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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10422 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3485/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
3485/2024 r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ESPOSITO GIUSEPPE (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso C.F._2
giusta procura in atti
- Appellante
E
FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. MESSURI MAURIZIO (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello notificato in data 07/02/2024, , rappresenta- Parte_1
ta dall'avv. Giuseppe Esposito, ha impugnato la sentenza n. 4870/2023 del Giudice di
Pace di Barra, depositata il 28 luglio 2023, che aveva rigettato integralmente la doman- da di risarcimento danni per lesioni asseritamente subite in conseguenza di un sinistro stradale meglio descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto la domanda infondata per insufficienza probatoria, rilevando la mancata dimostrazione dell'accadimento del sinistro, della sua
1
dinamica e persino della data dell'evento.
L'appello si fonda su un unico motivo di gravame: l'errata valutazione della do- cumentazione prodotta, in particolare in riferimento alla data del sinistro, indicata come
08/08/2018 nell'atto di citazione e come 09/08/2018 nel referto del pronto soccorso.
L'appellante sostiene che tale discrasia non possa condurre al rigetto della domanda, essendo comunque provata la lesione e il collegamento con l'evento denunciato.
Si è costituita quale Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La società appellata ha eccepito la totale mancanza di prova rigorosa del sinistro e dei presupposti per l'azione contro il Fondo, evidenziando la genericità delle dichiara- zioni dell'attrice e dei testimoni, l'assenza di dettagli sulla dinamica, la mancata indica- zione di testimoni negli atti preliminari al giudizio e la mancata dimostrazione della circostanza che avrebbe impedito di rilevare la targa del veicolo, requisito essenziale per l'ipotesi di veicolo sconosciuto.
Ha inoltre rilevato che nel referto di pronto soccorso non vi è menzione dell'omissione di soccorso e che le lesioni non sono state quantificate per mancata perizia medico-legale.
La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025
a norma degli artt.350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
L'intero impianto motivazionale a supporto della statuizione di rigetto, contenuto nella sentenza gravata, appare fondato su quanto emergente dal referto di Pronto
Soccorso prodotto dall'appellante in occasione della costituzione in giudizio.
Invero è documentalmente provato che l'attrice, attuale appellante, abbia fatto accesso in data 09 agosto 2018 alle ore 17:13 al Pronto Soccorso del Presidio Ospedalie- ro S.M. OR NU, sito in Napoli;
dall'esame del documento emerge nella sezione anamnesi “riferisce incidente stradale ieri alle ore 16:30 circa”.
La diagnosi formulata è, inoltre, “contusione in emitorace destro da investimento di pedone”; più in generale si rinvengono annotazioni di “incidente in strada” con riferito
“trauma toraco addominale”.
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Il Giudice di Pace assume che vi sarebbe un contrasto tra la data del sinistro emergente dalla documentazione sanitaria in esame (09 agosto 2018) e quella dichiara- ta dalla parte (08 agosto 2018), incertezza in ordine alla data del sinistro non dissipata dalle acquisite deposizioni testimoniali;
la sentenza si conclude con un breve disserta- zione in ordine al valore probatorio delle certificazioni sanitarie quale quella in esame.
L'appellante si duole dell'erronea interpretazione del materiale istruttorio in esame ed in particolare segnala come la certificazione del Pronto Soccorso sia piena- mente coerente con la data del sinistro indicata in citazione, richiamando, a tal fine,
l'annotazione presente nella sezione anamnesi (“riferisce incidente stradale ieri alle ore
16:30 circa”).
L'assunto dell'appellante è pienamente condivisibile in quanto il Giudice di Pace ha palesemente omesso di valutare il documento nella sua interezza ed, in particolare,
l'annotazione sopra richiamata volta a collocare il sinistro nel giorno precedente all'accesso al Pronto Soccorso e, precisamente, in data 8 agosto 2018.
Vi è, pertanto, piena coerenza tra la data del sinistro indicata in citazione e quella emergente dalle dichiarazioni rese dall'appellante al personale sanitario in occasione della redazione del predetto referto.
Ciò non esime, tuttavia, questo Giudice dal compiere un'approfondita analisi del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, volto a verificare se esso adeguatamente supporti la prova del fatto storico come descritto in citazione e possa, pertanto, dirsi sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si assume che la RA , nelle circostanze di luogo e tempo indicate, nel mentre Parte_1
stava per completare l'attraversamento stradale sulle strisce pedonali, sarebbe stata
“investita” da un'autovettura di colore scuro che percorreva la strada in oggetto “a velocità sostenuta” ed operava una manovra “al fine di svincolarsi dal traffico”.
Si legge in citazione che la RA , per effetto dell'urto, cadeva al suolo Pt_1
lamentando forti dolori a causa delle lesioni riportate che le imponevano di raggiunge- re il presidio ospedaliero S.M. OR NU in Napoli, ove le veniva diagnosticato un trauma contusivo in emitorace destro.
3
Occorre parimenti evidenziare che l'attrice, nell'introdurre il giudizio di primo grado, non solo ha omesso di allegare una relazione medico legale volta a quantificare i danni fisici patiti (in termini di IP, ITT ed ITP), ma ha finanche omesso di individuare quali postumi permanenti sarebbero esitati a seguito della certificata guarigione;
inutile dire che è parimenti mancata qualsivoglia quantificazione del credito risarcitorio, generica- mente contenuti nei limiti di euro 5.200,00.
Dalla lettura del foliario emerge l'assenza del deposito di relazione medico lega- le, sicchè non è dato comprendere se e quando sarebbe stata prodotta (avuto riguardo al giudizio di primo grado), la relazione medico legale a firma della dottoressa
[...]
recante la data del 1 dicembre 2020 e prodotta nel giudizio di appello. Per_1
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso un unico teste, il signor
; parte attrice ha, inoltre, depositato: a) copia della lettera in mora CP_2
inoltrata a mezzo pec alla convenuta compagnia in data 17 giugno 2019 (a fronte di un sinistro asseritamente verificatosi in data 08 agosto 2018); b) copia della denunzia querela depositata in data 15 novembre 2018 presso la Procura della Repubblica.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inattendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 17 giugno 2019 ovvero a distanza di oltre 10 mesi dal verificarsi del sinistro, con guarigione certifi- cata il 02 ottobre 2018) ed in atto di citazione, notificato in data 11 dicembre
2019, non viene indicato il nominativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già precedente- mente identificata dall'attrice/appellante (trattandosi, peraltro, di suo genero); or- bene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una viola- zione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in palese contrasto delle comuni regole di buon senso, atte-
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so che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in as- senza di intervento di autorità di polizia), consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridicità del sinistro, avrebbe sicuramente incrementa- to le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. As- solutamente irragionevole appare, pertanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizzato, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che parte appellante, in occasione della denunzia/querela depositata in data 15 no- vembre 2018 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ab- bia totalmente omesso di indicare il nominativo del teste escusso nel corso del giudizio di primo grado. Tale omissione, lungi dall'integrare il difetto di un presup- posto di legge per l'ammissione della prova, si traduce in un ulteriore elemento at- to a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che il denunziante, pur a conoscenza dei dati identificativi del testimone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti in virtù delle sti- molate indagini investigative;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probato- rie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presup- posto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in se- condo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass.
10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024).
E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce am-
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bientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostra-zione incontestabile e rigo- rosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si in- dirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantag- gio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si as- sume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudi- zio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro prin- cipio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legit- timità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, ab- bia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere libera- mente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass. 9939/12);
➢ non occorrono certo approfondite conoscenze e valutazioni medico legali per valutare l'assoluta implausibilità del quadro clinico, quale emergente dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso il Presidio Ospedaliero S.M.OR
NU in occasione dell'accesso del 09 agosto 2018, e la dinamica descritta in cita- zione, ove si assume un investimento dell'attrice, in fase di attraversamento del- la strada lungo le strisce pedonali, da parte di un'autovettura che procedeva ad elevata velocità; invero, in assenza di ulteriori specificazioni, deve ritenersi che la dinamica prospettata sia l'impatto diretto tra la parte anteriore dell'autovettura investitrice ed il fianco del pedone. Orbene la gravità del sinistro appena descritto appare obiettivamente incompatibile con le lesioni concretamente accertate presso l'indicato nosocomio nel corso del tempo (50 minuti circa) in cui la pazien- te ricevette le cure;
in tale occasione, invero, i sanitari, pur a fronte del riferito trauma, si limitarono ad operare una rx torace (da cui non emerge nessun elemen- to significativo, risultando totalmente negativa per esiti fratturativi) ed a raccoglie-
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re la dichiarazione della parte in ordine a dolori alle costole, riferendo generica- mente di una contusione all'emitorace destro;
tale quadro clinico (ancor più in as- senza di qualsivoglia escoriazione e/o edema, contusione che inevitabilmente avrebbero accompagnato il sinistro, ove verificatosi secondo le modalità descritte) integra, a parere di questo Giudice, condizione obiettivamente incompatibile con un violento investimento ad opera di un'autovettura pirata. Né rileva la prodotta ctp a firma della dottoressa che si palese, sotto il profilo della valuta- Persona_1
zione della compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, palesemente ca- rente ed apodittica;
➢ obiettivamente ambigua appare la circostanza che il referto di Pronto Soccorso rechi la casella “omissione di soccorso” barrata con una “x” apposta a penna, a fronte di un documento integralmente redatto con modalità informatiche, circo- stanza che, in assenza di evidenze o attestazioni provenienti dal personale sanita- ria, rende possibile che la stessa sia il frutto di arbitrarie interpolazioni postume del documento;
implausibile appare la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante con la memoria del 10 ottobre 2025, secondo cui sarebbe stato il personale sanita- rio a provvedervi;
è evidente che, in tal caso, detto personale avrebbe accompa- gnato tale interpolazione con una sottoscrizione ed apposizione di timbro del fir- matario
➢ il testimone escusso, il signor , ha espressamente dichiarato di essere CP_2
il genero dell'attrice/appellante per averne sposato la figlia;
tale circostanza rende quanto mai necessaria una valutazione rigorosa delle dichiarazioni rese propria in ragione del rapporto di affinità e del concreto rischio di dichiarazioni compiacenti;
inoltre è quanto mai singolare che il teste abbia riferito una dinamica del sinistro mai precedentemente palesatasi ovvero che la RA sarebbe stata attin- Pt_1
ta al fianco dallo specchietto retrovisore destro dell'autovettura, all'altezza del bacino;
appare obiettivamente inspiegabile il motivo per cui l'attrice, sia nella let- tera in mora che in atto di citazione, abbia omesso di fornire tali fondamentali spe- cificazioni in ordine alle concrete modalità del sinistro, preferendo trincerarsi die- tro il generico richiamo ad un investimento da parte di un'autovettura che proce-
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deva ad elevata velocità; tutto ciò mira ulteriormente e definitivamente la valuta- zione di credibilità ed attendibilità del teste;
➢ il testimone ha espressamente dichiarato di avere già reso due o tre testimonianze in materia di infortunistica stradale negli ultimi cinque anni (cfr. verbale di causa); anche tale circostanza appare statisticamente inquietante e corrobora le valuta- zioni di cui sopra;
➢ pur all'esito della corretta puntualizzazione nell'atto di appello in ordine alla data del sinistro indicata del referto di Pronto Soccorso, rimane la disarmonia con la narrazione presente in citazione ove si assume che la RA dopo Pt_1
l'incidente ed in ragione dei forti dolori ebbe necessità di ricorrere alle cure dei sa- nitari, senza alcuna precisazione che tale accesso intervenne a distanza di circa 24 ore dal presunto sinistro.
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfaci- mento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in man- canza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in euro 1.200,00 CP_1
per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
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unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 12 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
3485/2024 r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ESPOSITO GIUSEPPE (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso C.F._2
giusta procura in atti
- Appellante
E
FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. MESSURI MAURIZIO (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello notificato in data 07/02/2024, , rappresenta- Parte_1
ta dall'avv. Giuseppe Esposito, ha impugnato la sentenza n. 4870/2023 del Giudice di
Pace di Barra, depositata il 28 luglio 2023, che aveva rigettato integralmente la doman- da di risarcimento danni per lesioni asseritamente subite in conseguenza di un sinistro stradale meglio descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto la domanda infondata per insufficienza probatoria, rilevando la mancata dimostrazione dell'accadimento del sinistro, della sua
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dinamica e persino della data dell'evento.
L'appello si fonda su un unico motivo di gravame: l'errata valutazione della do- cumentazione prodotta, in particolare in riferimento alla data del sinistro, indicata come
08/08/2018 nell'atto di citazione e come 09/08/2018 nel referto del pronto soccorso.
L'appellante sostiene che tale discrasia non possa condurre al rigetto della domanda, essendo comunque provata la lesione e il collegamento con l'evento denunciato.
Si è costituita quale Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La società appellata ha eccepito la totale mancanza di prova rigorosa del sinistro e dei presupposti per l'azione contro il Fondo, evidenziando la genericità delle dichiara- zioni dell'attrice e dei testimoni, l'assenza di dettagli sulla dinamica, la mancata indica- zione di testimoni negli atti preliminari al giudizio e la mancata dimostrazione della circostanza che avrebbe impedito di rilevare la targa del veicolo, requisito essenziale per l'ipotesi di veicolo sconosciuto.
Ha inoltre rilevato che nel referto di pronto soccorso non vi è menzione dell'omissione di soccorso e che le lesioni non sono state quantificate per mancata perizia medico-legale.
La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025
a norma degli artt.350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
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L'intero impianto motivazionale a supporto della statuizione di rigetto, contenuto nella sentenza gravata, appare fondato su quanto emergente dal referto di Pronto
Soccorso prodotto dall'appellante in occasione della costituzione in giudizio.
Invero è documentalmente provato che l'attrice, attuale appellante, abbia fatto accesso in data 09 agosto 2018 alle ore 17:13 al Pronto Soccorso del Presidio Ospedalie- ro S.M. OR NU, sito in Napoli;
dall'esame del documento emerge nella sezione anamnesi “riferisce incidente stradale ieri alle ore 16:30 circa”.
La diagnosi formulata è, inoltre, “contusione in emitorace destro da investimento di pedone”; più in generale si rinvengono annotazioni di “incidente in strada” con riferito
“trauma toraco addominale”.
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Il Giudice di Pace assume che vi sarebbe un contrasto tra la data del sinistro emergente dalla documentazione sanitaria in esame (09 agosto 2018) e quella dichiara- ta dalla parte (08 agosto 2018), incertezza in ordine alla data del sinistro non dissipata dalle acquisite deposizioni testimoniali;
la sentenza si conclude con un breve disserta- zione in ordine al valore probatorio delle certificazioni sanitarie quale quella in esame.
L'appellante si duole dell'erronea interpretazione del materiale istruttorio in esame ed in particolare segnala come la certificazione del Pronto Soccorso sia piena- mente coerente con la data del sinistro indicata in citazione, richiamando, a tal fine,
l'annotazione presente nella sezione anamnesi (“riferisce incidente stradale ieri alle ore
16:30 circa”).
L'assunto dell'appellante è pienamente condivisibile in quanto il Giudice di Pace ha palesemente omesso di valutare il documento nella sua interezza ed, in particolare,
l'annotazione sopra richiamata volta a collocare il sinistro nel giorno precedente all'accesso al Pronto Soccorso e, precisamente, in data 8 agosto 2018.
Vi è, pertanto, piena coerenza tra la data del sinistro indicata in citazione e quella emergente dalle dichiarazioni rese dall'appellante al personale sanitario in occasione della redazione del predetto referto.
Ciò non esime, tuttavia, questo Giudice dal compiere un'approfondita analisi del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, volto a verificare se esso adeguatamente supporti la prova del fatto storico come descritto in citazione e possa, pertanto, dirsi sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si assume che la RA , nelle circostanze di luogo e tempo indicate, nel mentre Parte_1
stava per completare l'attraversamento stradale sulle strisce pedonali, sarebbe stata
“investita” da un'autovettura di colore scuro che percorreva la strada in oggetto “a velocità sostenuta” ed operava una manovra “al fine di svincolarsi dal traffico”.
Si legge in citazione che la RA , per effetto dell'urto, cadeva al suolo Pt_1
lamentando forti dolori a causa delle lesioni riportate che le imponevano di raggiunge- re il presidio ospedaliero S.M. OR NU in Napoli, ove le veniva diagnosticato un trauma contusivo in emitorace destro.
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Occorre parimenti evidenziare che l'attrice, nell'introdurre il giudizio di primo grado, non solo ha omesso di allegare una relazione medico legale volta a quantificare i danni fisici patiti (in termini di IP, ITT ed ITP), ma ha finanche omesso di individuare quali postumi permanenti sarebbero esitati a seguito della certificata guarigione;
inutile dire che è parimenti mancata qualsivoglia quantificazione del credito risarcitorio, generica- mente contenuti nei limiti di euro 5.200,00.
Dalla lettura del foliario emerge l'assenza del deposito di relazione medico lega- le, sicchè non è dato comprendere se e quando sarebbe stata prodotta (avuto riguardo al giudizio di primo grado), la relazione medico legale a firma della dottoressa
[...]
recante la data del 1 dicembre 2020 e prodotta nel giudizio di appello. Per_1
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso un unico teste, il signor
; parte attrice ha, inoltre, depositato: a) copia della lettera in mora CP_2
inoltrata a mezzo pec alla convenuta compagnia in data 17 giugno 2019 (a fronte di un sinistro asseritamente verificatosi in data 08 agosto 2018); b) copia della denunzia querela depositata in data 15 novembre 2018 presso la Procura della Repubblica.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inattendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 17 giugno 2019 ovvero a distanza di oltre 10 mesi dal verificarsi del sinistro, con guarigione certifi- cata il 02 ottobre 2018) ed in atto di citazione, notificato in data 11 dicembre
2019, non viene indicato il nominativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già precedente- mente identificata dall'attrice/appellante (trattandosi, peraltro, di suo genero); or- bene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una viola- zione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in palese contrasto delle comuni regole di buon senso, atte-
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so che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in as- senza di intervento di autorità di polizia), consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridicità del sinistro, avrebbe sicuramente incrementa- to le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. As- solutamente irragionevole appare, pertanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizzato, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che parte appellante, in occasione della denunzia/querela depositata in data 15 no- vembre 2018 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ab- bia totalmente omesso di indicare il nominativo del teste escusso nel corso del giudizio di primo grado. Tale omissione, lungi dall'integrare il difetto di un presup- posto di legge per l'ammissione della prova, si traduce in un ulteriore elemento at- to a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che il denunziante, pur a conoscenza dei dati identificativi del testimone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti in virtù delle sti- molate indagini investigative;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probato- rie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presup- posto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in se- condo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass.
10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024).
E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce am-
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bientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostra-zione incontestabile e rigo- rosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si in- dirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantag- gio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si as- sume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudi- zio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro prin- cipio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legit- timità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, ab- bia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere libera- mente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass. 9939/12);
➢ non occorrono certo approfondite conoscenze e valutazioni medico legali per valutare l'assoluta implausibilità del quadro clinico, quale emergente dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso il Presidio Ospedaliero S.M.OR
NU in occasione dell'accesso del 09 agosto 2018, e la dinamica descritta in cita- zione, ove si assume un investimento dell'attrice, in fase di attraversamento del- la strada lungo le strisce pedonali, da parte di un'autovettura che procedeva ad elevata velocità; invero, in assenza di ulteriori specificazioni, deve ritenersi che la dinamica prospettata sia l'impatto diretto tra la parte anteriore dell'autovettura investitrice ed il fianco del pedone. Orbene la gravità del sinistro appena descritto appare obiettivamente incompatibile con le lesioni concretamente accertate presso l'indicato nosocomio nel corso del tempo (50 minuti circa) in cui la pazien- te ricevette le cure;
in tale occasione, invero, i sanitari, pur a fronte del riferito trauma, si limitarono ad operare una rx torace (da cui non emerge nessun elemen- to significativo, risultando totalmente negativa per esiti fratturativi) ed a raccoglie-
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re la dichiarazione della parte in ordine a dolori alle costole, riferendo generica- mente di una contusione all'emitorace destro;
tale quadro clinico (ancor più in as- senza di qualsivoglia escoriazione e/o edema, contusione che inevitabilmente avrebbero accompagnato il sinistro, ove verificatosi secondo le modalità descritte) integra, a parere di questo Giudice, condizione obiettivamente incompatibile con un violento investimento ad opera di un'autovettura pirata. Né rileva la prodotta ctp a firma della dottoressa che si palese, sotto il profilo della valuta- Persona_1
zione della compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, palesemente ca- rente ed apodittica;
➢ obiettivamente ambigua appare la circostanza che il referto di Pronto Soccorso rechi la casella “omissione di soccorso” barrata con una “x” apposta a penna, a fronte di un documento integralmente redatto con modalità informatiche, circo- stanza che, in assenza di evidenze o attestazioni provenienti dal personale sanita- ria, rende possibile che la stessa sia il frutto di arbitrarie interpolazioni postume del documento;
implausibile appare la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante con la memoria del 10 ottobre 2025, secondo cui sarebbe stato il personale sanita- rio a provvedervi;
è evidente che, in tal caso, detto personale avrebbe accompa- gnato tale interpolazione con una sottoscrizione ed apposizione di timbro del fir- matario
➢ il testimone escusso, il signor , ha espressamente dichiarato di essere CP_2
il genero dell'attrice/appellante per averne sposato la figlia;
tale circostanza rende quanto mai necessaria una valutazione rigorosa delle dichiarazioni rese propria in ragione del rapporto di affinità e del concreto rischio di dichiarazioni compiacenti;
inoltre è quanto mai singolare che il teste abbia riferito una dinamica del sinistro mai precedentemente palesatasi ovvero che la RA sarebbe stata attin- Pt_1
ta al fianco dallo specchietto retrovisore destro dell'autovettura, all'altezza del bacino;
appare obiettivamente inspiegabile il motivo per cui l'attrice, sia nella let- tera in mora che in atto di citazione, abbia omesso di fornire tali fondamentali spe- cificazioni in ordine alle concrete modalità del sinistro, preferendo trincerarsi die- tro il generico richiamo ad un investimento da parte di un'autovettura che proce-
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deva ad elevata velocità; tutto ciò mira ulteriormente e definitivamente la valuta- zione di credibilità ed attendibilità del teste;
➢ il testimone ha espressamente dichiarato di avere già reso due o tre testimonianze in materia di infortunistica stradale negli ultimi cinque anni (cfr. verbale di causa); anche tale circostanza appare statisticamente inquietante e corrobora le valuta- zioni di cui sopra;
➢ pur all'esito della corretta puntualizzazione nell'atto di appello in ordine alla data del sinistro indicata del referto di Pronto Soccorso, rimane la disarmonia con la narrazione presente in citazione ove si assume che la RA dopo Pt_1
l'incidente ed in ragione dei forti dolori ebbe necessità di ricorrere alle cure dei sa- nitari, senza alcuna precisazione che tale accesso intervenne a distanza di circa 24 ore dal presunto sinistro.
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfaci- mento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in man- canza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in euro 1.200,00 CP_1
per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
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unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 12 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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