Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2203/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2203 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.02.1960 e cod. fisc. , nata a Parte_2 C.F._2
RA (PA) il 10.12.1963, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Sciortino Tommaso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Varvaro Carlo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024.
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 [...]
hanno rappresentato di aver stipulato in data 8.11.2005 con Parte_2 [...]
un contratto di mutuo fondiario ipotecario per € Controparte_1
50.000,00, rimborsabile in 300 rate mensili, con scadenza la prima l'1.02.2006 e l'ultima il 31.01.2031, al tasso di interesse del 3,864% fino alla scadenza della 24°
rata, e poi al tasso variabile pari all'Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,5%.
In data 7.08.2009, a seguito di nuova pattuizione, le parti hanno convenuto di variare il tasso, da variabile a fisso, a decorrere dalla rata del 31.08.2009 e per tutta la durata dell'ammortamento, con un saggio di interesse del 5,61%. Il tasso di mora
è stato stabilito maggiorando dell'1,866% il tasso convenzionale.
Gli attori hanno altresì allegato di aver sempre regolarmente corrisposto le rate del mutuo.
Sulla base di tali premesse, hanno citato in giudizio Controparte_1
deducendo l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi convenuti,
[...]
in tesi superiori a quello soglia di riferimento vigente all'epoca della stipula del contratto, avuto riguardo in particolare all'incidenza dell'anatocismo, della penale per estinzione anticipata nonché del tasso di mora, e lamentando altresì l'erronea indicazione del TAEG/ISC e l'illegittima applicazione di interessi parametrati al tasso Euribor.
Hanno domandato, quindi, la rideterminazione del piano di ammortamento con esclusione degli interessi, ovvero la condanna della banca alla restituzione delle somme corrisposte asseritamente non dovute.
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Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2020 si è costituita in giudizio la quale ha richiesto il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, con vittoria delle spese di lite, sostenendo la correttezza del proprio operato e dunque l'infondatezza delle pretese avversarie.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile.
All'esito, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate a norma dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024, sicché, con ordinanza del 18.11.2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, le domande avanzate da parte attrice devono essere rigettate, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente, con riguardo alla censura relativa all'errata indicazione del
TAEG/ISC, giova segnalare che, come opportunamente sottolineato dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, tale parametro non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale,
definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, l'indicazione del
T.A.E.G./ISC, avendo una finalità informativa in termini di trasparenza, ha semmai valenza di “regola di comportamento”, comportante, al più, un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
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In altre parole, poiché il T.A.E.G./ISC è un indicatore del costo complessivo, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto. Pertanto, stante il suo valore sintetico, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr., in questi termini,
Cass., Sez. I, 9.12.2021, n. 39169).
Non condivisibile è poi la doglianza concernente l'indeterminatezza ab origine del tasso di interesse creditorio, così come previsto in contratto, in quanto erroneamente indicato e perché ancorato all'indice Euribor (Euro Interbank Offered Rate).
Con riferimento al primo aspetto (ossia all'asserita erronea indicazione del tasso di interesse) la censura si palesa generica e si riduce ad una allegazione apodittica,
priva di riscontro in atti. Parte attrice avrebbe dovuto, infatti, indicare le ragioni per cui vi sarebbe un'erronea indicazione ab origine del tasso di interesse, nonché
(soprattutto) riportare il tasso ritenuto corretto alla luce delle clausole contrattuali pattuite.
Con riguardo, invece, alla parametrazione del tasso di interesse all'indice Euribor,
può senza dubbio farsi applicazione del principio, enunciato in materia di mutuo e riferito agli interessi corrispettivi, secondo cui “La clausola di determinazione degli
interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi
dell'articolo 1346 del codice civile anche se la stessa si limita al mero richiamo di
criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in
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quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano
obiettivamente individuabili. Il requisito della forma scritta per la determinazione
degli interessi extralegali (articolo 1284, ultimo comma, del codice civile), in
effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una
puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto,
secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del
contratto, contenuto nell'articolo 1349 del codice civile, anche per relationem,
attraverso cioè il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad
elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente
individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di
interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata
del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (v. Cass, Sez II, 29.09.2020, n. 20555).
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'indice Euribor, benché soggetto a continue variazioni, ed influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE (e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi),
diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, come tale individuabile e verificabile. Inoltre, se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'andamento, ciò non basta di per sé a dimostrare l'esistenza di accordi illeciti.
Peraltro, gli attori nulla allegano, né tanto meno offrono prova, circa l'esistenza di accordi fraudolenti tra le banche che, in concreto, abbiano influito negativamente sullo specifico contratto e riguardo ai loro interessi.
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Gli attori hanno solamente fatto un breve cenno alle decisioni del 4 dicembre 2013
e del 7 dicembre 2016 della Commissione Europea — vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento (CE) n. 1/2003 — con cui è stato stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index
Average). Ebbene, nel caso in esame, gli attori non offrono alcuna prova né che la
Banca convenuta abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla Commissione Europea né che il contratto de quo possa considerarsi concluso
“a valle” di un'intesa (o pratica non negoziale) vietata, costituendone sua specifica applicazione.
Passando adesso all'esame delle censure relative all'usurarietà dei tassi di interesse,
giova preliminarmente chiarire che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia — determinato, così come previsto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, sulla base dei
Decreti Ministeriali di riferimento — si applica il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. (v. Cass., Sez. I, n. 35102/2022), ragion per cui non è necessaria la produzione in giudizio dei predetti Decreti Ministeriali.
Ciò posto, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse, non è
possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla a titolo di CP_1
interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e risarcitoria dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 9237
del 20/05/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza. Per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2,
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comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei Decreti Ministeriali
attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale,
aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615 del 04/11/2021).
Tra i costi da considerare non vi può essere la penale per estinzione anticipata,
trattandosi di una clausola che non entra stabilmente nel sinallagma contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata è una mera possibilità e, solo nel caso di suo effettivo verificarsi, l'importo previsto a fronte dell'anticipata chiusura del rapporto graverà
sul mutuatario (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 14/03/2022, n. 8109).
Sebbene, infatti, l'art. 644, comma 4, c.p. non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale, guardando al programma negoziale emerge che quella della restituzione anticipata è un'ipotesi ulteriore e diversa rispetto a quelle della restituzione tempestiva e restituzione tardiva;
peraltro, come detto, a differenza di queste ultime, è tutt'altro che necessitata, ma rimessa esclusivamente alla volontà e all'iniziativa del mutuatario. In altre parole, la commissione in questione non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”
(arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, come convertito dalla L. n. 2 del
28.01.2009,), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
Se così è — considerato, peraltro, che la penale per estinzione anticipata va corrisposta una sola volta ed è determinata in misura percentuale sul capitale
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restituito in anticipo, indipendentemente dal momento della restituzione — ai fini della verifica a monte della eventuale usurarietà genetica del contratto, non si potrà
procedere alla mera somma tra tale misura percentuale e quella che esprime (in relazione al periodo di tempo di un anno) il tasso di interesse (corrispettivo e moratorio).
Tutto ciò chiarito, il C.T.U. — con valutazioni che meritano piena condivisione e rispondendo in maniera puntuale alle osservazioni di parte — ha accertato che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna applicazione di interessi usurari, tanto corrispettivi quanto moratori (v. relazione peritale, a firma del C.T.U. dott.
depositata il 26.01.2023). Persona_1
Fatte queste premesse, il Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Persona_1
con argomentazioni analitiche e rigorosamente fondate su criteri tecnico-giuridici,
ha escluso, nel caso in esame, la sussistenza di interessi usurari, sia corrispettivi che moratori. Tale conclusione, espressa nella relazione peritale depositata in data 26
gennaio 2023, merita piena adesione, risultando immune da vizi logico-
argomentativi ed in linea con il quadro normativo di riferimento.
In definitiva, al lume di quanto evidenziato, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate.
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. gli attori, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione CP_1
compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
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Infine, in considerazione della mancata partecipazione, senza giustificato motivo,
al procedimento di mediazione obbligatoria della banca convenuta, così come attestato nel verbale dell'Organismo di mediazione (all. 5 all'atto di citazione),
deve essere condannata — a norma dell'art. Controparte_1
8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente — al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_1
CONDANNA gli attori, in solido fra di loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore della liquidate in complessivi € Controparte_1
7.616,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti;
CONDANNA al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 13/03/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
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Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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