Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 1756/2024
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino, Via Campana, n. 18 bis, presso lo studio dell'avv.
Maurizio TOSI, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
c o n t r o
Controparte_1
, (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1 direttore regionale pro tempore del Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore DIMARTINO per procura alle liti Notaio Per_1
del 7.2.2023, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Galileo
[...]
Ferraris n. 1, presso l'Avvocatura Regionale INAIL
CONVENUTO
Oggetto: Malattia professionale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso e, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.
1
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il sig. Parte_1 ricorreva al Tribunale di Torino, in funzione del giudice del lavoro, lamentando di aver contratto malattia professionale in conseguenza dell'attività lavorativa svolta sin dal 1998 in ambito edilizio, dapprima come artigiano, poi come dipendente dal 2003 e, infine, ancora come artigiano autonomo dal 2023.
2. Riferiva, in particolare, di svolgere attività di rifacimento intonaci, di isolamenti a cappotto, di ristrutturazioni edili, con attività di carico e scarico di materiali edili vari e di essere affetto, proprio a causa dello svolgimento delle predette attività, di discopatia protrusiva e sindrome del tunnel carpale a carico del polso destro in esiti di intervento chirurgico e in misura inferiore al polso sinistro;
conseguentemente, in data 8.2.2021il ricorrente aveva presentato denuncia presso la sede competente CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento del nesso causale tra il rischio lavorativo e le patologie denunciate, domanda rigettata dall' in CP_1 data 8.7.2021, con valutazione negativa confermata anche a seguito di ricorso inoltrato tramite patronato CP_2
3. Tutto ciò premesso ed esposto il ricorrente domandava accertarsi che le patologie da cui era affetto avevano natura professionale, e determinavano una invalidità permanente pari al 18/20%, con condanna dell' a liquidare in proprio favore la rendita prevista dalla legge o, in CP_1 subordine, qualora l'invalidità permanente fosse stata accertata in misura inferiore al 16%, ma superiore al 6%, a corrispondere l'indennizzo in capitale.
4. Si è costituito l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed evidenziando che oggetto del giudizio doveva considerarsi solo la domanda di malattia professionale riguardante la sindrome del tunnel carpale, atteso che la denuncia di malattia professionale per spondilodiscopatie del tratto lombare era oggetto di diversa domanda
2 RGL n. 1756/2024
presentata all'Istituto; nel merito, rilevava come nel DVR della ditta di cui il ricorrente era titolare insieme al fratello non risultava riferito alcun rischio in ordine a movimenti ripetitivi mentre quello relativo all'utilizzo di strumenti vibranti era riferito solo per alcune specifiche attività
(demolizione solai, batti-piastrelle) e descritto come meramente “possibile
o molto basso” e comunque del tutto occasionale (12-16 settimane l'anno)
e non abituale;
con ciò dovendosi ritenere la malattia denunciata alla stregua di patologia non tabellata con onere della prova a carico del ricorrente dell'esposizione al rischio, della patologia e del nesso causale fra rischio professionale e patologia denunciata.
5. Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU, disposta dal giudice con ordinanza del
12.7.2024.
6. Dopo il deposito della CTU in data 12.12.2024, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, che viene ora decisa con la presente sentenza.
7. Il ricorrente ha riferito quanto segue avuto riguardo all'attività lavorativa svolta sin dal 1998 in ambito edile: “Sono coadiuvante nell'impresa individuale di mio fratello, che si occupa di lavori edili, ossia realizzazione di intonaci e ristrutturazioni in genere.
Lavoriamo dal lunedì al venerdì e il sabato la mattina.
Lavoriamo dalle 7:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:30 alle 12.
Lavoriamo insieme io e mio fratello.
Lavoro nell'edilizia dal 1998 e sono stato dipendente fino al 2003, quando ho iniziato a lavorare con mio fratello.
Per il mio lavoro uso i tassellatori, gli avvitatori, demolitori, macchina intonacatrice, agitatore meccanico. A rotazione uso tutte le macchine nel corso della giornata lavorativa.
Il lavoro normalmente prevede prima la demolizione in cui si usano i martelli demolitori e scalpello manuale;
poi costruiamo muri in mattoni o cartongesso.
3 RGL n. 1756/2024
In fase di muratura si usano cazzuole, carriole.
I tassellatori si usano per il cartongesso e per l'isolamento a cappotto;
si mettono 5 tasselli a metro quadro.
Ho il problema della sindrome del tunnel carpale bilaterale;
ho fatto un intervento da un lato nel 2021 (a destra)”.
8. Ciò premesso, va evidenziato in via preliminare che l'unica malattia professionale oggetto di giudizio è quella inerente alla sindrome del tunnel carpale, come precisato dal difensore del ricorrente all'udienza del
19.6.2024.
9. Trattasi all'evidenza di malattia ad eziologia multifattoriale, in relazione alla quale la Suprema Corte ha affermato che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (cfr. in tal senso Cass. 13 agosto 2021, n. 22873, in una caso di discopatia multipla;
nello stesso senso, Cass. 24 novembre 2015, n.
23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
10. Nello stesso quadro i giudici di legittimità hanno altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri
4 RGL n. 1756/2024
fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti. (v. Cass., n.
23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).
11. Ebbene, nella specie, non essendovi contrasto fra le parti in merito alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente è stata disposta C.T.U. medico-legale.
12. In particolare, la C.T.U. nominata, dott.ssa ha Persona_2 accertato quanto segue:
“Il sig. di anni 47, artigiano edile, presenta oggi Parte_1 esiti soddisfacenti di neurolisi del nervo mediano al polso destro, in destrimane, del 22.12.2020 per sindrome del tunnel carpale, presente bilateralmente, di minore entità a sinistra, non trattato.
L'esordio dei sintomi viene riferito al 2010 in lavoratore che nel primo periodo professionale, dal 1998 al 2003, ha svolto prevalentemente attività di intonacatura. Dal 2003 come artigiano, si è occupato altresì di demolizione e ristrutturazione.
Pur trattandosi di attività manuali potenzialmente favorenti l'insorgenza di una sindrome del tunnel carpale, le stesse risultano svolte in modo non continuativo, così come emerge dall'allegato Documento di Valutazione del
Rischio.
Oltre alle mansioni manuali a rischio potenziale per lo sviluppo di una sindrome del tunnel carpale svolte in modo non continuativo, a favore dell'ipotesi di un'eziopatogenesi non professionale vi è la giovane età nel periodo di insorgenza dei disturbi (33 anni alla data del primo EMG), pregressa frattura di polso, familiarità per sindrome del tunnel carpale per ciò che riguarda il padre.
Inoltre, in occasione della visita di Medicina del Lavoro dell'Ospedale CTO del gennaio 2020, periodo in cui era già presente un'anamnesi positiva per sindrome del tunnel carpale bilaterale, lo specialista in Medicina del
Lavoro, pur proponendo delle cautele per ciò che concerne gli arti superiori, procede alla segnalazione di Legge in relazione alla sola malattia
“spondilodiscopatie del tratto lombare”.
5 RGL n. 1756/2024
Presa visione della documentazione medica, raccolta l'anamnesi lavorativa patologica remota e prossima, si deve affermare come gli elementi tecnici acquisiti depongano per un'eziopatogenesi non professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale, diagnosticata nel 2010, sottoposta ad intervento chirurgico a destra nel 2020, in domanda per riconoscimento di malattia professionale dell'8.2.2021.
Ciò si afferma in quanto nelle attività lavorative dichiarate, sia in gioventù che nel periodo di denuncia della particolare malattia professionale, le mansioni ritenute a rischio per l'insorgenza di sindrome del tunnel carpale quali esposizione a vibrazioni e a movimenti ripetuti dei polsi, sono state svolte in modo non continuativo nonché occasionale, in una storia clinica che depone per un'eziopatogenesi extraprofessionale” (cfr. relazione di
CTU dott.ssa ). Per_2
13. A tali conclusioni alcuna delle parti ha svolto osservazioni.
14. E d'altronde nel DVR dell'impresa individuale in cui lavora il ricorrente come coadiuvante, non è riferito alcun rischio in ordine a movimenti ripetitivi mentre quello relativo all'utilizzo di strumenti vibranti risulta riferito solo per alcune specifiche attività (demolizione solai, batti- piastrelle) e descritto come meramente “possibile o molto basso” e comunque del tutto occasionale (12-16 settimane l'anno) e non abituale.
15. Alla luce delle considerazioni suesposte, deve escludersi la genesi professionale della patologia lamentata dal ricorrente, con conseguente rigetto della domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dell' CP_1
16. In considerazione del fatto che l'origine professionale o meno della malattia da cui è affetto il ricorrente non era chiaramente ed univocamente evincibile dagli elementi a disposizione del ricorrente al momento della proposizione della domanda, e tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti.
17. Per i medesimi motivi le spese di CTU (già liquidate con separato decreto) vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
6 RGL n. 1756/2024
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione,
Rigetta il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' CP_1
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà
(50% a carico del ricorrente e 50% a carico dell' le spese di CTU, CP_1 già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, lì 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo Audisio
7