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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2653/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14794/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110198060436 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120189173154 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130212515935 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140188764829 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 con codice fiscale n.CF_Ricorrente_1, presentava ricorso contro la Regione Lazio e l' Agenzia dell' Entrate e della Riscossione in data 16/09/2024 avverso l'intimazione di pagamento n.09720249044047438000 notificata in data il 17/06/2024 in forza di diverse cartelle come di seguito specificate:
n.09720110198060436000 relativa a Tassa automobilistica 2005 di euro 149,73;
n.09720120189173154000 relativa a Tassa automobilistica 2009 di euro 126,44;
n.09720130212515935000 relativa a Tassa automobilistica 2010 di euro 148,84;
n.09720140188764829000 relativa a Tassa automobilistica 2011 di euro 148,84.
Per un totale di euro 573,85.
Con il proprio ricorso la ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione :
1. inesigibilità delle somme per inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle presupposte all'intimazione;
2. inesigibilità delle somme per omessa notifica delle indicate cartelle;
3. inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione;
4. nullità dell'intimazione per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti dei crediti iscritta a ruolo.
5. nullità dell'intimazione per la richiesta di interessi e sanzioni maturati durante il periodo emergenziale.
In data 30/10/2024 ed in data 11/12/2025 si costituivano rispettivamente in giudizio l' Agenzia delle Entrate
Riscossione e la Regione Lazio, i quali Enti ciascuno per quanto di propria competenza, contestavano tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, evidenziando la correttezza delle notifiche degli atti presupposti all' intimazione di pagamento qui impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione in data 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questo Giudice monocratico accerta la correttezza delle notifiche degli atti presupposti all' intimazione di pagamento, avvenute come di seguito indicato :
-cartella di pagamento n.09720110198060436000 relativa a Tassa automobilistica 2005 di euro149,73 notifica avvenuta in data 19/10/2011;
-cartella di pagamento n.09720120189173154000 relativa a Tassa automobilistica 2009 di euro126,44 notifica avvenuta in data 08/06/2012;
-cartella di pagamento n.09720130212515935000 relativa a Tassa automobilistica 2010 di euro148,84 notifica avvenuta in data 23/09/2014; -cartella di pagamento n.09720140188764829000 relativa a Tassa automobilistica 2011 di euro148,84 notifica avvenuta in data 20/11/2014.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 544/92 Il ricorso deve essere proposto nei sessanta giorni dalla notifica della cartella. Le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state notificate regolarmente e non opposte nei termini. E' quanto mai evidente pertanto che l'assunto difensivo avverso secondo il quale l'avviso qui impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale presupposta all'avviso di intimazione oggetto di causa. Opinare diversamente, del resto, significherebbe arrivare all'assurdo giuridico di consentire a qualsiasi soggetto di sentirsi in diritto di capovolgere continuamente delle situazioni di fatto ormai consolidatesi quali sono, appunto, le notifiche effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge e tollerare, pertanto, la puntuale deliberata violazione del fondamentale principio della certezza del diritto rimettendo in discussione pretese divenute oramai definitive, per la mancata contestazione, nei termini dei relativi ruoli e cartelle di pagamento. La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento. Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, viene rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezioni tardive che non possono formare oggetto della odierna cognizione. Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate. Non può trovare in ogni caso accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti atteso che sono stati notificati alla sig.ra Ricorrente_1, successivamente alla notifica delle cartelle, altri atti non opposti. In particolare l'intimazione n.
09720149116146880 in data 22/09/2014, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400096570 in data 04/10/2014, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600009392 il 18/02/2016, ulteriori intimazioni di pagamento in data 19/07/2017, 03/12/2019, 09/05/2023,14/12/2022 e per ultimo l'intimazione di pagamento n. 09720219010124834 in data 09/05/2023.
Tramite la notifica dell'intimazione de qua l'Agente della riscossione ha posto la contribuente nella condizione di conoscere compiutamente l'ammontare esatto del proprio debito in virtù delle indicazioni nello stesso riportate. Nell'atto in discorso, infatti, viene espressamente precisato che l'indicato importo dovuto è calcolato alla data del 22/04/2024 e che “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento e i compensi di riscossione di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. 13 aprile 1999, n.
112 calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Sulla base delle indicazioni normative fornite all'interno dell'intimazione di pagamento, il contribuente è stato posto in condizione di calcolare l'ammontare esatto del proprio debito all'atto dell'esecuzione del pagamento, risultando così ininfluente la circostanza che, una volta stampata, l'intimazione non sia stata immediatamente notificata al debitore iscritto a ruolo.
La Suprema Corte, nel trattare la problematica della completezza degli atti esattoriali in relazione all'indicazione delle modalità di computo degli interessi di mora, è stata chiara nel ritenere la cartella/ intimazione di pagamento pienamente legittima, in quanto adeguatamente motivata, qualora nella stessa siano indicati i riferimenti normativi necessari per la loro determinazione, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica (Cass. civ. Sez. VOrd., 27/03/2019, n. 8508, in CED Cassazione, 2019).
Alla luce delle esposte considerazioni l'intimazione oggetto di causa in questa sede, recando come visto tutte le informazioni ed i riferimenti normativi atti a porre la contribuente nella condizione di conoscere l'esatto ammontare del proprio debito, non può che ritenersi legittima e conforme al modello ministeriale
Il ricorso viene rigettato per inammissibilità. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della ricorrente, che si liquidano in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore di ciascun Ente opponente intervenuto in giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14794/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044047438 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110198060436 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120189173154 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130212515935 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140188764829 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 con codice fiscale n.CF_Ricorrente_1, presentava ricorso contro la Regione Lazio e l' Agenzia dell' Entrate e della Riscossione in data 16/09/2024 avverso l'intimazione di pagamento n.09720249044047438000 notificata in data il 17/06/2024 in forza di diverse cartelle come di seguito specificate:
n.09720110198060436000 relativa a Tassa automobilistica 2005 di euro 149,73;
n.09720120189173154000 relativa a Tassa automobilistica 2009 di euro 126,44;
n.09720130212515935000 relativa a Tassa automobilistica 2010 di euro 148,84;
n.09720140188764829000 relativa a Tassa automobilistica 2011 di euro 148,84.
Per un totale di euro 573,85.
Con il proprio ricorso la ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione :
1. inesigibilità delle somme per inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle presupposte all'intimazione;
2. inesigibilità delle somme per omessa notifica delle indicate cartelle;
3. inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione;
4. nullità dell'intimazione per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti dei crediti iscritta a ruolo.
5. nullità dell'intimazione per la richiesta di interessi e sanzioni maturati durante il periodo emergenziale.
In data 30/10/2024 ed in data 11/12/2025 si costituivano rispettivamente in giudizio l' Agenzia delle Entrate
Riscossione e la Regione Lazio, i quali Enti ciascuno per quanto di propria competenza, contestavano tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, evidenziando la correttezza delle notifiche degli atti presupposti all' intimazione di pagamento qui impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione in data 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questo Giudice monocratico accerta la correttezza delle notifiche degli atti presupposti all' intimazione di pagamento, avvenute come di seguito indicato :
-cartella di pagamento n.09720110198060436000 relativa a Tassa automobilistica 2005 di euro149,73 notifica avvenuta in data 19/10/2011;
-cartella di pagamento n.09720120189173154000 relativa a Tassa automobilistica 2009 di euro126,44 notifica avvenuta in data 08/06/2012;
-cartella di pagamento n.09720130212515935000 relativa a Tassa automobilistica 2010 di euro148,84 notifica avvenuta in data 23/09/2014; -cartella di pagamento n.09720140188764829000 relativa a Tassa automobilistica 2011 di euro148,84 notifica avvenuta in data 20/11/2014.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 544/92 Il ricorso deve essere proposto nei sessanta giorni dalla notifica della cartella. Le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state notificate regolarmente e non opposte nei termini. E' quanto mai evidente pertanto che l'assunto difensivo avverso secondo il quale l'avviso qui impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale presupposta all'avviso di intimazione oggetto di causa. Opinare diversamente, del resto, significherebbe arrivare all'assurdo giuridico di consentire a qualsiasi soggetto di sentirsi in diritto di capovolgere continuamente delle situazioni di fatto ormai consolidatesi quali sono, appunto, le notifiche effettuate nel pieno rispetto delle norme di legge e tollerare, pertanto, la puntuale deliberata violazione del fondamentale principio della certezza del diritto rimettendo in discussione pretese divenute oramai definitive, per la mancata contestazione, nei termini dei relativi ruoli e cartelle di pagamento. La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento. Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, viene rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezioni tardive che non possono formare oggetto della odierna cognizione. Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate. Non può trovare in ogni caso accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti atteso che sono stati notificati alla sig.ra Ricorrente_1, successivamente alla notifica delle cartelle, altri atti non opposti. In particolare l'intimazione n.
09720149116146880 in data 22/09/2014, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400096570 in data 04/10/2014, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600009392 il 18/02/2016, ulteriori intimazioni di pagamento in data 19/07/2017, 03/12/2019, 09/05/2023,14/12/2022 e per ultimo l'intimazione di pagamento n. 09720219010124834 in data 09/05/2023.
Tramite la notifica dell'intimazione de qua l'Agente della riscossione ha posto la contribuente nella condizione di conoscere compiutamente l'ammontare esatto del proprio debito in virtù delle indicazioni nello stesso riportate. Nell'atto in discorso, infatti, viene espressamente precisato che l'indicato importo dovuto è calcolato alla data del 22/04/2024 e che “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento e i compensi di riscossione di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. 13 aprile 1999, n.
112 calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Sulla base delle indicazioni normative fornite all'interno dell'intimazione di pagamento, il contribuente è stato posto in condizione di calcolare l'ammontare esatto del proprio debito all'atto dell'esecuzione del pagamento, risultando così ininfluente la circostanza che, una volta stampata, l'intimazione non sia stata immediatamente notificata al debitore iscritto a ruolo.
La Suprema Corte, nel trattare la problematica della completezza degli atti esattoriali in relazione all'indicazione delle modalità di computo degli interessi di mora, è stata chiara nel ritenere la cartella/ intimazione di pagamento pienamente legittima, in quanto adeguatamente motivata, qualora nella stessa siano indicati i riferimenti normativi necessari per la loro determinazione, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica (Cass. civ. Sez. VOrd., 27/03/2019, n. 8508, in CED Cassazione, 2019).
Alla luce delle esposte considerazioni l'intimazione oggetto di causa in questa sede, recando come visto tutte le informazioni ed i riferimenti normativi atti a porre la contribuente nella condizione di conoscere l'esatto ammontare del proprio debito, non può che ritenersi legittima e conforme al modello ministeriale
Il ricorso viene rigettato per inammissibilità. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della ricorrente, che si liquidano in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore di ciascun Ente opponente intervenuto in giudizio.