Articolo 7 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 ottobre 1942
Art. 7.

Le norme per l'attuazione delle singole provvidenze di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare contributi straordinari a carico degli iscritti alle varie gestioni quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri delle gestioni stesse. Tale deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Il Consiglio stesso puo' accettare oblazioni e contributi eventuali da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di altri enti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942