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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa FE Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocino dell'avv. Michele Tolomini
- parte ricorrente e da nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. Gianluca Paquali parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cremona il 21/05/1995
e dalla loro unione sono nati in Cremona il 14/10/1997 , il Per_1
26/06/2001 FE ed il 15/04/2005 Elisa.
Questo Tribunale, con sentenza n. 236/2019, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti;
in particolare, ai fini che in questa sede Per_ rilevano, è stato disposto: l'affido condiviso delle figlie FE ed , allora ancora minorenni, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Cremona, via
Castelletto n. 8, piano terra, alla madre affinché vi abitasse assieme ai figli, incluso il figlio , allora maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente;
un assegno a carico del sig. di € 300,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli (pari a € 100,00 per ogni figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo AIAF in uso presso il
Tribunale di Cremona.
In data 10.7.2023 il ha depositato un ricorso per la parziale modifica Parte_1 delle condizioni del divorzio: allegando la sopravvenuta indipendenza economica dei figli e FE, il fatto che la era addivenuta Per_1 Parte_2
a nuove nozze, che essa non vivrebbe più nella ex casa coniugale, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, la revoca dell'assegno mensile di mantenimento del figlio , e la riduzione ad € Per_1
50,00 dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia FE.
Si è costituita regolarmente la nulla opponendo alla domanda di Parte_2 revoca della assegnazione a sé della ex casa coniugale, ma chiedendo di disporsi che il ne garantisse l'uso ai figli -era dato infatti che essa, il Parte_1 nuovo marito e la loro piccola figlia vivessero nell'appartamento sovrastante la ex casa coniugale;
mentre nella ex casa coniugale fossero rimasti a vivere ed e chiedendo rigettarsi la domanda di riduzione del Per_1 Per_3 contributo al mantenimento dei figli, in quanto tutti sarebbero non economicamente autosufficienti. Dato ampio spazio alle parti per giungere ad una consensualizzazione del giudizio, con vendita della ex casa coniugale alla (cfr. il verbale Parte_2 dell'udienza del 6.11.2023); formulate altre proposte di consensualizzazione, anche considerati i possibili effetti che la revoca della assegnazione della ex casa coniugale avrebbe determinato nell'assetto relazionale dei figli con il Per_ padre, e soprattutto fra ed il padre (cfr. il verbale dell'udienza del
22.3.2024); disposta infine, ex art. 473bis.22 cod. proc. civ., la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla previo accertamento Parte_2 dello stato di fatto e dell'intervenuta indipendenza economica dei figli Per_1
e FE;
stante la decisione del di tornare a vivere nella ex casa Pt_1 coniugale, e la conseguente determinazione della di lasciare Parte_2
Per_ l'immobile sovrastante la ex casa coniugale (e di di andare a vivere con la madre e la sua nuova famiglia), le parti sono giunte ad un accordo per la definizione del giudizio, sicché all'udienza del 13/03/2025 hanno precisato le conclusioni in modo congiunto e conforme.
La modifica delle condizioni di divorzio concordata tra le parti non è contraria a legge e può essere fatta propria da questo Tribunale.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
[...]
e di cui alla sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cremona n 236/2019, in conformità all'accordo raggiunto, nei seguenti termini:
1) revoca dell'assegnazione alla sig.ra dell'abitazione Parte_2 sita in Cremona, Via Castelletto n. 8;
2) revoca dell'onere di contribuzione per il mantenimento dei figli
e FE a carico del sig. ; Per_1 Parte_1
3) mantenimento diretto, da parte del sig. , della figlia , Parte_1 Per_2 sino al momento in cui la stessa lascerà la ex casa coniugale per andare
a vivere con la madre e il suo nuovo nucleo familiare;
a far data da quel momento, obbligo di corresponsione, a titolo di mantenimento ordinario della figlia , di un assegno mensile di € 300,00, importo soggetto a Per_2 rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 del mese, sempre
a carico del sig. ; Parte_1
4) ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per , Per_2 come da Protocollo di questo Tribunale dichiara le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 14/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in tal senso i chiarimenti offerti da parte in sede di suo interrogatorio Parte_2 libero;
in particolare cfr. il verbale dell'udienza del 22.3.2024;