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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6193 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3589/23, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza comunicata in data 27.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da mandato in atti, C.F._2 dall'avvocato Daniela Sodano (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Napoli, al Corso Ponticelli n°52, sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Maurizio Vodini (C.F.
, presso il cui studio in San Sebastiano al Vesuvio (Na), alla C.F._4
Via Leonardo da Vinci 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
CONTRO
in Cercola (Na), al c.so Domenico Riccardi n. 68, (C.F. Controparte_3
, in persona dell'Amministratore pro tempore dott. P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Giorgio CP_4
AC (C.F. ), presso il cui studio in Portici (NA), al viale C.F._5
L. D'Amore 14, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_5 C.F._6 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato
MA NZ (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al C.F._7
Centro Direzionale Isola G/8, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONTRO
(C.F. P.I. , in persona del suo Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato (C.F. Controparte_7
-Sentenza C.F._8
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
) presso il cui studio in Napoli, alla via A. De Gasperi 45, è C.F._9
elettivamente domiciliata
APPELLATA
RZ IA
NONCHE' CONTRO
(C.F. P. I. , in persona dei Controparte_8 P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentanti legali p.t., Dott. e Dott. , Controparte_9 CP_10 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti, dall'avvocato Renato Magaldi
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Carità n° C.F._10
32, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
RZ IA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso la sentenza n.1830/2023, pubblicata in data 19.06.2023, con la quale il
Tribunale di Nola ha rigettato la domanda, proposta dagli odierni appellanti, volta ad ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del furto, presso la loro abitazione, avvenuto in data 28.01.2016, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023 si è costituita in giudizio la compagnia chiedendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_6
inammissibile nonché infondato. In subordine il rigetto della domanda di manleva proposta dalla per carenza di titolarità passiva, prescrizione del Controparte_1
diritto ex art. 2952, secondo comma, c.c., reticenza dell'assicurata con dolo o colpa grave ex art. 1892 c.c., violazione dell'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c. In ulteriore subordine ai sensi dell'art. 1893 c.c. e/o dell'art. 1898 c.c., la riduzione
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'indennizzo assicurativo di almeno 5 volte rispetto a quello teoricamente dovuto, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2023 si è costituito in giudizio il sito in Cercola (Na), al C.so Domenico Riccardi CP_3
n. 68, il quale in via pregiudiziale ha chiesto di dichiarare la nullità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto. Sempre nel merito ed in via subordinata che venga dichiarata la responsabilità della
[...]
e/o del Direttore dei lavori (arch. . Controparte_1 Controparte_5
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituita in giudizio la la quale ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis cpc;
in via principale e nel merito per il rigetto dell'appello; in via assolutamente gradata per la condanna di Controparte_6
a tenere indenne la società da quanto dovesse essere
[...] Controparte_1 condannata a pagare nei confronti delle controparti.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituita in giudizio la la quale ha invocato l'inammissibilità dell'appello; in subordine Controparte_8
il rigetto del gravame poiché infondato e non provato;
nella denegata ipotesi di accoglimento, seppur parziale, dell'appello, la condanna della società nei limiti di garanzia e limitatamente alla quota direttamente ascrivibile al presunto assicurato.
6. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituito in giudizio
, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, Controparte_5
improponibile, nullo nonché infondato in fatto ed in diritto.
7. Con istanza di estinzione del giudizio, notificata alle controparti in data 30.06.2025
e depositata in data 10.07.2025, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare al diritto e all'azione, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
8. La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto da e , con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato in data 18.07.2023, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 22.06.2023.
10. Tanto debitamente premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto risulta dall'istanza ex art. 306 c.p.c., depositata in data 10.07.2025, gli appellanti: “hanno perso l'interesse ad agire nei confronti degli appellati…In particolare si evidenzia che il sig. , di veneranda età e affetto da Parte_1
grave cardiopatia in peggioramento, non è più nelle condizioni di sostenere l'ansia dell'alea del giudizio e che la figlia, sig.ra non intende sottoporlo ad Parte_2
ulteriori angosce”; da ciò la rinuncia all'azione e al diritto oggetto di causa.
Orbene, reputa il Collegio, in adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018) che la rinuncia in oggetto debba, per come proposta, essere qualificata come rinuncia all'impugnazione.
Come chiarito dal Giudice di legittimità, infatti, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5250 del 06/03/2018).
La rinuncia all'appello dichiarata dal procuratore degli appellanti sopra indicati va pertanto qualificata – in conformità del precedente di legittimità sopra citato e dell'espressa dichiarazione in tal senso formulata - come "rinuncia all'azione".
Sulla scorta di tale qualificazione, non appare necessaria l'accettazione della rinuncia da parte degli appellati, determinando la stessa il passaggio in giudicato della
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sentenza appellata e la cessazione della materia del contendere in ordine all'oggetto dell'impugnazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giurisprudenza costante (cfr. Cass.
20191/11) che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione si pone dunque in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; cfr. anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Tuttavia, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione nei precedenti sopra citati
(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018), nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata RGn°3589/2023 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: “l'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese»).
Resta salva, ovviamente, la possibilità di un “diverso accordo” tra le parti, in ordine al regime delle spese di lite, di cui all'art. 306, ultimo comma, c.p.c., senz'altro ravvisabile nell'ipotesi in cui la parte destinataria della rinuncia acconsenta alla relativa compensazione.
In applicazione di tali principi, deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, liquidandosi le spese di lite a carico dei rinuncianti, in solido tra loro, in quanto portatori di un interesse comune, in favore degli appellati e , che si sono opposti Controparte_1 Controparte_5 ad una compensazione delle spese di lite.
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo – tenuto conto della limitata attività processuale che è stata svolta, in considerazione dell'intervenuta rinuncia e delle fasi effettivamente espletate - applicando i valori minimi di cui al DM n.
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 2022, tenuto conto dello scaglione relativo alla somma oggetto di domanda ( € 15.000,00)
Nei confronti dell'appellato condominio e delle chiamate in causa Controparte_8
e tenuto conto del consenso manifestato ad una
[...] Controparte_6
compensazione delle spese del presente grado, idoneo ad integrare il “diverso RGn°3589/2023 -Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda accordo” di cui all'art. 306 c.p.c., e dell'assenza di domande riproposte nei confronti della prima di tali società, le spese del presente grado possono restare integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento nei confronti della delle Controparte_1
spese di lite relative al presente grado, che liquida in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maurizio Vodini, dichiaratosi anticipatario;
c) condanna gli appellanti al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_5
di lite relative al presente grado, che liquida in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato
MA NZ, dichiaratosi anticipatario;
d) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado tra le altre parti.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3589/23, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza comunicata in data 27.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da mandato in atti, C.F._2 dall'avvocato Daniela Sodano (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Napoli, al Corso Ponticelli n°52, sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Maurizio Vodini (C.F.
, presso il cui studio in San Sebastiano al Vesuvio (Na), alla C.F._4
Via Leonardo da Vinci 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
CONTRO
in Cercola (Na), al c.so Domenico Riccardi n. 68, (C.F. Controparte_3
, in persona dell'Amministratore pro tempore dott. P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Giorgio CP_4
AC (C.F. ), presso il cui studio in Portici (NA), al viale C.F._5
L. D'Amore 14, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_5 C.F._6 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato
MA NZ (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al C.F._7
Centro Direzionale Isola G/8, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONTRO
(C.F. P.I. , in persona del suo Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato (C.F. Controparte_7
-Sentenza C.F._8
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
) presso il cui studio in Napoli, alla via A. De Gasperi 45, è C.F._9
elettivamente domiciliata
APPELLATA
RZ IA
NONCHE' CONTRO
(C.F. P. I. , in persona dei Controparte_8 P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentanti legali p.t., Dott. e Dott. , Controparte_9 CP_10 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti, dall'avvocato Renato Magaldi
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Carità n° C.F._10
32, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
RZ IA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso la sentenza n.1830/2023, pubblicata in data 19.06.2023, con la quale il
Tribunale di Nola ha rigettato la domanda, proposta dagli odierni appellanti, volta ad ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del furto, presso la loro abitazione, avvenuto in data 28.01.2016, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023 si è costituita in giudizio la compagnia chiedendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_6
inammissibile nonché infondato. In subordine il rigetto della domanda di manleva proposta dalla per carenza di titolarità passiva, prescrizione del Controparte_1
diritto ex art. 2952, secondo comma, c.c., reticenza dell'assicurata con dolo o colpa grave ex art. 1892 c.c., violazione dell'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c. In ulteriore subordine ai sensi dell'art. 1893 c.c. e/o dell'art. 1898 c.c., la riduzione
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'indennizzo assicurativo di almeno 5 volte rispetto a quello teoricamente dovuto, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2023 si è costituito in giudizio il sito in Cercola (Na), al C.so Domenico Riccardi CP_3
n. 68, il quale in via pregiudiziale ha chiesto di dichiarare la nullità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto. Sempre nel merito ed in via subordinata che venga dichiarata la responsabilità della
[...]
e/o del Direttore dei lavori (arch. . Controparte_1 Controparte_5
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituita in giudizio la la quale ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis cpc;
in via principale e nel merito per il rigetto dell'appello; in via assolutamente gradata per la condanna di Controparte_6
a tenere indenne la società da quanto dovesse essere
[...] Controparte_1 condannata a pagare nei confronti delle controparti.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituita in giudizio la la quale ha invocato l'inammissibilità dell'appello; in subordine Controparte_8
il rigetto del gravame poiché infondato e non provato;
nella denegata ipotesi di accoglimento, seppur parziale, dell'appello, la condanna della società nei limiti di garanzia e limitatamente alla quota direttamente ascrivibile al presunto assicurato.
6. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si è costituito in giudizio
, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, Controparte_5
improponibile, nullo nonché infondato in fatto ed in diritto.
7. Con istanza di estinzione del giudizio, notificata alle controparti in data 30.06.2025
e depositata in data 10.07.2025, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare al diritto e all'azione, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
8. La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto da e , con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato in data 18.07.2023, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 22.06.2023.
10. Tanto debitamente premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto risulta dall'istanza ex art. 306 c.p.c., depositata in data 10.07.2025, gli appellanti: “hanno perso l'interesse ad agire nei confronti degli appellati…In particolare si evidenzia che il sig. , di veneranda età e affetto da Parte_1
grave cardiopatia in peggioramento, non è più nelle condizioni di sostenere l'ansia dell'alea del giudizio e che la figlia, sig.ra non intende sottoporlo ad Parte_2
ulteriori angosce”; da ciò la rinuncia all'azione e al diritto oggetto di causa.
Orbene, reputa il Collegio, in adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018) che la rinuncia in oggetto debba, per come proposta, essere qualificata come rinuncia all'impugnazione.
Come chiarito dal Giudice di legittimità, infatti, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5250 del 06/03/2018).
La rinuncia all'appello dichiarata dal procuratore degli appellanti sopra indicati va pertanto qualificata – in conformità del precedente di legittimità sopra citato e dell'espressa dichiarazione in tal senso formulata - come "rinuncia all'azione".
Sulla scorta di tale qualificazione, non appare necessaria l'accettazione della rinuncia da parte degli appellati, determinando la stessa il passaggio in giudicato della
RGn°3589/2023 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sentenza appellata e la cessazione della materia del contendere in ordine all'oggetto dell'impugnazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giurisprudenza costante (cfr. Cass.
20191/11) che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione si pone dunque in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; cfr. anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Tuttavia, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione nei precedenti sopra citati
(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018), nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata RGn°3589/2023 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: “l'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese»).
Resta salva, ovviamente, la possibilità di un “diverso accordo” tra le parti, in ordine al regime delle spese di lite, di cui all'art. 306, ultimo comma, c.p.c., senz'altro ravvisabile nell'ipotesi in cui la parte destinataria della rinuncia acconsenta alla relativa compensazione.
In applicazione di tali principi, deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, liquidandosi le spese di lite a carico dei rinuncianti, in solido tra loro, in quanto portatori di un interesse comune, in favore degli appellati e , che si sono opposti Controparte_1 Controparte_5 ad una compensazione delle spese di lite.
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo – tenuto conto della limitata attività processuale che è stata svolta, in considerazione dell'intervenuta rinuncia e delle fasi effettivamente espletate - applicando i valori minimi di cui al DM n.
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 2022, tenuto conto dello scaglione relativo alla somma oggetto di domanda ( € 15.000,00)
Nei confronti dell'appellato condominio e delle chiamate in causa Controparte_8
e tenuto conto del consenso manifestato ad una
[...] Controparte_6
compensazione delle spese del presente grado, idoneo ad integrare il “diverso RGn°3589/2023 -Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda accordo” di cui all'art. 306 c.p.c., e dell'assenza di domande riproposte nei confronti della prima di tali società, le spese del presente grado possono restare integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento nei confronti della delle Controparte_1
spese di lite relative al presente grado, che liquida in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maurizio Vodini, dichiaratosi anticipatario;
c) condanna gli appellanti al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_5
di lite relative al presente grado, che liquida in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato
MA NZ, dichiaratosi anticipatario;
d) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado tra le altre parti.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3589/2023 -Sentenza
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