TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2006/2025
r.g., decisa nell'udienza del 13/05/2025, promossa da
, con gli avv.ti Luigi Pitaro e Manfredo Piazza;
Parte_1
ricorrente
contro
, con i Controparte_1
funzionari dott.ssa Regina Santamaria e avv. Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: periodo di prova.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.2.2025, l'istante in epigrafe chiedeva
Contr dichiararsi nei confronti del il proprio diritto a non essere sottoposta al periodo di formazione e prova quale dirigente scolastico.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente ha conseguito in corso di causa il trasferimento quale dirigente scolastico presso l'USR Calabria, sicché non ha più interesse al presente giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Taranto, 13/05/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2006/2025
r.g., decisa nell'udienza del 13/05/2025, promossa da
, con gli avv.ti Luigi Pitaro e Manfredo Piazza;
Parte_1
ricorrente
contro
, con i Controparte_1
funzionari dott.ssa Regina Santamaria e avv. Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: periodo di prova.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.2.2025, l'istante in epigrafe chiedeva
Contr dichiararsi nei confronti del il proprio diritto a non essere sottoposta al periodo di formazione e prova quale dirigente scolastico.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente ha conseguito in corso di causa il trasferimento quale dirigente scolastico presso l'USR Calabria, sicché non ha più interesse al presente giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Taranto, 13/05/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2