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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7907 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20740/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIPOLLARO MARIA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. SCALZI CONNY
Resistente FATTO e DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che era stato assunto dalla società in data 10.02.2003 con contratto a Controparte_1
tempo indeterminato ed inquadramento al 5° livello retributivo del CN per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ [RICORSO; che nel 2013 aveva partecipato ad un interpello interno pubblicato dalla datrice di lavoro per la selezione di figure tecniche da adibire all'Area Tecnico Manutentiva, presentando domanda per la posizione di geometra non iscritto all'albo professionale, essendo già in possesso del relativo diploma tecnico;
che, a seguito dell'utile collocamento in graduatoria, con ordine di servizio del 18.12.2013, la società gli aveva riconosciuto dal 01.01.2014 l'inquadramento contrattuale nel 6° livello, ferma restando la categoria di impiegato amministrativo, assegnandolo per i primi nove mesi del 2014 dapprima all'ufficio Condono e successivamente al P.I.S. (Pronto Intervento
Stradale); 2
che con successivo ordine di servizio del 29.09.2014, la datrice di lavoro lo aveva assegnato dal 1° ottobre 2014 al Settore Servizi Gestione Patrimonio – U.O. Dismissioni, con la mansione formale di “impiegato d'ordine” ed inquadramento al VI livello retributivo , ove aveva svolto e continuava a svolgere sopralluoghi per la verifica di eventuali variazioni degli immobili, incaricando i diversi professionisti (architetti, ingegneri) di provvedere agli allineamenti catastali;
che con atto di delega del 09.11.2015, l'allora Amministratore Unico, Dott. CP_2
gli aveva conferito anche la qualifica di “funzionario tecnico”, autorizzandolo alla
[...]
rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per la consultazione, richiesta di acquisizione e ritiro di documenti catastali relativi agli immobili di proprietà del in nome e per conto della Parte_2 Controparte_1 che tale incarico di funzionario tecnico era stato confermato dalle sub-procure notarili succedutesi nel tempo dal 21.06.2017 sino ad oggi, rilasciate dai vari amministratori unici della società, con le quali era stato nominato sub-procuratore, delegato a compiere tutte le attività necessarie per addivenire alla sottoscrizione, in nome e per conto del Parte_2
proprietario, di atti negoziali di alienazione, cancellazione di ipoteca, avveramento di
[...] condizione, relativi agli immobili di proprietà comunale ricompresi nel programma di dismissione. ; che dal 01.10.2014 era stato addetto all'Ufficio Dismissioni, competente per l'attuazione del piano di vendita del patrimonio immobiliare del Comune di ove aveva operato CP_1 unitamente al Sig. (dirigente, inquadrato al VII livello) e ad altri due tecnici Persona_1
geometri (AB SS e Sabato Donnarumma, inquadrati al VI livello); che utilizzava programmi informatici specialistici (GEPA, SEPACOM, DOCFA,
ARCHIFLOW) per verificare l'inserimento degli immobili nelle liste relative alle proprietà da dismettere e per l'istruzione dei fascicoli;
che, sulla base della delega del 09.11.2015, si interfacciava con l'Amministrazione
Finanziaria per consultare, acquisire e ritirare tutta la documentazione catastale degli immobili da dismettere, comprese le planimetrie depositate al catasto;
che effettuava sopralluoghi per rilevare eventuali difformità rispetto alle planimetrie catastali depositate e procedeva agli allineamenti catastali necessari;
3
che, in base ad espressa disposizione datoriale, affidava a tecnici esterni (ingegneri, architetti, geometri) l'incarico di procedere alle variazioni catastali, scegliendo la figura professionale da una short list predisposta dalla datrice, formalizzando direttamente gli incarichi e dirigendo e coordinando l'attività dei tecnici incaricati, che a lui rispondevano nell'esecuzione dell'incarico; che, in forza delle sub-procure notarili dal 21.06.2017, aveva il potere di sottoscrivere, in nome e per conto del proprietario, atti negoziali relativi agli immobili Parte_2
ricompresi nel programma di dismissione;
che predisponeva tutta la documentazione da trasmettere ai notai roganti, presenziava ai rogiti notarili per la stipula, pattuendo tutto quanto necessario o utile per la conclusione del contratto (compresa la rinuncia all'ipoteca legale), redigeva rapporti e curava le annotazioni catastali;
che stipulava atti di avveramento o mancato avveramento di condizione apposta alla vendita degli immobili di proprietà comunali;
che aveva il potere di convenire la costituzione di ipoteca in favore del a Parte_2
garanzia dell'eventuale dilazione del prezzo, nonché di consentire la cancellazione dell'ipoteca ad avvenuta estinzione del credito;
che, dal 01.10.2014 aveva espletato mansioni di maggior contenuto professionale rispetto alla categoria di inquadramento nella quale era stato collocato, in quanto l'attività non era limitata alle mere mansioni di concetto (che non richiedono competenza specifica né autonomia), avendo svolto attività di impiegato con funzioni direttive con autonomia operativa e discrezionalità decisionale, consentendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali relativi alla gestione e valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare del;
Parte_2
Che l'espletamento di fatto di superiori mansioni protrattosi per ben oltre due mesi comportava l'acquisizione definitiva del diritto all'inquadramento nella superiore categoria
VII.
Ciò premesso concludeva per:
“1. Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel 7° livello del CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ dal 01.10.2014; 4
2. Ordinare alla di inquadrare il ricorrente nel livello accertato con il Controparte_1
conseguente adeguamento economico;
3. Condannare la convenuta società al pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti all'effettivo riconoscimento dell'inquadramento superiore, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
5. In via gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, manlevare il lavoratore dal pagamento delle spese processuali alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018.”
Si costituiva la;
Controparte_1
che evidenziava, in via preliminare, che il rapporto di lavoro non potesse essere ricondotto nell'alveo del rapporto di lavoro privato disciplinato dal codice civile e, in particolare, dall'art. 2103 c.c., dovendo invece essere inquadrato come pubblico impiego privatizzato, soggetto alla disciplina del D.Lgs. 165/2001 in quanto dal novembre 2009 il Parte_2
era divenuto socio unico della la quale, a seguito delle
[...] CP_1 CP_1
modifiche statutarie, era divenuta società in house providing soggetta a controllo analogo;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non avesse aveva ai fini dell'inquadramento del lavoratore, dovendo procedersi all'esperimento delle procedure concorsuali.
Nel merito, contestava integralmente che il ricorrente si fosse mai occupato del conferimento di incarichi a professionisti esterni o della direzione e coordinamento della loro attività in quanto lo stesso c si era occupato esclusivamente della redazione/compilazione degli atti di conferimento, sottoposti poi al controllo e all'approvazione dei superiori.
Eccepiva: che al ricorrente non era mai stata assegnata la mansione di “funzionario tecnico”, non essendo tale figura prevista dal CN IZ . Contestava che la nota prot. n.
52074/15 del 09.11.2015 costituisse atto di conferimento di tale mansione e che la stessa fosse mai stata prorogata;
che la sub procura conferita avesse carattere fiduciario e non presupponesse il possesso di alcun requisito specifico, potendo essere conferita anche a terzi estranei alla società ; 5
che lo svolgimento di funzioni direttive presupponesse l'esistenza di una Struttura (Servizio,
Unità Operativa, Settore) da dirigere e il ricorrente non aveva mai diretto e coordinato alcuna Struttura, neppure di fatto, essendo le posizioni dirigenziali assegnate, secondo il
MOGC aziendale, solo a seguito di concorso interno;
che l era composta da sole quattro unità (Geom. - VII Parte_3 Persona_1
livello, il ricorrente, la Sig.ra AB SS e il Sig. Sabato Donnarumma - VI livello) e che al suo interno non vi fosse alcuna ulteriore struttura da dirigere;
che il ricorrente non era mai stato destinatario di obiettivi organizzativi o individuali .
Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
In via preliminare deve rilevarsi che la natura di società in house della Controparte_1
e, quindi, la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato che, come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3621/2018, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica.
I rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house, infatti, sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra- codicistiche applicabili all'impresa privata), fatte salve talune deroghe introdotte da specifiche disposizioni. (ad es. quanto al reclutamento del personale dipendente).
Quanto alla prima eccezione, occorre premettere che la come emerge Controparte_1 dalla documentazione in atti e dalle stesse difese della società convenuta, è una società per azioni partecipata al 100% dal costituita quale società in house Parte_2 providing per la gestione di servizi di interesse generale per conto dell'Ente, tra cui la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 6
Le società in house, pur avendo forma societaria privatistica, si caratterizzano per un rapporto organico con l'ente pubblico controllante tale da configurarle quale articolazione strumentale dell'amministrazione pubblica.
Tuttavia, la qualificazione della società come in house providing non comporta automaticamente l'applicazione integrale della disciplina del pubblico impiego privatizzato ai rapporti di lavoro instaurati dalla società medesima. Occorre, infatti, distinguere tra il regime applicabile alla società quale soggetto giuridico (con i conseguenti vincoli pubblicistici in materia di assunzioni, contenimento della spesa, trasparenza) e la disciplina dei singoli rapporti di lavoro.
I rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house, ancorché formalmente società di diritto privato, sono soggetti alla disciplina del rapporto di lavoro privato di cui al codice civile, salvo specifiche deroghe normative. L'art. 52 D.Lgs. 165/2001 che dispone che
“l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, si applica esclusivamente al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Nel caso di specie, la pur essendo società in house, non è ricompresa Controparte_1
nell'elencazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, né risultano essere state adottate specifiche disposizioni normative che estendano alla medesima la disciplina del pubblico impiego privatizzato. Pertanto, ai rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta si applica la disciplina codicistica del rapporto di lavoro subordinato privato, con particolare riferimento all'art. 2103 c.c. in materia di mansioni (in tal senso Cass. civ., Sez. lavoro, 01/12/2022, n. 35422).
Quanto alla seconda eccezione, relativa alla necessità del previo espletamento di procedure concorsuali per l'accesso ai livelli superiori, deve rilevarsi che la stessa si fonda su un presupposto erroneo. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 89/2023, richiamata dalla società convenuta, ha effettivamente affermato il principio secondo cui nelle società a partecipazione pubblica la selezione del personale deve essere preceduta dall'esperimento di procedure concorsuali. Tuttavia, tale principio attiene esclusivamente alle modalità di reclutamento del personale e non può essere esteso alla disciplina delle progressioni di carriera interne, che restano regolate dalla contrattazione collettiva applicabile e dalle norme 7
del codice civile. In altri termini, il principio della selezione concorsuale opera quale requisito necessario per l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma non impedisce che, una volta costituito il rapporto, trovino applicazione le normali regole in materia di svolgimento di mansioni superiori e di conseguente diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente.
Nel merito la domanda merita accoglimento.
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2015, stabilisce al comma 1 che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'inquadramento legale o alle mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Nelle ipotesi di assegnazione di mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La disciplina contrattuale collettiva applicabile al rapporto di lavoro in esame è costituita dal CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ, il cui art. 17 prevede che “decorsi due mesi di disimpegno delle mansioni inerenti alla categoria superiore, il lavoratore ha diritto al passaggio definitivo alla categoria stessa”.
La declaratoria del VI livello del CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ, assegnato al ricorrente, prevede che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite” .
La declaratoria del VII livello rivendicato, invece, stabilisce che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di 8
poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire” .
Dal raffronto tra le due declaratorie emerge che l'elemento distintivo essenziale tra il VI e il
VII livello è costituito dallo svolgimento di “funzioni direttive”, caratterizzate da
“autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa” e dalla “responsabilità circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”. Il VI livello, invece, pur prevedendo autonomia di iniziativa, circoscrive la stessa “nei limiti delle direttive generali impartite” e non contempla lo svolgimento di funzioni direttive né la responsabilità per il conseguimento di obiettivi.
Alla luce di tale inquadramento normativo e contrattuale, occorre esaminare le risultanze istruttorie al fine di verificare se le mansioni effettivamente svolte dal sig. siano Parte_1
riconducibili alla declaratoria del VII livello.
In particolare, risulta pacificamente accertato che il ricorrente, dal 01.10.2014, si è occupato in via continuativa e pressocché esclusiva dell'istruttoria dei fascicoli relativi agli immobili in dismissione di proprietà del svolgendo un'attività che si Parte_2
articolava in una pluralità di fasi, dalla ricezione dell'utente interessato all'acquisto sino alla stipula del rogito notarile di vendita dell'immobile.
Quanto all'attività di sopralluogo, emerge dalle dichiarazioni del ricorrente, confermate dal teste e dal teste , che la stessa veniva svolta “in piena autonomia in quanto Tes_1 Per_1 mi limitavo solo a comunicare che effettuavo un sopralluogo in esterni senza che comunicassi la località dove lo eseguivo” . Tale circostanza depone nel senso di un'ampia autonomia operativa del ricorrente nello svolgimento di tale attività, che non richiedeva preventive autorizzazioni o dettagliate direttive da parte dei superiori gerarchici.
Particolarmente significativa appare l'attività di individuazione e conferimento di incarichi ai professionisti esterni per l'esecuzione di variazioni catastali. Sul punto, le risultanze istruttorie sono concordi nel ritenere che il ricorrente disponesse di una short list di circa
300 professionisti, dalla quale selezionava autonomamente il tecnico da incaricare, seguendo un criterio di rotazione predefinito. Il ricorrente ha dichiarato di aver “assegnato circa 1000 incarichi” nel corso della propria attività, numero che testimonia l'ampiezza e la continuità di tale funzione.
Quanto alle modalità di conferimento degli incarichi, il teste ha confermato che Tes_1
“il ricorrente compila il format dell'incarico che deve essere conferito al professionista 9
esterno con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile e l'attività da svolgere” e che “Il ricorrente o l'altro geometra convoca il professionista esterno, gli spiega le attività che devono essere svolte” .
È vero, come eccepito dalla società convenuta e confermato dal teste , che la firma Per_1 sugli incarichi veniva apposta dai direttori ( , ). Tuttavia, tale circostanza non Per_2 Tes_2
vale a sminuire il contenuto professionale dell'attività svolta dal ricorrente, in quanto la sottoscrizione formale dell'atto da parte del superiore gerarchico costituisce elemento di controllo amministrativo-contabile che non incide sulla sostanza dell'attività istruttoria e decisionale sottostante. Del resto, come risulta dalle stesse dichiarazioni del teste , la Per_1 documentazione veniva “consegnata al sig. che ne verificava la correttezza Parte_1
evidenziando le eventuali parti che dovevano essere rettificate” .
Particolarmente rilevante appare altresì l'attività di controllo e validazione dei lavori eseguiti dai professionisti esterni. Il teste ha precisato che “Il ricorrente se ritiene Tes_1 che il DOCFA è corretto provvede alla sua sottoscrizione per cui il professionista può depositarlo in comune, oppure indica le eventuali correzioni da apportare. Tali attività sono svolte dal ricorrente autonomamente, solo in caso di particolari difficoltà, cosa che accade di rado, si rivolge al sottoscritto o al geometra ” . Per_1
Emerge dunque un'attività di coordinamento e controllo tecnico dell'operato dei professionisti esterni, svolta con ampia autonomia decisionale e solo eccezionalmente soggetta a supervisione da parte dei superiori gerarchici. Tale attività, che implica la valutazione tecnica della correttezza e della conformità dei lavori eseguiti, nonché
l'indicazione delle eventuali correzioni da apportare, presenta caratteristiche di complessità
e responsabilità che trascendono le mere funzioni esecutive e si collocano nell'ambito di quelle funzioni di coordinamento e controllo che caratterizzano i livelli superiori dell'inquadramento contrattuale.
Ulteriore elemento significativo è costituito dall'attività di elaborazione del prezzo di vendita dell'immobile. Il teste ha confermato che “Il ricorrente elabora il prezzo Tes_1 di vendita dell'immobile attenendosi ai parametri della legge 560/1993 quali la catastale, il reddito della persona interessata e la vetustà dell'immobile e propone il prezzo all'utente” .
Anche in questo caso emerge un'attività che, pur svolta sulla base di parametri normativi predefiniti, richiede capacità valutative e decisionali non meramente esecutive. 10
Quanto all'attività negoziale, risulta pacificamente accertato che il ricorrente, in forza delle sub-procure notarili rilasciate dal 21.06.2017, disponeva del potere di rappresentanza per la sottoscrizione, in nome e per conto del degli atti di vendita degli Pt_2 Parte_2
immobili ricompresi nel programma di dismissione. Il teste ha confermato che Tes_1
“La delega da parte del comune oltre al ricorrente è conferita al Direttore generale, al sottoscritto al geometra che siamo i responsabili di settimo livello dell'attività” . Per_1
Sul punto, la società convenuta ha eccepito che la sub-procura avesse carattere fiduciario e che l'attività di sottoscrizione di atti notarili non rientrasse tra le attività previste nel mansionario del CN, trattandosi dell'esercizio del potere di rappresentanza e non di una mansione. Tale eccezione non può essere condivisa. Invero, pur essendo vero che il conferimento della procura costituisce atto fiduciario, è altrettanto vero che l'esercizio concreto dei poteri rappresentativi implica lo svolgimento di un'attività lavorativa complessa, che comprende la predisposizione della documentazione da trasmettere ai notai, la partecipazione ai rogiti notarili, la pattuizione di quanto necessario per la conclusione del contratto, la redazione di rapporti e la cura delle annotazioni catastali.
Tale attività, come emerge dalle risultanze istruttorie, veniva svolta dal ricorrente in piena autonomia e con ampia discrezionalità decisionale. Il teste ha confermato che “Il Tes_1
ricorrente si interfaccia con il notaio per la redazione del rogito, comunica all'acquirente la bozza dell'atto e concorda l'appuntamento per la stipula” . Anche il teste ha Per_1
confermato che “Il ricorrente convocava l'utente per la consegna della proposta di vendita
e la relativa trattativa era curata dallo stesso” .
Particolarmente significativo appare il fatto che la sub-procura sia stata conferita, oltre che al ricorrente, esclusivamente a soggetti inquadrati al VII livello (Direttore generale, Geom.
Geom. ), come espressamente dichiarato dal teste Tale Tes_1 Per_1 Tes_1
circostanza costituisce elemento indiziario rilevante circa la natura e il contenuto professionale delle attività connesse all'esercizio del potere di rappresentanza.
_Quanto alla questione dello svolgimento di funzioni direttive, deve preliminarmente osservarsi che il concetto di “funzioni direttive” richiamato dalla declaratoria del VII livello non può essere interpretato nel senso di richiedere necessariamente la direzione formale di una struttura organizzativa complessa o il coordinamento gerarchico di più dipendenti. Tale interpretazione, sostenuta dalla società convenuta, è smentita dalla stessa declaratoria 11
contrattuale, la quale fa riferimento alle “funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire” .
Il concetto di funzioni direttive non coincide necessariamente con la direzione di personale, potendo consistere anche nella gestione autonoma e responsabile di un determinato processo lavorativo, con autonomia decisionale e responsabilità per i risultati.
Nel caso di specie, emerge dalle risultanze istruttorie che il sig. gestiva in Parte_1
piena autonomia l'intero processo di dismissione degli immobili comunali, dalla fase istruttoria iniziale sino alla stipula del rogito notarile, con autonomia decisionale in ordine alle scelte tecniche e operative da compiere nelle diverse fasi del procedimento. Il teste ha espressamente dichiarato che “Le attività svolte dal come descritte Per_1 Parte_1
sono svolte dallo stesso in completa autonomia” .
Quanto alla questione del coordinamento di professionisti esterni, è vero, come eccepito dalla società convenuta, che il ricorrente non aveva alle proprie dipendenze altri lavoratori subordinati della Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge Controparte_1 chiaramente che il ricorrente coordinava l'attività dei professionisti esterni incaricati delle variazioni catastali. Come dichiarato dallo stesso ricorrente, “Contattato il professionista lo convoco presso il mio ufficio dove gli espongo le cose che ho riscontrato sottoponendogli la vecchia planimetria” , e successivamente verificava la correttezza dei lavori eseguiti, indicando le eventuali correzioni da apportare.
Tale attività di coordinamento, pur non riguardando dipendenti della società, costituisce elemento rilevante ai fini della qualificazione delle mansioni svolte, in quanto implica l'esercizio di poteri direttivi e di controllo nei confronti di soggetti che, seppure formalmente autonomi, operano sotto la direzione tecnica del coordinatore nell'ambito di un processo lavorativo unitario.
La società convenuta ha eccepito che il ricorrente non fosse mai stato destinatario di obiettivi individuali e che gli obiettivi fossero assegnati esclusivamente ai responsabili di struttura (VII livello). Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dal teste , Tes_2
Part il quale ha dichiarato che “Non vi erano obiettivi individuali assegnati al sig. 12
. Vi è, invece, uno standard contrattuale di rendimento dell'ufficio che si doveva Pt_1
raggiungere al fine di evitare l'eventuale applicazione di sanzioni” .
Tuttavia, il teste ha dichiarato che “Gli obiettivi che vengono fissati per l'azienda Tes_1
dal comune di attengono al numero di immobili da vendere nel corso dell'anno, tali CP_1 obiettivi sono assegnati alla mia area, e di conseguenza gli stessi sono comunicati a coloro che si occupano dell'attività di dismissione ovvero al geometra e al ricorrente” . Per_1
Emerge dunque che, seppure gli obiettivi non fossero formalmente assegnati al ricorrente con atto unilaterale della società, gli stessi venivano di fatto comunicati e il ricorrente era chiamato a contribuire al loro raggiungimento.
Del resto, la mancata formalizzazione dell'assegnazione di obiettivi individuali al ricorrente potrebbe costituire proprio la conseguenza dell'inquadramento formale nel VI livello, che non prevede la responsabilità per il conseguimento di obiettivi, e non già la prova dell'effettivo contenuto delle mansioni svolte. In altri termini, l'assenza di formale assegnazione di obiettivi potrebbe essere conseguenza, e non causa, dell'erroneo inquadramento del lavoratore.
Deve inoltre rilevarsi che l'attribuzione di responsabilità per il conseguimento di obiettivi costituisce certamente elemento caratterizzante del VII livello, ma non può essere considerato requisito assolutamente necessario e sufficiente per l'inquadramento in tale livello. La declaratoria contrattuale fa riferimento, in via congiunta, alle “funzioni direttive” caratterizzate da “autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa” e alla “responsabilità circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”. Deve pertanto ritenersi che l'inquadramento nel VII livello possa essere giustificato anche in presenza di funzioni direttive con ampia autonomia e discrezionalità, ancorché non sia presente una formale assegnazione di obiettivi individuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che le mansioni effettivamente svolte dal sig. per complessità, autonomia decisionale, responsabilità e Parte_1
contenuto professionale, siano riconducibili alla declaratoria del VII livello del CN applicabile, piuttosto che a quella del VI livello.
In particolare, depongono in tal senso: a) l'ampia autonomia operativa nello svolgimento dei sopralluoghi, senza necessità di preventive autorizzazioni o dettagliate direttive;
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b) l'attività di individuazione, selezione e convocazione dei professionisti esterni, svolta autonomamente sulla base di criteri predefiniti;
c) l'attività di coordinamento tecnico e controllo dei lavori eseguiti dai professionisti esterni, con potere di validazione o di richiesta di correzioni;
d) l'elaborazione autonoma del prezzo di vendita dell'immobile, sulla base di parametri normativi;
e) la gestione autonoma dell'intero processo di dismissione, dalla fase istruttoria iniziale sino alla stipula del rogito notarile;
f) l'esercizio del potere di rappresentanza per la sottoscrizione degli atti di vendita, conferito con sub-procura assieme a soggetti inquadrati al VII livello;
g) la gestione delle relazioni con gli utenti interessati all'acquisto e con i notai roganti;
h) la comunicazione degli obiettivi dell'Ufficio e il contributo al loro raggiungimento.
Risulta pacifico che il sig. è stato assegnato all'Ufficio Dismissioni con ordine Parte_1 di servizio del 29.09.2014, con decorrenza dal 01.10.2014, e che da tale data ha continuativamente svolto le mansioni sopra descritte sino ad oggi.
Non risulta, poi, allegato né provato che l'assegnazione del sig. alle mansioni Parte_1 sopra descritte sia avvenuta in sostituzione di altro lavoratore assente. Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che il ricorrente è stato assegnato stabilmente all'Ufficio
Dismissioni quale addetto ordinario e non in sostituzione di altri dipendenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi integrato il diritto del sig.
[...]
all'inquadramento nel VII livello del CN per le imprese esercenti servizi di Pt_1
pulizia e servizi integrati/IZ, con decorrenza dal 01.12.2014, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. e dell'art. 17 del CN applicabile.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1 ottobre 2014 data di inizio dello svolgimento delle superiori mansioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svolta e dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 14
Accerta e dichiara il diritto del sig. all'inquadramento nel VII livello Parte_1
del CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ, con decorrenza dal 01.12.2014;
Condanna la al pagamento in favore del sig. di Controparte_1 Parte_1 tutte le differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, con decorenza dal 1 ottobre 2014, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre €. 200,00 per spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20740/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIPOLLARO MARIA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. SCALZI CONNY
Resistente FATTO e DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che era stato assunto dalla società in data 10.02.2003 con contratto a Controparte_1
tempo indeterminato ed inquadramento al 5° livello retributivo del CN per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ [RICORSO; che nel 2013 aveva partecipato ad un interpello interno pubblicato dalla datrice di lavoro per la selezione di figure tecniche da adibire all'Area Tecnico Manutentiva, presentando domanda per la posizione di geometra non iscritto all'albo professionale, essendo già in possesso del relativo diploma tecnico;
che, a seguito dell'utile collocamento in graduatoria, con ordine di servizio del 18.12.2013, la società gli aveva riconosciuto dal 01.01.2014 l'inquadramento contrattuale nel 6° livello, ferma restando la categoria di impiegato amministrativo, assegnandolo per i primi nove mesi del 2014 dapprima all'ufficio Condono e successivamente al P.I.S. (Pronto Intervento
Stradale); 2
che con successivo ordine di servizio del 29.09.2014, la datrice di lavoro lo aveva assegnato dal 1° ottobre 2014 al Settore Servizi Gestione Patrimonio – U.O. Dismissioni, con la mansione formale di “impiegato d'ordine” ed inquadramento al VI livello retributivo , ove aveva svolto e continuava a svolgere sopralluoghi per la verifica di eventuali variazioni degli immobili, incaricando i diversi professionisti (architetti, ingegneri) di provvedere agli allineamenti catastali;
che con atto di delega del 09.11.2015, l'allora Amministratore Unico, Dott. CP_2
gli aveva conferito anche la qualifica di “funzionario tecnico”, autorizzandolo alla
[...]
rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per la consultazione, richiesta di acquisizione e ritiro di documenti catastali relativi agli immobili di proprietà del in nome e per conto della Parte_2 Controparte_1 che tale incarico di funzionario tecnico era stato confermato dalle sub-procure notarili succedutesi nel tempo dal 21.06.2017 sino ad oggi, rilasciate dai vari amministratori unici della società, con le quali era stato nominato sub-procuratore, delegato a compiere tutte le attività necessarie per addivenire alla sottoscrizione, in nome e per conto del Parte_2
proprietario, di atti negoziali di alienazione, cancellazione di ipoteca, avveramento di
[...] condizione, relativi agli immobili di proprietà comunale ricompresi nel programma di dismissione. ; che dal 01.10.2014 era stato addetto all'Ufficio Dismissioni, competente per l'attuazione del piano di vendita del patrimonio immobiliare del Comune di ove aveva operato CP_1 unitamente al Sig. (dirigente, inquadrato al VII livello) e ad altri due tecnici Persona_1
geometri (AB SS e Sabato Donnarumma, inquadrati al VI livello); che utilizzava programmi informatici specialistici (GEPA, SEPACOM, DOCFA,
ARCHIFLOW) per verificare l'inserimento degli immobili nelle liste relative alle proprietà da dismettere e per l'istruzione dei fascicoli;
che, sulla base della delega del 09.11.2015, si interfacciava con l'Amministrazione
Finanziaria per consultare, acquisire e ritirare tutta la documentazione catastale degli immobili da dismettere, comprese le planimetrie depositate al catasto;
che effettuava sopralluoghi per rilevare eventuali difformità rispetto alle planimetrie catastali depositate e procedeva agli allineamenti catastali necessari;
3
che, in base ad espressa disposizione datoriale, affidava a tecnici esterni (ingegneri, architetti, geometri) l'incarico di procedere alle variazioni catastali, scegliendo la figura professionale da una short list predisposta dalla datrice, formalizzando direttamente gli incarichi e dirigendo e coordinando l'attività dei tecnici incaricati, che a lui rispondevano nell'esecuzione dell'incarico; che, in forza delle sub-procure notarili dal 21.06.2017, aveva il potere di sottoscrivere, in nome e per conto del proprietario, atti negoziali relativi agli immobili Parte_2
ricompresi nel programma di dismissione;
che predisponeva tutta la documentazione da trasmettere ai notai roganti, presenziava ai rogiti notarili per la stipula, pattuendo tutto quanto necessario o utile per la conclusione del contratto (compresa la rinuncia all'ipoteca legale), redigeva rapporti e curava le annotazioni catastali;
che stipulava atti di avveramento o mancato avveramento di condizione apposta alla vendita degli immobili di proprietà comunali;
che aveva il potere di convenire la costituzione di ipoteca in favore del a Parte_2
garanzia dell'eventuale dilazione del prezzo, nonché di consentire la cancellazione dell'ipoteca ad avvenuta estinzione del credito;
che, dal 01.10.2014 aveva espletato mansioni di maggior contenuto professionale rispetto alla categoria di inquadramento nella quale era stato collocato, in quanto l'attività non era limitata alle mere mansioni di concetto (che non richiedono competenza specifica né autonomia), avendo svolto attività di impiegato con funzioni direttive con autonomia operativa e discrezionalità decisionale, consentendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali relativi alla gestione e valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare del;
Parte_2
Che l'espletamento di fatto di superiori mansioni protrattosi per ben oltre due mesi comportava l'acquisizione definitiva del diritto all'inquadramento nella superiore categoria
VII.
Ciò premesso concludeva per:
“1. Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel 7° livello del CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ dal 01.10.2014; 4
2. Ordinare alla di inquadrare il ricorrente nel livello accertato con il Controparte_1
conseguente adeguamento economico;
3. Condannare la convenuta società al pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti all'effettivo riconoscimento dell'inquadramento superiore, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
5. In via gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, manlevare il lavoratore dal pagamento delle spese processuali alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018.”
Si costituiva la;
Controparte_1
che evidenziava, in via preliminare, che il rapporto di lavoro non potesse essere ricondotto nell'alveo del rapporto di lavoro privato disciplinato dal codice civile e, in particolare, dall'art. 2103 c.c., dovendo invece essere inquadrato come pubblico impiego privatizzato, soggetto alla disciplina del D.Lgs. 165/2001 in quanto dal novembre 2009 il Parte_2
era divenuto socio unico della la quale, a seguito delle
[...] CP_1 CP_1
modifiche statutarie, era divenuta società in house providing soggetta a controllo analogo;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non avesse aveva ai fini dell'inquadramento del lavoratore, dovendo procedersi all'esperimento delle procedure concorsuali.
Nel merito, contestava integralmente che il ricorrente si fosse mai occupato del conferimento di incarichi a professionisti esterni o della direzione e coordinamento della loro attività in quanto lo stesso c si era occupato esclusivamente della redazione/compilazione degli atti di conferimento, sottoposti poi al controllo e all'approvazione dei superiori.
Eccepiva: che al ricorrente non era mai stata assegnata la mansione di “funzionario tecnico”, non essendo tale figura prevista dal CN IZ . Contestava che la nota prot. n.
52074/15 del 09.11.2015 costituisse atto di conferimento di tale mansione e che la stessa fosse mai stata prorogata;
che la sub procura conferita avesse carattere fiduciario e non presupponesse il possesso di alcun requisito specifico, potendo essere conferita anche a terzi estranei alla società ; 5
che lo svolgimento di funzioni direttive presupponesse l'esistenza di una Struttura (Servizio,
Unità Operativa, Settore) da dirigere e il ricorrente non aveva mai diretto e coordinato alcuna Struttura, neppure di fatto, essendo le posizioni dirigenziali assegnate, secondo il
MOGC aziendale, solo a seguito di concorso interno;
che l era composta da sole quattro unità (Geom. - VII Parte_3 Persona_1
livello, il ricorrente, la Sig.ra AB SS e il Sig. Sabato Donnarumma - VI livello) e che al suo interno non vi fosse alcuna ulteriore struttura da dirigere;
che il ricorrente non era mai stato destinatario di obiettivi organizzativi o individuali .
Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
In via preliminare deve rilevarsi che la natura di società in house della Controparte_1
e, quindi, la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato che, come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3621/2018, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica.
I rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house, infatti, sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra- codicistiche applicabili all'impresa privata), fatte salve talune deroghe introdotte da specifiche disposizioni. (ad es. quanto al reclutamento del personale dipendente).
Quanto alla prima eccezione, occorre premettere che la come emerge Controparte_1 dalla documentazione in atti e dalle stesse difese della società convenuta, è una società per azioni partecipata al 100% dal costituita quale società in house Parte_2 providing per la gestione di servizi di interesse generale per conto dell'Ente, tra cui la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 6
Le società in house, pur avendo forma societaria privatistica, si caratterizzano per un rapporto organico con l'ente pubblico controllante tale da configurarle quale articolazione strumentale dell'amministrazione pubblica.
Tuttavia, la qualificazione della società come in house providing non comporta automaticamente l'applicazione integrale della disciplina del pubblico impiego privatizzato ai rapporti di lavoro instaurati dalla società medesima. Occorre, infatti, distinguere tra il regime applicabile alla società quale soggetto giuridico (con i conseguenti vincoli pubblicistici in materia di assunzioni, contenimento della spesa, trasparenza) e la disciplina dei singoli rapporti di lavoro.
I rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house, ancorché formalmente società di diritto privato, sono soggetti alla disciplina del rapporto di lavoro privato di cui al codice civile, salvo specifiche deroghe normative. L'art. 52 D.Lgs. 165/2001 che dispone che
“l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, si applica esclusivamente al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Nel caso di specie, la pur essendo società in house, non è ricompresa Controparte_1
nell'elencazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, né risultano essere state adottate specifiche disposizioni normative che estendano alla medesima la disciplina del pubblico impiego privatizzato. Pertanto, ai rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta si applica la disciplina codicistica del rapporto di lavoro subordinato privato, con particolare riferimento all'art. 2103 c.c. in materia di mansioni (in tal senso Cass. civ., Sez. lavoro, 01/12/2022, n. 35422).
Quanto alla seconda eccezione, relativa alla necessità del previo espletamento di procedure concorsuali per l'accesso ai livelli superiori, deve rilevarsi che la stessa si fonda su un presupposto erroneo. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 89/2023, richiamata dalla società convenuta, ha effettivamente affermato il principio secondo cui nelle società a partecipazione pubblica la selezione del personale deve essere preceduta dall'esperimento di procedure concorsuali. Tuttavia, tale principio attiene esclusivamente alle modalità di reclutamento del personale e non può essere esteso alla disciplina delle progressioni di carriera interne, che restano regolate dalla contrattazione collettiva applicabile e dalle norme 7
del codice civile. In altri termini, il principio della selezione concorsuale opera quale requisito necessario per l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma non impedisce che, una volta costituito il rapporto, trovino applicazione le normali regole in materia di svolgimento di mansioni superiori e di conseguente diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente.
Nel merito la domanda merita accoglimento.
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2015, stabilisce al comma 1 che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'inquadramento legale o alle mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Nelle ipotesi di assegnazione di mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La disciplina contrattuale collettiva applicabile al rapporto di lavoro in esame è costituita dal CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ, il cui art. 17 prevede che “decorsi due mesi di disimpegno delle mansioni inerenti alla categoria superiore, il lavoratore ha diritto al passaggio definitivo alla categoria stessa”.
La declaratoria del VI livello del CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ, assegnato al ricorrente, prevede che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite” .
La declaratoria del VII livello rivendicato, invece, stabilisce che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di 8
poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire” .
Dal raffronto tra le due declaratorie emerge che l'elemento distintivo essenziale tra il VI e il
VII livello è costituito dallo svolgimento di “funzioni direttive”, caratterizzate da
“autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa” e dalla “responsabilità circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”. Il VI livello, invece, pur prevedendo autonomia di iniziativa, circoscrive la stessa “nei limiti delle direttive generali impartite” e non contempla lo svolgimento di funzioni direttive né la responsabilità per il conseguimento di obiettivi.
Alla luce di tale inquadramento normativo e contrattuale, occorre esaminare le risultanze istruttorie al fine di verificare se le mansioni effettivamente svolte dal sig. siano Parte_1
riconducibili alla declaratoria del VII livello.
In particolare, risulta pacificamente accertato che il ricorrente, dal 01.10.2014, si è occupato in via continuativa e pressocché esclusiva dell'istruttoria dei fascicoli relativi agli immobili in dismissione di proprietà del svolgendo un'attività che si Parte_2
articolava in una pluralità di fasi, dalla ricezione dell'utente interessato all'acquisto sino alla stipula del rogito notarile di vendita dell'immobile.
Quanto all'attività di sopralluogo, emerge dalle dichiarazioni del ricorrente, confermate dal teste e dal teste , che la stessa veniva svolta “in piena autonomia in quanto Tes_1 Per_1 mi limitavo solo a comunicare che effettuavo un sopralluogo in esterni senza che comunicassi la località dove lo eseguivo” . Tale circostanza depone nel senso di un'ampia autonomia operativa del ricorrente nello svolgimento di tale attività, che non richiedeva preventive autorizzazioni o dettagliate direttive da parte dei superiori gerarchici.
Particolarmente significativa appare l'attività di individuazione e conferimento di incarichi ai professionisti esterni per l'esecuzione di variazioni catastali. Sul punto, le risultanze istruttorie sono concordi nel ritenere che il ricorrente disponesse di una short list di circa
300 professionisti, dalla quale selezionava autonomamente il tecnico da incaricare, seguendo un criterio di rotazione predefinito. Il ricorrente ha dichiarato di aver “assegnato circa 1000 incarichi” nel corso della propria attività, numero che testimonia l'ampiezza e la continuità di tale funzione.
Quanto alle modalità di conferimento degli incarichi, il teste ha confermato che Tes_1
“il ricorrente compila il format dell'incarico che deve essere conferito al professionista 9
esterno con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile e l'attività da svolgere” e che “Il ricorrente o l'altro geometra convoca il professionista esterno, gli spiega le attività che devono essere svolte” .
È vero, come eccepito dalla società convenuta e confermato dal teste , che la firma Per_1 sugli incarichi veniva apposta dai direttori ( , ). Tuttavia, tale circostanza non Per_2 Tes_2
vale a sminuire il contenuto professionale dell'attività svolta dal ricorrente, in quanto la sottoscrizione formale dell'atto da parte del superiore gerarchico costituisce elemento di controllo amministrativo-contabile che non incide sulla sostanza dell'attività istruttoria e decisionale sottostante. Del resto, come risulta dalle stesse dichiarazioni del teste , la Per_1 documentazione veniva “consegnata al sig. che ne verificava la correttezza Parte_1
evidenziando le eventuali parti che dovevano essere rettificate” .
Particolarmente rilevante appare altresì l'attività di controllo e validazione dei lavori eseguiti dai professionisti esterni. Il teste ha precisato che “Il ricorrente se ritiene Tes_1 che il DOCFA è corretto provvede alla sua sottoscrizione per cui il professionista può depositarlo in comune, oppure indica le eventuali correzioni da apportare. Tali attività sono svolte dal ricorrente autonomamente, solo in caso di particolari difficoltà, cosa che accade di rado, si rivolge al sottoscritto o al geometra ” . Per_1
Emerge dunque un'attività di coordinamento e controllo tecnico dell'operato dei professionisti esterni, svolta con ampia autonomia decisionale e solo eccezionalmente soggetta a supervisione da parte dei superiori gerarchici. Tale attività, che implica la valutazione tecnica della correttezza e della conformità dei lavori eseguiti, nonché
l'indicazione delle eventuali correzioni da apportare, presenta caratteristiche di complessità
e responsabilità che trascendono le mere funzioni esecutive e si collocano nell'ambito di quelle funzioni di coordinamento e controllo che caratterizzano i livelli superiori dell'inquadramento contrattuale.
Ulteriore elemento significativo è costituito dall'attività di elaborazione del prezzo di vendita dell'immobile. Il teste ha confermato che “Il ricorrente elabora il prezzo Tes_1 di vendita dell'immobile attenendosi ai parametri della legge 560/1993 quali la catastale, il reddito della persona interessata e la vetustà dell'immobile e propone il prezzo all'utente” .
Anche in questo caso emerge un'attività che, pur svolta sulla base di parametri normativi predefiniti, richiede capacità valutative e decisionali non meramente esecutive. 10
Quanto all'attività negoziale, risulta pacificamente accertato che il ricorrente, in forza delle sub-procure notarili rilasciate dal 21.06.2017, disponeva del potere di rappresentanza per la sottoscrizione, in nome e per conto del degli atti di vendita degli Pt_2 Parte_2
immobili ricompresi nel programma di dismissione. Il teste ha confermato che Tes_1
“La delega da parte del comune oltre al ricorrente è conferita al Direttore generale, al sottoscritto al geometra che siamo i responsabili di settimo livello dell'attività” . Per_1
Sul punto, la società convenuta ha eccepito che la sub-procura avesse carattere fiduciario e che l'attività di sottoscrizione di atti notarili non rientrasse tra le attività previste nel mansionario del CN, trattandosi dell'esercizio del potere di rappresentanza e non di una mansione. Tale eccezione non può essere condivisa. Invero, pur essendo vero che il conferimento della procura costituisce atto fiduciario, è altrettanto vero che l'esercizio concreto dei poteri rappresentativi implica lo svolgimento di un'attività lavorativa complessa, che comprende la predisposizione della documentazione da trasmettere ai notai, la partecipazione ai rogiti notarili, la pattuizione di quanto necessario per la conclusione del contratto, la redazione di rapporti e la cura delle annotazioni catastali.
Tale attività, come emerge dalle risultanze istruttorie, veniva svolta dal ricorrente in piena autonomia e con ampia discrezionalità decisionale. Il teste ha confermato che “Il Tes_1
ricorrente si interfaccia con il notaio per la redazione del rogito, comunica all'acquirente la bozza dell'atto e concorda l'appuntamento per la stipula” . Anche il teste ha Per_1
confermato che “Il ricorrente convocava l'utente per la consegna della proposta di vendita
e la relativa trattativa era curata dallo stesso” .
Particolarmente significativo appare il fatto che la sub-procura sia stata conferita, oltre che al ricorrente, esclusivamente a soggetti inquadrati al VII livello (Direttore generale, Geom.
Geom. ), come espressamente dichiarato dal teste Tale Tes_1 Per_1 Tes_1
circostanza costituisce elemento indiziario rilevante circa la natura e il contenuto professionale delle attività connesse all'esercizio del potere di rappresentanza.
_Quanto alla questione dello svolgimento di funzioni direttive, deve preliminarmente osservarsi che il concetto di “funzioni direttive” richiamato dalla declaratoria del VII livello non può essere interpretato nel senso di richiedere necessariamente la direzione formale di una struttura organizzativa complessa o il coordinamento gerarchico di più dipendenti. Tale interpretazione, sostenuta dalla società convenuta, è smentita dalla stessa declaratoria 11
contrattuale, la quale fa riferimento alle “funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire” .
Il concetto di funzioni direttive non coincide necessariamente con la direzione di personale, potendo consistere anche nella gestione autonoma e responsabile di un determinato processo lavorativo, con autonomia decisionale e responsabilità per i risultati.
Nel caso di specie, emerge dalle risultanze istruttorie che il sig. gestiva in Parte_1
piena autonomia l'intero processo di dismissione degli immobili comunali, dalla fase istruttoria iniziale sino alla stipula del rogito notarile, con autonomia decisionale in ordine alle scelte tecniche e operative da compiere nelle diverse fasi del procedimento. Il teste ha espressamente dichiarato che “Le attività svolte dal come descritte Per_1 Parte_1
sono svolte dallo stesso in completa autonomia” .
Quanto alla questione del coordinamento di professionisti esterni, è vero, come eccepito dalla società convenuta, che il ricorrente non aveva alle proprie dipendenze altri lavoratori subordinati della Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge Controparte_1 chiaramente che il ricorrente coordinava l'attività dei professionisti esterni incaricati delle variazioni catastali. Come dichiarato dallo stesso ricorrente, “Contattato il professionista lo convoco presso il mio ufficio dove gli espongo le cose che ho riscontrato sottoponendogli la vecchia planimetria” , e successivamente verificava la correttezza dei lavori eseguiti, indicando le eventuali correzioni da apportare.
Tale attività di coordinamento, pur non riguardando dipendenti della società, costituisce elemento rilevante ai fini della qualificazione delle mansioni svolte, in quanto implica l'esercizio di poteri direttivi e di controllo nei confronti di soggetti che, seppure formalmente autonomi, operano sotto la direzione tecnica del coordinatore nell'ambito di un processo lavorativo unitario.
La società convenuta ha eccepito che il ricorrente non fosse mai stato destinatario di obiettivi individuali e che gli obiettivi fossero assegnati esclusivamente ai responsabili di struttura (VII livello). Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dal teste , Tes_2
Part il quale ha dichiarato che “Non vi erano obiettivi individuali assegnati al sig. 12
. Vi è, invece, uno standard contrattuale di rendimento dell'ufficio che si doveva Pt_1
raggiungere al fine di evitare l'eventuale applicazione di sanzioni” .
Tuttavia, il teste ha dichiarato che “Gli obiettivi che vengono fissati per l'azienda Tes_1
dal comune di attengono al numero di immobili da vendere nel corso dell'anno, tali CP_1 obiettivi sono assegnati alla mia area, e di conseguenza gli stessi sono comunicati a coloro che si occupano dell'attività di dismissione ovvero al geometra e al ricorrente” . Per_1
Emerge dunque che, seppure gli obiettivi non fossero formalmente assegnati al ricorrente con atto unilaterale della società, gli stessi venivano di fatto comunicati e il ricorrente era chiamato a contribuire al loro raggiungimento.
Del resto, la mancata formalizzazione dell'assegnazione di obiettivi individuali al ricorrente potrebbe costituire proprio la conseguenza dell'inquadramento formale nel VI livello, che non prevede la responsabilità per il conseguimento di obiettivi, e non già la prova dell'effettivo contenuto delle mansioni svolte. In altri termini, l'assenza di formale assegnazione di obiettivi potrebbe essere conseguenza, e non causa, dell'erroneo inquadramento del lavoratore.
Deve inoltre rilevarsi che l'attribuzione di responsabilità per il conseguimento di obiettivi costituisce certamente elemento caratterizzante del VII livello, ma non può essere considerato requisito assolutamente necessario e sufficiente per l'inquadramento in tale livello. La declaratoria contrattuale fa riferimento, in via congiunta, alle “funzioni direttive” caratterizzate da “autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa” e alla “responsabilità circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”. Deve pertanto ritenersi che l'inquadramento nel VII livello possa essere giustificato anche in presenza di funzioni direttive con ampia autonomia e discrezionalità, ancorché non sia presente una formale assegnazione di obiettivi individuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che le mansioni effettivamente svolte dal sig. per complessità, autonomia decisionale, responsabilità e Parte_1
contenuto professionale, siano riconducibili alla declaratoria del VII livello del CN applicabile, piuttosto che a quella del VI livello.
In particolare, depongono in tal senso: a) l'ampia autonomia operativa nello svolgimento dei sopralluoghi, senza necessità di preventive autorizzazioni o dettagliate direttive;
13
b) l'attività di individuazione, selezione e convocazione dei professionisti esterni, svolta autonomamente sulla base di criteri predefiniti;
c) l'attività di coordinamento tecnico e controllo dei lavori eseguiti dai professionisti esterni, con potere di validazione o di richiesta di correzioni;
d) l'elaborazione autonoma del prezzo di vendita dell'immobile, sulla base di parametri normativi;
e) la gestione autonoma dell'intero processo di dismissione, dalla fase istruttoria iniziale sino alla stipula del rogito notarile;
f) l'esercizio del potere di rappresentanza per la sottoscrizione degli atti di vendita, conferito con sub-procura assieme a soggetti inquadrati al VII livello;
g) la gestione delle relazioni con gli utenti interessati all'acquisto e con i notai roganti;
h) la comunicazione degli obiettivi dell'Ufficio e il contributo al loro raggiungimento.
Risulta pacifico che il sig. è stato assegnato all'Ufficio Dismissioni con ordine Parte_1 di servizio del 29.09.2014, con decorrenza dal 01.10.2014, e che da tale data ha continuativamente svolto le mansioni sopra descritte sino ad oggi.
Non risulta, poi, allegato né provato che l'assegnazione del sig. alle mansioni Parte_1 sopra descritte sia avvenuta in sostituzione di altro lavoratore assente. Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che il ricorrente è stato assegnato stabilmente all'Ufficio
Dismissioni quale addetto ordinario e non in sostituzione di altri dipendenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi integrato il diritto del sig.
[...]
all'inquadramento nel VII livello del CN per le imprese esercenti servizi di Pt_1
pulizia e servizi integrati/IZ, con decorrenza dal 01.12.2014, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. e dell'art. 17 del CN applicabile.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1 ottobre 2014 data di inizio dello svolgimento delle superiori mansioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svolta e dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 14
Accerta e dichiara il diritto del sig. all'inquadramento nel VII livello Parte_1
del CN per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/IZ, con decorrenza dal 01.12.2014;
Condanna la al pagamento in favore del sig. di Controparte_1 Parte_1 tutte le differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, con decorenza dal 1 ottobre 2014, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre €. 200,00 per spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio