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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5330/2024 promossa da:
e per essa rappresentata da Parte_1 Parte_2
con gli avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti, giusta Parte_3
delega in atti
-RICORRENTE- contro
e Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'estinzione a far data dal 02.02.2015 della
[...]
(già – P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, con ultima sede in NO, Via Scarzello n. 5, e per l'effetto accertare e P.IVA_1 dichiarare che i beni immobili – ad oggi iscritti nei registri immobiliari in capo alla società
– siti nel comune di AL (NO), e censiti Controparte_4
7 – sono dalla stessa data del 02.02.2015 divenuti di proprietà dei signori
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_4 C.F._1
AL, Via Mincio n. 18, e/o di (C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 4 NO il 22.05.1957, residente a [...] int. 9.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali, nonché ad oneri, accessori previdenziali e fiscali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale esponendo: di essere creditrice nei confronti di Controparte_5 dell'importo di euro 215.155,18, oltre interessi e spese, in
[...]
forza del decreto ingiuntivo n. 1014/2022 emesso dal Tribunale di NO in data 8.11.2022; che con dichiarazione unilaterale del 2.4.2001, resa ex art. 2821 c.c., la società
[...]
(divenuta poi Controparte_4 Controparte_3
concedeva - a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] [...]
nei confronti della BA OL di NO (poi Controparte_5
divenuta Banco BP Spa, cedente del credito a - ipoteca volontaria Parte_1 dell'importo di € 258.228,40, iscritta il 04.04.2001 ai nn. 4630/883 presso la Conservatoria di
NO e rinnovata il 24.03.2021, sugli immobili siti nel comune di AL (NO) censiti al
C.T. al Foglio 63, mappali nn. 116 e 402 e al C.F. al Foglio 63, mappali 402 subalterni 2 e 3; che non avendo la onorato il Controparte_5
proprio debito, era interesse della creditrice procedere esecutivamente sui predetti immobili;
che, tuttavia, nonostante la risultasse Controparte_3
cancellata dal Registro Imprese già dal 2.2.2015, gli immobili ipotecati risultavano essere ancora intestati alla (poi Controparte_4 [...]
. Controparte_3
Nell'invocare i principi espressi dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
6070/2013, instava dunque la ricorrente affinchè venisse dichiarato che gli immobili sopra indicati erano di proprietà dei signori e , ex soci della Controparte_4 Controparte_3
società onde poi procedere ad esecuzione Controparte_3
forzata.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati contumaci con provvedimento del 18.9.2024.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente, odierna titolare del credito già vantato dal Banco BP S.p.A. (doc. 9), ha allegato e documentato di essere creditrice della Controparte_5 er l'importo di € 215.155,18, oltre interessi e spese, in forza del decreto
[...]
pagina 2 di 4 ingiuntivo n. 1014/2022 emesso dal Tribunale di NO;
non avendo la debitrice provveduto al pagamento, ha dunque interesse ad agire esecutivamente sugli immobili siti in AL, in forza dell'ipoteca concessa in data 2.4.2001 in favore della Controparte_6
(successivamente Banco BP S.p.A.) da
[...] Controparte_4
a garanzia dei debiti contratti dalla
[...] Controparte_5
[...]
La ricorrente ha poi documentato come la società Controparte_4
abbia variato, in data 30.3.2011, la denominazione sociale in
[...] [...] come quest'ultima sia stata cancellata dal Registro Controparte_3
Imprese in data 12.2.2015 (non 2.2.2015, come erroneamente indicato in ricorso) e come i soci fossero i signori (accomandante) e Controparte_4 Controparte_3
(accomandataria), odierni convenuti (cfr. visura storica sub doc. 5).
Come affermato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 6070/2013, “qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta […]).
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve dunque dichiararsi che gli immobili oggetto di causa, già di proprietà della società Controparte_4
poi sono divenuti di proprietà indivisa dei
[...] Controparte_3
signori e , ex soci della Controparte_4 Controparte_3 Controparte_3
a decorrere dal 12.2.2015, data di cancellazione della società dal Registro
[...]
Imprese (si rileva sul punto l'erroneità della data del 2.2.2015 indicata dalla ricorrente).
Va infine osservato come i convenuti, non costituendosi in giudizio, non abbiano fornito alcun elemento volto a contrastare le argomentazioni attoree.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dei convenuti.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (in considerazione della natura dichiarativa della presente sentenza), ridotte ai pagina 3 di 4 minimi alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara che gli immobili siti nel comune di AL (NO) e censiti nei registri catastali del predetto comune al C.F. al Foglio 63, part. 402, sub. 2, cat. A/2, cons. 12 vani;
al Foglio 63, part. 402, sub. 3, cat. C/2, cons. 44 mq;
al
C.T. al Foglio 63, part. 402, cons. 9 are 20 Ca;
al Foglio 63, part. 116, cons. 30 are 80 centiare, sono divenuti di proprietà di , nato a [...] il Controparte_1
20.11.1948 (C.F. ) e di , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
22.05.1957 (C.F. ), in comunione indivisa tra loro, a far data dal C.F._2
12.2.2015, a seguito della cancellazione dal Registro Imprese, in pari data, della società
Controparte_3
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_4 Controparte_3 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di notifica, ed oltre 15% rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Torino, in data 30.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5330/2024 promossa da:
e per essa rappresentata da Parte_1 Parte_2
con gli avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti, giusta Parte_3
delega in atti
-RICORRENTE- contro
e Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'estinzione a far data dal 02.02.2015 della
[...]
(già – P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, con ultima sede in NO, Via Scarzello n. 5, e per l'effetto accertare e P.IVA_1 dichiarare che i beni immobili – ad oggi iscritti nei registri immobiliari in capo alla società
– siti nel comune di AL (NO), e censiti Controparte_4
7 – sono dalla stessa data del 02.02.2015 divenuti di proprietà dei signori
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_4 C.F._1
AL, Via Mincio n. 18, e/o di (C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 4 NO il 22.05.1957, residente a [...] int. 9.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali, nonché ad oneri, accessori previdenziali e fiscali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale esponendo: di essere creditrice nei confronti di Controparte_5 dell'importo di euro 215.155,18, oltre interessi e spese, in
[...]
forza del decreto ingiuntivo n. 1014/2022 emesso dal Tribunale di NO in data 8.11.2022; che con dichiarazione unilaterale del 2.4.2001, resa ex art. 2821 c.c., la società
[...]
(divenuta poi Controparte_4 Controparte_3
concedeva - a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] [...]
nei confronti della BA OL di NO (poi Controparte_5
divenuta Banco BP Spa, cedente del credito a - ipoteca volontaria Parte_1 dell'importo di € 258.228,40, iscritta il 04.04.2001 ai nn. 4630/883 presso la Conservatoria di
NO e rinnovata il 24.03.2021, sugli immobili siti nel comune di AL (NO) censiti al
C.T. al Foglio 63, mappali nn. 116 e 402 e al C.F. al Foglio 63, mappali 402 subalterni 2 e 3; che non avendo la onorato il Controparte_5
proprio debito, era interesse della creditrice procedere esecutivamente sui predetti immobili;
che, tuttavia, nonostante la risultasse Controparte_3
cancellata dal Registro Imprese già dal 2.2.2015, gli immobili ipotecati risultavano essere ancora intestati alla (poi Controparte_4 [...]
. Controparte_3
Nell'invocare i principi espressi dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
6070/2013, instava dunque la ricorrente affinchè venisse dichiarato che gli immobili sopra indicati erano di proprietà dei signori e , ex soci della Controparte_4 Controparte_3
società onde poi procedere ad esecuzione Controparte_3
forzata.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati contumaci con provvedimento del 18.9.2024.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente, odierna titolare del credito già vantato dal Banco BP S.p.A. (doc. 9), ha allegato e documentato di essere creditrice della Controparte_5 er l'importo di € 215.155,18, oltre interessi e spese, in forza del decreto
[...]
pagina 2 di 4 ingiuntivo n. 1014/2022 emesso dal Tribunale di NO;
non avendo la debitrice provveduto al pagamento, ha dunque interesse ad agire esecutivamente sugli immobili siti in AL, in forza dell'ipoteca concessa in data 2.4.2001 in favore della Controparte_6
(successivamente Banco BP S.p.A.) da
[...] Controparte_4
a garanzia dei debiti contratti dalla
[...] Controparte_5
[...]
La ricorrente ha poi documentato come la società Controparte_4
abbia variato, in data 30.3.2011, la denominazione sociale in
[...] [...] come quest'ultima sia stata cancellata dal Registro Controparte_3
Imprese in data 12.2.2015 (non 2.2.2015, come erroneamente indicato in ricorso) e come i soci fossero i signori (accomandante) e Controparte_4 Controparte_3
(accomandataria), odierni convenuti (cfr. visura storica sub doc. 5).
Come affermato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 6070/2013, “qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta […]).
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve dunque dichiararsi che gli immobili oggetto di causa, già di proprietà della società Controparte_4
poi sono divenuti di proprietà indivisa dei
[...] Controparte_3
signori e , ex soci della Controparte_4 Controparte_3 Controparte_3
a decorrere dal 12.2.2015, data di cancellazione della società dal Registro
[...]
Imprese (si rileva sul punto l'erroneità della data del 2.2.2015 indicata dalla ricorrente).
Va infine osservato come i convenuti, non costituendosi in giudizio, non abbiano fornito alcun elemento volto a contrastare le argomentazioni attoree.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dei convenuti.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (in considerazione della natura dichiarativa della presente sentenza), ridotte ai pagina 3 di 4 minimi alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara che gli immobili siti nel comune di AL (NO) e censiti nei registri catastali del predetto comune al C.F. al Foglio 63, part. 402, sub. 2, cat. A/2, cons. 12 vani;
al Foglio 63, part. 402, sub. 3, cat. C/2, cons. 44 mq;
al
C.T. al Foglio 63, part. 402, cons. 9 are 20 Ca;
al Foglio 63, part. 116, cons. 30 are 80 centiare, sono divenuti di proprietà di , nato a [...] il Controparte_1
20.11.1948 (C.F. ) e di , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
22.05.1957 (C.F. ), in comunione indivisa tra loro, a far data dal C.F._2
12.2.2015, a seguito della cancellazione dal Registro Imprese, in pari data, della società
Controparte_3
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_4 Controparte_3 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di notifica, ed oltre 15% rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Torino, in data 30.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4