Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2026, proposto da
ND RI BA e RI UG BA, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Pantaloni e Marco Petrone, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Pantaloni, in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;
contro
Comune di Cerreto D’Esi;
nei confronti
TPO Cerreto D'Esi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati ND Moroder e Marco Alessandrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cerreto d'Esi sull'istanza presentata dai ricorrenti il 18.10.2025 (acquisita al protocollo comunale in data 20.10.2025 al n. 11655) e della sussistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza medesima in capo alla stessa Amministrazione;
per la condanna
del Comune di Cerreto d'Esi a pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza dei ricorrenti sopra meglio specificata;
nonché per la nomina
di un Commissario
ad acta che provveda in luogo del Comune di Cerreto d'Esi in caso di sua perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TPO Cerreto D'Esi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 9/3/2026 i ricorrenti dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse poiché la loro istanza del 18/10/2025 è stata riscontrata dal Comune con nota del 13/2/2026.
Insistono, tuttavia, per la rifusione delle spese di giudizio in loro favore poiché la risposta del Comune è pervenuta tardivamente dopo la proposizione dell’odierno gravame.
Il ricorso va comunque dichiarato improcedibile.
Circa le spese, il Collegio ritiene equo disporre la loro compensazione poiché, come allegano gli stessi ricorrenti, l’odierna iniziativa giudiziaria è stata proposta per soli fini tuzioristici contro le eccezioni dedotte dalle controparti resistenti nel ricorso n. 546/2025, cioè non tanto per sollecitare nuovamente poteri di verifica ed eventuale autotutela (come avvenuto con la precedente istanza del 24/6/2025 - cfr. punti b/c delle richieste), ma per ragioni meramente processuali riguardanti altro ricorso al momento pendente; circostanza che si riverbera anche sull’ammissibilità dell’odierno gravame come eccepito dalla controinteressata. Il contributo unificato resta quindi a carico della parte che l’ha anticipato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate. Il contributo unificato resta a carico della parte che l’ha anticipato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
AN OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO