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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22466 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO AMBROSINO e Parte_1 GABRIELE RINALDI E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.11.2023, la ricorrente esponeva: di aver svolto un tirocinio dal 28.03.2017 al 17.10.2017, retribuito dalla Regione Campania, presso l'istituto “I Nuovi Orizzonti s.r.l.”, al termine del quale aveva lavorato dal 18.10.2017 al 28.02.2018 alle dipendenze di questa ultima con il vincolo della subordinazione con la mansione di educatrice al nido e senza regolare inquadramento;
che con sentenza n. 1808/2022 del 31.03.2022 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la società I Nuovi Orizzonti srl era stata condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 6.257,17 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione;
che, in data 27.04.22, detta sentenza era stata notificata alla società; che, in data 22.11.2022, veniva effettuato un pignoramento presso il debitore avente esito negativo;
che in data 27.09.2022 veniva depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento della che il procedimento si Controparte_2 concludeva con una dichiarazione di improcedibilità per essere il credito vantato dall'istante sottosoglia minima dell'indebitamento prevista dall'art. 15, ult. co., L.Fall. ex D. Lgs. n.5/2006; di aver presentato, in data 14.03.2023, una domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità di retribuzione;
che l non provvedeva al pagamento delle somme CP_1 spettanti. Tanto premesso, la ricorrente concludeva: “I. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione di € 395,02 a titolo Parte_1 di TFR, nonché €. 4.082,29 a titolo di crediti retributivi relativi agli
[... ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, maturati nei confronti della per i quali è stato richiesto Controparte_2 l'intervento del Fondo di garanzia dell ai sensi della L.297/1982 CP_1 e di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80; II. per l'effetto, condannare l in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€. 4.477,31, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
III. sempre per l'effetto, condannare l Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese,
[...] onorari e accessori di giudizio, ivi incluso il rimborso delle spese generali, da attribuirsi agli scriventi procuratori antistatari.” L , nel costituirsi, dichiarava che in data 05.12.2023 aveva accolto CP_1 la domanda presentata dalla ricorrente con riferimento al credito per TFR per un importo lordo di € 395,02 (corrispondente a quanto richiesto); che, per le tre mensilità richieste, ossia febbraio 2018, gennaio 2018 e dicembre 2017 eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito richiesto dato che non rientravano nel periodo di copertura del fondo di garanzia;
contestava altresì i conteggi presentati dalla ricorrente perché errati. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessata la materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento di € 452,58 a titolo di TFR e per la restante parte il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla liquidazione del TFR. Nella restante parte, il ricorso è fondato. Il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto o degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione CP_1 (quinquennale del TFR e annuale delle ultime retribuzioni ex art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992) del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014; Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006; Sez. L, Sentenza n. 14715 del 26/06/2006). Nel merito, con il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, all'art. 1 si è poi stabilito: «1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti». Il successivo Articolo 2 testualmente dispone quanto segue: «1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». Nel caso in esame, la sussistenza dell'infruttuosa azione individuale non risulta in contestazione così come la non assoggettabilità del datore di lavoro alla procedura concorsuale, circostanza derivante dal rigetto dell'istanza di fallimento proposta. Parte ricorrente con la sentenza n 1808/22 emessa in data 31.3.22 ha avuto il riconoscimento del suo rapporto di lavoro come subordinato, considerato che aveva per tutto il periodo lavorato per la datrice di lavoro senza un regolare contratto, ha poi dimostrato di aver esperito tutte le procedure per ottenere il pagamento delle tre mensilità prima di presentare domanda al Fondo di Garanzia. Avuto riguardo alla data del rigetto dell'istanza di fallimento, intervenuto in data 16.11.22, la presentazione della domanda amministrativa del 14.03.2023 ha validamente interrotto il nuovo corso prescrizionale, nuovamente interrotto con la notifica del presente ricorso. Inoltre, la Suprema Corte, con sentenza n. 1771 del 20 gennaio 2023, ha affermato che “nelle ipotesi di datore di lavoro insolvente, non soggetto alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria……«la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali……Il termine annuale di prescrizione, pertanto, inizia a decorrere dalla data in cui il lavoratore ha effettiva cognizione dell'esito negativo della procedura esecutiva ….. Per le ultime tre mensilità l'unica doglianza è l'esorbitanza della somma rispetto al massimale che per l'anno 2017 è pari a Euro 914,96 mensili mentre per l'anno 2018 è pari ad euro 925,03 mensili. Tuttavia, deve rilevarsi che, vertendo in materia di prestazione assistenziale è errato ancorare il massimale a quello previsto per le annualità di riferimento delle mensilità non corrisposte dovendosi, invece, far riferimento a quello relativo all'anno della domanda al Fondo. In tale caso non si verifica il superamento del massimale normativamente previsto. Ne consegue la condanna dell al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma lorda di €. 4.082,29 a titolo di crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 4.082,29 a titolo di crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi oltre interessi legali dalla cessazione del servizio al saldo. Dichiara la cessata materia del contendere riguardo il TFR. Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in € 1312,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione. Napoli, il 27.05.2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli