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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7455/2023 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Legnago (VR), Piazza della Libertà
n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANZI CP_1 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA M. MINGHETTI, 45
37045 LEGNAGO,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE: disporsi la revoca del pagamento del contributo per il mantenimento diretto da parte del datore di lavoro ex adverso richiesto ai sensi dell'art. 473-bis n. 37 in quanto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE : a) disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori Per_
e ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il padre, con diritto Per_2
della madre di vederle e tenerle con sé secondo i giorni e gli orari che verranno stabiliti all'esito del percorso psicologico avviato ovvero, in mancanza o in caso di esito negativo, dai
Servizi sociali competenti che il Tribunale Vorrà incaricare;
b) disporsi che la sig.ra corrisponda mensilmente al sig. la somma CP_1 Parte_1 di € 500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento delle figlie e nonché rimborsi nella misura del 50% le spese Per_2 straordinarie necessarie per le medesime secondo il “Protocollo Famiglia” in uso presso il
Tribunale di Verona.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: a) disporsi l'affidamento paritetico delle figlie Per_ minori e ad entrambi i genitori secondo i giorni e gli orari che verranno stabiliti Per_2 all'esito del percorso psicologico avviato ovvero, in mancanza o in caso di esito negativo, dai
Servizi Sociali competenti che il Tribunale Vorrà incaricare;
Per_ b) disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario delle figlie e Per_2
durante il relativo periodo di spettanza, nonché al reciproco rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per le medesime secondo il “Protocollo Famiglia” in uso presso il Tribunale di Verona.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, disporsi che il sig. corrisponda Pt_1
Per_ alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e la somma CP_1 Per_2 mensile di € 400,00 in considerazione del manifestarsi, nelle more del presente giudizio, della grave malattia sopra descritta e della conseguente contrazione del proprio reddito.
Per_ IN OGNI CASO: disporsi che l'assegno unico relativo alle figlie minori e venga Per_2
ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…”
pagina 2 di 10 Conclusioni di parte resistente: “1 . Rigettarsi la domanda principale del ricorrente relativa all'interversione del collocamento delle minori presso l'abitazione paterna perché non - due giorni infrasettimanali, non consecutivi, e precisamente il mercoledì (dalle ore 13) sino al giorno seguente quando le accompagnerà a scuola e il venerdì dalle ore 13,00 senza pernotto fino alle ore 21,30 quando le riaccompagnerà a casa nelle settimane in cui il padre non tiene con sé le figlie nel weekend;
- le vacanze natalizie, di carnevale e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, per i giorni di Natale/Santo Stefano e Pasqua/Lunedì dell'Angelo si seguirà il principio dell'alternanza.
In particolare per le festività natalizie le figlie staranno con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre compreso e con l'altro dal 31 dicembre fino alla riapertura delle scuole, curando di anno in anno l'alternanza con l'uno e l'altro genitore.
Stessa alternanza varrà per le vacanze pasquali: tre giorni con un genitore comprensivo della domenica di Pasqua, tre giorni con l'altro comprensivo del lunedì dell'Angelo.
I genitori manterranno medesima alternanza anche per le altre festività (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo 1 Novembre, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, ecc: ad esempio se le figlie trascorreranno il 25 Aprile con il padre, il successivo primo maggio lo trascorreranno con la madre) eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana.
-durante le vacanze estive il padre terrà con sé le figlie due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre entro il 30 marzo di ogni anno, onde evitare sovrapposizioni;
Indipendentemente dai turni di responsabilità, le figlie trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno delle figlie sarà assicurato il loro incontro con il genitore con il quale non si trovi.
Nelle rimanenti giornate resterà applicato il calendario ordinariamente previsto, salvi in ogni caso diversi accordi tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con adeguato preavviso i periodi di vacanza che intendono trascorrere con le figlie indicativamente entro il 30 marzo di ogni anno il periodo di ferie estivo di ciascuno, entro l'8 dicembre di ogni anno il periodo di ferie per le vacanze natalizie, ed entro il 28 febbraio di ogni anno il periodo di ferie per le vacanze pasquali. I genitori si impegnano a
pagina 3 di 10 rispettare i tempi di visita e permanenza come sopra indicati, fermo restando che in caso di oggettiva impossibilità sarà loro onore chiedere tempestivamente all'altro genitore la disponibilità a tenere le figlie con sé o ad accompagnarle/riprenderle da scuola, disponendo entrambi i genitori di avvalersi dell'aiuto dei rispettivi familiari. I genitori si impegnano comunque a garantire reciprocamente la possibilità di concordare i relativi recuperi con le figlie.
I genitori dovranno, reciprocamente comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con le figlie, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie o si recheranno per una permanenza con pernottamento in occasione di fine settimana.
Ciascun genitore potrà conferire direttamente e brevemente con le figlie a mezzo telefono quotidianamente.
b) porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva, di euro 800,00 disposta CP_1
con decreto del 16.12.2021 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT che s.e.o. ammonta ad euro 812,20 nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle relative spese straordinarie ed accessorie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5 . Disporsi che l'AUU venga percepito nella misura del 100% dalla signora in ragione CP_1
della prevalente gestione quotidiana delle figlie da parte della madre e in ragione dell'aumento del canone di locazione e degli oneri abitativi di cui il signor non è Pt_1
gravato con conseguente risparmio in detti termini.
6 . Respingersi ogni diversa ed ulteriore domanda della ricorrente
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
1) Affido e residenza prevalente delle figlie.
Il ricorrente ha introdotto il procedimento chiedendo la modifica della regolamentazione della Per_ responsabilità genitoriale sulle figlie e nate rispettivamente il 21/05/2010 e il Per_2
19/05/2016, dalla relazione con la resistente/convenuta, a modifica della precedente pagina 4 di 10 regolamentazione di cui al decreto del Tribunale di Verona n. cron 9519 del 20/12/2021, in specie quanto a residenza prevalente delle figlie, regolazione delle visite e contributo al mantenimento.
Il ricorrente lamenta un sostanziale disinteresse della madre, presso cui le minori vivono prevalentemente, a fronte del disagio manifestato dalla figlia sfociato in Persona_3 un'aggressione a due compagne di classe, nonché a fronte delle plurime segnalazioni degli insegnanti circa comportamenti non consoni a scuola e lo scarso rendimento. Lamenta analogo disinteresse anche nei riguardi della figlia minore A fronte di ciò insta in Per_2
principalità affinché – fermo l'affido condiviso – le figlie siano collocate prevalentemente presso di sé, con conseguente obbligo contributivo a carico della madre, e previsione di un supporto dei Servizi Sociali. In via subordinata insta per una collocazione paritetica ed alternata delle figlie presso l'uno e l'altro genitore, con mantenimento diretto di ciascuno nei periodi di spettanza.
La resistente si oppone, negando categoricamente di non interessarsi alle figlie, e, di contro, contesta l'eccessiva ingerenza della nonna e della zia paterne nella vita delle minori.
Evidenzia, inoltre, come sia il ricorrente a non interessarsi dell'andamento scolastico delle figlie, tanto da interfacciarsi lei sola con gli insegnanti;
nega che il padre provveda al pagamento della scuola di danza per la figlia posto che le lezioni sono impartite dalla Per_2
zia. Per_
è stata ascoltata dal Giudice e, per quanto riguarda il tema della residenza prevalente della minore, nulla traspare dalle sue dichiarazioni che faccia propendere per l'opportunità di disporre una modifica rispetto all'attuale prevalente collocazione presso la madre. Anzi, da Per_ quanto dichiarato da emerge la sua disponibilità all'aumento dei tempi di permanenza presso padre, purché egli sia a casa. Significativamente sul punto precisa: “Spesso non vedo mio padre il mercoledì e il venerdì perché lavora però se fosse libero preferirei starci anche un giorno in più, a condizione che lui stia a casa. Perché quando dico che vado da mio padre in pratica vado da mia nonna perché lui lavora. Lui spesso si reca anche all'estero e quindi sta diverse notti fuori (n.d.e. sottolineatura dell'estensore)”.
La minore ha riferito di non avere tratto vantaggi da un precedente percorso psicologico e di essere disponibile ad una ripresa del supporto solo se ciò fosse utile a “calmare le acque”,
pagina 5 di 10 quindi non tanto per aiutare sé stessa, quanto i genitori, con una chiara allusione alla conflittualità tra le parti.
All'esito dell'ascolto il Giudice designato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha confermato la regolamentazione in essere.
In limine litis è emerso che il ricorrente ha presentato le dimissioni volontarie dal lavoro di camionista a tempo indeterminato sino ad allora svolto, come documentato dalla resistente/convenuta. Non è stato però chiarito – ed il relativo onere grava sul ricorrente medesimo – quale ulteriore impiego avrebbe svolto, con quale impegno temporale, con che retribuzione e presso quale datore di lavoro. Non ha quindi fornito alcun elemento, anche sopravvenuto rispetto all'introduzione del procedimento, per rendere accoglibili le sue istanze nel preminente interesse delle figlie.
Venendo, poi, alla regolamentazione delle visite, si conferma quella concordata dalle parti, sia pure allora in via temporanea, all'udienza del 7 gennaio 2025, che recepiva di fatto quanto già posto in essere autonomamente dalle parti. Il padre, quindi, ferma per il resto la regolamentazione di cui al decreto del 2021, vedrà e terrà con sé le figlie:
- il mercoledì senza pernotto da dopo scuola (dalle 13,00) a dopo cena;
- il venerdì (dalle 13,00) con pernotto fino al sabato mattina (dalle 9,30 alle 10,00) nei week end di spettanza della madre;
- dal venerdì (dalle 13,00) fino alla domenica sera dopo cena (massimo ore 21,30) nei week end di spettanza del padre.
Resta ferma la regolamentazione già in essere relativa al riparo dei periodi di vacanza. Sono altresì salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
2) Determinazioni di tipo economico.
Va anzitutto premesso che, per quanto il ricorrente sia stato colpito all'inizio del 2025 e senza preavviso da una patologia seria, come documentato dal medesimo, sì che attualmente fruisce di un periodo di malattia e, quindi, percepisce un importo inferiore rispetto a quello ordinario, si ritiene di confermare a suo carico l'obbligo di versare alla resistente, per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 800,00, ma espressa al valore attuale, a decorrere dal deposito del ricorso.
Giova ricordare che lo stesso ricorrente, come documentato dalla resistente, il 9 gennaio 2025 ha presentato le proprie dimissioni dal lavoro a tempo indeterminato sino ad allora svolto, con pagina 6 di 10 decorrenza dal 10 febbraio 2025. Nulla è stato precisato e, lo si ribadisce, il relativo onere grava sul ricorrente, in ordine al nuovo lavoro che andrà a svolgere. Non è pensabile, infatti, che egli, su cui gravano obblighi di assistenza nei confronti delle figlie, abbia dato le dimissioni da un impiego remunerativo e a tempo indeterminato senza avere già reperito un lavoro quanto meno con pari retribuzione o a condizioni analoghe. Nelle more, come detto, si
è manifestata la patologia e, quindi, la decorrenza delle dimissioni è stata protratta in là nel tempo. Diametralmente opposte, inoltre, sono le versioni rese dalle parti negli scritti conclusivi circa il percorso di riabilitazione e la ripresa del ricorrente dalla malattia.
Esaminata, quindi, la situazione reddituale/patrimoniale delle parti, nell'ottica che il ricorrente possa riprendere un'attività lavorativa remunerata analogamente a quella svolta in precedenza, deve darsi atto che dall'istruttoria svolta emerge che la resistente, vista più volte presso il locale “Al Chiosco” in giorni (il sabato) o in orari non coincidenti con quelli corrispondenti ai tempi di lavoro dichiarati, possa svolgere un orario di lavoro più ampio. Benché, infatti, il datore di lavoro, sentito, abbia dichiarato che, al più, vi sono cambio turni o spostamenti di orario per le ferie tra i sei dipendenti del locale, appare comunque plausibile un maggiore impiego orario, ad esempio, in caso di malattia dei colleghi o di altre evenienze, che non consentano un mero scambio di turni o di giorni di ferie. Risulta dall'analisi degli estratti conto e delle buste paga, che rispetto al 2021, allorché, come indicato nel decreto del
Tribunale, ella percepiva circa 600,00 euro mensili di retribuzione, gli introiti mensili siano maggiori, di media superiori agli 800,00 euro al mese.
La resistente lamenta di pagare una somma maggiore per la locazione dell'abitazione in cui vive (euro 450,00 anziché euro 350,00 mensili) rispetto alla precedente regolamentazione del
Tribunale. Il dato è però neutralizzato dai maggiori introiti percepiti.
D'altro canto l'impegno lavorativo della resistente/convenuta, limitato ad un part time, tiene anche conto dell'esigenza di seguire le figlie minori, soprattutto la più giovane, nata nel 2016.
La ripartizione dell'AUU non era affrontata nel decreto del 2021, in quanto sovvenzione introdotta successivamente.
Esso viene percepito al 100% dalla resistente/convenuta per l'importo di circa 443,00 euro mensili. Si tratta, quindi, di una sopravvenienza favorevole rispetto all'emissione del provvedimento del 2021 (che nulla disponeva nemmeno quanto ai precedenti assegni familiari, comunque di natura diversa rispetto all'AUU). Né, consta, che il ricorrente avesse pagina 7 di 10 mai acconsentito alla percezione da parte della resistente per l'intero ammontare di tale erogazione pubblica. La ripartizione al 50% dell'assegno appare anche in linea con l'attuale situazione di salute del ricorrente e con la progressiva ripresa dell'attività di lavoro.
Si ritiene, quindi, che l'AUU per le figlie debba essere ripartito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, al 50% tra le parti.
3) Istanza di revoca dell'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
L'istanza del resistente di revoca del pagamento diretto da parte del datore di lavoro non si basa tanto sul tema dell'inadempimento, sia pure risalente al 2021 per la quota maggiore e, in misura minore, al mancato adeguamento ISTAT, che non sono contestati, quanto, invece, su asseriti controcrediti del ricorrente nei confronti della resistente. Va al riguardo evidenziato come la natura propria dei debiti/crediti per il mantenimento, che hanno una componente alimentare, escluda la possibilità che essi siano posti tout cour in compensazione con voci di crediti di diversa natura. La giurisprudenza inoltre considera sufficiente ai fini dell'ordine diretto di pagamento anche un inadempimento di entità esigua.
La richiesta di revoca del pagamento diretto è altresì motivata dal ricorrente dall'asserita recente diminuzione dei redditi in capo. Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte sul punto, idonee a respingere l'istanza.
Nemmeno appare decisivo ai fini della revoca il fatto che la comunicazione della richiesta al datore di lavoro di pagamento diretto del contributo per il mantenimento delle figlie non sia stata inoltrata anche al ricorrente. La comunicazione anche all'obbligato in via principale appare dettata anzitutto per evitare possibili “doppi” esborsi da parte del medesimo, nel senso che sia l'obbligato in proprio che il suo datore di lavoro versino per la medesima mensilità la somma dovuta (evenienza che nel caso in esame non consta si sia verificata).
Va infine rilevato, per quanto ad colorandum, che, poiché il ricorrente aveva già comunicato le dimissioni volontarie dal lavoro e che è subentrata una proroga alla scadenza del rapporto lavorativo per la sopravvenuta malattia, il pagamento diretto da parte di Organizzazione
Produttori Geofur è comunque destinato a venire meno.
Tanto premesso, non si ritiene che, quanto dedotto dal resistente/convenuto giustifichi la revoca immediata, da parte del Tribunale, del pagamento diretto da parte del datore di lavoro richiesto dalla resistente/convenuta ex art. 473 bis. 37 c.p.c.
pagina 8 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile prevalentemente in capo al ricorrente, le cui istanze sono state in gran parte rigettate. Deve però darsi atto che la resistente è soccombente in relazione al riparto dell'AUU, che per l'entità dello stesso (oltre
440,00 euro mensili), non può dirsi statuizione ancillare rispetto alle altre determinazioni qui assunte. Si ritiene quindi di compensare per 1/4 le spese di lite, e di porre a carico del ricorrente la refusione della quota residua (3/4) in favore della resistente/convenuta, come indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Verona
n. cron 9519 del 20/12/2021, che per il resto conferma:
1) Quanto alle visite, il padre vedrà e terrà con sé le figlie:
- il mercoledì senza pernotto da dopo scuola (dalle 13,00) a dopo cena;
- il venerdì (dalle 13,00) con pernotto fino al sabato mattina (dalle 9,30 alle 10,00) nei week end di spettanza della madre;
- dal venerdì (dalle 13,00) fino alla domenica sera dopo cena (massimo ore 21,30) nei week end di spettanza del padre.
Resta ferma la regolamentazione già in essere relativa al riparo dei periodi di vacanza. Salvi diversi eventuali accordi tra le parti.
2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento
Per_ delle figlie e la somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) a Per_2
decorrere dal deposito del ricorso (somma da intendersi espressa al valore attuale), con rivalutazione annuale ISTAT;
resta ferma la ripartizione delle spese accessorie/straordinarie già in essere;
3) Assegno unico ed universale per le figlie ripartito al 50% tra i genitori a decorrere dalla pubblicazione della sentenza;
4) Rigetta l'istanza del ricorrente di revoca dell'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro;
5) Previa compensazione per 1/4, condanna il resistente al pagamento della quota residua delle spese di lite (3/4) a favore della resistente/convenuta, che, al netto della compensazione,
pagina 9 di 10 liquida in euro 5.757,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. dott. Claudia Dal Martello
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7455/2023 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Legnago (VR), Piazza della Libertà
n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANZI CP_1 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA M. MINGHETTI, 45
37045 LEGNAGO,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE: disporsi la revoca del pagamento del contributo per il mantenimento diretto da parte del datore di lavoro ex adverso richiesto ai sensi dell'art. 473-bis n. 37 in quanto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE : a) disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori Per_
e ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il padre, con diritto Per_2
della madre di vederle e tenerle con sé secondo i giorni e gli orari che verranno stabiliti all'esito del percorso psicologico avviato ovvero, in mancanza o in caso di esito negativo, dai
Servizi sociali competenti che il Tribunale Vorrà incaricare;
b) disporsi che la sig.ra corrisponda mensilmente al sig. la somma CP_1 Parte_1 di € 500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento delle figlie e nonché rimborsi nella misura del 50% le spese Per_2 straordinarie necessarie per le medesime secondo il “Protocollo Famiglia” in uso presso il
Tribunale di Verona.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: a) disporsi l'affidamento paritetico delle figlie Per_ minori e ad entrambi i genitori secondo i giorni e gli orari che verranno stabiliti Per_2 all'esito del percorso psicologico avviato ovvero, in mancanza o in caso di esito negativo, dai
Servizi Sociali competenti che il Tribunale Vorrà incaricare;
Per_ b) disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario delle figlie e Per_2
durante il relativo periodo di spettanza, nonché al reciproco rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per le medesime secondo il “Protocollo Famiglia” in uso presso il Tribunale di Verona.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, disporsi che il sig. corrisponda Pt_1
Per_ alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e la somma CP_1 Per_2 mensile di € 400,00 in considerazione del manifestarsi, nelle more del presente giudizio, della grave malattia sopra descritta e della conseguente contrazione del proprio reddito.
Per_ IN OGNI CASO: disporsi che l'assegno unico relativo alle figlie minori e venga Per_2
ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…”
pagina 2 di 10 Conclusioni di parte resistente: “1 . Rigettarsi la domanda principale del ricorrente relativa all'interversione del collocamento delle minori presso l'abitazione paterna perché non - due giorni infrasettimanali, non consecutivi, e precisamente il mercoledì (dalle ore 13) sino al giorno seguente quando le accompagnerà a scuola e il venerdì dalle ore 13,00 senza pernotto fino alle ore 21,30 quando le riaccompagnerà a casa nelle settimane in cui il padre non tiene con sé le figlie nel weekend;
- le vacanze natalizie, di carnevale e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, per i giorni di Natale/Santo Stefano e Pasqua/Lunedì dell'Angelo si seguirà il principio dell'alternanza.
In particolare per le festività natalizie le figlie staranno con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre compreso e con l'altro dal 31 dicembre fino alla riapertura delle scuole, curando di anno in anno l'alternanza con l'uno e l'altro genitore.
Stessa alternanza varrà per le vacanze pasquali: tre giorni con un genitore comprensivo della domenica di Pasqua, tre giorni con l'altro comprensivo del lunedì dell'Angelo.
I genitori manterranno medesima alternanza anche per le altre festività (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo 1 Novembre, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, ecc: ad esempio se le figlie trascorreranno il 25 Aprile con il padre, il successivo primo maggio lo trascorreranno con la madre) eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana.
-durante le vacanze estive il padre terrà con sé le figlie due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre entro il 30 marzo di ogni anno, onde evitare sovrapposizioni;
Indipendentemente dai turni di responsabilità, le figlie trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno delle figlie sarà assicurato il loro incontro con il genitore con il quale non si trovi.
Nelle rimanenti giornate resterà applicato il calendario ordinariamente previsto, salvi in ogni caso diversi accordi tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con adeguato preavviso i periodi di vacanza che intendono trascorrere con le figlie indicativamente entro il 30 marzo di ogni anno il periodo di ferie estivo di ciascuno, entro l'8 dicembre di ogni anno il periodo di ferie per le vacanze natalizie, ed entro il 28 febbraio di ogni anno il periodo di ferie per le vacanze pasquali. I genitori si impegnano a
pagina 3 di 10 rispettare i tempi di visita e permanenza come sopra indicati, fermo restando che in caso di oggettiva impossibilità sarà loro onore chiedere tempestivamente all'altro genitore la disponibilità a tenere le figlie con sé o ad accompagnarle/riprenderle da scuola, disponendo entrambi i genitori di avvalersi dell'aiuto dei rispettivi familiari. I genitori si impegnano comunque a garantire reciprocamente la possibilità di concordare i relativi recuperi con le figlie.
I genitori dovranno, reciprocamente comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con le figlie, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie o si recheranno per una permanenza con pernottamento in occasione di fine settimana.
Ciascun genitore potrà conferire direttamente e brevemente con le figlie a mezzo telefono quotidianamente.
b) porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva, di euro 800,00 disposta CP_1
con decreto del 16.12.2021 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT che s.e.o. ammonta ad euro 812,20 nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle relative spese straordinarie ed accessorie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5 . Disporsi che l'AUU venga percepito nella misura del 100% dalla signora in ragione CP_1
della prevalente gestione quotidiana delle figlie da parte della madre e in ragione dell'aumento del canone di locazione e degli oneri abitativi di cui il signor non è Pt_1
gravato con conseguente risparmio in detti termini.
6 . Respingersi ogni diversa ed ulteriore domanda della ricorrente
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
1) Affido e residenza prevalente delle figlie.
Il ricorrente ha introdotto il procedimento chiedendo la modifica della regolamentazione della Per_ responsabilità genitoriale sulle figlie e nate rispettivamente il 21/05/2010 e il Per_2
19/05/2016, dalla relazione con la resistente/convenuta, a modifica della precedente pagina 4 di 10 regolamentazione di cui al decreto del Tribunale di Verona n. cron 9519 del 20/12/2021, in specie quanto a residenza prevalente delle figlie, regolazione delle visite e contributo al mantenimento.
Il ricorrente lamenta un sostanziale disinteresse della madre, presso cui le minori vivono prevalentemente, a fronte del disagio manifestato dalla figlia sfociato in Persona_3 un'aggressione a due compagne di classe, nonché a fronte delle plurime segnalazioni degli insegnanti circa comportamenti non consoni a scuola e lo scarso rendimento. Lamenta analogo disinteresse anche nei riguardi della figlia minore A fronte di ciò insta in Per_2
principalità affinché – fermo l'affido condiviso – le figlie siano collocate prevalentemente presso di sé, con conseguente obbligo contributivo a carico della madre, e previsione di un supporto dei Servizi Sociali. In via subordinata insta per una collocazione paritetica ed alternata delle figlie presso l'uno e l'altro genitore, con mantenimento diretto di ciascuno nei periodi di spettanza.
La resistente si oppone, negando categoricamente di non interessarsi alle figlie, e, di contro, contesta l'eccessiva ingerenza della nonna e della zia paterne nella vita delle minori.
Evidenzia, inoltre, come sia il ricorrente a non interessarsi dell'andamento scolastico delle figlie, tanto da interfacciarsi lei sola con gli insegnanti;
nega che il padre provveda al pagamento della scuola di danza per la figlia posto che le lezioni sono impartite dalla Per_2
zia. Per_
è stata ascoltata dal Giudice e, per quanto riguarda il tema della residenza prevalente della minore, nulla traspare dalle sue dichiarazioni che faccia propendere per l'opportunità di disporre una modifica rispetto all'attuale prevalente collocazione presso la madre. Anzi, da Per_ quanto dichiarato da emerge la sua disponibilità all'aumento dei tempi di permanenza presso padre, purché egli sia a casa. Significativamente sul punto precisa: “Spesso non vedo mio padre il mercoledì e il venerdì perché lavora però se fosse libero preferirei starci anche un giorno in più, a condizione che lui stia a casa. Perché quando dico che vado da mio padre in pratica vado da mia nonna perché lui lavora. Lui spesso si reca anche all'estero e quindi sta diverse notti fuori (n.d.e. sottolineatura dell'estensore)”.
La minore ha riferito di non avere tratto vantaggi da un precedente percorso psicologico e di essere disponibile ad una ripresa del supporto solo se ciò fosse utile a “calmare le acque”,
pagina 5 di 10 quindi non tanto per aiutare sé stessa, quanto i genitori, con una chiara allusione alla conflittualità tra le parti.
All'esito dell'ascolto il Giudice designato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha confermato la regolamentazione in essere.
In limine litis è emerso che il ricorrente ha presentato le dimissioni volontarie dal lavoro di camionista a tempo indeterminato sino ad allora svolto, come documentato dalla resistente/convenuta. Non è stato però chiarito – ed il relativo onere grava sul ricorrente medesimo – quale ulteriore impiego avrebbe svolto, con quale impegno temporale, con che retribuzione e presso quale datore di lavoro. Non ha quindi fornito alcun elemento, anche sopravvenuto rispetto all'introduzione del procedimento, per rendere accoglibili le sue istanze nel preminente interesse delle figlie.
Venendo, poi, alla regolamentazione delle visite, si conferma quella concordata dalle parti, sia pure allora in via temporanea, all'udienza del 7 gennaio 2025, che recepiva di fatto quanto già posto in essere autonomamente dalle parti. Il padre, quindi, ferma per il resto la regolamentazione di cui al decreto del 2021, vedrà e terrà con sé le figlie:
- il mercoledì senza pernotto da dopo scuola (dalle 13,00) a dopo cena;
- il venerdì (dalle 13,00) con pernotto fino al sabato mattina (dalle 9,30 alle 10,00) nei week end di spettanza della madre;
- dal venerdì (dalle 13,00) fino alla domenica sera dopo cena (massimo ore 21,30) nei week end di spettanza del padre.
Resta ferma la regolamentazione già in essere relativa al riparo dei periodi di vacanza. Sono altresì salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
2) Determinazioni di tipo economico.
Va anzitutto premesso che, per quanto il ricorrente sia stato colpito all'inizio del 2025 e senza preavviso da una patologia seria, come documentato dal medesimo, sì che attualmente fruisce di un periodo di malattia e, quindi, percepisce un importo inferiore rispetto a quello ordinario, si ritiene di confermare a suo carico l'obbligo di versare alla resistente, per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 800,00, ma espressa al valore attuale, a decorrere dal deposito del ricorso.
Giova ricordare che lo stesso ricorrente, come documentato dalla resistente, il 9 gennaio 2025 ha presentato le proprie dimissioni dal lavoro a tempo indeterminato sino ad allora svolto, con pagina 6 di 10 decorrenza dal 10 febbraio 2025. Nulla è stato precisato e, lo si ribadisce, il relativo onere grava sul ricorrente, in ordine al nuovo lavoro che andrà a svolgere. Non è pensabile, infatti, che egli, su cui gravano obblighi di assistenza nei confronti delle figlie, abbia dato le dimissioni da un impiego remunerativo e a tempo indeterminato senza avere già reperito un lavoro quanto meno con pari retribuzione o a condizioni analoghe. Nelle more, come detto, si
è manifestata la patologia e, quindi, la decorrenza delle dimissioni è stata protratta in là nel tempo. Diametralmente opposte, inoltre, sono le versioni rese dalle parti negli scritti conclusivi circa il percorso di riabilitazione e la ripresa del ricorrente dalla malattia.
Esaminata, quindi, la situazione reddituale/patrimoniale delle parti, nell'ottica che il ricorrente possa riprendere un'attività lavorativa remunerata analogamente a quella svolta in precedenza, deve darsi atto che dall'istruttoria svolta emerge che la resistente, vista più volte presso il locale “Al Chiosco” in giorni (il sabato) o in orari non coincidenti con quelli corrispondenti ai tempi di lavoro dichiarati, possa svolgere un orario di lavoro più ampio. Benché, infatti, il datore di lavoro, sentito, abbia dichiarato che, al più, vi sono cambio turni o spostamenti di orario per le ferie tra i sei dipendenti del locale, appare comunque plausibile un maggiore impiego orario, ad esempio, in caso di malattia dei colleghi o di altre evenienze, che non consentano un mero scambio di turni o di giorni di ferie. Risulta dall'analisi degli estratti conto e delle buste paga, che rispetto al 2021, allorché, come indicato nel decreto del
Tribunale, ella percepiva circa 600,00 euro mensili di retribuzione, gli introiti mensili siano maggiori, di media superiori agli 800,00 euro al mese.
La resistente lamenta di pagare una somma maggiore per la locazione dell'abitazione in cui vive (euro 450,00 anziché euro 350,00 mensili) rispetto alla precedente regolamentazione del
Tribunale. Il dato è però neutralizzato dai maggiori introiti percepiti.
D'altro canto l'impegno lavorativo della resistente/convenuta, limitato ad un part time, tiene anche conto dell'esigenza di seguire le figlie minori, soprattutto la più giovane, nata nel 2016.
La ripartizione dell'AUU non era affrontata nel decreto del 2021, in quanto sovvenzione introdotta successivamente.
Esso viene percepito al 100% dalla resistente/convenuta per l'importo di circa 443,00 euro mensili. Si tratta, quindi, di una sopravvenienza favorevole rispetto all'emissione del provvedimento del 2021 (che nulla disponeva nemmeno quanto ai precedenti assegni familiari, comunque di natura diversa rispetto all'AUU). Né, consta, che il ricorrente avesse pagina 7 di 10 mai acconsentito alla percezione da parte della resistente per l'intero ammontare di tale erogazione pubblica. La ripartizione al 50% dell'assegno appare anche in linea con l'attuale situazione di salute del ricorrente e con la progressiva ripresa dell'attività di lavoro.
Si ritiene, quindi, che l'AUU per le figlie debba essere ripartito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, al 50% tra le parti.
3) Istanza di revoca dell'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
L'istanza del resistente di revoca del pagamento diretto da parte del datore di lavoro non si basa tanto sul tema dell'inadempimento, sia pure risalente al 2021 per la quota maggiore e, in misura minore, al mancato adeguamento ISTAT, che non sono contestati, quanto, invece, su asseriti controcrediti del ricorrente nei confronti della resistente. Va al riguardo evidenziato come la natura propria dei debiti/crediti per il mantenimento, che hanno una componente alimentare, escluda la possibilità che essi siano posti tout cour in compensazione con voci di crediti di diversa natura. La giurisprudenza inoltre considera sufficiente ai fini dell'ordine diretto di pagamento anche un inadempimento di entità esigua.
La richiesta di revoca del pagamento diretto è altresì motivata dal ricorrente dall'asserita recente diminuzione dei redditi in capo. Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte sul punto, idonee a respingere l'istanza.
Nemmeno appare decisivo ai fini della revoca il fatto che la comunicazione della richiesta al datore di lavoro di pagamento diretto del contributo per il mantenimento delle figlie non sia stata inoltrata anche al ricorrente. La comunicazione anche all'obbligato in via principale appare dettata anzitutto per evitare possibili “doppi” esborsi da parte del medesimo, nel senso che sia l'obbligato in proprio che il suo datore di lavoro versino per la medesima mensilità la somma dovuta (evenienza che nel caso in esame non consta si sia verificata).
Va infine rilevato, per quanto ad colorandum, che, poiché il ricorrente aveva già comunicato le dimissioni volontarie dal lavoro e che è subentrata una proroga alla scadenza del rapporto lavorativo per la sopravvenuta malattia, il pagamento diretto da parte di Organizzazione
Produttori Geofur è comunque destinato a venire meno.
Tanto premesso, non si ritiene che, quanto dedotto dal resistente/convenuto giustifichi la revoca immediata, da parte del Tribunale, del pagamento diretto da parte del datore di lavoro richiesto dalla resistente/convenuta ex art. 473 bis. 37 c.p.c.
pagina 8 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile prevalentemente in capo al ricorrente, le cui istanze sono state in gran parte rigettate. Deve però darsi atto che la resistente è soccombente in relazione al riparto dell'AUU, che per l'entità dello stesso (oltre
440,00 euro mensili), non può dirsi statuizione ancillare rispetto alle altre determinazioni qui assunte. Si ritiene quindi di compensare per 1/4 le spese di lite, e di porre a carico del ricorrente la refusione della quota residua (3/4) in favore della resistente/convenuta, come indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Verona
n. cron 9519 del 20/12/2021, che per il resto conferma:
1) Quanto alle visite, il padre vedrà e terrà con sé le figlie:
- il mercoledì senza pernotto da dopo scuola (dalle 13,00) a dopo cena;
- il venerdì (dalle 13,00) con pernotto fino al sabato mattina (dalle 9,30 alle 10,00) nei week end di spettanza della madre;
- dal venerdì (dalle 13,00) fino alla domenica sera dopo cena (massimo ore 21,30) nei week end di spettanza del padre.
Resta ferma la regolamentazione già in essere relativa al riparo dei periodi di vacanza. Salvi diversi eventuali accordi tra le parti.
2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento
Per_ delle figlie e la somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) a Per_2
decorrere dal deposito del ricorso (somma da intendersi espressa al valore attuale), con rivalutazione annuale ISTAT;
resta ferma la ripartizione delle spese accessorie/straordinarie già in essere;
3) Assegno unico ed universale per le figlie ripartito al 50% tra i genitori a decorrere dalla pubblicazione della sentenza;
4) Rigetta l'istanza del ricorrente di revoca dell'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro;
5) Previa compensazione per 1/4, condanna il resistente al pagamento della quota residua delle spese di lite (3/4) a favore della resistente/convenuta, che, al netto della compensazione,
pagina 9 di 10 liquida in euro 5.757,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. dott. Claudia Dal Martello
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
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