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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESANI Parte_1 C.F._1 STEFANO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19 novembre 2025. pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio il 2.7.1994.
Dall'unione coniugale nascevano due figli, e , nel 1999 e 1994, entrambi maggiorenni ed CP_2 Per_1 autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 4/7/1995 il adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito alla moglie, giusta la violazione, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di fedeltà discendente dal matrimonio.
Domandava, inoltre, che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento per la resistente, considerate la sua autosufficienza e le gravi violazioni degli obblighi coniugali poste in essere dalla stessa.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione in quanto i capitoli di prova formulati dal ricorrente erano inammissibili. In particolare, il capitolo a) era generico, il b) non rilevante ai fini del decidere, non avendo la resistente domandato il riconoscimento di alcun assegno.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
In particolare, la resistente, come confermato anche dalla notifica, risulta avere già lasciato la casa coniugale. La convivenza fra le parti, dunque, di fatto è già cessata.
Non può, poi, essere accolta la domanda di addebito della separazione in capo alla resistente a causa della violazione del dovere di fedeltà derivante dal vincolo coniugale, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A riguardo, la Corte di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito
(Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si pagina 2 di 4 fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n.
14591/2019, Cass. n. 3923/2018)” (Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18/09/2019). Tuttavia, la
Suprema Corte ha altresì costantemente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave in grado di determinare normalmente l'intollerabilità della convivenza e, quindi, costituire di regola circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. In tali casi “in punto di riparto dell'onere probatorio [la Corte] ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass.
2059/2012; Cass. 3923/2018)” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024).
Nel caso di specie manca proprio la prova dell'infedeltà.
A sostegno della propria domanda, infatti, parte ricorrente formulava il seguente capitolo di prova testimoniale: “vero che la sig.ra ha intrapreso una nuova relazione da almeno un anno CP_1
e da sei mesi ha abbandonato la casa coniugale”.
Il capitolo è inammissibile, in quanto formulato in modo così generico da non consentire nemmeno alla controparte di articolare capitoli a prova contraria (a titolo esemplificativo, non vengono indicati il nome del nuovo compagno, le circostanze in cui sarebbe emersa la relazione, la durata della stessa, etc.).
La domanda di addebito, quindi, non può essere accolta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili visto l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra parte ricorrente e resistente, coniugatisi in Rho in data
2.7.1994;
pagina 3 di 4 2) rigetta la domanda di addebito;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESANI Parte_1 C.F._1 STEFANO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19 novembre 2025. pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio il 2.7.1994.
Dall'unione coniugale nascevano due figli, e , nel 1999 e 1994, entrambi maggiorenni ed CP_2 Per_1 autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 4/7/1995 il adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito alla moglie, giusta la violazione, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di fedeltà discendente dal matrimonio.
Domandava, inoltre, che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento per la resistente, considerate la sua autosufficienza e le gravi violazioni degli obblighi coniugali poste in essere dalla stessa.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione in quanto i capitoli di prova formulati dal ricorrente erano inammissibili. In particolare, il capitolo a) era generico, il b) non rilevante ai fini del decidere, non avendo la resistente domandato il riconoscimento di alcun assegno.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
In particolare, la resistente, come confermato anche dalla notifica, risulta avere già lasciato la casa coniugale. La convivenza fra le parti, dunque, di fatto è già cessata.
Non può, poi, essere accolta la domanda di addebito della separazione in capo alla resistente a causa della violazione del dovere di fedeltà derivante dal vincolo coniugale, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A riguardo, la Corte di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito
(Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si pagina 2 di 4 fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n.
14591/2019, Cass. n. 3923/2018)” (Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18/09/2019). Tuttavia, la
Suprema Corte ha altresì costantemente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave in grado di determinare normalmente l'intollerabilità della convivenza e, quindi, costituire di regola circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. In tali casi “in punto di riparto dell'onere probatorio [la Corte] ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass.
2059/2012; Cass. 3923/2018)” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024).
Nel caso di specie manca proprio la prova dell'infedeltà.
A sostegno della propria domanda, infatti, parte ricorrente formulava il seguente capitolo di prova testimoniale: “vero che la sig.ra ha intrapreso una nuova relazione da almeno un anno CP_1
e da sei mesi ha abbandonato la casa coniugale”.
Il capitolo è inammissibile, in quanto formulato in modo così generico da non consentire nemmeno alla controparte di articolare capitoli a prova contraria (a titolo esemplificativo, non vengono indicati il nome del nuovo compagno, le circostanze in cui sarebbe emersa la relazione, la durata della stessa, etc.).
La domanda di addebito, quindi, non può essere accolta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili visto l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra parte ricorrente e resistente, coniugatisi in Rho in data
2.7.1994;
pagina 3 di 4 2) rigetta la domanda di addebito;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4