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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/09/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/23
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. AleSSndro Chiauzzi Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 996/23, promoSS da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Di Renzo, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde Controparte_1 C.F._2
Giammarco, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
pagina 1 di 18 PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.25, sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni:
: “- Affidare in via esclusiva le figlie, e , Parte_1 Per_1 Persona_2 alla madre, , con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, Parte_1 disponendo che tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla scelta della residenza abituale, saranno prese in via esclusiva dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
per
l'effetto disciplinare la frequentazione padre-figlie come disposto con Decreto del Tribunale di Chieti del 09.09.24, ovvero autorizzando due videochiamate a settimana tra padre e figlie, con la partecipazione ad esse di una operatrice dei Servizi Sociali del Comune di Chieti, e previo consenso delle minori a ricevere tali videochiamate;
- nulla per la casa coniugale perché venduta;
-nulla per
l'assegno divorzile;
- disporre a carico di ed in favore di , Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle minori, l'assegno mensile nella misura di €. 600,00 (pari ad
€.300,00 mensili per ciascuna figlia), entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le minori, rinviando per la disciplina delle stesse alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Contr e diffuse a tutti gli Ordini Forensi in data 27.11.2017”, anche in relazione alla necessità di documentazione e rimborso;
- disporre che l'Assegno Unico e Universale erogato dall' per le CP_3 figlie minori sarà percepito direttamente ed integralmente da;
- condannare Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio con ogni accessorio dovuto per legge”. Controparte_1
: “a)Confermare le condizioni stabilite in sede di separazione personale Controparte_1 pagina 2 di 18 in relazione all'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori ed al diritto di frequentazione di e con il papà secondo le modalità stabilite in sede di CTU, ed in quelle Per_1 Per_2 successivamente individuate, con delega ai Servizi Sociali competenti per il supporto e la supervisione relativamente all'andamento di quanto previsto ed anche ai percorsi ivi individuati. b) prevedere un contributo mensile al mantenimento delle minori da parte del SI. , contenendolo Controparte_1 entro la cifra indicata di euro 350,00 contemperando lo stesso alla modificata situazione lavorativa del papà; c) alcun assegno divorzile a carico del SI. in favore della SI.ra Controparte_1 [...]
non ricorrendone i presupposti”. Parte_1
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. e si sono uniti in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Chieti, in data 17.6.2012 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2012 n.2012/23/2/A), optando per il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione sono nate le figlie (l'8.4.2013) e (il 14.3.2016). Per_1 Per_2
2. Con provvedimento del 2.10.2022 (reso nel procedimento R.G. n. 979/2022), il Tribunale di Chieti ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi convenute nel relativo ricorso congiunto, tra le quali, per quanto qui intereSS: a) l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
b) la collocazione dei minori presso la madre, nella casa coniugale, sita in Chieti ed assegnata a quest'ultima; c) la disciplina del diritto di visita e di frequentazione (senza pernottamenti) del padre nei confronti delle figlie;
d) l'obbligo del di versare alla un CP Parte_1 assegno mensile di €. 100,00 (oltre rivalutazione Istat) per i successivi dodici mesi, per il mantenimento della steSS, nonché un assegno mensile di €. 250,00 (oltre rivalutazione Istat) per il mantenimento di ciascuna figlia;
e) il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie relative alla prole;
l'assegnazione alla dell'intero importo dell'assegno unico Parte_1 universale per le figlie.
3. Con ricorso depositato l'11.7.2023, la ha chiesto al Tribunale: di pronunziare il Parte_1 divorzio tra i coniugi;
di affidarle in via esclusiva le minori e di prevedere che gli incontri tra queste ed il padre avvenissero con modalità protetta;
di elevare ad €. 300,00 l'importo dell'assegno dovuto dal pagina 3 di 18 per il mantenimento delle stesse;
di riconoscerle un assegno divorzile di €. 150,00; di CP confermare la disciplina della separazione consensuale in ordine alla assegnazione a sé della casa coniugale ed alla ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole;
di “disporre” a carico del resistente “l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di mutuo della casa familiare, già allo stesso intestate”.
A sostegno di tali domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: il era affetto (sin dall'epoca della vita matrimoniale) da gravi disturbi comportamentali CP
(disturbo ossessivo compulsivo della sfera sessuale) e da tossicodipendenza da droghe pesanti, problematiche dei quali i coniugi avevano dato atto in una scrittura privata sottoscritta contestualmente alla firma del ricorso congiunto di separazione, concordemente non prodotta nel relativo giudizio;
tale condizione del riduceva la capacità genitoriale dello stesso ed imponeva, per la tutela del CP benessere delle minori, l'adozione dei provvedimenti non patrimoniali richiesti;
la considerazione delle esigenze delle figlie, delle capacità reddituali del resistente e dello stato di disoccupazione dell'esponente (dedicatasi, in costanza di matrimonio, alla crescita delle bambine) legittimava l'accoglimento delle richieste patrimoniali di cui la ricorso.
4. Il - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 6.10.23 - ha CP parimenti chiesto una pronunzia di divorzio, ma alle seguenti, diverse condizioni: conferma della disciplina della separazione consensuale in tema di affido condiviso e di mantenimento delle minori;
esclusione dell'assegno divorzile per la ricorrente;
coinvolgimento dei Servizi Sociali per la ripresa urgente di incontri “monitorati” tra l'esponente e le figlie;
espletamento di una CTU per la verifica delle capacità genitoriali delle parti e per la individuazione della migliore disciplina dei rapporti tra queste e la prole.
A fondamento di tali domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: le minori erano affettivamente legate all'esponente, sicchè era neceSSria la ripresa urgente della loro frequentazione (unilateralmente interrotta dalla madre, nel febbraio 2023), con l'ausilio dei Servizi
Sociali; lo stato psico-fisico e le problematiche dell'esponente non giustificavano l'adozione dei provvedimenti richiesti dalla controparte, la quale, inoltre, non aveva diritto ad ottenere alcun assegno divorzile, per inesistenza dei relativi presupposti normativi;
nella determinazione della misura degli pagina 4 di 18 assegni di mantenimento della prole, doveva tenersi conto della incidenza sul reddito dell'esponente della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
5. Con sentenza non definitiva del 13.12.24 il Tribunale, in composizione collegiale, ha pronunciato la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
6. Con ordinanza resa in pari data, il Presidente Istruttore ha disposto, in vi provvisoria ed urgente:
l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocazione prevalente di queste ultime presso la madre, nella casa coniugale;
la disciplina del diritto di visita tra padre e figlie, come concordata – rebus sic stantibus – dai coniugi alla udienza dell'8.1.24 (“[…] Il Giudice dispone che il padre poSS vedere le figlie presso i locali dei servizi sociali del Comune di Chieti attraverso incontri protetti, con cadenza settimanale, secondo il calendario che i servizi sociali comunicheranno alle parti
[…]”); la conferma dell'importo degli assegni di mantenimento delle minori, come concordato in sede di separazione;
la esclusione dell'assegno divorzile in favore della ricorrente;
la conferma – per il resto
– della disciplina della separazione consensuale.
7. Dopo l'espletamento degli incombenti processuali (deposito, da parte del nominato Collegio dei
CTU – Psicologa e - delle relazioni tecniche richieste per la verifica della Persona_3 Per_4 Per_5 capacità genitoriale del resistente e per la individuazione della disciplina “migliore” dei rapporti tra genitori e figlie;
coinvolgimento dei Servizi Sociali nella vicenda familiare;
acquisizione dalla locale
Procura della Repubblica di notizie circa il procedimento penale nelle more instauratosi a carico del per il reato di maltrattamenti ai danni di sua madre;
istruttoria documentale;
tentativi di CP conciliazione giudiziale), il processo giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La disciplina dei rapporti non patrimoniali del divorzio
1. La considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite legittima l'adozione della seguente disciplina dei rapporti non patrimoniali del divorzio.
2. E' processualmente pacifico (perché documentato in atti, ammesso dal ed accertato dal CP collegio di CTU) che il resistente è affetto, da anni, da una condizione psicopatologica che si configura, sul piano diagnostico, come “disturbo da uso di cocaina di gravità moderata” e come “disturbo da pagina 5 di 18 comportamento sessuale compulsivo con uso problematico della pornografia in remissione parziale”
(cfr.: la documentazione, anche sanitaria, in atti;
cfr. le ammissioni rese dal ai CTU, nel CP corso dei colloqui tenutisi durante le operazioni peritali;
cfr. come tale circostanza sia pacifica anche negli scritti processuali delle parti).
3. Il Collegio di CTU, al riguardo, ha evidenziato come ad oggi il , dipendente da CP assunzione da tempo “patologica” di cocaina (sotto forma di inalazione, tramite riscaldamento, di cristalli di crack): a) ha una “scarsa consapevolezza e conseguente sottovalutazione della sua pericolosità, delle sue conseguenze sullo stato psicofisico e sulla sfera relazionale”; b) ha chiaramente affermato “di non voler smettere al momento”, alludendo alla propria voglia di farsi del male attraverso la droga, dato il profondo senso di vuoto affettivo, di perdita e di inutilità della vita, derivato dalla separazione dalla ex moglie”; c) appare “poco consapevole delle ripercussioni dell'uso di sostanze sul rapporto con le minori e della consapevolezza delle bambine rispetto al malessere e alla sofferenza del padre”; d) “nell'ultimo incontro peritale ha dichiarato lucidamente di usare la droga a scopo distruttivo e anticonservativo, come la soluzione al suo problema di aver perso la moglie e le figlie”.
4. Inoltre, il continua ad essere affetto da un “disturbo da comportamento sessuale CP compulsivo con uso problematico della pornografia”, manifestatosi - già nel corso della vita matrimoniale – nella tendenza irrefrenabile “a pratiche sessuali sia di coppia che autoerotiche caratterizzate da un uso della pornografia non sostituibile e non controllabile, se non per brevi periodi, nonostante le ripercussioni negative che questo aveva nelle dinamiche di coppia e familiari”, nonché da un “uso problematico della pornografia su internet” (cfr: le relazioni di CTU;
le fotografie a sfondo erotico pornografico prodotte dalla ricorrente, estratte dal telefono del resistente;
le ammissioni rese dal alle CTU, nel corso dei colloqui tenutisi durante le operazioni CP peritali;
cfr. come anche tale circostanza sia pacifica anche negli scritti processuali delle parti).
5. Del resto, nella scrittura privata “riservata” (perché sottoscritta dai coniugi, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione consensuale e volutamente non prodotta nel relativo giudizio), gli stessi avevano dato atto delle “criticità delle condizioni di salute del signor CP
, che, nel corso del matrimonio, ha manifestato in vari ambiti un discontrollo dei propri
[...] impulsi, interessi e comportamenti” (criticità già certificate dallo psicoterapeuta e dallo psichiatra a cui pagina 6 di 18 all'epoca si erano rivolti per le problematiche del ) e della necessità di contemperare CP
l'esigenza di garantire rapporti continuativi tra padre e figlie con la necessità della madre di “contenere
l'esposizione delle bambine nel caso di condotte disfunzionali del padre”, convenendo che il CP si sarebbe sottoposto a cure “psicoterapeutico/psichiatrico anche al fine di favorire una sana e funzionale relazione genitoriale”.
6. Le CTU hanno debitamente evidenziato come “i comportamenti che il resistente può mettere in atto
a causa di tali disturbi sono potenzialmente dannosi per le minori in quanto è implicito nei disturbi stessi la tendenza ad uno scarso controllo degli impulsi ed una sottovalutazione dei rischi associati sia all'uso della sostanza sia alla visione di materiale pornografico”.
7. In tale ambito, una dimostrazione della incapacità del di controllo dei propri impulsi CP anche nei suoi rapporti con le figlie è nell'episodio (avvenuto in costanza di matrimonio ed invero isolato) in cui il primo – per rimproverare la figlia che, durante un viaggio in macchina, si Per_2 era sporta fuori dal finestrino – le ha sferrato uno schiaffo in volto, procurandole lesioni al labbro e alla gengiva (cfr.: il racconto della madre e della figlia alle CTU;
le fotografie delle lesioni;
le ammissioni del resistente alle CTU, ancorchè questi abbia nell'occasione dichiarato di non avere avuto intenzione di far male alla figlia).
8. Come parimenti evidenziato dalle CTU, “sul piano della vita relazionale, al di là delle già precarie e disfunzionali dinamiche presenti con i familiari, sia la madre che la ex moglie, va attribuito anche al
Disturbo da uso di cocaina l'inasprimento della convivenza con la madre (“che si è accorta del problema, ha visto la bottiglia…”: per l'inalazione del crack: ndr) e la difficoltà nell'interazione con le figlie.
9. La correttezza del summenzionato rilievo relativo al rapporto tra il e sua madre (presso CP cui lo stesso era andato a vivere dopo la separazione di fatto dalla moglie) è comprovata anche dalla sottoposizione del primo (nelle more dello svolgimento della presente causa) a procedimento penale per il reato di maltrattamenti ai danni della predetta ascendente (successivamente sfociato in un giudizio immediato, tuttora pendente) e nel cui ambito il predetto è stato sottoposto – prima (novembre
2024) – alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e – successivamente alla violazione di tale prescrizione e di quella conseguente degli arresti domiciliari (gennaio 2025) – alla misura della custodia cautelare carceraria, successivamente revocata. pagina 7 di 18 10. Inoltre, ulteriore conferma della crescente gravità della condizione psico patologica e relazionale del (acuitasi nel corso del presente processo, con ogni probabilità per l'aggravio del suo CP stato di dipendenza da cocaina) si rinviene nella sopravvenienza (a marzo 2025) de licenziamento dello stesso, determinato da motivi disciplinari (il non essersi più presentato al lavoro, da gennaio 2025: cfr. la lettera di licenziamento, in atti).
11. Il rilevante impatto negativo che la personalità, la grave condizione psicopatologica e lo stato di tossicodipendenza del hanno sia sulla “qualità” del rapporto che quello ha (da tempo) con CP le figlie, sia sull'equilibrio psico fisico e sulla serenità di queste ultime, sia - e più in generale - sulla capacità genitoriale del loro padre, è stato analiticamente descritto dalle CTU, all'esito delle circostnziate ed attente indagini espletate: “[…] a rividero il padre con l'avvio degli Per_1 Per_2 incontri protetti a febbraio 2024, circa due mesi prima del colloquio di CTU. Riferiscono una fatica, soprattutto evidente e riconosciuta in , di abitare quello spazio godendo del tempo con il padre. Per_1
In particolare, entrambe denunciano una difficoltà in alcuni momenti in cui il padre sembrerebbe indugiare in domande con fare inquisitorio, domande alle quali non sempre le minori hanno una risposta. A seguito di ciò, è capitato che le sorelline si siano rifiutate di andare a qualche incontro, specie alla luce del fatto che sia che , dalla ripresa degli incontri con il padre, Per_1 Per_2 riferiscono di fare degli incubi che disturbano il loro sonno […]. Aumenta il disagio delle minori la presenza, in , di alcuni atteggiamenti bizzarri agli occhi delle figlie, che riferiscono di CP momenti in cui l'uomo parlerebbe e riderebbe da solo senza motivo […]. Dai racconti e dal modo di narrare, emergono in degli evidenti tratti di adultizzazione, in una delega ad occuparsi della Per_1 sorella e a sopperire alle mancanze dei grandi. Da un confronto su questo con la ragazzina, la steSS dichiara esplicitamente il ruolo che sente riconosciutole dal padre, come della figlia, tra le due, che ha la responsabilità dell'altra, più piccola. […] Alla luce dell'indagine peritale effettuata, delle risultanze dei colloqui clinici, e della valutazione psichiatrica di cui sopra, in merito alle competenze genitoriali di , è possibile asserire che l'uomo presenti una genitorialità fragile che, in Controparte_1 quanto tale, si configura come pregiudizievole per il benessere delle sue figlie, e . Il Per_1 Per_2
D'Angelo, come descritto in dettaglio nella presente relazione, risulta ingaggiato in una dinamica dipendente in cui, l'uso di sostanze stupefacenti rilevato, ne rappresenta soltanto un aspetto, certamente importante, che compromette le funzioni genitoriali dell'uomo. Tale funzionamento pagina 8 di 18 dipendente, infatti, si estende anche alla relazione con la ex-moglie dalla quale , Pt_1 CP anche per sua steSS ammissione, non sembra ancora del tutto svincolato. […] Le figlie, appunto, sembrano occupare soltanto una parte marginale nella mente di al presente, gli mancano le CP bambine e vorrebbe tornare ad avere con loro una frequentazione libera, al contempo, però, sembra non dare sufficiente valore, e forse a non comprendere, il vissuto di sofferenza e disagio che , in Per_1 particolare e , in diverse occasioni gli avrebbero rappresentato manifestando una precoce Per_2 adultizzazione che le spinge ad agire in modo tale da non ferire i sentimenti del padre. Ciò implica, da parte loro, una rinuncia importante alla legittima aspettativa di un figlio di sentirsi al sicuro con il proprio padre e di potergli manifestare i propri bisogni e desideri, neceSSri a garantire loro una crescita psico-fisica serena. […] Per tutto quanto detto, appaiono compromesse in le CP funzioni di base della genitorialità, che consistono nel prendersi cura non solo dei ì bisogni primari, ma di garantire alle figlie protezione e sicurezza. Nello specifico, appaiono deficitarie le seguenti funzioni genitoriali […]: funzione protettiva elemento imprescindibile per un genitore che deve assicurare ai figli un senso, percepito e reale, di sicurezza;
, spesso, sembra sottovalutare il CP rischio a cui espone le minori, ad es. quando consente che le figlie assistano ai violenti litigi tra lui e sua madre;
funzione affettiva, per cui a volte sembra non comprendere appieno le figlie rispetto al disagio che manifestano, manca di sintonizzazione affettiva con loro;
funzione regolativa, le sue risposte alle figlie in alcuni casi arrivano in modalità iper-attivata, in altre ipo-attivata, in altre ancora inappropriata funzione significante, intesa come la capacità del genitore di conferire attribuzioni di significato alle richieste delle bambine;
in diverse occasioni sembra mostrare una difficoltà CP
a dare un senso alle richieste di e , rischiando, spesso, di non accoglierle nei loro Per_1 Per_2 bisogni;
funzione rappresentativa e comunicativa, intesa come la fatica di , evidenziata in CP diverse situazioni, di comunicare con le figlie in maniera chiara e congrua. Le difficoltà di , CP che certamente risentono del difficile periodo che l'uomo sta affrontando da qualche anno a questa parte, in particolare successivamente alla separazione dalla madre delle sue figlie, vanno ricercate anche nella sua storia di vita e nella sua esperienza di attaccamento: per quanto accudito dalla madre
e amorevolmente dalla nonna, ha patito l'assenza totale della figura paterna e di qualsiasi altra figura maschile di riferimento, non potendo beneficiare del sano processo di modellamento di un padre presente […]. Il sig. , all'esito dell'indagine effettuata, presenta importanti CP CP pagina 9 di 18 carenze nella capacità genitoriale, che si configurano come un possibile pregiudizio a danno delle sue figlie minori, e . Il mancato svincolo dal legame con la ex-moglie e la dipendenza Per_1 Per_2 dalle sostanze stupefacenti si configurano come elementi che impediscono, nel presente, il pieno svolgimento di adeguate funzioni genitoriali”; cfr. - quanto alla persistente difficoltà del padre nella interrelazione con le minori, manifestata in più occasioni anche nel corso delle videochiamate svoltesi alla presenza di un operatore dei servizi sociali - le relazioni periodiche dei predetti servizi sull'andamento di tali videochiamate).
12. Alla luce della considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate, si impone l'affido esclusivo delle minori alla madre (dotata di capacità genitoriale: cfr. le relazioni di CTU), posto che il regime dell'affido condiviso non risulta compatibile con la attuale condizione psico patologica e di tossicodipendenza del padre, con la sua minorata capacità genitoriale e con la esigenza primaria di tutela del benessere e della serenità delle minori, anche nella adozione delle decisioni che le riguardano (per il generale principio per il quale “In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fiSSrne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019).
13. Nel contempo, il Collegio di CTU ha evidenziato la necessità – nell'interesse delle minori – di adozione di misure atte ad un recupero della bigenitorialità (cfr. la relazione peritale “È importante sottolineare che, al netto della presenza di funzioni genitoriali compromesse, , come ha CP mostrato durante i colloqui peritali, sembra particolarmente recettivo se accompagnato e stimolato in riflessioni utili a riconoscere una possibilità di cambiamento, specie sul piano genitoriale, configurandosi, tale sua disponibilità, come elemento di prognosi positiva al raggiungimento di obiettivi buoni per sé. Nell'ottica di una auspicata bigenitorialità per le minori, alla luce di alcuni aspetti critici rilevati direttamente dalla presente CTU e segnalati dai Servizi Sociali, in merito al rischio di triangolazione delle minori rispetto alle esigenze e ai vissuti emotivi di entrambi i genitori, nonché di processi di adultizzazione osservati nelle bambine, si indica come neceSSria la diretta partecipazione della SI.ra , in qualità di madre e genitore collocatario, a collaborare Parte_1 attivamente per sostenere le figlie nel recupero della figura paterna”).
pagina 10 di 18 Ed è noto che il rispetto del principio di bigenitorialità deve intendersi come garanzia della “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”: Cass. n. 9691 del 2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 11412 del 2014).
14. All'esito delle circostanziate indagini espletate, il Collegio di CTU ha individuato la seguente migliore (per l'interesse della prole) disciplina dei rapporti padre figlie:
“Al momento attuale, si indica come migliore per le minori la frequentazione con il proprio padre tramite incontri protetti a cadenza settimanale della durata di 2 ore.
Nel rispetto dei protocolli e delle modalità di intervento dei Servizi Sociali del Comune di Chieti, sarebbe auspicabile: che il SI. , al termine di ciascun incontro protetto, poSS beneficiare CP di una restituzione da parte dell'educatrice di riferimento, delle dinamiche intercorse con le figlie, allo scopo di essere accompagnato e potersi confrontare su eventuale paSSggi critici;
l'obiettivo è di poter essere aiutato a dotare di senso il tempo e lo spazio con le figlie e ad avere uno sguardo prospettico sull'andamento complessivo degli incontri;
che si poSSno prevedere incontri tra padre e figlie anche fuori dal contesto della ludoteca, dove attualmente si svolgono ogni settimana, nella possibilità di restituzione agli incontri di un senso di esperienza di vita reale, garantendo sempre la funzione protettiva per le minori a cui lo spazio protetto è deputato (un esempio può essere la possibilità che
si rechi, accompagnato da un operatore, ad assistere ad un allenamento di pallamano delle CP figlie, oppure eventi eccezionali come recite scolastiche o saggi sportivi, preparando e programmando tali occasioni anche con le minori).
In merito alle misure ed i programmi eventualmente neceSSri da intraprendere e/o coltivare ad opera del resistente, della ricorrente ovvero di entrambi (e – se del caso – della loro prole), al fine della ricostruzione, ovvero del mantenimento, di un equilibrato e sano rapporto genitore/i- figlie.
Si indicano come neceSSri e utili i seguenti programmi:
- per il SI. : percorso terapeutico specifico per le dipendenze presso il Ser. Controparte_1 [...]
percorso di sostegno/recupero della genitorialità percorso di psicoterapia individuale;
CP_4
- per le minori e : percorso di sostegno psicologico /psicoterapico Per_1 Persona_2 individuale;
pagina 11 di 18 - per : percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato al supporto delle Parte_1 minori nel loro percorso di elaborazione di quanto accaduto e del recupero della figura paterna”.
15. Alla udienza del 27.1.25, nel contraddittorio delle parti, il personale dei Servizi Sociali ed i CTU hanno condiviso il percorso psicologico utile alle minori: “La Dott.SS rinnova la disponibilità CP_5 dei Servizi Sociali ad acquisire la nuova disponibilità del Centro “Il piccolo Principe”, il quale si avvale di psicologi e psicoterapeuti dell'età evolutiva (tra cui il Dott. il quale ha già CP_6 manifestato la sua disponibilità, pur se condizionata – come già indicato nelle precedenti udienze – alla acquisizione di una previa valutazione psicodiagnostica infantile sui minori da parte del Servizio di Neuropsichiatria dell'ospedale di AteSS). Le CTU condividono quanto sopra indicato dalla
Dott.SS , sottolineando come, allo stato, non ci siano alternative e che – con un corretto CP_5 approccio – la visita psicodiagnostica di cui sopra non avrà controindicazioni verso i minori”.
16. Il Tribunale ritiene di condividere una tale disciplina, sui percorsi da intraprendere e sulle modalità di visita tra il padre e la prole, in quanto idonea sia a preservare il rapporto padre figlie, sia – attraverso la garanzia della presenza agli incontri di un operatore dei Servizi Sociali – il benessere e la
“protezione” delle minori.
Ed al riguardo è utile ricordare che la Corte EDU ha ritenuto più volte, nelle controversie coinvolgenti l'affidamento ovvero l'adozione di minori, la consulenza tecnica d'ufficio “come uno strumento essenziale per accertare il prioritario interesse del minore, che si rivela coerente con le esigenze di certezza che devono connotare gli accertamenti giudiziali in tema di un siffatto interesse, sancito anche
a livello europeo” (cfr. Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia;
conf., Corte EDU, 10/09/2019, AN
EN e altri c. Norvegia;
Corte EDU, 21 gennaio 2014, ; conf. Corte EDU, 13 ottobre Persona_6
2015, S. H. c/Italia; cfr., per i relativi richiami alla giurisprudenza comunitaria, Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Anche la nostra giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere, “in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022; Cass. n. 6138 del 2015, Cass. n. 12013 del 2019 e Cass., 26/06/2019, n. 17165 del
2019, Cass. n. 4746 del 2022).
pagina 12 di 18 Peraltro, una tale disciplina – già fiSSta in sede di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti – era stata “sospesa” soltanto in ragione della sopravvenuta sottoposizione (oggi ceSSta) del a misura cautelare, nell'ambito del procedimento penale per il reato di maltrattamenti ai CP danni di sua madre, di cui si è detto (vd. dietro).
16.1 Inoltre, si sottolinea la inidoneità per le minori e – già analiticamente Per_1 Persona_2 rilevata dal Collegio di CTU, nella integrazione peritale del 16.1.25 – “di seguire il percorso gruppale presso il Centro Alpha, così come descritto nel documento dalla dott.SS ” - Persona_7 percorso intrapreso su iniziativa della ricorrente […] - in quanto “non in linea con il bisogno emotivo e psicologico delle minori, rilevato dalle indagini di CTU effettuato” (cfr. la citata relazione, in cui le
Ausiliarie del Giudice hanno evidenziato come “l'indicazione del Collegio Peritale per la SI.ra
è quella di indirizzarsi nella ricerca di percorsi individuali per le figlie, e, nella difficoltà Parte_1 riportata, rivalutare i supporto dei Servizi Sociali incaricati per l'individuazione di professionisti nel settore pubblico”).
16.2 I Servizi Sociali monitoreranno l'andamento dei summenzionati incontri e – più in generale – la situazione delle minori, con relazioni mensili da trasmettersi al Giudice Tutelare presso questo
Tribunale.
16.3 Inoltre, al fine di superare le resistenze delle figlie a recarsi presso il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile di AteSS, per la valutazione psicodiagnostica neceSSria ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico /psicoterapico individuale, si autorizzano i Servizi Sociali di Chieti ad intraprendere le iniziative neceSSrie per concordare con il predetto Servizio di Neuropsichiatria
Infantile la possibilità che l'incontro con il personale del servizio da ultimo citato avvenga in ambiente neutro, anche presso i Servizi Sociali.
16.4 Infine, in considerazione della necessità che la ripresa della frequentazione “in presenza” poSS programmarsi con gradualità (nell'interesse delle minori e del padre) e senza controindicazioni, anche avvalendosi dei risultati positivi dei percorsi che i genitori si auspica continueranno ovvero intraprenderanno, si stabilisce come periodo di ripresa di tali incontri la 3° settimana di ottobre p.v., fino alla quale permarrà il regime delle videochiamate come già fiSSto.
pagina 13 di 18 B La disciplina dei rapporti patrimoniali del divorzio
1. Quanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali del divorzio, nessuna pronunzia deve essere adottata dal Tribunale in ordine alle originarie domande della di assegno divorzile (avendovi Parte_1 la ricorrente rinunziato, nel corso del giudizio, per avere nelle more trovato una occupazione lavorativa come O.S.S., percependo uno stipendio di circa 1400,00 euro mensili) e di assegnazione a sé della casa coniugale (essendo questa stata venduta dagli ex coniugi nel novembre 2023).
2. Quanto alla questione ancora controversa - rappresentata dalla determinazione della misura degli assegni a carico del padre per il mantenimento delle figlie - va sottolineato che: a) nella separazione consensuale del 2022, le parti fiSSrono tali assegni nella misura di €. 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat, per ciascuna delle figlie;
b) nel presente giudizio, la ricorrente chiede la elevazione di tali assegni ad €. 300,00 per ciascuna figlia, mentre il resistente ne invoca la riduzione ad €. 350,00 complessivi.
3. Il Collegio ritiene di confermare l'ammontare degli assegni come concordato in sede di separazione, posto che:
-) la madre, disoccupata al tempo della separazione, ha oggi acquisito (anche per la crescita delle figlie) piena autonomia economica e capacità reddituale, sicchè potrà e dovrà concorrere anch'ella alla soddisfazione delle esigenze economiche della prole;
tale conclusione è avallata anche dalla considerazione della mancanza per la ricorrente di oneri di alloggio, abitando ella con la prole in un immobile di sua proprietà;
-) la misura attuale degli assegni è stata concordata dalle parti ed omologata in tempi relativamente recenti (ottobre 2022);
-) la madre gode del beneficio della percezione integrale dell'assegno unico universale per le minori, pari ad €. 378.4 mensili (come indicato dal resistente sin dalla comparsa di costituzione e mai contestato dalla ricorrente);
-) il padre – da marzo 2025 – ha perso il lavoro, ancorchè per causa a lui imputabile (licenziamento per motivi disciplinari), conneSS alle sue problematiche psico fisiche e di tossicodipendenza;
-) la considerazione sia dell'avvenuto incasso da parte del padre (al pari della madre) della somma di
€. 30.000,00, quale quota parte del prezzo di vendita della ex casa coniugale, sia del persistente godimento da parte del primo della indennità oltre che, ragionevolmente, del TFR (tutte Pt_2 pagina 14 di 18 circostanze dedotta dalla ricorrente e non contestate dal resistente), sia della giovane età del predetto, dotato di specializzazione professionale come falegname (con conseguente possibilità dello stesso di reimmettersi nel mondo del lavoro) legittima la conservazione dell'attuale misura degli assegni, anche in ragione delle comunque accresciute esigenze delle minori.
4. La disciplina della separazione va confermata anche in relazione al riparto delle spese straordinarie afferenti la prole, come richiesto da entrambe le parti.
5. Dal riconoscimento dell'affido esclusivo delle minori alla madre consegue ex lege il diritto della prima di percepire l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale.
6. Non è ammissibile nel presente giudizio (perché trascende l'oggetto della causa di divorzio) la domanda della ricorrente di “disporre” a carico del resistente “l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di mutuo della casa familiare, già allo stesso intestate”, domanda che quella – peraltro – non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni.
C. La disciplina delle spese di lite
1. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali e per la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese di CTU, motivi rappresentati sia dalla funzionalità all'interesse di entrambi tanto del processo, quanto della sentenza sullo status, quanto agli accertamenti tecnici qui esperiti, sia alla delicatezza delle questioni controverse, sia alla loro soccombenza reciproca (del padre, sulla domanda relativa all'affidamento delle minori;
della madre, sulla domanda di aumento della misura degli assegni e su quella relativa alle rate del mutuo).
2. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. pagina 15 di 18 996/23, così provvede:
DISPONE
l'affido esclusivo delle minori alla ricorrente, con collocazione stabile delle prime con la seconda, nella casa di proprietà di quest'ultima, sita in Chieti.
DISPONE che il diritto di visita, di frequentazione e di comunicazione tra il resistente e le figlie sia disciplinato secondo le modalità indicate ai punti 14, 15 e 16 del paragrafo A della motivazione della presente sentenza.
DISPONE che la ricorrente si attivi con urgenza per far intraprendere alle minori il percorso di sostegno psicologico /psicoterapico individuale come individuato dal Collegio di CTU nelle relazioni tecniche e nel parere depositati, rispettivamente, il 19.10.24 ed il 17.1.25.
INVITA entrambi i genitori ad intraprendere ovvero a continuare i percorsi psicoterapeutici individuali indicati ai punti 14, 15 e 16 del paragrafo A della motivazione della presente sentenza.
DISPONE che i Servizi Sociali presso il Comune di Chieti monitorino l'andamento degli incontri tra il padre e le figlie, con relazioni mensili da trasmettersi al Giudice tutelare presso questo Tribunale e che prendano con immediatezza contatti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di AteSS per le finalità indicate nei punti 14, 15 e 16 del paragrafo A della motivazione della presente sentenza.
CONFERMA la disciplina dei rapporti patrimoniali di cui alla separazione consensuale omologata, relativamente agli assegni dovuti dal resistente alla ricorrente per il mantenimento delle minori e al concorso paritario dei pagina 16 di 18 genitori nelle spese straordinarie relative alla prole.
DISPONE che la ricorrente percepisca, per la soddisfazione delle esigenze delle minori, l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale.
REVOCA
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
DISPONE non luogo a provvedere sulla originaria domanda della ricorrente di assegno divorzile.
DICHIARA la inammissibilità della domanda della ricorrente relativa al pagamento delle rate di mutuo della ex casa coniugale.
RIGETTA ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale.
DISPONE la trasmissione ai summenzionati Servizi Sociali di copia della presente sentenza, nonché delle relazioni tecniche e nel parere depositati dalle CTU, rispettivamente, il 19.10.24 ed il 17.1.25.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
PONE le spese della CTU definitivamente a carico solidale e paritario della ricorrente e del resistente.
pagina 17 di 18 DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.9.25.
Chieti, 9.9.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. AleSSndro Chiauzzi Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 996/23, promoSS da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Di Renzo, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde Controparte_1 C.F._2
Giammarco, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
pagina 1 di 18 PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.25, sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni:
: “- Affidare in via esclusiva le figlie, e , Parte_1 Per_1 Persona_2 alla madre, , con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, Parte_1 disponendo che tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla scelta della residenza abituale, saranno prese in via esclusiva dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
per
l'effetto disciplinare la frequentazione padre-figlie come disposto con Decreto del Tribunale di Chieti del 09.09.24, ovvero autorizzando due videochiamate a settimana tra padre e figlie, con la partecipazione ad esse di una operatrice dei Servizi Sociali del Comune di Chieti, e previo consenso delle minori a ricevere tali videochiamate;
- nulla per la casa coniugale perché venduta;
-nulla per
l'assegno divorzile;
- disporre a carico di ed in favore di , Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle minori, l'assegno mensile nella misura di €. 600,00 (pari ad
€.300,00 mensili per ciascuna figlia), entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le minori, rinviando per la disciplina delle stesse alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Contr e diffuse a tutti gli Ordini Forensi in data 27.11.2017”, anche in relazione alla necessità di documentazione e rimborso;
- disporre che l'Assegno Unico e Universale erogato dall' per le CP_3 figlie minori sarà percepito direttamente ed integralmente da;
- condannare Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio con ogni accessorio dovuto per legge”. Controparte_1
: “a)Confermare le condizioni stabilite in sede di separazione personale Controparte_1 pagina 2 di 18 in relazione all'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori ed al diritto di frequentazione di e con il papà secondo le modalità stabilite in sede di CTU, ed in quelle Per_1 Per_2 successivamente individuate, con delega ai Servizi Sociali competenti per il supporto e la supervisione relativamente all'andamento di quanto previsto ed anche ai percorsi ivi individuati. b) prevedere un contributo mensile al mantenimento delle minori da parte del SI. , contenendolo Controparte_1 entro la cifra indicata di euro 350,00 contemperando lo stesso alla modificata situazione lavorativa del papà; c) alcun assegno divorzile a carico del SI. in favore della SI.ra Controparte_1 [...]
non ricorrendone i presupposti”. Parte_1
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. e si sono uniti in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Chieti, in data 17.6.2012 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2012 n.2012/23/2/A), optando per il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione sono nate le figlie (l'8.4.2013) e (il 14.3.2016). Per_1 Per_2
2. Con provvedimento del 2.10.2022 (reso nel procedimento R.G. n. 979/2022), il Tribunale di Chieti ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi convenute nel relativo ricorso congiunto, tra le quali, per quanto qui intereSS: a) l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
b) la collocazione dei minori presso la madre, nella casa coniugale, sita in Chieti ed assegnata a quest'ultima; c) la disciplina del diritto di visita e di frequentazione (senza pernottamenti) del padre nei confronti delle figlie;
d) l'obbligo del di versare alla un CP Parte_1 assegno mensile di €. 100,00 (oltre rivalutazione Istat) per i successivi dodici mesi, per il mantenimento della steSS, nonché un assegno mensile di €. 250,00 (oltre rivalutazione Istat) per il mantenimento di ciascuna figlia;
e) il concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie relative alla prole;
l'assegnazione alla dell'intero importo dell'assegno unico Parte_1 universale per le figlie.
3. Con ricorso depositato l'11.7.2023, la ha chiesto al Tribunale: di pronunziare il Parte_1 divorzio tra i coniugi;
di affidarle in via esclusiva le minori e di prevedere che gli incontri tra queste ed il padre avvenissero con modalità protetta;
di elevare ad €. 300,00 l'importo dell'assegno dovuto dal pagina 3 di 18 per il mantenimento delle stesse;
di riconoscerle un assegno divorzile di €. 150,00; di CP confermare la disciplina della separazione consensuale in ordine alla assegnazione a sé della casa coniugale ed alla ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole;
di “disporre” a carico del resistente “l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di mutuo della casa familiare, già allo stesso intestate”.
A sostegno di tali domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: il era affetto (sin dall'epoca della vita matrimoniale) da gravi disturbi comportamentali CP
(disturbo ossessivo compulsivo della sfera sessuale) e da tossicodipendenza da droghe pesanti, problematiche dei quali i coniugi avevano dato atto in una scrittura privata sottoscritta contestualmente alla firma del ricorso congiunto di separazione, concordemente non prodotta nel relativo giudizio;
tale condizione del riduceva la capacità genitoriale dello stesso ed imponeva, per la tutela del CP benessere delle minori, l'adozione dei provvedimenti non patrimoniali richiesti;
la considerazione delle esigenze delle figlie, delle capacità reddituali del resistente e dello stato di disoccupazione dell'esponente (dedicatasi, in costanza di matrimonio, alla crescita delle bambine) legittimava l'accoglimento delle richieste patrimoniali di cui la ricorso.
4. Il - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 6.10.23 - ha CP parimenti chiesto una pronunzia di divorzio, ma alle seguenti, diverse condizioni: conferma della disciplina della separazione consensuale in tema di affido condiviso e di mantenimento delle minori;
esclusione dell'assegno divorzile per la ricorrente;
coinvolgimento dei Servizi Sociali per la ripresa urgente di incontri “monitorati” tra l'esponente e le figlie;
espletamento di una CTU per la verifica delle capacità genitoriali delle parti e per la individuazione della migliore disciplina dei rapporti tra queste e la prole.
A fondamento di tali domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: le minori erano affettivamente legate all'esponente, sicchè era neceSSria la ripresa urgente della loro frequentazione (unilateralmente interrotta dalla madre, nel febbraio 2023), con l'ausilio dei Servizi
Sociali; lo stato psico-fisico e le problematiche dell'esponente non giustificavano l'adozione dei provvedimenti richiesti dalla controparte, la quale, inoltre, non aveva diritto ad ottenere alcun assegno divorzile, per inesistenza dei relativi presupposti normativi;
nella determinazione della misura degli pagina 4 di 18 assegni di mantenimento della prole, doveva tenersi conto della incidenza sul reddito dell'esponente della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
5. Con sentenza non definitiva del 13.12.24 il Tribunale, in composizione collegiale, ha pronunciato la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
6. Con ordinanza resa in pari data, il Presidente Istruttore ha disposto, in vi provvisoria ed urgente:
l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocazione prevalente di queste ultime presso la madre, nella casa coniugale;
la disciplina del diritto di visita tra padre e figlie, come concordata – rebus sic stantibus – dai coniugi alla udienza dell'8.1.24 (“[…] Il Giudice dispone che il padre poSS vedere le figlie presso i locali dei servizi sociali del Comune di Chieti attraverso incontri protetti, con cadenza settimanale, secondo il calendario che i servizi sociali comunicheranno alle parti
[…]”); la conferma dell'importo degli assegni di mantenimento delle minori, come concordato in sede di separazione;
la esclusione dell'assegno divorzile in favore della ricorrente;
la conferma – per il resto
– della disciplina della separazione consensuale.
7. Dopo l'espletamento degli incombenti processuali (deposito, da parte del nominato Collegio dei
CTU – Psicologa e - delle relazioni tecniche richieste per la verifica della Persona_3 Per_4 Per_5 capacità genitoriale del resistente e per la individuazione della disciplina “migliore” dei rapporti tra genitori e figlie;
coinvolgimento dei Servizi Sociali nella vicenda familiare;
acquisizione dalla locale
Procura della Repubblica di notizie circa il procedimento penale nelle more instauratosi a carico del per il reato di maltrattamenti ai danni di sua madre;
istruttoria documentale;
tentativi di CP conciliazione giudiziale), il processo giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La disciplina dei rapporti non patrimoniali del divorzio
1. La considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite legittima l'adozione della seguente disciplina dei rapporti non patrimoniali del divorzio.
2. E' processualmente pacifico (perché documentato in atti, ammesso dal ed accertato dal CP collegio di CTU) che il resistente è affetto, da anni, da una condizione psicopatologica che si configura, sul piano diagnostico, come “disturbo da uso di cocaina di gravità moderata” e come “disturbo da pagina 5 di 18 comportamento sessuale compulsivo con uso problematico della pornografia in remissione parziale”
(cfr.: la documentazione, anche sanitaria, in atti;
cfr. le ammissioni rese dal ai CTU, nel CP corso dei colloqui tenutisi durante le operazioni peritali;
cfr. come tale circostanza sia pacifica anche negli scritti processuali delle parti).
3. Il Collegio di CTU, al riguardo, ha evidenziato come ad oggi il , dipendente da CP assunzione da tempo “patologica” di cocaina (sotto forma di inalazione, tramite riscaldamento, di cristalli di crack): a) ha una “scarsa consapevolezza e conseguente sottovalutazione della sua pericolosità, delle sue conseguenze sullo stato psicofisico e sulla sfera relazionale”; b) ha chiaramente affermato “di non voler smettere al momento”, alludendo alla propria voglia di farsi del male attraverso la droga, dato il profondo senso di vuoto affettivo, di perdita e di inutilità della vita, derivato dalla separazione dalla ex moglie”; c) appare “poco consapevole delle ripercussioni dell'uso di sostanze sul rapporto con le minori e della consapevolezza delle bambine rispetto al malessere e alla sofferenza del padre”; d) “nell'ultimo incontro peritale ha dichiarato lucidamente di usare la droga a scopo distruttivo e anticonservativo, come la soluzione al suo problema di aver perso la moglie e le figlie”.
4. Inoltre, il continua ad essere affetto da un “disturbo da comportamento sessuale CP compulsivo con uso problematico della pornografia”, manifestatosi - già nel corso della vita matrimoniale – nella tendenza irrefrenabile “a pratiche sessuali sia di coppia che autoerotiche caratterizzate da un uso della pornografia non sostituibile e non controllabile, se non per brevi periodi, nonostante le ripercussioni negative che questo aveva nelle dinamiche di coppia e familiari”, nonché da un “uso problematico della pornografia su internet” (cfr: le relazioni di CTU;
le fotografie a sfondo erotico pornografico prodotte dalla ricorrente, estratte dal telefono del resistente;
le ammissioni rese dal alle CTU, nel corso dei colloqui tenutisi durante le operazioni CP peritali;
cfr. come anche tale circostanza sia pacifica anche negli scritti processuali delle parti).
5. Del resto, nella scrittura privata “riservata” (perché sottoscritta dai coniugi, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione consensuale e volutamente non prodotta nel relativo giudizio), gli stessi avevano dato atto delle “criticità delle condizioni di salute del signor CP
, che, nel corso del matrimonio, ha manifestato in vari ambiti un discontrollo dei propri
[...] impulsi, interessi e comportamenti” (criticità già certificate dallo psicoterapeuta e dallo psichiatra a cui pagina 6 di 18 all'epoca si erano rivolti per le problematiche del ) e della necessità di contemperare CP
l'esigenza di garantire rapporti continuativi tra padre e figlie con la necessità della madre di “contenere
l'esposizione delle bambine nel caso di condotte disfunzionali del padre”, convenendo che il CP si sarebbe sottoposto a cure “psicoterapeutico/psichiatrico anche al fine di favorire una sana e funzionale relazione genitoriale”.
6. Le CTU hanno debitamente evidenziato come “i comportamenti che il resistente può mettere in atto
a causa di tali disturbi sono potenzialmente dannosi per le minori in quanto è implicito nei disturbi stessi la tendenza ad uno scarso controllo degli impulsi ed una sottovalutazione dei rischi associati sia all'uso della sostanza sia alla visione di materiale pornografico”.
7. In tale ambito, una dimostrazione della incapacità del di controllo dei propri impulsi CP anche nei suoi rapporti con le figlie è nell'episodio (avvenuto in costanza di matrimonio ed invero isolato) in cui il primo – per rimproverare la figlia che, durante un viaggio in macchina, si Per_2 era sporta fuori dal finestrino – le ha sferrato uno schiaffo in volto, procurandole lesioni al labbro e alla gengiva (cfr.: il racconto della madre e della figlia alle CTU;
le fotografie delle lesioni;
le ammissioni del resistente alle CTU, ancorchè questi abbia nell'occasione dichiarato di non avere avuto intenzione di far male alla figlia).
8. Come parimenti evidenziato dalle CTU, “sul piano della vita relazionale, al di là delle già precarie e disfunzionali dinamiche presenti con i familiari, sia la madre che la ex moglie, va attribuito anche al
Disturbo da uso di cocaina l'inasprimento della convivenza con la madre (“che si è accorta del problema, ha visto la bottiglia…”: per l'inalazione del crack: ndr) e la difficoltà nell'interazione con le figlie.
9. La correttezza del summenzionato rilievo relativo al rapporto tra il e sua madre (presso CP cui lo stesso era andato a vivere dopo la separazione di fatto dalla moglie) è comprovata anche dalla sottoposizione del primo (nelle more dello svolgimento della presente causa) a procedimento penale per il reato di maltrattamenti ai danni della predetta ascendente (successivamente sfociato in un giudizio immediato, tuttora pendente) e nel cui ambito il predetto è stato sottoposto – prima (novembre
2024) – alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e – successivamente alla violazione di tale prescrizione e di quella conseguente degli arresti domiciliari (gennaio 2025) – alla misura della custodia cautelare carceraria, successivamente revocata. pagina 7 di 18 10. Inoltre, ulteriore conferma della crescente gravità della condizione psico patologica e relazionale del (acuitasi nel corso del presente processo, con ogni probabilità per l'aggravio del suo CP stato di dipendenza da cocaina) si rinviene nella sopravvenienza (a marzo 2025) de licenziamento dello stesso, determinato da motivi disciplinari (il non essersi più presentato al lavoro, da gennaio 2025: cfr. la lettera di licenziamento, in atti).
11. Il rilevante impatto negativo che la personalità, la grave condizione psicopatologica e lo stato di tossicodipendenza del hanno sia sulla “qualità” del rapporto che quello ha (da tempo) con CP le figlie, sia sull'equilibrio psico fisico e sulla serenità di queste ultime, sia - e più in generale - sulla capacità genitoriale del loro padre, è stato analiticamente descritto dalle CTU, all'esito delle circostnziate ed attente indagini espletate: “[…] a rividero il padre con l'avvio degli Per_1 Per_2 incontri protetti a febbraio 2024, circa due mesi prima del colloquio di CTU. Riferiscono una fatica, soprattutto evidente e riconosciuta in , di abitare quello spazio godendo del tempo con il padre. Per_1
In particolare, entrambe denunciano una difficoltà in alcuni momenti in cui il padre sembrerebbe indugiare in domande con fare inquisitorio, domande alle quali non sempre le minori hanno una risposta. A seguito di ciò, è capitato che le sorelline si siano rifiutate di andare a qualche incontro, specie alla luce del fatto che sia che , dalla ripresa degli incontri con il padre, Per_1 Per_2 riferiscono di fare degli incubi che disturbano il loro sonno […]. Aumenta il disagio delle minori la presenza, in , di alcuni atteggiamenti bizzarri agli occhi delle figlie, che riferiscono di CP momenti in cui l'uomo parlerebbe e riderebbe da solo senza motivo […]. Dai racconti e dal modo di narrare, emergono in degli evidenti tratti di adultizzazione, in una delega ad occuparsi della Per_1 sorella e a sopperire alle mancanze dei grandi. Da un confronto su questo con la ragazzina, la steSS dichiara esplicitamente il ruolo che sente riconosciutole dal padre, come della figlia, tra le due, che ha la responsabilità dell'altra, più piccola. […] Alla luce dell'indagine peritale effettuata, delle risultanze dei colloqui clinici, e della valutazione psichiatrica di cui sopra, in merito alle competenze genitoriali di , è possibile asserire che l'uomo presenti una genitorialità fragile che, in Controparte_1 quanto tale, si configura come pregiudizievole per il benessere delle sue figlie, e . Il Per_1 Per_2
D'Angelo, come descritto in dettaglio nella presente relazione, risulta ingaggiato in una dinamica dipendente in cui, l'uso di sostanze stupefacenti rilevato, ne rappresenta soltanto un aspetto, certamente importante, che compromette le funzioni genitoriali dell'uomo. Tale funzionamento pagina 8 di 18 dipendente, infatti, si estende anche alla relazione con la ex-moglie dalla quale , Pt_1 CP anche per sua steSS ammissione, non sembra ancora del tutto svincolato. […] Le figlie, appunto, sembrano occupare soltanto una parte marginale nella mente di al presente, gli mancano le CP bambine e vorrebbe tornare ad avere con loro una frequentazione libera, al contempo, però, sembra non dare sufficiente valore, e forse a non comprendere, il vissuto di sofferenza e disagio che , in Per_1 particolare e , in diverse occasioni gli avrebbero rappresentato manifestando una precoce Per_2 adultizzazione che le spinge ad agire in modo tale da non ferire i sentimenti del padre. Ciò implica, da parte loro, una rinuncia importante alla legittima aspettativa di un figlio di sentirsi al sicuro con il proprio padre e di potergli manifestare i propri bisogni e desideri, neceSSri a garantire loro una crescita psico-fisica serena. […] Per tutto quanto detto, appaiono compromesse in le CP funzioni di base della genitorialità, che consistono nel prendersi cura non solo dei ì bisogni primari, ma di garantire alle figlie protezione e sicurezza. Nello specifico, appaiono deficitarie le seguenti funzioni genitoriali […]: funzione protettiva elemento imprescindibile per un genitore che deve assicurare ai figli un senso, percepito e reale, di sicurezza;
, spesso, sembra sottovalutare il CP rischio a cui espone le minori, ad es. quando consente che le figlie assistano ai violenti litigi tra lui e sua madre;
funzione affettiva, per cui a volte sembra non comprendere appieno le figlie rispetto al disagio che manifestano, manca di sintonizzazione affettiva con loro;
funzione regolativa, le sue risposte alle figlie in alcuni casi arrivano in modalità iper-attivata, in altre ipo-attivata, in altre ancora inappropriata funzione significante, intesa come la capacità del genitore di conferire attribuzioni di significato alle richieste delle bambine;
in diverse occasioni sembra mostrare una difficoltà CP
a dare un senso alle richieste di e , rischiando, spesso, di non accoglierle nei loro Per_1 Per_2 bisogni;
funzione rappresentativa e comunicativa, intesa come la fatica di , evidenziata in CP diverse situazioni, di comunicare con le figlie in maniera chiara e congrua. Le difficoltà di , CP che certamente risentono del difficile periodo che l'uomo sta affrontando da qualche anno a questa parte, in particolare successivamente alla separazione dalla madre delle sue figlie, vanno ricercate anche nella sua storia di vita e nella sua esperienza di attaccamento: per quanto accudito dalla madre
e amorevolmente dalla nonna, ha patito l'assenza totale della figura paterna e di qualsiasi altra figura maschile di riferimento, non potendo beneficiare del sano processo di modellamento di un padre presente […]. Il sig. , all'esito dell'indagine effettuata, presenta importanti CP CP pagina 9 di 18 carenze nella capacità genitoriale, che si configurano come un possibile pregiudizio a danno delle sue figlie minori, e . Il mancato svincolo dal legame con la ex-moglie e la dipendenza Per_1 Per_2 dalle sostanze stupefacenti si configurano come elementi che impediscono, nel presente, il pieno svolgimento di adeguate funzioni genitoriali”; cfr. - quanto alla persistente difficoltà del padre nella interrelazione con le minori, manifestata in più occasioni anche nel corso delle videochiamate svoltesi alla presenza di un operatore dei servizi sociali - le relazioni periodiche dei predetti servizi sull'andamento di tali videochiamate).
12. Alla luce della considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate, si impone l'affido esclusivo delle minori alla madre (dotata di capacità genitoriale: cfr. le relazioni di CTU), posto che il regime dell'affido condiviso non risulta compatibile con la attuale condizione psico patologica e di tossicodipendenza del padre, con la sua minorata capacità genitoriale e con la esigenza primaria di tutela del benessere e della serenità delle minori, anche nella adozione delle decisioni che le riguardano (per il generale principio per il quale “In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fiSSrne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019).
13. Nel contempo, il Collegio di CTU ha evidenziato la necessità – nell'interesse delle minori – di adozione di misure atte ad un recupero della bigenitorialità (cfr. la relazione peritale “È importante sottolineare che, al netto della presenza di funzioni genitoriali compromesse, , come ha CP mostrato durante i colloqui peritali, sembra particolarmente recettivo se accompagnato e stimolato in riflessioni utili a riconoscere una possibilità di cambiamento, specie sul piano genitoriale, configurandosi, tale sua disponibilità, come elemento di prognosi positiva al raggiungimento di obiettivi buoni per sé. Nell'ottica di una auspicata bigenitorialità per le minori, alla luce di alcuni aspetti critici rilevati direttamente dalla presente CTU e segnalati dai Servizi Sociali, in merito al rischio di triangolazione delle minori rispetto alle esigenze e ai vissuti emotivi di entrambi i genitori, nonché di processi di adultizzazione osservati nelle bambine, si indica come neceSSria la diretta partecipazione della SI.ra , in qualità di madre e genitore collocatario, a collaborare Parte_1 attivamente per sostenere le figlie nel recupero della figura paterna”).
pagina 10 di 18 Ed è noto che il rispetto del principio di bigenitorialità deve intendersi come garanzia della “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”: Cass. n. 9691 del 2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 11412 del 2014).
14. All'esito delle circostanziate indagini espletate, il Collegio di CTU ha individuato la seguente migliore (per l'interesse della prole) disciplina dei rapporti padre figlie:
“Al momento attuale, si indica come migliore per le minori la frequentazione con il proprio padre tramite incontri protetti a cadenza settimanale della durata di 2 ore.
Nel rispetto dei protocolli e delle modalità di intervento dei Servizi Sociali del Comune di Chieti, sarebbe auspicabile: che il SI. , al termine di ciascun incontro protetto, poSS beneficiare CP di una restituzione da parte dell'educatrice di riferimento, delle dinamiche intercorse con le figlie, allo scopo di essere accompagnato e potersi confrontare su eventuale paSSggi critici;
l'obiettivo è di poter essere aiutato a dotare di senso il tempo e lo spazio con le figlie e ad avere uno sguardo prospettico sull'andamento complessivo degli incontri;
che si poSSno prevedere incontri tra padre e figlie anche fuori dal contesto della ludoteca, dove attualmente si svolgono ogni settimana, nella possibilità di restituzione agli incontri di un senso di esperienza di vita reale, garantendo sempre la funzione protettiva per le minori a cui lo spazio protetto è deputato (un esempio può essere la possibilità che
si rechi, accompagnato da un operatore, ad assistere ad un allenamento di pallamano delle CP figlie, oppure eventi eccezionali come recite scolastiche o saggi sportivi, preparando e programmando tali occasioni anche con le minori).
In merito alle misure ed i programmi eventualmente neceSSri da intraprendere e/o coltivare ad opera del resistente, della ricorrente ovvero di entrambi (e – se del caso – della loro prole), al fine della ricostruzione, ovvero del mantenimento, di un equilibrato e sano rapporto genitore/i- figlie.
Si indicano come neceSSri e utili i seguenti programmi:
- per il SI. : percorso terapeutico specifico per le dipendenze presso il Ser. Controparte_1 [...]
percorso di sostegno/recupero della genitorialità percorso di psicoterapia individuale;
CP_4
- per le minori e : percorso di sostegno psicologico /psicoterapico Per_1 Persona_2 individuale;
pagina 11 di 18 - per : percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato al supporto delle Parte_1 minori nel loro percorso di elaborazione di quanto accaduto e del recupero della figura paterna”.
15. Alla udienza del 27.1.25, nel contraddittorio delle parti, il personale dei Servizi Sociali ed i CTU hanno condiviso il percorso psicologico utile alle minori: “La Dott.SS rinnova la disponibilità CP_5 dei Servizi Sociali ad acquisire la nuova disponibilità del Centro “Il piccolo Principe”, il quale si avvale di psicologi e psicoterapeuti dell'età evolutiva (tra cui il Dott. il quale ha già CP_6 manifestato la sua disponibilità, pur se condizionata – come già indicato nelle precedenti udienze – alla acquisizione di una previa valutazione psicodiagnostica infantile sui minori da parte del Servizio di Neuropsichiatria dell'ospedale di AteSS). Le CTU condividono quanto sopra indicato dalla
Dott.SS , sottolineando come, allo stato, non ci siano alternative e che – con un corretto CP_5 approccio – la visita psicodiagnostica di cui sopra non avrà controindicazioni verso i minori”.
16. Il Tribunale ritiene di condividere una tale disciplina, sui percorsi da intraprendere e sulle modalità di visita tra il padre e la prole, in quanto idonea sia a preservare il rapporto padre figlie, sia – attraverso la garanzia della presenza agli incontri di un operatore dei Servizi Sociali – il benessere e la
“protezione” delle minori.
Ed al riguardo è utile ricordare che la Corte EDU ha ritenuto più volte, nelle controversie coinvolgenti l'affidamento ovvero l'adozione di minori, la consulenza tecnica d'ufficio “come uno strumento essenziale per accertare il prioritario interesse del minore, che si rivela coerente con le esigenze di certezza che devono connotare gli accertamenti giudiziali in tema di un siffatto interesse, sancito anche
a livello europeo” (cfr. Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia;
conf., Corte EDU, 10/09/2019, AN
EN e altri c. Norvegia;
Corte EDU, 21 gennaio 2014, ; conf. Corte EDU, 13 ottobre Persona_6
2015, S. H. c/Italia; cfr., per i relativi richiami alla giurisprudenza comunitaria, Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Anche la nostra giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere, “in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022; Cass. n. 6138 del 2015, Cass. n. 12013 del 2019 e Cass., 26/06/2019, n. 17165 del
2019, Cass. n. 4746 del 2022).
pagina 12 di 18 Peraltro, una tale disciplina – già fiSSta in sede di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti – era stata “sospesa” soltanto in ragione della sopravvenuta sottoposizione (oggi ceSSta) del a misura cautelare, nell'ambito del procedimento penale per il reato di maltrattamenti ai CP danni di sua madre, di cui si è detto (vd. dietro).
16.1 Inoltre, si sottolinea la inidoneità per le minori e – già analiticamente Per_1 Persona_2 rilevata dal Collegio di CTU, nella integrazione peritale del 16.1.25 – “di seguire il percorso gruppale presso il Centro Alpha, così come descritto nel documento dalla dott.SS ” - Persona_7 percorso intrapreso su iniziativa della ricorrente […] - in quanto “non in linea con il bisogno emotivo e psicologico delle minori, rilevato dalle indagini di CTU effettuato” (cfr. la citata relazione, in cui le
Ausiliarie del Giudice hanno evidenziato come “l'indicazione del Collegio Peritale per la SI.ra
è quella di indirizzarsi nella ricerca di percorsi individuali per le figlie, e, nella difficoltà Parte_1 riportata, rivalutare i supporto dei Servizi Sociali incaricati per l'individuazione di professionisti nel settore pubblico”).
16.2 I Servizi Sociali monitoreranno l'andamento dei summenzionati incontri e – più in generale – la situazione delle minori, con relazioni mensili da trasmettersi al Giudice Tutelare presso questo
Tribunale.
16.3 Inoltre, al fine di superare le resistenze delle figlie a recarsi presso il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile di AteSS, per la valutazione psicodiagnostica neceSSria ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico /psicoterapico individuale, si autorizzano i Servizi Sociali di Chieti ad intraprendere le iniziative neceSSrie per concordare con il predetto Servizio di Neuropsichiatria
Infantile la possibilità che l'incontro con il personale del servizio da ultimo citato avvenga in ambiente neutro, anche presso i Servizi Sociali.
16.4 Infine, in considerazione della necessità che la ripresa della frequentazione “in presenza” poSS programmarsi con gradualità (nell'interesse delle minori e del padre) e senza controindicazioni, anche avvalendosi dei risultati positivi dei percorsi che i genitori si auspica continueranno ovvero intraprenderanno, si stabilisce come periodo di ripresa di tali incontri la 3° settimana di ottobre p.v., fino alla quale permarrà il regime delle videochiamate come già fiSSto.
pagina 13 di 18 B La disciplina dei rapporti patrimoniali del divorzio
1. Quanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali del divorzio, nessuna pronunzia deve essere adottata dal Tribunale in ordine alle originarie domande della di assegno divorzile (avendovi Parte_1 la ricorrente rinunziato, nel corso del giudizio, per avere nelle more trovato una occupazione lavorativa come O.S.S., percependo uno stipendio di circa 1400,00 euro mensili) e di assegnazione a sé della casa coniugale (essendo questa stata venduta dagli ex coniugi nel novembre 2023).
2. Quanto alla questione ancora controversa - rappresentata dalla determinazione della misura degli assegni a carico del padre per il mantenimento delle figlie - va sottolineato che: a) nella separazione consensuale del 2022, le parti fiSSrono tali assegni nella misura di €. 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat, per ciascuna delle figlie;
b) nel presente giudizio, la ricorrente chiede la elevazione di tali assegni ad €. 300,00 per ciascuna figlia, mentre il resistente ne invoca la riduzione ad €. 350,00 complessivi.
3. Il Collegio ritiene di confermare l'ammontare degli assegni come concordato in sede di separazione, posto che:
-) la madre, disoccupata al tempo della separazione, ha oggi acquisito (anche per la crescita delle figlie) piena autonomia economica e capacità reddituale, sicchè potrà e dovrà concorrere anch'ella alla soddisfazione delle esigenze economiche della prole;
tale conclusione è avallata anche dalla considerazione della mancanza per la ricorrente di oneri di alloggio, abitando ella con la prole in un immobile di sua proprietà;
-) la misura attuale degli assegni è stata concordata dalle parti ed omologata in tempi relativamente recenti (ottobre 2022);
-) la madre gode del beneficio della percezione integrale dell'assegno unico universale per le minori, pari ad €. 378.4 mensili (come indicato dal resistente sin dalla comparsa di costituzione e mai contestato dalla ricorrente);
-) il padre – da marzo 2025 – ha perso il lavoro, ancorchè per causa a lui imputabile (licenziamento per motivi disciplinari), conneSS alle sue problematiche psico fisiche e di tossicodipendenza;
-) la considerazione sia dell'avvenuto incasso da parte del padre (al pari della madre) della somma di
€. 30.000,00, quale quota parte del prezzo di vendita della ex casa coniugale, sia del persistente godimento da parte del primo della indennità oltre che, ragionevolmente, del TFR (tutte Pt_2 pagina 14 di 18 circostanze dedotta dalla ricorrente e non contestate dal resistente), sia della giovane età del predetto, dotato di specializzazione professionale come falegname (con conseguente possibilità dello stesso di reimmettersi nel mondo del lavoro) legittima la conservazione dell'attuale misura degli assegni, anche in ragione delle comunque accresciute esigenze delle minori.
4. La disciplina della separazione va confermata anche in relazione al riparto delle spese straordinarie afferenti la prole, come richiesto da entrambe le parti.
5. Dal riconoscimento dell'affido esclusivo delle minori alla madre consegue ex lege il diritto della prima di percepire l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale.
6. Non è ammissibile nel presente giudizio (perché trascende l'oggetto della causa di divorzio) la domanda della ricorrente di “disporre” a carico del resistente “l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di mutuo della casa familiare, già allo stesso intestate”, domanda che quella – peraltro – non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni.
C. La disciplina delle spese di lite
1. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali e per la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese di CTU, motivi rappresentati sia dalla funzionalità all'interesse di entrambi tanto del processo, quanto della sentenza sullo status, quanto agli accertamenti tecnici qui esperiti, sia alla delicatezza delle questioni controverse, sia alla loro soccombenza reciproca (del padre, sulla domanda relativa all'affidamento delle minori;
della madre, sulla domanda di aumento della misura degli assegni e su quella relativa alle rate del mutuo).
2. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. pagina 15 di 18 996/23, così provvede:
DISPONE
l'affido esclusivo delle minori alla ricorrente, con collocazione stabile delle prime con la seconda, nella casa di proprietà di quest'ultima, sita in Chieti.
DISPONE che il diritto di visita, di frequentazione e di comunicazione tra il resistente e le figlie sia disciplinato secondo le modalità indicate ai punti 14, 15 e 16 del paragrafo A della motivazione della presente sentenza.
DISPONE che la ricorrente si attivi con urgenza per far intraprendere alle minori il percorso di sostegno psicologico /psicoterapico individuale come individuato dal Collegio di CTU nelle relazioni tecniche e nel parere depositati, rispettivamente, il 19.10.24 ed il 17.1.25.
INVITA entrambi i genitori ad intraprendere ovvero a continuare i percorsi psicoterapeutici individuali indicati ai punti 14, 15 e 16 del paragrafo A della motivazione della presente sentenza.
DISPONE che i Servizi Sociali presso il Comune di Chieti monitorino l'andamento degli incontri tra il padre e le figlie, con relazioni mensili da trasmettersi al Giudice tutelare presso questo Tribunale e che prendano con immediatezza contatti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di AteSS per le finalità indicate nei punti 14, 15 e 16 del paragrafo A della motivazione della presente sentenza.
CONFERMA la disciplina dei rapporti patrimoniali di cui alla separazione consensuale omologata, relativamente agli assegni dovuti dal resistente alla ricorrente per il mantenimento delle minori e al concorso paritario dei pagina 16 di 18 genitori nelle spese straordinarie relative alla prole.
DISPONE che la ricorrente percepisca, per la soddisfazione delle esigenze delle minori, l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale.
REVOCA
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
DISPONE non luogo a provvedere sulla originaria domanda della ricorrente di assegno divorzile.
DICHIARA la inammissibilità della domanda della ricorrente relativa al pagamento delle rate di mutuo della ex casa coniugale.
RIGETTA ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale.
DISPONE la trasmissione ai summenzionati Servizi Sociali di copia della presente sentenza, nonché delle relazioni tecniche e nel parere depositati dalle CTU, rispettivamente, il 19.10.24 ed il 17.1.25.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
PONE le spese della CTU definitivamente a carico solidale e paritario della ricorrente e del resistente.
pagina 17 di 18 DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.9.25.
Chieti, 9.9.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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