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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3363/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 11 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3363/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARIS ANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G.B. SORESINA 11, MILANO presso il difensore avv. FERRARIS ANNA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MAURIZIO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. SORRENTINO MAURIZIO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Per Parte_1
“In via preliminare:
- non concedersi la provvisoria esecutività al D.I. n. 510/2025 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio monitorio iscritto con RG n. 48/2025.in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché per tutti i motivi espressi nella presente opposizione.
In via principale di merito:
- revocare il D.I.n. 510/2025 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio monitorio iscritto con RG n. 48/2025 in quanto infondato sia in fatto che in diritto a seguito dei pagamenti effettuati pagina 2 di 7 dalla società opposta e per i danni da essa subito a seguito di irregolarità e inadempimenti da ascriversi totalmente a carico della società CP_1 in via subordinata di merito;
- accertare l'avvenuto pagamento da parte della della somma complessiva di € Parte_1
20.000,00# e per l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 510/2025 emesso dal Tribunale di Brescia in data 07 febbraio 2025 in favore della riducendo la CP_1 somma dovuta dalla società opposta ad € 25.620,00#”.
Per CP_1
“Nel merito:
- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettarsi l'opposizione, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermarsi il decreto ingiuntivo n.510/2025 Tribunale di Brescia, dichiarando, se necessario, dovuta la somma ingiunta o la diversa somma che fosse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo;
- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, essendo la presente causa documentale, si chiede ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria n.2 ex art. 171 ter c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 510/2025, dell'importo di euro Parte_1
45.620,00 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di
[...]
CP_ per il mancato pagamento di alcune fatture relative a lavori edili.
L'opponente ha anzitutto dedotto che dai mastrini contabili relativi ai rapporti con la società opposta emerge che il credito vantato da quest'ultima è inferiore rispetto a quanto è stato richiesto in via monitoria, atteso che l'importo dovuto è pari ad euro 45.120,00.
pagina 3 di 7 Ha inoltre rilevato che tale somma risulta ulteriormente ridotta in conseguenza di quanto già corrisposto dall'opponente in favore di controparte, tramite bonifici bancari, ciascuno dell'importo di euro 10.000,00, con la conseguenza che il residuo dovuto ammonta ad euro 25.120,00. ha altresì evidenziato come anche tale inferiore importo non risulti in ogni caso dovuto, Parte_1 in considerazione degli inadempimenti della società opposta.
Infine, si è opposta all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo eventualmente formulata da controparte.
Si è costituita in giudizio negando sia la corresponsione dell'importo di euro 20.000,00 da CP_1 parte dell'attrice, che la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nei cantieri oggetto dei contratti di appalto.
Ha esposto che le fatture emesse nei confronti di parte opponente risultano non ancora saldate per l'importo di euro 45.620,00, e ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., quantomeno relativamente alla somma non contestata pari ad euro 25.620,00, atteso che l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione.
Ha evidenziato che la società opponente non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori né la pattuizione dei prezzi indicati nelle fatture azionate in via monitoria, chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre pagina 4 di 7 all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 45.620,00 oltre interessi e spese, per il pagamento di fatture relative a lavori edili.
La società opponente ha contestato l'importo ingiunto, ritenendolo errato in quanto non sono stati considerati due pagamenti effettuati da - secondo le allegazioni in atto di citazione a mezzo Parte_1 di bonifici, mentre secondo le successive allegazioni e produzioni documentali a mezzo assegni - per complessivi euro 20.000,00, nonché ha ritenuto l'importo richiesto comunque non dovuto in ragione degli inadempimenti della controparte, solo genericamente allegati con riferimento a problematiche insorte nei cantieri.
La convenuta opposta, per contro, ha dedotto di avere provveduto a imputare tutti i pagamenti effettuati dall'opponente, secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c., e ha contestato gli eccepiti inadempimenti, rilevando la genericità oltre che l'infondatezza della contestazione, mai sollevata in precedenza.
Ciò premesso, deve osservarsi che la società opponente nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato lo svolgimento dei rapporti contrattuali, né l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture, né la loro misura come indicata nelle fatture azionate in sede monitoria.
L'opponente, invero, si è limitata ad eccepire il parziale pagamento della somma ingiunta - in particolare a mezzo di due assegni prodotti in copia sub doc. 1 in data 29.05.25 - e a contestare, in via del tutto generica, problematiche nei cantieri cui si riferiscono le fatture azionate in sede monitoria.
Ebbene, quanto alla prima eccezione, come già osservato nell'ordinanza in data 24.06.25 – da intendersi qui richiamata – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ovvero puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il pagina 5 di 7 collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore, come nel caso di specie (così, ex multis, da ultimo Cass. 25/09/2023, n. 27247).
Anche successivamente all'emissione della predetta ordinanza – nella quale si rilevava che tale onere probatorio in capo al debitore non risultava allo stato essere adempiuto – la parte opponente non risulta avere assolto tale onere probatorio.
Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, in particolare in relazione ad “irregolarità” nei cantieri, esse risultano formulate del tutto genericamente, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio. A fronte della rilevata genericità di tali contestazioni, nella memoria depositata ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. la parte opponente si è limitata ad allegare il verificarsi di “molteplici inadempimenti contrattuali dell'opposta, accertati dal Direttore dei
Lavori”, che hanno comportato trattenute da parte del General Contractor e la necessità, per Parte_1
di accantonare somme a garanzia a fronte di “gravi difetti esecutivi”, in particolare indicati in
[...]
“distacchi di cappotti termici”, senza peraltro offrire alcun elemento probatorio a supporto di tali
(generiche) allegazioni.
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale
- non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
pagina 6 di 7 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisoria ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv.
RI IN, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 510/2025, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1 euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. RI IN, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 11 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3363/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARIS ANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G.B. SORESINA 11, MILANO presso il difensore avv. FERRARIS ANNA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MAURIZIO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. SORRENTINO MAURIZIO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Per Parte_1
“In via preliminare:
- non concedersi la provvisoria esecutività al D.I. n. 510/2025 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio monitorio iscritto con RG n. 48/2025.in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché per tutti i motivi espressi nella presente opposizione.
In via principale di merito:
- revocare il D.I.n. 510/2025 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio monitorio iscritto con RG n. 48/2025 in quanto infondato sia in fatto che in diritto a seguito dei pagamenti effettuati pagina 2 di 7 dalla società opposta e per i danni da essa subito a seguito di irregolarità e inadempimenti da ascriversi totalmente a carico della società CP_1 in via subordinata di merito;
- accertare l'avvenuto pagamento da parte della della somma complessiva di € Parte_1
20.000,00# e per l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 510/2025 emesso dal Tribunale di Brescia in data 07 febbraio 2025 in favore della riducendo la CP_1 somma dovuta dalla società opposta ad € 25.620,00#”.
Per CP_1
“Nel merito:
- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettarsi l'opposizione, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermarsi il decreto ingiuntivo n.510/2025 Tribunale di Brescia, dichiarando, se necessario, dovuta la somma ingiunta o la diversa somma che fosse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo;
- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, essendo la presente causa documentale, si chiede ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria n.2 ex art. 171 ter c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 510/2025, dell'importo di euro Parte_1
45.620,00 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di
[...]
CP_ per il mancato pagamento di alcune fatture relative a lavori edili.
L'opponente ha anzitutto dedotto che dai mastrini contabili relativi ai rapporti con la società opposta emerge che il credito vantato da quest'ultima è inferiore rispetto a quanto è stato richiesto in via monitoria, atteso che l'importo dovuto è pari ad euro 45.120,00.
pagina 3 di 7 Ha inoltre rilevato che tale somma risulta ulteriormente ridotta in conseguenza di quanto già corrisposto dall'opponente in favore di controparte, tramite bonifici bancari, ciascuno dell'importo di euro 10.000,00, con la conseguenza che il residuo dovuto ammonta ad euro 25.120,00. ha altresì evidenziato come anche tale inferiore importo non risulti in ogni caso dovuto, Parte_1 in considerazione degli inadempimenti della società opposta.
Infine, si è opposta all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo eventualmente formulata da controparte.
Si è costituita in giudizio negando sia la corresponsione dell'importo di euro 20.000,00 da CP_1 parte dell'attrice, che la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nei cantieri oggetto dei contratti di appalto.
Ha esposto che le fatture emesse nei confronti di parte opponente risultano non ancora saldate per l'importo di euro 45.620,00, e ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., quantomeno relativamente alla somma non contestata pari ad euro 25.620,00, atteso che l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione.
Ha evidenziato che la società opponente non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori né la pattuizione dei prezzi indicati nelle fatture azionate in via monitoria, chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre pagina 4 di 7 all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 45.620,00 oltre interessi e spese, per il pagamento di fatture relative a lavori edili.
La società opponente ha contestato l'importo ingiunto, ritenendolo errato in quanto non sono stati considerati due pagamenti effettuati da - secondo le allegazioni in atto di citazione a mezzo Parte_1 di bonifici, mentre secondo le successive allegazioni e produzioni documentali a mezzo assegni - per complessivi euro 20.000,00, nonché ha ritenuto l'importo richiesto comunque non dovuto in ragione degli inadempimenti della controparte, solo genericamente allegati con riferimento a problematiche insorte nei cantieri.
La convenuta opposta, per contro, ha dedotto di avere provveduto a imputare tutti i pagamenti effettuati dall'opponente, secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c., e ha contestato gli eccepiti inadempimenti, rilevando la genericità oltre che l'infondatezza della contestazione, mai sollevata in precedenza.
Ciò premesso, deve osservarsi che la società opponente nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato lo svolgimento dei rapporti contrattuali, né l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture, né la loro misura come indicata nelle fatture azionate in sede monitoria.
L'opponente, invero, si è limitata ad eccepire il parziale pagamento della somma ingiunta - in particolare a mezzo di due assegni prodotti in copia sub doc. 1 in data 29.05.25 - e a contestare, in via del tutto generica, problematiche nei cantieri cui si riferiscono le fatture azionate in sede monitoria.
Ebbene, quanto alla prima eccezione, come già osservato nell'ordinanza in data 24.06.25 – da intendersi qui richiamata – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ovvero puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il pagina 5 di 7 collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore, come nel caso di specie (così, ex multis, da ultimo Cass. 25/09/2023, n. 27247).
Anche successivamente all'emissione della predetta ordinanza – nella quale si rilevava che tale onere probatorio in capo al debitore non risultava allo stato essere adempiuto – la parte opponente non risulta avere assolto tale onere probatorio.
Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, in particolare in relazione ad “irregolarità” nei cantieri, esse risultano formulate del tutto genericamente, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio. A fronte della rilevata genericità di tali contestazioni, nella memoria depositata ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. la parte opponente si è limitata ad allegare il verificarsi di “molteplici inadempimenti contrattuali dell'opposta, accertati dal Direttore dei
Lavori”, che hanno comportato trattenute da parte del General Contractor e la necessità, per Parte_1
di accantonare somme a garanzia a fronte di “gravi difetti esecutivi”, in particolare indicati in
[...]
“distacchi di cappotti termici”, senza peraltro offrire alcun elemento probatorio a supporto di tali
(generiche) allegazioni.
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale
- non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
pagina 6 di 7 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisoria ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv.
RI IN, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 510/2025, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1 euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. RI IN, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7