istanze di e-distribuzione riguarderebbero tutte appalti di servizi e, pertanto, non darebbero diritto all’accesso al Fondo (riservato per legge agli appalti di lavori), invero dedotta “ da una verifica meramente formale compiuta sulla Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici dell’ANAC nella quale, per mero errore materiale, gli appalti in questione sono indicati come appalti di servizi ”, come segnato al Ministero già con nota del 12 giugno 2025 e comprovato anche dall’aver la Società avanzato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo “ANAC”) specifica richiesta di rettifica dei relativi CIG inizialmente rilasciati (in atti).
Evidenzia la Società come si tratterebbe – a ben vedere – di appalti di lavori, come evincibile dalla produzione in giudizio di tutti i contratti in esame (in tal senso, il deposito documentale eseguito il 17 luglio 2025), che e-distribuzione, già in sede procedimentale, si era resa disponibile a fornire al Ministero, trasmettendone solo uno a campione.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna, altresì, il decreto del Ministero pubblicato del 12 giugno 2025 n. 135, recante la conferma della determinazione già impugnata con il ricorso introduttivo e, in particolare, l’esclusione di e-distribuzione dai beneficiari dell’accesso al Fondo in relazione all’istanza presentata il 30 ottobre 2024, con riferimento alla III finestra temporale 2024 per l’importo di € 260.337,78, deducendone l’illegittimità per invalidità derivata.
3. Il Ministero si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
4. In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la Società versava in giudizio il “disciplinare” e la “richiesta di offerta” corrispondenti a ciascuno dei contratti di appalto in contestazione.
5. La Sezione, con ordinanza n. 5488/2025, accoglieva, dunque, l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente “ nei termini della sospensione interinale degli effetti dei gravati provvedimenti ai fini del riesame della posizione di E-Distribuzione S.p.A. da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, per l’effetto ordinando al MIT di “ provvedere al riesame delle istanze di ammissione al Fondo presentate dalla società ricorrente in relazione ai contratti d’appalto oggetto dei gravati provvedimenti ”.
6. Seguiva la nota del MIT prot. 21040 del 12 novembre 2025, in cui il Ministero - dopo aver ribadito le argomentazioni difensive già spese in giudizio nonché evidenziato come “ ad oggi, i CIG in questione non risultano ancora “rettificati” nella Banca dati ANAC ” - conferma che “ da una più approfondita e non “sommaria disamina” della “produzione documentale” i CIG con cui sono identificati i contratti del presente contenzioso nel portale dell’ANAC risultano afferenti a “servizi” ai sensi della normativa di settore per cui non vi sono gli estremi giuridici e tecnici per consentire la revisione delle comunicazioni ministeriali prot. n. 5828/2025 e 8807/2025 e, quindi, l’ammissione delle istanze al Fondo concernenti i CIG: 780209192A - 7922347F8C - 75905331FD - 78070895A6 - 7543977EBF -759158561F - 7689994FC9 - 77224986F2 - 7747384F83 - 7591576EAF -775695381C - 7756941E33 - 755810598C - 7756936A14 - 73472083D8 -7809154DBB - 7588969754 - 7946242656 - 83600313D3 - 7543968754 -7722284659 - 7558117375 - 7710944848 - 77572079B7 - 7756935941 -7756919C0C - 7756923F58 - 7757150AAD - 7757180371 - 7757162496 ”, evidenziando che “ in relazione a circa la metà dei CIG in questione e segnatamente: CIG 7757180371, 7757162496, 7756935941, 775695381C, 77572079B7, 7757150AAD, 7756941E33, 7756936A14, 73472083D8, 7756923F58, 7756919C0C, 7588969754 è la stessa Società nei documenti di gara/contrattuali che qualifica l’appalto come “servizio” e non “lavoro” atteso che l’oggetto del contratto, come riportato dalla Società nei suddetti documenti, è:
“Interventi di sostituzione massiva dei contatori elettronici di energia elettrica installati presso la clientela di e-distribuzione S.p.A.”. …
I restanti CIG sono appalti multiservizi aperti la cui funzione prevalente è il servizio, che hanno all’interno una componente di lavori ma che, anche se di importo elevata, è propedeutica e accessoria rispetto alla principale prevalenza del servizio da effettuare. Infatti, gli interventi in questione riguardano l’attività di manutenzione e monitoraggio della rete di distribuzione nazionale, l’attività di installazione e lettura dei misuratori, che rientrano nel novero della nozione di servizi, in relazione ai quali i lavori di adeguamento o ampliamento risultano meramente strumentali o accessori. Peraltro, è altresì noto che se anche la manutenzione fosse l’elemento prevalente, si applicherebbero comunque le regole dei contratti di servizi” .
7. La Società, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti (il secondo), impugna, quindi, anche tale ulteriore determinazione di sostanziale conferma degli atti già avversati, adottata da parte resistente in ossequio al riesame disposto in sede cautelare, evidenziando come, anche i contratti ritenuti dall’amministrazione (in tesi erroneamente) come multiservizi abbiano, a ben vedere, “ una componente di lavori quasi esclusiva ”.
8. Il Ministero con successiva memoria depositata il 7 febbraio 2026, nel riferire che, “ a seguito di verifica sul portale ANAC, effettivamente i contratti sono stati modificati da “servizi” a “lavori” ”, astrattamente ipotizzava che “ si potrebbe ammettere i CIG oggetto di contenzioso al contributo ministeriale del Fondo, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ” (in tal senso, quanto si legge a pagina 10 della memoria).
9. La Società replicava, ribadendo il proprio interesse ad una decisione nel merito, attesa la persistente validità delle avversate determinazioni di diniego.
10. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
11. Il ricorso proposto da e-distribuzione, come integrato da successivi ricorsi per motivi aggiunti, deve essere accolto sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria, emergendo dalla documentazione versata in atti e dalle stesse difese svolte dall’Avvocatura, come il Ministero abbia ripetutamente disatteso - anche in sede di riesame disposto dalla Sezione in sede cautelare - le istanze di ammissione al Fondo, avanzate dalla Società con riferimento ai contratti per cui è causa, in ragione di una mera e acritica considerazione dei relativi dati formali risultanti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tenuta dall’ANAC.
Se, infatti, nel primo provvedimento, avversato con il ricorso introduttivo, il Ministero riferisce i propri controlli alle mere “ verific (he) sulla BDNCP dell’ANAC ”, lo stesso avviene nel successivo atto di riesame e conferma di mancata ammissione al Fondo delle istanze concernenti i contratti in questione, adottato in espresso ossequio alla richiamata ordinanza n. 5488/2025, ove - pur riferendo (comunque genericamente) di una asserita “ più approfondita e non “sommaria disamina” della “produzione documentale” ” – si nega ogni revisione delle precedenti determinazioni ministeriali, sostanzialmente sull’assunto che “ non (sarebbe) provato dalla ricorrente la circostanza che sia incorsa in un errore materiale compiuto in sede di generazione del CIG e che gli appalti in esame abbiano ad oggetto “lavori” ”, in ragione del solo fatto che “ ad oggi, i CIG in questione non risultano ancora “rettificati” nella Banca dati ANAC ” (circostanza in ragione della quale l’amministrazione arriva addirittura a “ presume (re) con elevata probabilità – poi smentita, come visto, dal successivo evolversi degli eventi - che ci sia qualche effettivo “problema” e/o “ostacolo” soggettivo e oggettivo connesso alla “trasformazione” di CIG di servizi in CIG di lavori da parte dei RUP e dell’ANAC) peraltro deducendone ”), poi “ ribad (endo) … il ruolo fondamentale svolto dall’ANAC in materia di contratti pubblici e (la) altrettanto nota … l’importanza della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tenuta presso l’Autorità … (quale) fondamentale strumento di vigilanza e di monitoraggio della contrattualistica pubblica … (con) evidente … innegabile affidabilità dei dati contenuti nella BDNCP presso l’ANAC e … autorevolezza delle informazioni da essa estrapolate e riportate ”.
Quanto sopra trova, peraltro, conferma persino nelle difese svolte per il MIT dall’Avvocatura di Stato che, come sopra accennato, nell’ultima memoria versata in giudizio, presagisce l’accoglimento delle istanze in ragione del mero dato formale dell’intervenuta “ rettifica ” dei CIG inseriti nella BDNCP presso l’ANAC, ora riportante la qualifica quali appalti di “lavori” dei contratti per cui è causa.
12. Ritiene, infatti, il Collegio che all’informazione in questione come tratta dalla BDNPC dell’ANAC (l’originaria qualificazione dell’appalto come di “ servizi ”) - inserita in via informativa dalla stessa stazione appaltante (in questo caso e-distribuzione) e, a quanto consta al Collegio, in alcun modo verificata o validata dall’Autorità - deve assegnarsi un rilievo recessivo rispetto alle verifiche istruttorie che il Ministero deve svolgere nell’accertare i presupposti per concedere l’accesso al Fondo in esame.
Il potere di concedere detto accesso è, infatti, subordinato dall’art. 26, comma 6- quater , del d.l. 50/2022 alla verifica della sussistenza di alcuni presupposti di fatto – tra i quali, in primo luogo, che la relativa richiesta riguardi appalti di lavori - che vanno accertati dal Ministero in sede di relativa istruttoria da compiersi secondo le regole e quei principi generali di ampiezza e di valutazione di tutte le evidenze documentali acquisite anche in ragione dell’interlocuzione avuta con l’interessato, che regolano, in generale, le indagini e gli accertamenti che soprassiedono all’esame di un’istanza e che devono precedere una relativa determinazione di accoglimento o diniego, non avendo nel caso di specie il legislatore stabilito al riguardo modalità istruttorie specifiche come, per esempio, il ricorso esclusivo a determinate banche dati, alle quali né il citato art. 26 né i decreti ministeriali di attuazione fanno riferimento.
Ne discende come il riferimento, nell’assolvimento dell’istruttoria di cui si discorre, alla BDNPC dell’ANAC, seppur valido, non possa ritenersi assoluto ed esclusivo, tanto da indurre l’amministrazione a pretermettere – come avvenuto nel caso di specie - un esame effettivo circa il contenuto sostanziale dei contratti di appalto stipulati, atteso il valore essenzialmente descrittivo del dato ivi riportato relativo alla tipologia del singolo contratto, fornito dallo stesso ente aggiudicatore e-distribuzione e non reso oggetto di accertamento da parte dell’ANAC.
Una siffatta informazione potrà, dunque, essere sì essere utilizzata dal Ministero nell’ambito di una più ampia attività di verifica, quale elemento indiziario di carattere relativo e non dirimente nonché comunque recessivo rispetto all’eventuale produzione documentale di segno opposto che – come avvenuto nella fattispecie - sia stata resa disponibile dall’istante (in tal senso, la già richiamata ampia documentazione contrattuale versata in giudizio da parte ricorrente il 17 luglio 2025 , il 3 ottobre 2025 ed il 27 gennaio 2026).
13. Alcun riferimento specifico viene, invece, operato nella determinazione del 19 giugno 2025, alle argomentazioni svolte dalla Società nella nota del 12 giugno 2025 (ove già si evidenziava che “ in fase di richiesta del CIG sul portale ANAC, nel campo corrispondente alla “Tipologia Appalto”, per mero errore materiale è stata indicata la voce “Servizi” ” e di aver, pertanto, “ avviato l’iter di rettifica dei suddetti …CIG, mediante richiesta di modifica del campo “Tipologia Appalto” sul portale ANAC e di inserimento della corretta voce“Lavori ””) e alle evidenze documentali (seppur parziali) in quella sede già prodotte, ciò valendo a concretare un evidente difetto di istruttoria nell’adozione della relativa determinazione di non ammissibilità delle relative istanze di e-distribuzione di ammissione del Fondo.
14. Lo stesso è a dirsi per il successivo provvedimento del 12 novembre 2025, ove l’omissione di un tale adempimento si pone in ancor più evidente contrasto, oltre con che le previsioni e i principi surrichiamati, con il contenuto dispositivo dell’ordinanza di questo Tribunale, ivi mancando ogni riferimento a quella “ produzione documentale ” di parte ricorrente resa oggetto di quella (solo riferita) “ più approfondita e non “sommaria disamina” ”.
Emerge dalla piana lettura di tale determinazione come il Ministero si sia, infatti, in quest’ultima occasione, limitato - talvolta finanche errando nella categorizzazione dei contratti oggetto di contezioso - a meri rilievi presuntivi, fondati pur sempre sulla qualifica dell’appalto come “ servizio ” o “ multiservizio ”, omettendo una qualsiasi verifica sostanziale circa la componente principale del relativo contratto e, quindi, la corretta qualificazione dell’appalto, da eseguirsi pur sempre secondo criteri funzionali e non già esclusivamente economici (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7070/2020), con conseguente inidoneità della mera presenza di mere prestazione accessorie ad attrarre il contratto nel novero degli appalti di servizi in presenza di un chiaro rilievo funzionale ed autonomo della componente esecutiva (in tal senso, questa Sezione III, n. 8580/2025).
Ebbene, a fronte dell’ampia documentazione versata in atti dalla Società, il MIT avrebbe dovuto eseguire per ciascun contratto in contestazione un’attenta disamina del suo contenuto, onde specificamente verificare in ogni specifico appalto la consistenza qualitativa ed il ruolo delle lavorazioni, al fine di stabilire se la relativa prestazione, consistente nell’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione degli impianti (per lo più “ Gruppi di Misura ” e reti elettriche), al di là del suo valore economico, sia in effetti meramente strumentale ed accessoria alla progettazione, gestione o conduzione in esercizio dell’infrastruttura, ovvero – come, invece, sostenuto da e-distribuzione - del tutto prevalente rispetto a quest’ultime.
Il Ministero giunge, invece, persino a qualificare in astratto come servizi alcune attività manutentive, del tutto omettendo di considerare come l’ANAC, con l’avallo della giurisprudenza, abbia, invece, chiarito che “ il concetto di manutenzione rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiale aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. … Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/ significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi” ” (in tal senso il parere n. 756 del 5 settembre 2018 e, in giurisprudenza, da ultimo Consiglio di Stato, Sezione V, 26 gennaio 2024, n. 831).
Ebbene, anche sotto tale profilo, emerge dunque un difetto di istruttoria per non aver l’amministrazione verificato, nemmeno in sede di riesame e sulla base dell’ampia documentazione resa disponibile dalla Società, se la modesta rilevanza delle prestazioni accessorie e la sostanziale modifica della realtà fisica effettivamente consentano di ricondurre gli appalti in questione al contratto di lavori, tanto più non risultando le specifiche e numerose allegazioni documentali di parte ricorrente efficacemente contraddette né dal MIT negli atti avversati, ove, continua a trincerarsi dietro dati meramente formali (la non ancora all’epoca intervenuta rettifica dei dati nella banca dati ANAC, peraltro, invece, medio tempore eseguita, come documentato in atti dalla Società), né dall’Avvocatura in giudizio, che, come visto, nella memoria da ultimo depositata, pur insistendo per il rigetto del gravame, ipotizza una possibile improcedibilità del giudizio in ragione soltanto di tale rettifica.
15. In conclusione, per quanto fin detto, il ricorso proposto da e-distribuzione, come successivamente integrato mediante la proposizione di due successivi ricorsi per motivi aggiunti, deve, dunque, essere accolto sotto il profilo del prospettato difetto di istruttoria e gli atti impugnati devono essere perciò annullati, con assorbimento di ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina e conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulle istanze di ammissione al Fondo avanzate dalla Società, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
La decisione finale non può ritenersi per il resto condizionata o determinata in positivo, atteso che l’annullamento in questione non elimina né riduce il potere dell’amministrazione di provvedere in ordine allo stesso oggetto degli atti annullati (l’ammissibilità delle istanze in questione), con il solo limite negativo del suo riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità.
Il Ministero è, dunque, tenuto a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, riesercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati (il prospettato difetto di istruttoria), con onere di rideterminarsi motivatamente sulle istanze di accesso al Fondo avanzate da e-distribuzione secondo le indicazioni di cui in parte motiva, verificando - per ciascuno dei contratti ivi menzionati mediante l’indicazione del relativo CIG - la sussistenza dei presupposti di fatto a tal fine richiesti dal citato art. 26, comma 6- quater, del d.l. 50/2022 e, segnatamente, che le pretese di e-distribuzione effettivamente si riferiscano ad appalti di lavori (atteso il carattere marginale ed accessorio dei servizi in taluni casi contemplati, tutti riconducibili ad attività preliminari e/o afferenti all’esecuzione dei lavori medesimi, alla messa in esercizio delle opere e alla verifica della regolare esecuzione delle stesse), a tal fine prendendo debitamente in esame tutta la documentazione già resa disponibile e versata in giudizio dall’istante, nonché eventualmente acquisendo dalla Società ogni ulteriore chiarimento ritenuto eventualmente necessario.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ponendole a carico del MIT.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
NO NI, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NO NI | NA ZI |
IL SEGRETARIO