TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8285
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ritiene che il Ministero abbia basato la sua decisione su una mera considerazione formale dei dati ANAC, senza un'adeguata istruttoria sostanziale sui contratti, ignorando la documentazione prodotta dalla ricorrente. L'ANAC non verifica i dati inseriti dagli enti aggiudicatori, che hanno valore meramente descrittivo. Il Ministero avrebbe dovuto esaminare il contenuto sostanziale dei contratti, non limitandosi ai dati formali.

  • Accolto
    Invalidità derivata

    Il Tribunale ritiene che il Ministero abbia basato la sua decisione su una mera considerazione formale dei dati ANAC, senza un'adeguata istruttoria sostanziale sui contratti, ignorando la documentazione prodotta dalla ricorrente. L'ANAC non verifica i dati inseriti dagli enti aggiudicatori, che hanno valore meramente descrittivo. Il Ministero avrebbe dovuto esaminare il contenuto sostanziale dei contratti, non limitandosi ai dati formali.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria

    Il Tribunale ritiene che il Ministero abbia basato la sua decisione su una mera considerazione formale dei dati ANAC, senza un'adeguata istruttoria sostanziale sui contratti, ignorando la documentazione prodotta dalla ricorrente. L'ANAC non verifica i dati inseriti dagli enti aggiudicatori, che hanno valore meramente descrittivo. Il Ministero avrebbe dovuto esaminare il contenuto sostanziale dei contratti, non limitandosi ai dati formali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8285
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8285
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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