CASS
Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2024, n. 21862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21862 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI, che ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.EL SA, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 luglio 2023, che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alle pene di legge in relazione al delitto di violazione di domicilio, per essersi clandestinamente introdotto nelle parti comuni di un edificio condom in ia le. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21862 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 2.L'impugnazione si è affidata a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale per avere, la Corte di merito, disatteso l'eccezione di improcedibilità per mancanza di valida querela, illegittimamente presentata da un singolo condòrnino in luogo dell'amministratore incaricato dall'assemblea o, in assenza di amministratore, da tutti i condòmini. 2.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione alle doglianze mosse con l'atto di appello a riguardo della corretta identificazione dell'imputato come autore dell'illecita introduzione, vuoi per le discrasìe sulla descrizione dei capi d'abbigliamento indossati dal responsabile del fatto, vuoi per la debolezza del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, alla quale l'operante di polizia giudiziaria incaricato avrebbe mostrato l'effigie del medesimo, tratta da una foto scattata con il cellulare. 2.3.11 terzo motivo ha denunciato i medesimi vizi con riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente del fatto tenue di cui all'art. 131 bis cod. pen., negata sulla scorta di una insussistente abitualità nel reato. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Non merita accoglimento il primo motivo, poiché il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto in virtù del quale il singolo condòmino è legittimato, quanto meno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio di un edificio. 1.1. Mette conto ripercorrere, brevemente, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità a riguardo della legittimazione a proporre querela nelle ipotesi di illecito penale commesso in pregiudizio degli interessi e del patrimonio di un condominio, istituto disciplinato dal Libro terzo ("della proprietà"), titolo settimo ("della comunione"), capo secondo del codice civile. Un primo indirizzo - che non ha comunque escluso tout court le legittimazione dei condomini uti singuli alla formalizzazione della querela a salvaguardia delle parti comuni - ha affermato che il condominio non è persona giuridica distinta rispetto all'unione delle persone fisiche comproprietarie, "bensì uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini diretto all'amministrazione ed al buon uso delle cose comuni, che non è suscettibile, in quanto tale, di essere portatore di propri autonomi interessi direttamente protetti dall'ordinamento penale"; ha ritenuto che l'amministratore non sia il titolare del bene giuridico 2 alla cui tutela è preposto l'esercizio della condizione di procedibilità, ma un organo esecutivo della volontà dei condomini, nell'ambito della gestione e protezione dei beni e servizi a lui attribuite dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ.; ed ha concluso che intanto l'amministratore possa promuovere querela in quanto ritualmente destinatario, da una deliberazione dei condomini all'unanimità, di una procura speciale, a pena di inammissibilità, nei rispetto degli artt. 122 e 336 cod. proc. pen. (sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, Panichella, Rv. 218562). A tale esegesi si sono ispirate sez. 3, n. 23800 del 27/03/2019, Cassaro, non mass. E sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, Vecchio, Rv. 266325, che hanno ritenuto invalida la querela sporta da un amministratore per conto del condominio, che non era stato investito della relativa facoltà a mezzo di specifico mandato da parte dell'assemblea dell'ente. Nella sostanza, l'opzione interpretativa ha preso le mosse dal rilievo in base al quale l'amministratore di condominio (che non sia anche, naturalmente, contitolare di diritti reali o di altre posizioni giuridicamente salvaguardate al medesimo titolo sulle parti comuni dell'edificio) non è persona offesa dal reato perché la regolamentazione della sua attività, in base alle norme del diritto civile, si fonda sulla disciplina del mandato (v. ora il rinvio espressamente previsto dall'art. 1129, comma 15, del codice civile alle disposizioni della sezione I del capo IX del titolo III del libro IV del codice civile); in altre parole, egli non è figura di distinta imputazione di interessi meritevoli protezione in ambito penalistico ed in quanto mandatario - ovvero un organo essenzialmente esecutivo delle deliberazioni dell'assemblea (in motivazione, Cass. civ. sez. U n. 18331 del 06/08/2010) - può formalizzare un atto di querela per conto del condominio in quanto a ciò deputato ed autorizzato dall'assemblea dei condomini nel rispetto delle prescrizioni imposte dal codice civile, dal regolamento di condominio e dal codice di procedura penale. Altro approdo, collocatosi nella medesima, ancorchè non sovrapponibile, direttrice, ha invece optato per una legittimazione esclusiva al promovirnento della querela, a tutela del patrimonio comune - a prescindere dalla concreta proiezione offensiva della condotta di reato in suo danno - della totalità dei condomini e, di conseguenza, dell'amministratore in veste di suo mandatario (sez.5, n. 6197 del 26/11/2010, Arcari, Rv.249259). A seguito della riforma della regolamentazione civilistica del condominio, operata con la L. n. 220 del 2012, si è affacciato e sviluppato un approccio ermeneutico che si è discostato dalla sentenza della quinta sezione, Arcari, cit. e, nel far leva sulle argomentazioni della decisione delle Sezioni Unite civili n. 19663 del 2014 e nel trarre dal dato testuale dell'art. 1117 quater cod. civ. la formulazione di un principio generale, si è orientata per negare l'attribuibilità di una qualsiasi forma di personalità giuridica al condominio, con ciò riprendendo le riflessioni della sentenza della seconda sezione, Panichella, ed ha rassegnato conclusioni volte a rimarcare, nitidamente, il diritto soggettivo di ogni singolo compartecipe, quantomeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'iniziativa dell'amministratore, a proporre querela a protezione dell'intera comproprietà, anche a prescindere dalla volontà degli altri condomini (sez.3, n. 3 49392 del 03/07/2019, Valenza, Rv. 278261; sez.2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv.282444; cfr. anche sez. 4, n.5622 del 2023 - ud. 20/12/2022, De Felice, non mass.). Merita di essere menzionata, nel panorama delle decisioni di interesse, sez.5, n. 33813 del 26/05/2023, Breda, Rv.284991, che si è occupata della legittimità di una querela orale, presentata da un amministratore di condominio, in relazione al furto di acqua potabile commesso in pregiudizio del condominio da uno dei comunisti, ritenuta valida ed efficace sulla scorta del precedente delle sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che ha affermato la legittimazione del responsabile di un punto-vendita di un esercizio commerciale, ancorchè non legale rappresentante e non espressamente destinatario di una procura speciale ad hoc, a depositare atto di querela in nome e per conto della società titolare, in considerazione del ruolo di responsabilità, nel settore della custodia e vigilanza sulla res, a lui attribuito dalla proprietà. La decisione vi ha, in definitiva, assimilato i compiti gestionali e di controllo dell'amministratore di condominio, previsti dal diritto civile a salvaguardia delle cose comuni, consistenti anche in iniziative autonomamente adottabili, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, come quella di fare opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 cod. civ., come quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero quelle attinenti all'esecuzione di delibere assembleari, alla erogazione delle spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o all'esercizio dei servizi condominiali (Sez. 2 civ., n. 16260 del 03/08/2016 - Rv. 641005 - 01; Sez. 2 civ., n. 10865 del 25/05/2016 - Rv. 639968 - 01). 1.2. Ed a conferma dello sviluppo della corrente di pensiero che assegna al singolo condòmino la spettanza di un autonomo diritto soggettivo ad esigere la tutela delle cose comuni, sono intervenute le sez. U civili n.10934 del 18/04/2019, Rv. 653787, che ne hanno ribadito il potere individuale di agire in giudizio, concorrente con quello dell'amministratore dell'ente, di regola privo di personalità giuridica, a salvaguardia della propria partecipazione "pro quota". Il massimo consesso nomofilattico ha, per un verso, precisato che la consentanea attribuzione al privato condòmino e all'amministratore del condonnìnio del potere di agire a tutela del patrimonio comune riconosce la natura sostanzialmente complementare delle rispettive prerogative, l'una estrinsecazione del diritto reale di proprietà e l'altra emanazione dei compiti di gestione e di organizzazione devoluti per effetto del mandato;
per altro verso, ha rafforzato il principio secondo il quale è la qualità del diritto, per c:osì dire "naturale", fatto valere in sede giurisdizionale la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella sua difesa in contenzioso. 1.3. Ritiene il collegio che, nel caso in esame - nel quale si discetta dell'abusiva introduzione di un estraneo nell'androne di un condominio cittadino, qual che sia l'inquadramento dogmatico della veste dell'amministratore nella prospettiva di assicurare tutela penale agli interessi del 4 condominio - debba da un lato affermarsi che l'amministratore, accanto alle facoltà che pertengono alla gestione dei beni comuni, è titolare dei poteri-doveri, previsti dall'art. 1130 comma 1 n. 4 cod. civ., di compimento degli atti di conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale, di cui rappresenta espressione il potere di promuovere querela anche indipendentemente da uno specifico investimento da parte dell' assemblea dei condomini, poiché tali poteri-doveri non possono essere circoscritti alle iniziative di natura cautelare ed assolutamente indifferibile, ma debbono ritenersi estesi a tutte le attività finalizzate a garantire l'esistenza, la pienezza e l'integrità dei diritti dei condòmini sulle parti comuni (cfr Cass. Civ. sez. 2, n. 10869 del 24/04/2023, Rv. 668072; Sez. 2, Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 7063 del 15/05/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6190 del 03/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4117 del 14/05/1990; Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 11/11/1986; Cass. Civ. sez.2, n. 6494 del 06/11/1986, Rv. 448662; Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 28/05/1980); e che, dall'altro lato, debba essere riaffermato il principio secondo il quale il diritto soggettivo di promuovere querela spetti parimenti, e comunque, alla persona offesa in senso stretto - art. 120 cod. pen. - che si identifica nel soggetto passivo del reato, il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (tra le tante, sez.2, n. 2862 del 27/01/1999, Brogi, Rv. 212766). Il singolo condòmino, che gode del diritto reale di comproprietà tipico dell'istituto della comunione sulle parti comuni (art. 1100 e segg. cod. civ.), è, in relazione ad esse, persona offesa dal reato lesivo dell'interesse penalmente protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 614 cod. pen., perché il diritto all'inviolabilità del domicilio, di rango costituzionale (artt.2,3,14 Cost.), e sovranazionale (art. 8 della CEDU), rappresenta una delle forme di estrinsecazione dell'insindacabile diritto alla tutela della dignità e della sfera privata, nell'accezione strettamente connessa alla "libertà domestica" e alla nozione di privata dimora, di cui si è ampiamente occupata la giurisprudenza di legittimità. Vanno in proposito ricordate le indicazioni delle Sezioni Unite Prisco, che in relazione al concetto di "privata dimora" hanno sottolineato il «particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza" (Sez. U., 28 marzo 2006, Prisco, Rv 234269); e le coordinate della pronuncia delle Sezioni Unite D'Amico, n. 31345 del 23/03/2017, che hanno richiamato gli insegnamenti della Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2002, che, a loro volta, hanno messo in risalto che il domicilio, cui fa riferimento l'art. 14 Cost., viene in rilievo «nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona»; la libertà di domicilio assume «una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo». Tali principi sono stati ribaditi con fermezza dalla Consulta nella sentenza n. 149 del 2008, in cui si è osservato che la tutela del 5 domicilio prevista dall'art. 14 Cost. viene in rilievo sotto due aspetti: «come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo;
e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi» (cfr. anche Corte Cost. sent. n. 38 del 1973; n. 238 del 1996). E' dunque evidente, in tale prospettiva, che il diritto alla protezione dalle altrui interferenze e l'esigenza dell'altrui rispetto, si rivelino a loro volta simbiotici, in via primaria, con la tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 832 cod. civ., che pertiene alla signor -La di dominio e godimento del singolo condòmino. 1.4.Quando, con la commissione del reato, si offendano contestualmente più persone e dunque più titolari del medesimo bene giuridico protetto, ciascuna di esse è titolare di un autonomo potere di querela, che rende punibile la condotta illecita non, riduttivamente, a protezione dei diritto soggettivo pro quota ma, estensivamente, nei confronti di tutti, ai sensi dell'art. 122 cod. pen., regola che ha per finalità quella di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e, dunque, a consentire che il reato sia perseguito nella pienezza dei suoi contenuti offensivi. 2.11 secondo motivo è inammissibile, non soltanto perché - in modo aspecifico - ripropone le medesime ragioni proposte con l'atto di appello e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), essi risolvendosi in lagnanze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va, nuovamente, ribadita l'inammissibilità delle censure relative alla consistenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato nella fotografia scattata con il telefono cellulare dall'agente di polizia audito nel corso del dibattimento di primo grado e alla genuinità del contributo testimoniale offerto da quest'ultimo, a sostegno della responsabilità dell'imputato, nonostante qualche lacuna nel ricordo, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; ed invero, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di violazione di legge o della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., tali doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, in un contesto peraltro di c.d. doppia conforme (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il reato "della stessa indole" - rilevante a norma dell'art. 131 bis comma 3 cod. pen. per escluderne l'operatività - non deve necessariamente coincidere con lo "stesso reato" o consistere in un reato che offenda il medesimo bene giuridico. Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, 6 Il Presidente Cass. sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545), il nuovo reato deve esprimere - in concreto anche in ordine ai "motivi che lo hanno determinato" - "caratteri fondamentali comuni" e la valutazione spetta al giudice di merito, se congruamente motivata;
tra i "caratteri fondamentali comuni" si annoverano gli indicatori che ne comprovino l'affinità. La Corte di merito ha puntualizzato che il prevenuto <risulta gravato da due precedenti per furto, relativi a fatti commessi sia prima che dopo quello cui si procede, uno dei quali, giunta, inerente al reato di furto in abitazione continuato>. 3.1. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra citate deve ritenersi che il reato di violazione di domicilio sia della stessa indole di quello di furto, in quanto costituisce manifestazione della tendenza a perpetrare fatti indebitamente intrusivi nell'altrui sfera latamente patrimoniale, inclusiva del diritto alla riservatezza individuale e del diritto al rispetto della proprietà e del possesso che ne rappresentano forme di espressione. 3.2. La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame" (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2024 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI, che ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.EL SA, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 luglio 2023, che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alle pene di legge in relazione al delitto di violazione di domicilio, per essersi clandestinamente introdotto nelle parti comuni di un edificio condom in ia le. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21862 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 2.L'impugnazione si è affidata a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale per avere, la Corte di merito, disatteso l'eccezione di improcedibilità per mancanza di valida querela, illegittimamente presentata da un singolo condòrnino in luogo dell'amministratore incaricato dall'assemblea o, in assenza di amministratore, da tutti i condòmini. 2.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione alle doglianze mosse con l'atto di appello a riguardo della corretta identificazione dell'imputato come autore dell'illecita introduzione, vuoi per le discrasìe sulla descrizione dei capi d'abbigliamento indossati dal responsabile del fatto, vuoi per la debolezza del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, alla quale l'operante di polizia giudiziaria incaricato avrebbe mostrato l'effigie del medesimo, tratta da una foto scattata con il cellulare. 2.3.11 terzo motivo ha denunciato i medesimi vizi con riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente del fatto tenue di cui all'art. 131 bis cod. pen., negata sulla scorta di una insussistente abitualità nel reato. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Non merita accoglimento il primo motivo, poiché il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto in virtù del quale il singolo condòmino è legittimato, quanto meno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio di un edificio. 1.1. Mette conto ripercorrere, brevemente, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità a riguardo della legittimazione a proporre querela nelle ipotesi di illecito penale commesso in pregiudizio degli interessi e del patrimonio di un condominio, istituto disciplinato dal Libro terzo ("della proprietà"), titolo settimo ("della comunione"), capo secondo del codice civile. Un primo indirizzo - che non ha comunque escluso tout court le legittimazione dei condomini uti singuli alla formalizzazione della querela a salvaguardia delle parti comuni - ha affermato che il condominio non è persona giuridica distinta rispetto all'unione delle persone fisiche comproprietarie, "bensì uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini diretto all'amministrazione ed al buon uso delle cose comuni, che non è suscettibile, in quanto tale, di essere portatore di propri autonomi interessi direttamente protetti dall'ordinamento penale"; ha ritenuto che l'amministratore non sia il titolare del bene giuridico 2 alla cui tutela è preposto l'esercizio della condizione di procedibilità, ma un organo esecutivo della volontà dei condomini, nell'ambito della gestione e protezione dei beni e servizi a lui attribuite dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ.; ed ha concluso che intanto l'amministratore possa promuovere querela in quanto ritualmente destinatario, da una deliberazione dei condomini all'unanimità, di una procura speciale, a pena di inammissibilità, nei rispetto degli artt. 122 e 336 cod. proc. pen. (sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, Panichella, Rv. 218562). A tale esegesi si sono ispirate sez. 3, n. 23800 del 27/03/2019, Cassaro, non mass. E sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, Vecchio, Rv. 266325, che hanno ritenuto invalida la querela sporta da un amministratore per conto del condominio, che non era stato investito della relativa facoltà a mezzo di specifico mandato da parte dell'assemblea dell'ente. Nella sostanza, l'opzione interpretativa ha preso le mosse dal rilievo in base al quale l'amministratore di condominio (che non sia anche, naturalmente, contitolare di diritti reali o di altre posizioni giuridicamente salvaguardate al medesimo titolo sulle parti comuni dell'edificio) non è persona offesa dal reato perché la regolamentazione della sua attività, in base alle norme del diritto civile, si fonda sulla disciplina del mandato (v. ora il rinvio espressamente previsto dall'art. 1129, comma 15, del codice civile alle disposizioni della sezione I del capo IX del titolo III del libro IV del codice civile); in altre parole, egli non è figura di distinta imputazione di interessi meritevoli protezione in ambito penalistico ed in quanto mandatario - ovvero un organo essenzialmente esecutivo delle deliberazioni dell'assemblea (in motivazione, Cass. civ. sez. U n. 18331 del 06/08/2010) - può formalizzare un atto di querela per conto del condominio in quanto a ciò deputato ed autorizzato dall'assemblea dei condomini nel rispetto delle prescrizioni imposte dal codice civile, dal regolamento di condominio e dal codice di procedura penale. Altro approdo, collocatosi nella medesima, ancorchè non sovrapponibile, direttrice, ha invece optato per una legittimazione esclusiva al promovirnento della querela, a tutela del patrimonio comune - a prescindere dalla concreta proiezione offensiva della condotta di reato in suo danno - della totalità dei condomini e, di conseguenza, dell'amministratore in veste di suo mandatario (sez.5, n. 6197 del 26/11/2010, Arcari, Rv.249259). A seguito della riforma della regolamentazione civilistica del condominio, operata con la L. n. 220 del 2012, si è affacciato e sviluppato un approccio ermeneutico che si è discostato dalla sentenza della quinta sezione, Arcari, cit. e, nel far leva sulle argomentazioni della decisione delle Sezioni Unite civili n. 19663 del 2014 e nel trarre dal dato testuale dell'art. 1117 quater cod. civ. la formulazione di un principio generale, si è orientata per negare l'attribuibilità di una qualsiasi forma di personalità giuridica al condominio, con ciò riprendendo le riflessioni della sentenza della seconda sezione, Panichella, ed ha rassegnato conclusioni volte a rimarcare, nitidamente, il diritto soggettivo di ogni singolo compartecipe, quantomeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'iniziativa dell'amministratore, a proporre querela a protezione dell'intera comproprietà, anche a prescindere dalla volontà degli altri condomini (sez.3, n. 3 49392 del 03/07/2019, Valenza, Rv. 278261; sez.2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv.282444; cfr. anche sez. 4, n.5622 del 2023 - ud. 20/12/2022, De Felice, non mass.). Merita di essere menzionata, nel panorama delle decisioni di interesse, sez.5, n. 33813 del 26/05/2023, Breda, Rv.284991, che si è occupata della legittimità di una querela orale, presentata da un amministratore di condominio, in relazione al furto di acqua potabile commesso in pregiudizio del condominio da uno dei comunisti, ritenuta valida ed efficace sulla scorta del precedente delle sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che ha affermato la legittimazione del responsabile di un punto-vendita di un esercizio commerciale, ancorchè non legale rappresentante e non espressamente destinatario di una procura speciale ad hoc, a depositare atto di querela in nome e per conto della società titolare, in considerazione del ruolo di responsabilità, nel settore della custodia e vigilanza sulla res, a lui attribuito dalla proprietà. La decisione vi ha, in definitiva, assimilato i compiti gestionali e di controllo dell'amministratore di condominio, previsti dal diritto civile a salvaguardia delle cose comuni, consistenti anche in iniziative autonomamente adottabili, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, come quella di fare opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 cod. civ., come quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero quelle attinenti all'esecuzione di delibere assembleari, alla erogazione delle spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o all'esercizio dei servizi condominiali (Sez. 2 civ., n. 16260 del 03/08/2016 - Rv. 641005 - 01; Sez. 2 civ., n. 10865 del 25/05/2016 - Rv. 639968 - 01). 1.2. Ed a conferma dello sviluppo della corrente di pensiero che assegna al singolo condòmino la spettanza di un autonomo diritto soggettivo ad esigere la tutela delle cose comuni, sono intervenute le sez. U civili n.10934 del 18/04/2019, Rv. 653787, che ne hanno ribadito il potere individuale di agire in giudizio, concorrente con quello dell'amministratore dell'ente, di regola privo di personalità giuridica, a salvaguardia della propria partecipazione "pro quota". Il massimo consesso nomofilattico ha, per un verso, precisato che la consentanea attribuzione al privato condòmino e all'amministratore del condonnìnio del potere di agire a tutela del patrimonio comune riconosce la natura sostanzialmente complementare delle rispettive prerogative, l'una estrinsecazione del diritto reale di proprietà e l'altra emanazione dei compiti di gestione e di organizzazione devoluti per effetto del mandato;
per altro verso, ha rafforzato il principio secondo il quale è la qualità del diritto, per c:osì dire "naturale", fatto valere in sede giurisdizionale la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella sua difesa in contenzioso. 1.3. Ritiene il collegio che, nel caso in esame - nel quale si discetta dell'abusiva introduzione di un estraneo nell'androne di un condominio cittadino, qual che sia l'inquadramento dogmatico della veste dell'amministratore nella prospettiva di assicurare tutela penale agli interessi del 4 condominio - debba da un lato affermarsi che l'amministratore, accanto alle facoltà che pertengono alla gestione dei beni comuni, è titolare dei poteri-doveri, previsti dall'art. 1130 comma 1 n. 4 cod. civ., di compimento degli atti di conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale, di cui rappresenta espressione il potere di promuovere querela anche indipendentemente da uno specifico investimento da parte dell' assemblea dei condomini, poiché tali poteri-doveri non possono essere circoscritti alle iniziative di natura cautelare ed assolutamente indifferibile, ma debbono ritenersi estesi a tutte le attività finalizzate a garantire l'esistenza, la pienezza e l'integrità dei diritti dei condòmini sulle parti comuni (cfr Cass. Civ. sez. 2, n. 10869 del 24/04/2023, Rv. 668072; Sez. 2, Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 7063 del 15/05/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6190 del 03/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4117 del 14/05/1990; Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 11/11/1986; Cass. Civ. sez.2, n. 6494 del 06/11/1986, Rv. 448662; Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 28/05/1980); e che, dall'altro lato, debba essere riaffermato il principio secondo il quale il diritto soggettivo di promuovere querela spetti parimenti, e comunque, alla persona offesa in senso stretto - art. 120 cod. pen. - che si identifica nel soggetto passivo del reato, il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (tra le tante, sez.2, n. 2862 del 27/01/1999, Brogi, Rv. 212766). Il singolo condòmino, che gode del diritto reale di comproprietà tipico dell'istituto della comunione sulle parti comuni (art. 1100 e segg. cod. civ.), è, in relazione ad esse, persona offesa dal reato lesivo dell'interesse penalmente protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 614 cod. pen., perché il diritto all'inviolabilità del domicilio, di rango costituzionale (artt.2,3,14 Cost.), e sovranazionale (art. 8 della CEDU), rappresenta una delle forme di estrinsecazione dell'insindacabile diritto alla tutela della dignità e della sfera privata, nell'accezione strettamente connessa alla "libertà domestica" e alla nozione di privata dimora, di cui si è ampiamente occupata la giurisprudenza di legittimità. Vanno in proposito ricordate le indicazioni delle Sezioni Unite Prisco, che in relazione al concetto di "privata dimora" hanno sottolineato il «particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza" (Sez. U., 28 marzo 2006, Prisco, Rv 234269); e le coordinate della pronuncia delle Sezioni Unite D'Amico, n. 31345 del 23/03/2017, che hanno richiamato gli insegnamenti della Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2002, che, a loro volta, hanno messo in risalto che il domicilio, cui fa riferimento l'art. 14 Cost., viene in rilievo «nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona»; la libertà di domicilio assume «una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo». Tali principi sono stati ribaditi con fermezza dalla Consulta nella sentenza n. 149 del 2008, in cui si è osservato che la tutela del 5 domicilio prevista dall'art. 14 Cost. viene in rilievo sotto due aspetti: «come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo;
e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi» (cfr. anche Corte Cost. sent. n. 38 del 1973; n. 238 del 1996). E' dunque evidente, in tale prospettiva, che il diritto alla protezione dalle altrui interferenze e l'esigenza dell'altrui rispetto, si rivelino a loro volta simbiotici, in via primaria, con la tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 832 cod. civ., che pertiene alla signor -La di dominio e godimento del singolo condòmino. 1.4.Quando, con la commissione del reato, si offendano contestualmente più persone e dunque più titolari del medesimo bene giuridico protetto, ciascuna di esse è titolare di un autonomo potere di querela, che rende punibile la condotta illecita non, riduttivamente, a protezione dei diritto soggettivo pro quota ma, estensivamente, nei confronti di tutti, ai sensi dell'art. 122 cod. pen., regola che ha per finalità quella di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e, dunque, a consentire che il reato sia perseguito nella pienezza dei suoi contenuti offensivi. 2.11 secondo motivo è inammissibile, non soltanto perché - in modo aspecifico - ripropone le medesime ragioni proposte con l'atto di appello e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), essi risolvendosi in lagnanze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va, nuovamente, ribadita l'inammissibilità delle censure relative alla consistenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato nella fotografia scattata con il telefono cellulare dall'agente di polizia audito nel corso del dibattimento di primo grado e alla genuinità del contributo testimoniale offerto da quest'ultimo, a sostegno della responsabilità dell'imputato, nonostante qualche lacuna nel ricordo, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; ed invero, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di violazione di legge o della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., tali doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, in un contesto peraltro di c.d. doppia conforme (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il reato "della stessa indole" - rilevante a norma dell'art. 131 bis comma 3 cod. pen. per escluderne l'operatività - non deve necessariamente coincidere con lo "stesso reato" o consistere in un reato che offenda il medesimo bene giuridico. Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, 6 Il Presidente Cass. sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545), il nuovo reato deve esprimere - in concreto anche in ordine ai "motivi che lo hanno determinato" - "caratteri fondamentali comuni" e la valutazione spetta al giudice di merito, se congruamente motivata;
tra i "caratteri fondamentali comuni" si annoverano gli indicatori che ne comprovino l'affinità. La Corte di merito ha puntualizzato che il prevenuto <risulta gravato da due precedenti per furto, relativi a fatti commessi sia prima che dopo quello cui si procede, uno dei quali, giunta, inerente al reato di furto in abitazione continuato>. 3.1. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra citate deve ritenersi che il reato di violazione di domicilio sia della stessa indole di quello di furto, in quanto costituisce manifestazione della tendenza a perpetrare fatti indebitamente intrusivi nell'altrui sfera latamente patrimoniale, inclusiva del diritto alla riservatezza individuale e del diritto al rispetto della proprietà e del possesso che ne rappresentano forme di espressione. 3.2. La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame" (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2024 Il consigliere estensore