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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a."
difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 6758/23 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato ad "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." il il 19.3.2024 e
Ricorrente_1depositato nella segreteria di questa Corte il 18.4.2024, il sig. , con l'assistenza
Difensore_1tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata "ingiunzione di pagamento" (recte: provvedimento di irrogazione di sanzione) di € 417,00, notificatagli il 19.1.2024, a seguito del mancato pagamento della somma di € 208,50 richiestagli con un invito notificatogli il 23.2.2022, quale differenza impagata, rispetto alla somma di € 147,00, del contributo unificato afferente alla causa civile n. 1560/2019 R.G. svoltasi avanti alla Corte d'Appello di Palermo, da lui promossa.
Difensore_2La predetta s.p.a., tecnicamente assistita dall'Avv. dall'Avv. , si è costituita in giudizio il
26.4.2024, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In corso di il difensore del ricorrente ha depositato due ulteriori documenti e, fissata per il 10.10.2025
l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente 29.9 una memoria illustrativa.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già anticipato, l'irrogazione della sanzione per cui è causa è una conseguenza diretta, stabilita dall'art. 16, comma 1-bis, del T.U. emanato con D.P.R. n. 115/2002, del mancato pagamento della somma di € 208,50 richiesta al ricorrente con un invito notificatogli il 23.2.2022 ex artt. 16, comma 1,
e 248 dello stesso T.U., a titolo di differenza impagata del contributo unificato afferente alla causa civile in premesse indicata.
Non essendo stato impugnato detto invito, della cui notificazione è stata fornita la prova, e non essendo stata pagata la differenza richiesta nel 2022, non si può ora più mettere in discussione sotto il profilo dell'asserito difetto dei presupposti di detta differenza la debenza della sanzione per cui qui è causa, la cui irrogazione, intervenuta nel 2024, costituiva per "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." un atto assolutamente dovuto, inevitabile e non discrezionale.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
In considerazione, tuttavia, delle peculiari circostanze del caso, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a."
difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 6758/23 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato ad "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." il il 19.3.2024 e
Ricorrente_1depositato nella segreteria di questa Corte il 18.4.2024, il sig. , con l'assistenza
Difensore_1tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata "ingiunzione di pagamento" (recte: provvedimento di irrogazione di sanzione) di € 417,00, notificatagli il 19.1.2024, a seguito del mancato pagamento della somma di € 208,50 richiestagli con un invito notificatogli il 23.2.2022, quale differenza impagata, rispetto alla somma di € 147,00, del contributo unificato afferente alla causa civile n. 1560/2019 R.G. svoltasi avanti alla Corte d'Appello di Palermo, da lui promossa.
Difensore_2La predetta s.p.a., tecnicamente assistita dall'Avv. dall'Avv. , si è costituita in giudizio il
26.4.2024, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In corso di il difensore del ricorrente ha depositato due ulteriori documenti e, fissata per il 10.10.2025
l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente 29.9 una memoria illustrativa.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già anticipato, l'irrogazione della sanzione per cui è causa è una conseguenza diretta, stabilita dall'art. 16, comma 1-bis, del T.U. emanato con D.P.R. n. 115/2002, del mancato pagamento della somma di € 208,50 richiesta al ricorrente con un invito notificatogli il 23.2.2022 ex artt. 16, comma 1,
e 248 dello stesso T.U., a titolo di differenza impagata del contributo unificato afferente alla causa civile in premesse indicata.
Non essendo stato impugnato detto invito, della cui notificazione è stata fornita la prova, e non essendo stata pagata la differenza richiesta nel 2022, non si può ora più mettere in discussione sotto il profilo dell'asserito difetto dei presupposti di detta differenza la debenza della sanzione per cui qui è causa, la cui irrogazione, intervenuta nel 2024, costituiva per "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." un atto assolutamente dovuto, inevitabile e non discrezionale.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
In considerazione, tuttavia, delle peculiari circostanze del caso, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico