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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 712/2019 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 712/2019 vertente TRA (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Saverio Bosco (C.F.: C.F._2
) - pec: C.F._3 Email_1
-appellanti- CONTRO C.F.: ); Controparte_1 C.F._4
-appellato- E
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato sempre in Siderno alla CP_2
Via C.re Battisti n. 73, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Cesario E-mail deceduto – Email_2
-appellato- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 5.03.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 523/2013 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2
e innanzi al Tribunale di Locri, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_3
1051 c.c., la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà degli stessi e consentire, così, l'accesso al proprio fondo agricolo sito in Roccella Jonica, località Melissari, identificato catastalmente al foglio 46, particella 75. Gli attori allegavano che il proprio fondo, a destinazione agricola, risultava intercluso, non essendo dotato di alcun accesso diretto alla pubblica via. Esponevano che il predetto bene confinava su tre lati con fondi di proprietà di terzi e, sul lato retrostante, con un'impervia area boschiva. In tale contesto, le istanti individuavano come tracciato più agevole, breve e funzionale quello che attraversava il fondo dei convenuti e il CP_1 CP_3 quale si affacciava direttamente sulla Strada Statale 106. Tale tracciato risultava già reso potenzialmente accessibile dall'ANAS, che aveva predisposto un apposito invito per l'ingresso, mediante l'interruzione del guard rail. Le attrici affermavano di aver tentato invano di addivenire ad un componimento bonario della vicenda, avendo più volte contattato i proprietari del fondo limitrofo, anche a mezzo di raccomandata a/r, per proporre la costituzione consensuale della servitù, offrendo a titolo di indennizzo la somma di € 1.000,00, in conformità all'art. 1053 c.c. Sulla base di tali premesse, chiedevano al Tribunale di dichiarare la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore del fondo di loro proprietà e a carico del fondo dei convenuti e consentire l'accesso alla strada Statale 106, determinando l'indennità spettante ex art. 1053 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il solo Controparte_1 contestando integralmente la domanda proposta dalle attrici e deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto. Il convenuto osservava preliminarmente che lo stato dei luoghi risultava difforme rispetto alla ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, in quanto il fondo attoreo appariva, sia in epoca recente che in passato, regolarmente coltivato, come dimostrato dalla presenza di numerose piante di ulivo e dall'aratura eseguita mediante mezzi meccanici. Evidenziava inoltre che la porzione retrostante del fondo attoreo, contrariamente a quanto asserito, non confinava con un'impervia area boschiva, ma risultava adiacente ad altri fondi dotati di strade interpoderali antiche, in grado di assicurare l'accesso alla viabilità pubblica. La presenza di un'interruzione del guard-rail non risultava univocamente riferibile al fondo del convenuto, né poteva assurgere ad elemento risolutivo a favore della tesi attorea. Quanto al comportamento tenuto dalle attrici, il convenuto rilevava che le stesse risultavano proprietarie del fondo fin dal 2002, ma non avevano mai formalizzato alcuna richiesta di costituzione della servitù né avevano provveduto a formulare un'offerta reale di indennizzo, neppure nelle missive precedenti l'instaurazione del giudizio. L'offerta contenuta nell'atto di citazione, secondo il convenuto, era tardiva e meramente strumentale, essendo la corresponsione dell'indennità una condizione legale essenziale per la proponibilità della domanda. Il comportamento tenuto dalle attrici, che per anni avevano presumibilmente fruito di un passaggio tollerato sul fondo CP_1 secondo regole di buon vicinato, risultava contraddittorio rispetto all'improvvisa instaurazione di un giudizio volto all'imposizione coattiva del passaggio. In via subordinata, il convenuto dichiarava che, ove il Tribunale avesse ritenuto accertata l'interclusione assoluta del fondo delle attrici, richiedeva comunque che l'eventuale servitù fosse subordinata al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., da determinarsi sulla base della reale incidenza del passaggio, della sua estensione e del danno potenzialmente arrecato al fondo servente. Rappresentava inoltre di non aver mai opposto un rifiuto al passaggio delle attrici, confidando nel rispetto delle regole della civile convivenza tra proprietari di fondi finitimi, e di non comprendere la necessità del contenzioso intrapreso. Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità, l'irricevibilità o la nullità della domanda attorea, e nel merito il suo rigetto. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU ed all'udienza del 21.11.2017 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 286/2019, pubblicata in data 05.03.2019, oggi appellata, il Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta da e disponendo la compensazione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite.
2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e impugnavano la Pt_2 Parte_1 sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Locri, articolando quattro principali motivi di appello che di seguito di espongono: Con il primo motivo, le appellanti lamentavano la manifesta illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Locri, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva escluso la possibilità di costituire la servitù di passaggio per mancanza di una preventiva autorizzazione da parte dell'ANAS, ente gestore della Strada Statale 106. Le ricorrenti assumevano che tale ragionamento appariva erroneo e contraddittorio, in quanto subordinava l'accoglimento della domanda all'esistenza di una concessione che, per sua natura, non avrebbe potuto essere richiesta senza un previo accertamento giurisdizionale della legittimità del passaggio. Con un secondo motivo, le appellanti denunciavano la mancata valutazione delle prove acquisite, con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. Il terzo motivo di appello atteneva alla falsa applicazione dell'art. 1051 c.c.. Le ricorrenti sostenevano che, in base al secondo comma della norma, il passaggio avrebbe dovuto essere costituito nel luogo in cui l'accesso alla via pubblica fosse più breve e comportasse il minor sacrificio per il fondo servente. In tal senso, la consulenza tecnica d'ufficio, secondo la lettura offerta dalle appellanti, avrebbe individuato proprio il fondo dei convenuti quale sede più logica e lineare del tracciato, atteso che ogni altra ipotesi avrebbe richiesto interventi più invasivi o deviazioni non funzionali alla finalità di collegamento. Infine, con un quarto motivo, le appellanti lamentavano la carenza di motivazione della sentenza gravata. In particolare, censuravano il fatto che il giudice di primo grado si fosse limitato a richiamare genericamente l'assenza di autorizzazione ANAS e l'asserita presenza di strade interpoderali, senza tuttavia confrontarsi in modo puntuale con le risultanze istruttorie, né motivare le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni del CTU. Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e la conseguente costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo identificato al foglio 46 particella 75, con attraversamento del fondo dei convenuti/appellati, individuato al foglio 46 particella 143, secondo il tracciato e le modalità indicate nella CTU, e previa eventuale determinazione dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 21.01.2020 si costituiva il solo contestando integralmente le argomentazioni delle appellanti e chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ordinanza depositata il 14.12.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2020, veniva dichiarata la contumacia di e fissata udienza di precisazione Controparte_1 delle conclusioni. Con successiva ordinanza depositata il 16.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In data 13.02.2025 veniva depositata dalla difesa di parte appellata la dichiarazione di morte di e, pertanto, con ordinanza depositata in data 17.02.2025 veniva dichiarata, ex art. 300 CP_3
c.p.c., l'interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'appellato. In data 11.06.2025, l'appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio, chiedendo la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza e relativo termine per la notifica alle parti appellate. Con provvedimento del 16.06.2025 veniva fissata udienza per la verifica della tempestività della riassunzione e con successiva ordinanza depositata il 23.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Merita preliminare trattazione la questione relativa alla tempestività della riassunzione operata da parte appellante. Nel procedimento in discorso trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4.7.2009, secondo cui “il processo deve essere proseguito
o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”. Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021). Osserva l'odierno collegio giudicante che l'odierno giudizio è stato riassunto in data 11.06.2025 e quindi ben oltre il termine di tre mesi dall'interruzione, risalente al 17.02.2025. In proposito, con note di trattazione scritta depositate il 09.07.2025, il difensore delle parti appellate evidenziava che la riassunzione del procedimento era stata depositata in data 20.02.2025 e che “la comunicazione della cancelleria di rifiuto degli atti è avvenuta con messaggio sotteso alla 4^ ricevuta senza alcun'altra formalità”, chiedendo, di conseguenza, la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. Ciò posto, ritiene la Corte che la riassunzione debba reputarsi tardiva. E infatti, l'esame della documentazione depositata dal difensore dell'appellante consente di evidenziare come già in data 20.02.2025 fosse stato comunicato dalla cancelleria il rifiuto degli atti depositati con espressa indicazione che “la riassunzione del processo interrotto va inviata nel fascicolo e non come nuova iscrizione a ruolo altrimenti il sistema forma un nuovo fascicolo Atti rifiutati il 20.02.25”. Il difensore delle parti appellanti, tuttavia, provvedeva al regolare deposito dell'istanza di riassunzione del giudizio solo in data 11.06.2025, non rispettando il termine perentorio indicato dalla disposizione normativa citata, sebbene l'originario rifiuto da parte della cancelleria fosse avvenuto oltre 4 mesi prima, senza neppure rappresentare le ragioni del ritardo o formulare una richiesta di rimessione in termini ma limitandosi a produrre la documentazione relativa al rifiuto del 20.02.25 soltanto con le note del 09.07.25, dietro sollecitazione del Tribunale avvenuta con decreto del 16.06.25 con cui era stata fissata udienza per discutere della tempestività del ricorso dell'11.06.25. È evidente, allora, il colpevole ritardo di parte appellante che attendeva il decorso di più di quattro mesi dalla ricevuta di rifiuto del 20.02.25 per attivarsi, dare impulso al giudizio e sanare il vizio riscontrato al momento del primo deposito. Ritiene, in proposito, l'odierno collegio giudicante che in assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non possa ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito;
nondimeno, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, abbia l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito da considerare come continuazione della precedente attività; Cass. 6743/2021), oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. 1348/2024). Tale tempestiva attivazione non risulta avvenuta nel caso di specie, considerato che pur essendo la parte al 20.02.25 abbondantemente in termini per depositare un ricorso nel fascicolo corretto attese più di quattro mesi per depositare il nuovo ricorso in riassunzione, senza neppure fare menzione delle ragioni del ritardo e senza rivolgere alcuna contestazione alle ragioni addotte dalla cancelleria che inficiavano il suo primo deposito (Cfr. QUARTA RICEVUTA: La riassunzione del processo interrotto va inviata nel fascicolo e non come nuova iscrizione a ruolo altrimenti il sistema forma un nuovo fascicolo.. Atti rifiutati il 20/02/2025.) In definitiva stante il lungo tempo trascorso tra il primo deposito rifiutato e il nuovo deposito, in assenza di riferimento iniziale alcuno al primo deposito del 20.02.25 e di contestazioni in ordine alle ragioni addotte dalla cancelleria a giustificazione del rifiuto dell'atto, che peraltro appaiono legittime e dipendenti da errore imputabile alla parte, non è possibile in alcun modo considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività o giustificare una rimessione in termini della parte. Ad analoghe conclusioni è di recente pervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18125.25) in un caso analogo di ricorso per riassunzione inviato al deposito telematico ma rifiutato dalla cancelleria in quanto non associato al numero di ruolo già assegnato in cui è stata confermata la decisione di reputare la riassunzione tardiva in quanto la richiesta di sanatoria sarebbe intervenuta a distanza di un eccessivo lasso temporale dalla morte e dal primo deposito rifiutato: “La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cosiddetta seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito (articolo 16-bis, comma 7, del Dl 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, introdotto dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 228/2012), ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle Pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. Infatti, le ragioni del rifiuto di deposito sono sindacabili dal giudice, il deposito telematico può essere rinnovato se non andato a buon fine, e, in linea generale, il giudice può sempre valutare se sussistono giuste cause di restituzione in termini, ove invocate, ma occorre che la parte si attivi diligentemente. In particolare, nell'ipotesi in cui la quarta Pec dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito;
la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta Pec e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.” Nella stessa direzione Cass.n.15801.25). A conclusioni diverse avrebbe potuto pervenirsi ove la comunicazione del rifiuto fosse avvenuta a termine scaduto, potendo in tal caso ipotizzarsi una remissione in termini della parte ai fini della riassunzione e sempre che la stessa intervenga tempestivamente e sia espressamente formulata, restando altrimenti le sorti del giudizio completamente e sine die in balia dell'iniziativa del soggetto che ha interesse a riassumere. Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Considerata la novità della materia trattata, oggetto di recenti orientamenti giurisprudenziali, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti. Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 712.19 proposto avverso la sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 5.03.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 523/2013 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- compensa le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.25. La consigliera Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 712/2019 vertente TRA (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Saverio Bosco (C.F.: C.F._2
) - pec: C.F._3 Email_1
-appellanti- CONTRO C.F.: ); Controparte_1 C.F._4
-appellato- E
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato sempre in Siderno alla CP_2
Via C.re Battisti n. 73, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Cesario E-mail deceduto – Email_2
-appellato- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 5.03.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 523/2013 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2
e innanzi al Tribunale di Locri, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_3
1051 c.c., la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà degli stessi e consentire, così, l'accesso al proprio fondo agricolo sito in Roccella Jonica, località Melissari, identificato catastalmente al foglio 46, particella 75. Gli attori allegavano che il proprio fondo, a destinazione agricola, risultava intercluso, non essendo dotato di alcun accesso diretto alla pubblica via. Esponevano che il predetto bene confinava su tre lati con fondi di proprietà di terzi e, sul lato retrostante, con un'impervia area boschiva. In tale contesto, le istanti individuavano come tracciato più agevole, breve e funzionale quello che attraversava il fondo dei convenuti e il CP_1 CP_3 quale si affacciava direttamente sulla Strada Statale 106. Tale tracciato risultava già reso potenzialmente accessibile dall'ANAS, che aveva predisposto un apposito invito per l'ingresso, mediante l'interruzione del guard rail. Le attrici affermavano di aver tentato invano di addivenire ad un componimento bonario della vicenda, avendo più volte contattato i proprietari del fondo limitrofo, anche a mezzo di raccomandata a/r, per proporre la costituzione consensuale della servitù, offrendo a titolo di indennizzo la somma di € 1.000,00, in conformità all'art. 1053 c.c. Sulla base di tali premesse, chiedevano al Tribunale di dichiarare la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore del fondo di loro proprietà e a carico del fondo dei convenuti e consentire l'accesso alla strada Statale 106, determinando l'indennità spettante ex art. 1053 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il solo Controparte_1 contestando integralmente la domanda proposta dalle attrici e deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto. Il convenuto osservava preliminarmente che lo stato dei luoghi risultava difforme rispetto alla ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, in quanto il fondo attoreo appariva, sia in epoca recente che in passato, regolarmente coltivato, come dimostrato dalla presenza di numerose piante di ulivo e dall'aratura eseguita mediante mezzi meccanici. Evidenziava inoltre che la porzione retrostante del fondo attoreo, contrariamente a quanto asserito, non confinava con un'impervia area boschiva, ma risultava adiacente ad altri fondi dotati di strade interpoderali antiche, in grado di assicurare l'accesso alla viabilità pubblica. La presenza di un'interruzione del guard-rail non risultava univocamente riferibile al fondo del convenuto, né poteva assurgere ad elemento risolutivo a favore della tesi attorea. Quanto al comportamento tenuto dalle attrici, il convenuto rilevava che le stesse risultavano proprietarie del fondo fin dal 2002, ma non avevano mai formalizzato alcuna richiesta di costituzione della servitù né avevano provveduto a formulare un'offerta reale di indennizzo, neppure nelle missive precedenti l'instaurazione del giudizio. L'offerta contenuta nell'atto di citazione, secondo il convenuto, era tardiva e meramente strumentale, essendo la corresponsione dell'indennità una condizione legale essenziale per la proponibilità della domanda. Il comportamento tenuto dalle attrici, che per anni avevano presumibilmente fruito di un passaggio tollerato sul fondo CP_1 secondo regole di buon vicinato, risultava contraddittorio rispetto all'improvvisa instaurazione di un giudizio volto all'imposizione coattiva del passaggio. In via subordinata, il convenuto dichiarava che, ove il Tribunale avesse ritenuto accertata l'interclusione assoluta del fondo delle attrici, richiedeva comunque che l'eventuale servitù fosse subordinata al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., da determinarsi sulla base della reale incidenza del passaggio, della sua estensione e del danno potenzialmente arrecato al fondo servente. Rappresentava inoltre di non aver mai opposto un rifiuto al passaggio delle attrici, confidando nel rispetto delle regole della civile convivenza tra proprietari di fondi finitimi, e di non comprendere la necessità del contenzioso intrapreso. Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità, l'irricevibilità o la nullità della domanda attorea, e nel merito il suo rigetto. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU ed all'udienza del 21.11.2017 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 286/2019, pubblicata in data 05.03.2019, oggi appellata, il Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta da e disponendo la compensazione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite.
2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e impugnavano la Pt_2 Parte_1 sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Locri, articolando quattro principali motivi di appello che di seguito di espongono: Con il primo motivo, le appellanti lamentavano la manifesta illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Locri, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva escluso la possibilità di costituire la servitù di passaggio per mancanza di una preventiva autorizzazione da parte dell'ANAS, ente gestore della Strada Statale 106. Le ricorrenti assumevano che tale ragionamento appariva erroneo e contraddittorio, in quanto subordinava l'accoglimento della domanda all'esistenza di una concessione che, per sua natura, non avrebbe potuto essere richiesta senza un previo accertamento giurisdizionale della legittimità del passaggio. Con un secondo motivo, le appellanti denunciavano la mancata valutazione delle prove acquisite, con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. Il terzo motivo di appello atteneva alla falsa applicazione dell'art. 1051 c.c.. Le ricorrenti sostenevano che, in base al secondo comma della norma, il passaggio avrebbe dovuto essere costituito nel luogo in cui l'accesso alla via pubblica fosse più breve e comportasse il minor sacrificio per il fondo servente. In tal senso, la consulenza tecnica d'ufficio, secondo la lettura offerta dalle appellanti, avrebbe individuato proprio il fondo dei convenuti quale sede più logica e lineare del tracciato, atteso che ogni altra ipotesi avrebbe richiesto interventi più invasivi o deviazioni non funzionali alla finalità di collegamento. Infine, con un quarto motivo, le appellanti lamentavano la carenza di motivazione della sentenza gravata. In particolare, censuravano il fatto che il giudice di primo grado si fosse limitato a richiamare genericamente l'assenza di autorizzazione ANAS e l'asserita presenza di strade interpoderali, senza tuttavia confrontarsi in modo puntuale con le risultanze istruttorie, né motivare le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni del CTU. Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e la conseguente costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo identificato al foglio 46 particella 75, con attraversamento del fondo dei convenuti/appellati, individuato al foglio 46 particella 143, secondo il tracciato e le modalità indicate nella CTU, e previa eventuale determinazione dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 21.01.2020 si costituiva il solo contestando integralmente le argomentazioni delle appellanti e chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ordinanza depositata il 14.12.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2020, veniva dichiarata la contumacia di e fissata udienza di precisazione Controparte_1 delle conclusioni. Con successiva ordinanza depositata il 16.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In data 13.02.2025 veniva depositata dalla difesa di parte appellata la dichiarazione di morte di e, pertanto, con ordinanza depositata in data 17.02.2025 veniva dichiarata, ex art. 300 CP_3
c.p.c., l'interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'appellato. In data 11.06.2025, l'appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio, chiedendo la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza e relativo termine per la notifica alle parti appellate. Con provvedimento del 16.06.2025 veniva fissata udienza per la verifica della tempestività della riassunzione e con successiva ordinanza depositata il 23.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Merita preliminare trattazione la questione relativa alla tempestività della riassunzione operata da parte appellante. Nel procedimento in discorso trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4.7.2009, secondo cui “il processo deve essere proseguito
o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”. Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021). Osserva l'odierno collegio giudicante che l'odierno giudizio è stato riassunto in data 11.06.2025 e quindi ben oltre il termine di tre mesi dall'interruzione, risalente al 17.02.2025. In proposito, con note di trattazione scritta depositate il 09.07.2025, il difensore delle parti appellate evidenziava che la riassunzione del procedimento era stata depositata in data 20.02.2025 e che “la comunicazione della cancelleria di rifiuto degli atti è avvenuta con messaggio sotteso alla 4^ ricevuta senza alcun'altra formalità”, chiedendo, di conseguenza, la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. Ciò posto, ritiene la Corte che la riassunzione debba reputarsi tardiva. E infatti, l'esame della documentazione depositata dal difensore dell'appellante consente di evidenziare come già in data 20.02.2025 fosse stato comunicato dalla cancelleria il rifiuto degli atti depositati con espressa indicazione che “la riassunzione del processo interrotto va inviata nel fascicolo e non come nuova iscrizione a ruolo altrimenti il sistema forma un nuovo fascicolo Atti rifiutati il 20.02.25”. Il difensore delle parti appellanti, tuttavia, provvedeva al regolare deposito dell'istanza di riassunzione del giudizio solo in data 11.06.2025, non rispettando il termine perentorio indicato dalla disposizione normativa citata, sebbene l'originario rifiuto da parte della cancelleria fosse avvenuto oltre 4 mesi prima, senza neppure rappresentare le ragioni del ritardo o formulare una richiesta di rimessione in termini ma limitandosi a produrre la documentazione relativa al rifiuto del 20.02.25 soltanto con le note del 09.07.25, dietro sollecitazione del Tribunale avvenuta con decreto del 16.06.25 con cui era stata fissata udienza per discutere della tempestività del ricorso dell'11.06.25. È evidente, allora, il colpevole ritardo di parte appellante che attendeva il decorso di più di quattro mesi dalla ricevuta di rifiuto del 20.02.25 per attivarsi, dare impulso al giudizio e sanare il vizio riscontrato al momento del primo deposito. Ritiene, in proposito, l'odierno collegio giudicante che in assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non possa ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito;
nondimeno, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, abbia l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito da considerare come continuazione della precedente attività; Cass. 6743/2021), oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. 1348/2024). Tale tempestiva attivazione non risulta avvenuta nel caso di specie, considerato che pur essendo la parte al 20.02.25 abbondantemente in termini per depositare un ricorso nel fascicolo corretto attese più di quattro mesi per depositare il nuovo ricorso in riassunzione, senza neppure fare menzione delle ragioni del ritardo e senza rivolgere alcuna contestazione alle ragioni addotte dalla cancelleria che inficiavano il suo primo deposito (Cfr. QUARTA RICEVUTA: La riassunzione del processo interrotto va inviata nel fascicolo e non come nuova iscrizione a ruolo altrimenti il sistema forma un nuovo fascicolo.. Atti rifiutati il 20/02/2025.) In definitiva stante il lungo tempo trascorso tra il primo deposito rifiutato e il nuovo deposito, in assenza di riferimento iniziale alcuno al primo deposito del 20.02.25 e di contestazioni in ordine alle ragioni addotte dalla cancelleria a giustificazione del rifiuto dell'atto, che peraltro appaiono legittime e dipendenti da errore imputabile alla parte, non è possibile in alcun modo considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività o giustificare una rimessione in termini della parte. Ad analoghe conclusioni è di recente pervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18125.25) in un caso analogo di ricorso per riassunzione inviato al deposito telematico ma rifiutato dalla cancelleria in quanto non associato al numero di ruolo già assegnato in cui è stata confermata la decisione di reputare la riassunzione tardiva in quanto la richiesta di sanatoria sarebbe intervenuta a distanza di un eccessivo lasso temporale dalla morte e dal primo deposito rifiutato: “La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cosiddetta seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito (articolo 16-bis, comma 7, del Dl 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, introdotto dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 228/2012), ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle Pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. Infatti, le ragioni del rifiuto di deposito sono sindacabili dal giudice, il deposito telematico può essere rinnovato se non andato a buon fine, e, in linea generale, il giudice può sempre valutare se sussistono giuste cause di restituzione in termini, ove invocate, ma occorre che la parte si attivi diligentemente. In particolare, nell'ipotesi in cui la quarta Pec dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito;
la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta Pec e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.” Nella stessa direzione Cass.n.15801.25). A conclusioni diverse avrebbe potuto pervenirsi ove la comunicazione del rifiuto fosse avvenuta a termine scaduto, potendo in tal caso ipotizzarsi una remissione in termini della parte ai fini della riassunzione e sempre che la stessa intervenga tempestivamente e sia espressamente formulata, restando altrimenti le sorti del giudizio completamente e sine die in balia dell'iniziativa del soggetto che ha interesse a riassumere. Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Considerata la novità della materia trattata, oggetto di recenti orientamenti giurisprudenziali, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti. Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 712.19 proposto avverso la sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 5.03.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 523/2013 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- compensa le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.25. La consigliera Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito