Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1542
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella Liguria e negli Abruzzi, alle necessita' piu' urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1949