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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritto al n. 452 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti. Parte_1 C.F._1
LONGO MASSIMO e SPINELLO VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il loro
Studio in VIA CAMPANA, 36 10125 TORINO;
- ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti PALMISANO PAOLO, ELISABETTA P.IVA_1
CAPPARIELLO, PALOMBELLA ANNUNZIATA E COLANTUONI VILMA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. CASTELLI FRANCESCA, in C.SO VITTORIO
EMANUELE II, 68 10121 TORINO;
- convenuta in opposizione
1 Oggetto: sanzioni CONSOB – opposizione ex art. 187 septies TUF.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Tutto ciò premesso, , come sopra rappresentata e Parte_1
difesa, insta, con la più ampia riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione, affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concesso alla ricorrente un termine di replica alla memoria difensiva che verrà depositata dalla previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla segnalata CP_1
riunione (o trattazione in parallelo) del presente procedimento a quelli, già pendenti con R.G.
n. 513/2023 e n. 1021/2023, previa fissazione di apposita udienza,
Voglia
• in via principale, annullare, per le ragioni tutte esposte in atti, la Delibera n. CP_1
23012/2024 e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso,
e così o per l'effetto annullare e/o caducare tutti i provvedimenti irrogati, con ogni conseguente effetto, anche restitutorio di quanto versato a titolo di sanzioni pecuniarie e ciò anche in ordine al conseguente annullamento della Delibera, indicata in epigrafe, di sequestro di beni n. 22963 del 17 gennaio 2024;
• in via subordinata, rideterminare la sanzione pecuniaria irrogata con la Delibera n.
23012/2024, la durata dell'accessoria sanzione interdittiva, nonché l'importo oggetto della
Delibera n. 22963 del 17 gennaio 2024, con riduzione dei medesimi anche secondo equa determinazione.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso delle spese generali, CPA e
IVA, e rifusione del contributo unificato corrisposto”.
Per parte convenuta in opposizione: “si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di
Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni e istanze (ivi comprese quelle istruttorie), nel prosieguo del giudizio, anche in replica alle argomentazioni avversarie.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la delibera sanzionatoria di CP_1
1.1.1 - Con un primo comunicato stampa diffuso il 10 marzo 2020, alle ore 8,15, in piena pandemia covid-19, società operante nel settore farmaceutico e della Parte_2 diagnostica in vitro, ha dato l'annuncio di avere completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari a supportare l'approvazione da parte della UE e della FDA un test molecolare in grado di consentire l'individuazione del virus entro 60 minuti, rispetto alle 5-6 ore fino a quel momento occorrenti;
il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di marzo 2020.
1.1.2 - Con un secondo comunicato stampa diffuso il 7 aprile 2020, alle ore 07,09,
ha dato l'annuncio di aver altresì completato presso il Pt_2 Controparte_2
gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di
[...]
processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2; il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di aprile 2020.
1.2.1 - La CONSOB ha ritenuto che tali informazioni, in particolare, per quel che qui interessa, quella relativa allo sviluppo ed al conseguente lancio del test molecolare, costituissero informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 596/2014 sugli abusi di mercato – Pt_3
Secondo l'art. 7 del Reg. MAR, un'informazione è privilegiata se ha i caratteri:
- della precisione: ossia se fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari;
- della materialità: l'informazione, concernendo direttamente o indirettamente uno o più soggetti emittenti strumenti finanziari quotati o quotandi, deve essere tale da poter influire in modo sensibile, se resa pubblica, sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non sia stata resa pubblica.
Quando poi l'informazione inerisca ad un “processo prolungato” che si svolge in più tappe, come è un processo di elaborazione di un prodotto diagnostico, le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione dell'evento futuro
3 possono essere anch'esse ritenute informazioni privilegiate, se posseggono i caratteri della precisione e della materialità, oltre che del non essere state rese pubbliche.
1.2.2 - CONSOB ha giudicato l'informazione relativa al test molecolare come informazione privilegiata secondo l'art. 7 Reg. MAR al più tardi a partire dal 28 febbraio 2020 e fino alla diffusione da parte di , il 10 marzo 2020, del comunicato stampa relativo al Pt_2
completamento con successo degli studi ed al conseguente lancio, entro la fine di marzo
2020, del test molecolare.
I dati indiziari per ritenere l'informazione precisa fanno riferimento all'iter di predisposizione del test, in particolare alla comunicazione di venerdì 28 febbraio 2020 via mail, ore 15,08, da , alla prof.ssa Testimone_1 Controparte_3 Pt_2 Persona_1
Direttrice del Laboratorio di Virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, e all'avv. Corrado
LUCCHETTI (dello del performance report sul test, che indicava Controparte_4 un'affidabilità del prototipo superiore o uguale al 95 %, e dunque – sostiene – con CP_1
una elevata probabilità di conclusione con successo della sperimentazione, secondo un giudizio prognostico ex ante. Lo stesso giorno 28 febbraio 2020, dopo la comunicazione alla prof.ssa viene scambiata una mail interna a , con cui si dice che Persona_1 Pt_2 verranno iniziate le prove martedì o mercoledì successivi 2 e 3 marzo. C'è poi una seconda comunicazione interna a del 5 marzo 2020, ore 7,12, che preannuncia l'avvio di Pt_2
un piano di vendite, e in quella occasione di , annuncia che i Parte_4 Pt_2 risultati delle analisi dello Spallanzani di Roma sono positivi;
c'è infine, lo stesso giorno, una mail della alla prof.ssa che ribadisce la significatività della Tes_1 Persona_1
sperimentazione con i dati già emersi dal report inviato il 28 febbraio precedente. Il 4 marzo
2020 il prototipo di test molecolare realizzato da viene testato all'Istituto Pt_2
Spallanzani di Roma con esito positivo e il 5 marzo 2020, come detto, tali risultati già circolano all'interno di e sono oggetto di proposte di azione futura e di bozze di Pt_2
comunicati stampa.
Il carattere della materialità – ossia della capacità di influire sull'andamento sui mercati dei titoli , da valutarsi con il parametro dell'investitore ragionevole – discende proprio Pt_2
dalla competizione, in quel periodo, tra le aziende farmaceutiche nel procurarsi un test diagnostico che permettesse di identificare rapidamente la presenza del virus, il tutto nell'infuriare dell'emergenza pandemica.
4 1.3.1 - Pochi giorni prima della diffusione del comunicato stampa relativo al test molecolare,
e precisamente tra il 6 e il 9 marzo 2020, , sorella di , Parte_1 Persona_2
moglie di , a.d. di , ha acquistato complessivamente n. 400 azioni Parte_5 Pt_2
per un controvalore di € 40.481,20 tramite l'intermediario FIDEURAM;
le azioni Pt_2
sono state rivendute successivamente alla diffusione al pubblico dei due comunicati stampa relativi ai test molecolare e sierologico (precisamente, nelle date del 14 e 25 maggio 2020) ad un controvalore di € 99.803,50.
L'acquisto del 6 marzo risulta effettuato a mezzo home banking attraverso un dispositivo IP della società HE s.r.l., di cui è a.d., e di cui è Parte_6 Parte_1
membro del C.d.A. e in cui entrambi lavorano, nella stessa stanza.
Prima di tali acquisti, possedeva n. 110 azioni;
le ultime Parte_1 Pt_2 movimentazioni relative ad azioni risalgono al 30 aprile 2019, con l'acquisto delle Pt_2
n. 110 azioni, e in precedenza c'erano stati un acquisto e una rivendita di n. 100 azioni tra gennaio e marzo dello stesso anno (v. meglio oltre, § 4.3.2).
1.3.2 - Nelle stesse giornate tra il 6 e il 9 marzo 2020, il fratello di , Parte_1
aveva anch'egli effettuato acquisti di azioni , per conto proprio Parte_6 Pt_2 per un controvalore di € 76.760,35, tramite FIDEURAM e IW BANK (l'operatore finanziario di FIDEURAM, tale , è il medesimo della sorella), per conto della madre Persona_3
per un controvalore di € 51.521,50 tramite IW Bank, e per conto della società Parte_7 di famiglia HE s.r.l., per un controvalore di € 49.119,15 tramite ES SAN PAOLO.
Sentito riguardo agli investimenti in data 16 marzo 2022, il riferisce che gli Per_3
acquisti di azioni dei fratelli nelle date del 6-9 marzo 2020 sarebbero stati Pt_1
concordati tra i due e tutti effettuati per il suo tramite.
Nella contestazione dell'illecito del 17 maggio 2023, la Divisione Mercati – DME evidenzia inoltre l'esistenza, tra il 2011 e il 2021, di una serie di donazioni in denaro da Parte_5
in favore dei quattro fratelli , , (moglie), e , suoi Pt_1 Pt_6 Per_2 Parte_1 Per_4
cognati, per oltre un milione e quattrocento mila euro per ciascuno di essi (per un totale di oltre 6 milioni di euro.
1.4 - CONSOB sostiene che gli acquisti di azioni da parte di Pt_2 Parte_1
sarebbero avvenuti sfruttando l'informazione privilegiata concernente il
[...]
completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio del test molecolare, informazione che sarebbe stata conseguita in ragione della prossimità, per ragioni familiari,
5 della con gli ambienti , pur non essendo state accertate le modalità Pt_1 Pt_2
con cui detta informazione è giunta alla , come insider secondario. Pt_1
1.4.1 - Con atto del 17 maggio 2023, la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato della
CONSOB ha perciò contestato a l'illecito amministrativo previsto Parte_1 dall'art. 8, parr. 1 e 4, comma 2, del Reg. MAR, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del
TUF e dall'art. 14, lett. a), del predetto Regolamento, per avere, essendo in possesso dell'informazione privilegiata concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare predisposto da (informazione della Pt_2
quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato), acquistato n. 400 azioni tra il 6 e il 9 marzo 2020, rivendendole tra il 14 e il 25 Pt_2 maggio 2020, con un profitto di € 36.547,30.
1.4.2 - Con delibera n. 23.012 del 20 febbraio 2024, emessa all'esito del procedimento sanzionatorio, la ha applicato le seguenti sanzioni: la sanzione amministrativa CP_1 pecuniaria di € 35.000 (a), la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, co. 1 e 2, TUF per tre mesi (b), e la confisca obbligatoria dell'illecito profitto conseguito, pari ad € 36.574,30 (c), consistente nell'utile conseguito dall'acquisto e successiva rivendita delle azioni comprate tra il 6 e il 9 marzo 2020. Le somme Pt_2
oggetto di confisca erano già state sottoposte a sequestro amministrativo, eseguito dalla
Guardia di Finanza il 9 febbraio precedente.
2. – Il ricorso di e le difese di a) il primo motivo di Parte_1 CP_1
impugnazione.
ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio Parte_1
della con ricorso ex art. 187 septies, co. 5, TUF depositato il 10 marzo 2024. CP_1
2.1. - Con il primo motivo, si denuncia la tardività della contestazione rispetto al termine perentorio di 180 giorni dall'accertamento, stabilito dall'art. 187 septies, co. 1, TUF, e dell'art. 4, co. 1, del Reg. CONSOB n. 187.50/2013: la contestazione a , che Parte_1
nasce come seconda tranche del procedimento contro il fratello , è del 17 maggio Pt_6
2023, notificata il 30 maggio, sebbene il procedimento sanzionatorio contro Pt_6
(quello “principale”) sia stato avviato il 30 dicembre 2021 e sebbene il
[...] procedimento contro origini da un'unica indagine avviata il 4 ottobre Parte_1
6 2020, secondo quanto riferisce l'USA – Ufficio Sanzioni Amministrative di Gli CP_1 elementi d'indagine sono in sostanza gli stessi, basandosi sui rapporti economici e familiari dei fratelli con , a.d. di , e le uniche differenze costituite Pt_1 Parte_5 Pt_2 dall'assunzione delle informazioni dal consulente finanziario e dagli Persona_3
accertamenti delle donazioni da , sarebbero elementi ininfluenti per la Parte_5 completezza dell'accertamento. L'indagine complessiva era infatti partita ad ottobre 2020 quando il responsabile della Divisione Mercati – DME aveva rivelato delle anomalie delle operatività sulle azioni , e di tali anomalie il 4 novembre 2020 aveva Pt_2 CP_1
dato comunicazione alla Procura di Milano.
L'accertamento della condotta era, pertanto, collocabile in una finestra temporale tra ottobre
2020 e il 30 dicembre 2021, quando è avviato il procedimento contro – e Parte_6 si fa riferimento ai soli atti d'indagine ritenuti ostensibili, con l'istanza di accesso, alla ricorrente, esclusi evidentemente gli atti non messi a disposizione della interessata;
la contestazione, viceversa, è stata notificata solo il 30 maggio 2023.
In sede di discussione, la difesa ha aggiunto che il verbale davanti all'organo Pt_1
collegiale del 20 febbraio 2024 indica il procedimento a carico della propria CP_1
assistita come il terzo in ordine di tempo avviato sulla base delle indagini avviate dal DME, sebbene la posizione di , come insider secondario, fosse stata Parte_1 classificata nel corso delle indagini dagli organi interni dell'organo di vigilanza allo stesso modo di e dell'altra sorella moglie di;
vi sarebbe dunque una Pt_6 Per_2 Parte_5
incomprensibile divaricazione dei due procedimenti, essendosi proceduto alla contestazione contro , lasciando da parte, del tutto illegittimamente, la posizione della Parte_6
sorella.
2.2 - ha inteso replicare a tale motivo di opposizione. CP_1
Si osserva preliminarmente che l'art. 187 septies, co, 1, TUF non delimita temporalmente il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento dell'illecito, bensì solo il termine entro cui, dal compimento dell'accertamento dell'illecito, deve essere effettuata la contestazione;
che l'accertamento è compiuto solo con la completa e definitiva acquisizione di tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione del fatto nella sua materialità e per la determinazione appropriata della sanzione, nessuno escluso;
e ancora, che per valutare la tempestività delle contestazioni, si deve tener conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere informazioni anche riguardo ad altre posizioni o ad altre violazioni, mediante un'attività istruttoria unitaria che consenta di ricostruire l'intera
7 vicenda, escludendo soltanto gli atti di indagine che appaiano superflui ad una valutazione già ex ante, e non ex post.
Prosegue col dire che l'indagine è stata avviata nell'ottobre 2020 sulla base di CP_1 una rilevante anomala operatività riscontrata sui titoli : c'erano state segnalazioni Pt_2
relative a determinati titoli, in un numero elevatissimo (v. oltre), che dovevano essere scremati, sono stati quindi individuati i soggetti cui erano riferibili tali operazioni anomale verificando la coerenza operativa rilevata in prossimità delle date degli annunci societari rispetto a quella dello loro caratteristica e l'eventuale presenza di evidenti collegamenti con l'emittente o con le strutture sanitarie ed amministrative coinvolte nella sperimentazione;
sono stati poi formati due gruppi di soggetti, a seconda che le operazioni fossero di importo superiore o inferiore ai 50.000 euro, e tra i primi è stato inserito , che aveva Parte_6
acquistato e rivenduto azioni, per sé e per conto di altri, per oltre 74.000 euro;
la posizione di è stata tenuta da una parte perché i suoi acquisti non superavano Parte_1
i 50 mila euro e perché, a differenza del fratello, aveva acquistato solo per sé; un suo collegamento con le operazioni del fratello sarebbe emerso evidente dopo l'assunzione di informazioni, il 16 marzo 2022, dal consulente finanziario che dichiarava che Parte_8 le operazioni erano state concordate tra i due;
gli ultimi atti dell'indagine sono stati compiuti tra settembre e novembre 2022 ed erano finalizzati ad acquisire, attraverso richieste informative indirizzate a , e – Parte_9 Persona_5 Parte_10 acquirenti di azioni nel periodo sospetto, in un contesto di oggettiva anomalia – Pt_2
elementi utili per valutare se essi avessero operato abusando di informazioni privilegiate;
tali accertamenti – ad una valutazione ex ante – apparivano indispensabili per fornire un quadro d'insieme della complessa vicenda e per concludere, in questo modo, anche sulla posizione dei soggetti facenti parte della seconda tranche; l'ultimo dei riscontri alle richieste di informazioni è pervenuto a il 23 novembre 2022, e da quella data alla data di CP_1
notifica della contestazione, avvenuta il 19 maggio 2023, sono passati n. 177 giorni.
2.3 – Il motivo è infondato.
2.3.1 – Va anzitutto riconosciuta l'ammissibilità della produzione della risposta di T_
, effettuata da all'udienza dell'11.03.2025.
[...] CP_1
A norma dell'art. 187 septies, co. 6 bis, TUF, il giudice investito dell'opposizione ad una sanzione dispone di ampi poteri istruttori officiosi per l'accertamento dell'illecito, CP_1
e nella specie, il documento (prodotto a seguito della contestazione di parte ricorrente, alla
8 prima udienza in replica alle difese dell'avversaria tesi difensiva che vuol CP_1
collocare il completamento degli accertamenti alla data di acquisizione delle informazioni dal ) deve ritenersi acquisibile anche d'ufficio perché consente a questa Corte di T_
accertare se e in che misura, ad un giudizio prognostico ex ante, la verifica della posizione del fosse necessaria ai fini del completamento delle indagini e a che data risalisse T_ la risposta di questi ai quesiti prospettati dall'autorità di vigilanza, da quando la stessa pretende di far decorrere i centottanta giorni per l'invio della contestazione. CP_1
2.3.2 – In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui l'Autorità di vigilanza del mercato, dopo l'esaurimento dell'attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza.
Spetta al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza della condotta illecita, individuando il dies a quo di decorrenza del termine in ragione della maggiore o minore complessità delle indagini e della loro necessità, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati.
Il sindacato giudiziale sulla tempestività della contestazione dell'illecito da parte di CP_1
deve essere condotto ex ante, ossia in relazione all'utilità potenziale delle iniziative istruttorie e non ai concreti esiti che tali iniziative hanno effettivamente prodotto, e tenendo conto dell'interesse pubblico ad un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità, quando l'efficacia delle indagini dell'Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell'indagine stessa (Cass., 31 maggio 2022, n. 17.673).
La tempestività della contestazione, inoltre, va apprezzata tenendo conto che l'accertamento dell'illecito non può ritenersi concluso se non sia del tutto completata l'acquisizione degli elementi necessari per valutare la sussistenza dell'illecito; la decorrenza del termine per la contestazione va perciò individuato nel giorno in cui l'Autorità, dopo esaurite l'attività ispettiva e l'attività istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza.
2.3.3 – Ora, la comunicazione di CONSOB alla Procura della Repubblica di Milano del 4 novembre 2020, che richiama l'esito della precedente riunione del Comitato di consultazione per gli abusi di mercato del 19 ottobre precedente, dà atto dell'avvio dell'istruttoria volta
9 all'accertamento di violazioni in materia di abusi di mercato, evidenziando l'operatività posta in essere su azioni da parte, tra gli altri, di “soggetti, collegati a vario titolo Pt_2 all'emittente ovvero potenzialmente collegati alle strutture …. che hanno collaborato con la società [ ] allo sviluppo di soluzioni diagnostiche anti-Covid”. In quella fase, quindi, Pt_2
le indagini erano solo agli inizi ed ogni ipotesi accusatoria era tutta da verificare.
A quella data, inoltre, non aveva neppure accertato la natura privilegiata delle CP_1
informazioni oggetto del comunicato del 7 marzo, in relazione alle quali la Direzione Mercati avrebbe poi richiesto informazioni a il 9 dicembre 2020, informazioni che poi le Pt_2
furono fornite il 15 gennaio successivo.
Nella risposta del 15 gennaio 2021, ebbe a fornire: a) un elenco dei soggetti Pt_2
interni alla società e di eventuali soggetti esterni informati della progettazione e sperimentazione dei test molecolare e sierologico;
b) un elenco dei soli soggetti iscritti, alla data del 9 dicembre 2021, alla sezione permanente del Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate;
c) un elenco dei soggetti rilevanti e delle persone a questi strettamente legate riferito all'anno 2020, a norma dell'art. 19, par. 5, Reg. MAR.
La risposta è stata successivamente integrata il 4 aprile 2022.
I dati così forniti dalla società andavano confrontati con le evidenze relative all'operatività dei titoli in relazione all'evento del 10 marzo 2020 e riguardanti il periodo 17 Pt_2 febbraio – 20 marzo 2020, che constavano di ben 630.000 report relativi a contratti conclusi con oltre 13.000 codici clienti e che andavano evidentemente scremati e valutati, onde procedere ai necessari raffronti ed alle successive analisi.
Non è perciò corretta la pretesa di parte ricorrente di individuare il termine dei centottanta giorni per la contestazione in un momento prossimo all'avvio delle indagini di CONSOB in merito ad ipotesi di abuso di informazioni privilegiate relative ai test diagnostici, molecolare e sierologico, sviluppati da nei primi mesi del 2020. Pt_2
in qualità di persona offesa, ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano, CP_1 il 3 maggio 2021, l'avviso di conclusione delle indagini relative all'ipotesi di insider trading relative al test sierologico: ma pur riguardando la presente vicenda il test molecolare, non è stata irragionevole la richiesta, avanzata dall'Autorità di vigilanza dei mercati alla stessa
Procura il 25 maggio 2021, per l'acquisizione di elementi informativi di possibile utilità per la prosecuzione degli accertamenti di competenza. Ad un giudizio ex ante, si trattava infatti di atti istruttori relativi a soggetti che avevano collegamenti diretti o indiretti con Pt_2
( è sorella di moglie dell'a.d. , imputato Parte_1 Per_2 Persona_6
a Milano insieme con e che concernevano l'attività di studio e di Controparte_5
10 ricerca svolta dalla società in quel periodo per la predisposizione di test volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19; e da tali atti istruttori avrebbero ben potuto emergere legami e relazioni tra soggetti, scambi di informazioni, invio di documenti ed altri elementi utili per le indagini di CP_1
Occorreva, in altre parole, acquisire anche gli atti delle indagini penali per valutarne la consistenza e i contenuti ai fini di una eventuale formulazione dell'incolpazione, riscontrando tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito qui contestato.
L'autorizzazione del P.M. all'estrazione di copia del fascicolo delle indagini preliminari è dell'11 novembre 2021 e tra il 6 e il 21 dicembre l'Ufficio Abusi di Mercato ha chiesto informazioni bancarie;
il 23 dicembre 2021 ES AN forniva risposta quanto ai dati sui conti correnti e conto titoli intestati alla , precisando che gli acquisti Pt_1
“sospetti” erano stati effettuati tramite un operatore FIDEURAM – col che si rendeva necessario assumere altre informazioni presso gli intermediari che avevano concluso la operazione.
Il temporaneo accantonamento della posizione di , per privilegiare la Parte_1
posizione di altri soggetti coinvolti, ed in particolare il fratello (destinatario della Pt_6
contestazione formalizzata con atto del 30 dicembre 2021), si giustifica in ragione del fatto che solo con l'acquisizione delle informazioni dall'operatore finanziario Controparte_6 che aveva operato l'acquisto di azioni per conto sia di
[...] Pt_2 Pt_6
che della sorella (informazioni acquisite con la risposta del
[...] Parte_1
del 16 marzo 2022), era emerso che gli acquisti erano stati fatti Parte_8
congiuntamente dai due fratelli, e e che erano stati previamente concordati Pt_6 Parte_1 con il promoter nello stesso luogo (l'ufficio in comune che i due avevano presso la sede della società di famiglia HE s.r.l.); e solo rispondendo alla richiesta di informazioni del 5 maggio 2022, l'odierna ricorrente aveva confermato tali circostanze. Ragionevolmente, fino ad allora, la posizione di sarebbe parsa alquanto marginale, per via Parte_1 del modesto valore dell'acquisto (poco più di 40 mila euro a fronte di più consistenti acquisti effettuati da ) e dell'ulteriore elemento di anomalia dell'acquisto di , Pt_6 Pt_6
rappresentato dal fatto che egli aveva acquistato sia per sé (n. 750 + n. 750 azioni il 6 e il 9 marzo 2020), sia per conto della società HE (n. 500 azioni il 9 marzo) e della madre T_
(n. 500 azioni il 6 marzo).
[...]
Neppure riesce irragionevole – anche in questo caso ponendosi idealmente al momento dello svolgimento delle indagini – la scelta di di attendere, per l'odierna ricorrente CP_1
come pure per gli altri sospettati titolari di posizioni secondarie, il completamento delle
11 verifiche con tutti i soggetti che, ritenuti legati a vario titolo a o agli enti di ricerca Pt_2
coinvolti nella sperimentazione, risultavano avere operato su azioni della società nel periodo prossimo alla diffusione della notizia sui test molecolare e sierologico – cosa che si è perfezionata solo con l'acquisizione delle informazioni da parte di il 23 Parte_10
novembre 2022. Il risultava infatti aver acquistato n. 500 azioni il 9 marzo T_ Pt_2
2020 per € 49.750 ed averle rivendute il 13 a € 60.000, operando sul conto della moglie benchè avesse una ridotta operatività su quegli strumenti finanziari nei due CP_7
anni precedenti;
si ipotizzava, per tali ragioni, che egli potesse aver abusato di informazioni riservate sul lancio del test molecolare, approfittando di presunti legami con la famiglia che detiene la maggioranza di controllo di , ed in particolare con R_ Pt_2
e , rispettivamente presidente e vice presidente di quella società. Il Per_8 Per_9 T_
ha risposto negativamente alla domanda del questionario sul fatto di avere rapporti od anche solo di conoscere la famiglia le due persone al vertice di . R_ Pt_2
Se il procedimento di contestazione esige che sia acquisita la piena conoscenza del fatto da parte dell'Autorità di vigilanza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e degli elementi indispensabili per la determinazione adeguata della sanzione, doveva CP_1
evidentemente poter disporre di un quadro completo della vicenda, con riguardo alle situazioni di tutti gli indagati che avevano operato con modalità e tempistiche sospette su titoli , per poter formulare un'ipotesi accusatoria anche a carico dell'odierna Pt_2
ricorrente, senza che tale soluzione possa essere ritenuta alla stregua di un ingiustificato ritardo od un'artificiosa protrazione nello svolgimento dei compiti di indagine affidati all'organo di vigilanza.
A tale proposito, il verbale di discussione collegiale del 20 febbraio 2024, laddove CP_1
indica il procedimento a carico di come il terzo in ordine di tempo Parte_1
avviato sulla base delle indagini avviate dalla Direzione Mercati - DME, non fa che confermare la scelta istruttoria degli uffici interni dell'organo di vigilanza di operare una prima scrematura tra gli indagati, accordando la precedenza ai soggetti che avevano operato per maggiori importi o con maggior frequenza in prossimità delle date degli annunci di e che avevano evidenti collegamenti con l'emittente o con le strutture sanitarie Pt_2
coinvolte nella sperimentazione.
Il riscontro alla richiesta di informazioni all'ultimo dei soggetti titolari di posizioni secondarie coinvolti nelle indagini, il , è pervenuto a il 23 novembre 2022; Parte_10 CP_1
l'atto di contestazione è datato 17 maggio 2023, è stato inviato per lettera raccomandata
12 ricevuta bensì il 30 maggio seguente (così la cartolina di ricevimento), ma risulta spedito dall'ufficio postale RM 39 il 19 maggio.
Dovendo tenere conto, ai fini del rispetto del termine (perentorio) dei centottanta giorni, della data in cui il piego è stato consegnato alle per la spedizione e senza che rilevi la data CP_8
di effettiva ricezione, non potendo farsi carico al mittente degli eventuali disguidi o ritardi dell'agente postale nella consegna, tra il 23 novembre 2022, quando risultano completate le indagini per quanto sopra, e il 19 maggio 2023, data di spedizione del piego, sono trascorsi n. 177 giorni, nei limiti, quindi, del termine previsto dall'art. 187 septies, co. 1, TUF.
3. – Segue, il ricorso di e le difese di b) il secondo motivo Parte_1 CP_1
di impugnazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta che l'indebita modificazione degli elementi indiziari su cui è fondata la contestazione, da parte dell'
[...]
, rispetto agli elementi indicati dalla Divisione Mercati – DME Controparte_9 nell'atto del 17 maggio 2023, senza che a tale mutamento seguisse alcuna nuova formale contestazione a norma dell'art. 187 septies, co. 1, TUF.
La lettera di contestazione del 17 maggio 2023 si fonda sull'assunto della provenienza della informazione privilegiata da , a.d. di DIASORN e cognato di e Parte_5 Pt_6 Parte_1
, sebbene la posizione di insider primario di fosse stata esclusa nel
[...] Parte_5
parallelo procedimento contro , e sul successivo passaggio Parte_6 dell'informazione da alla sorella (a), e si riporta Parte_6 Parte_1
come elemento indiziario la pluralità di passaggi di denaro, negli anni 2011-2021, da Pt_5
ai fratelli per oltre 6 milioni di euro (b).
[...] Pt_1
Contr Nella ricostruzione fornita dall' e sottoposta alla delibera del collegio dell'Autorità, lo stesso Ufficio esclude espressamente, nella relazione all'organo collegiale, che vi sia stato un trasferimento di informazioni dal fratello alla sorella, e parla più genericamente di una
“prossimità di all'ambiente societario [di ] per ragioni Parte_1 Pt_2 familiari” e di “fenomeni di circolazione di informazioni non controllati e non verificabili”, sembrando abbandonare l'argomento delle donazioni ricevute nel tempo dalla Pt_1
ad opera di . Parte_5
Ad avviso della ricorrente, tale mutamento del quadro indiziario avrebbe reso necessario formalizzare una nuova contestazione;
non essendo ciò avvenuto, il provvedimento sanzionatorio sarebbe invalido.
13 2.2.1 – ha negato la necessità di una contestazione preventiva di fatti nuovi alla CP_1 base della sanzione irrogata, per via che l'USA avrebbe innovato l'impostazione accusatoria posta a base della contestazione effettuata dalla Divisione Mercati – DME.
Ed infatti:
- identico è il fatto materiale oggetto dell'incolpazione e del successivo provvedimento sanzionatorio, come identica è la fattispecie illecita contestata, ossia la violazione dell'art. 8, par. 1 e 4, co. 2, Reg. MAR;
- né la Direzione Mercati né successivamente l hanno mai affermato che la CP_9
fonte privilegiata delle informazioni fossero o . Osserva, al Parte_5 Parte_6 riguardo, CONSOB che l'individuazione della fonte primaria delle informazioni privilegiate non è indispensabile per affermare la responsabilità dell'insider secondario che ne abusa, così come è irrilevante accertare il modo con cui l'insider secondario ne è entrato il possesso: la norma, come interpretata dalla giurisprudenza, ha come presupposto il possesso dell'informazione privilegiata, non importa come e da chi ottenuto, e qui i dati indiziari della vicinanza personale e familiare a , a.d. di , portano a Parte_5 Pt_2 ritenere che la ricorrente fosse “in possesso” dell'informazione sui test diagnostici molecolari poi diffusa col comunicato del 10 marzo 2020.
3.3 – Il motivo è infondato.
Perché vi sia un mutamento dei termini della contestazione occorre che sia posto a fondamento dell'addebito “rettificato” un fatto nuovo, attraverso una modificazione degli elementi essenziali del fatto originariamente contestato.
Parte Nella configurazione dell'illecito previsto dall'art. 187 bis, co.1, TUF – art. 14 Reg. sono elementi costitutivi il possesso, comunque acquisito, dell'informazione privilegiata e il Parte compimento di una delle condotte vietate dall'art. 14 cit. (così l'art. 8 Reg. che detta la definizione di abuso, par. 1: “Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono”; nonché par. 4, 2° periodo: “Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate”). La provenienza dell'informazione e il suo passaggio all'insider secondario restano invece estranee al nucleo fattuale della contestazione, ed anzi si è precisato in giurisprudenza (così la Cass. 12
14 maggio 2020, n. 8785, secondo cui “l'espressione “informazione” va intesa quale
“conoscenza”, indipendentemente dal fatto che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altri all'agente”) che il mancato accertamento della comunicazione dell'informazione all'insider secondario non travolge la contestazione dell'illecito. Non è, cioè, necessario per il riconoscimento dell'illecito in parola dimostrare la trasmissione dell'informazione privilegiata, e dunque individuare le modalità con cui è avvenuto il suo passaggio e come questa è entrata nel patrimonio del soggetto, e neppure identificare l'insider primario che ha passato l'informazione, dato che l'illecito ha come fondamento il solo possesso dell'informazione non ulteriormente qualificato e il suo indebito utilizzo.
Inoltre, se il divieto di modifica della contestazione è funzionale a garantire il diritto di difesa, una modifica dell'accusa nel corso del procedimento sanzionatorio produce effetti invalidanti sull'atto di irrogazione della sanzione soltanto in quanto la parte sanzionata non abbia avuto la possibilità di contraddire su di essa, e non invece quando il mutamento della contestazione – rimanendo immutati gli elementi fondamentali dell'illecito – sia il prodotto del confronto dialettico instaurato tra l'autorità inquirente e l'incolpato.
Nel caso in esame, il nucleo fattuale della contestazione mossa all'odierna ricorrente, tra quanto contestato dal DME e quanto poi ricostruito dall'USA, è rimasto immodificato ed è sempre consistito nel possesso dell'informazione privilegiata sul lancio del test molecolare e sul suo utilizzo nell'effettuazione di due acquisti. Sotto il profilo degli elementi indiziari in Contr base ai quali l ha alfine accertato l'anomalia operativa della sono stati Pt_1
portati a conoscenza della interessata in data 6 dicembre 2023 e lei ha potuto replicare con propria memoria del 4 gennaio 2024 (v. infatti, la premessa della delibera sanzionatoria qui impugnata).
D'altra parte, come rileva CONSOB, tanto la tempistica degli acquisti quanto la contestualità dell'operatività di più soggetti riconducibili al medesimo nucleo familiare costituivano elementi fattuali evidenziati già nella contestazione (pag. 35), di talchè esse non possono configurarsi in alcun modo fatti nuovi per il solo fatto che sono stati ulteriormente riprospettati
Contr dall' in contraddittorio con la ricorrente.
4. – Segue ancora, il ricorso di e le difese di c) il terzo Parte_1 CP_1
motivo di impugnazione.
4.1 - Con il terzo motivo, sostiene la mancanza di indizi sufficienti per Parte_1
ritenerla insider secondario di informazioni privilegiate sul test molecolare : Pt_2
partendo dal rilievo che lo stesso USA di ha escluso la prova del passaggio CP_1
15 dell'informazione privilegiata da o, attraverso questi, da alla Parte_5 Parte_6
ricorrente, si dice:
- l'informazione contenuta nel comunicato stampa del 10 marzo 2020 non era stata qualificata dalla stessa come “informazione privilegiata”; Pt_2
- la contestualità degli acquisti di azioni, lo stesso giorno e con lo stesso operatore finanziario, tra i due fratelli si spiegherebbe col fatto che il ha proposto ad Parte_8
entrambi, più o meno contemporaneamente, la medesima operazione finanziaria, contattandoli telefonicamente sul posto di lavoro ( e lavorano Pt_6 Parte_1
in HE s.r.l. nella stessa stanza);
- il fatto che il test molecolare fosse stato concluso con esiti che facevano presagire un suo successo ed una sua successiva immissione sul mercato non era circostanza nota alla
, che non lavora in , e comunque non è dimostrato che lei ne fosse a Pt_1 Pt_2
conoscenza;
- il numero di azioni acquistate rispetto agli acquisti negli ultimi due anni è Pt_2
modesto, ed anzi il fatto che vi fossero stati precedenti acquisti di azioni rivela Pt_2
una propensione della ricorrente agli investimenti in quel genere di prodotti finanziari;
- la scelta dell'acquisto di n. 400 azioni in quel particolare momento si spiega Pt_2 con l'interesse del mercato per i titoli delle società del settore farmaceutico, come messo in luce dalla stampa specialistica nel periodo immediatamente antecedente all'acquisto (e si producono articoli di stampa del 25 febbraio e del 3 marzo 2020); , del resto, è Pt_2
l'unica società quotata in Italia specializzata nella produzione di strumenti diagnostici nel settore bio-medicale ed aveva di recente concluso un accordo con la società inglese TTP, annunciato alla stampa il 2 marzo 2020 e che aveva prodotto un aumento di valore del titolo.
In sede di discussione, la difesa ricorrente ha poi insistito sul fatto che l'affermazione circa i trasferimenti di denaro per oltre 1,4 milioni di euro a titolo di donazione effettuati da Pt_5 alla – già indicata dalla Direzione Mercati come indizio da cui inferire la
[...] Pt_1 prossimità della prevenuta agli ambienti societari – era stata poi abbandonata Pt_2 dall'USA di col dire che non si trattava di elemento rilevante. CP_1
4.2 – Replica CONSOB richiamando, quanto al possesso dell'informazione privilegiata, la vicinanza personale e familiare a , e quanto all'abuso dell'informazione, la Parte_5 tempistica degli acquisti, prossimi alla validazione del test molecolare da parte dell'Istituto
Spallanzani di Roma il 28 febbraio 2020 e l'invio, il 9 marzo, dei risultati favorevoli anche del
; evidenzia l'anomalia degli acquisti in rapporto a quelli di Controparte_2
16 azioni effettuati nei due anni precedenti (in tre giorni vengono acquistate n. 400 Pt_2
azioni, in controtendenza rispetto alla ridotta operatività degli anni precedenti), la contestualità ed anzi l'accordo per l'acquisto dei titoli col fratello , il quale compra, oltre Pt_6
che per sé, anche per la madre e per la società HE, senza tenere conto Parte_7 che il promoter dei due fratelli che suggerisce loro l'acquisto in pari data e Per_3
contestualmente, nulla dice sul perché lui, come operatore finanziario, ha suggerito proprio l'acquisto di , e non un altro titolo farmaceutico;
aggiunge che la è Pt_2 Pt_1
stata disponibile ad acquistare circa 20 euro in più ad azione (su 400) rispetto agli acquisti precedentemente effettuati, e nulla dice. Per_3
La ricostruzione alternativa fornita dalla ricorrente, ad avviso di CONSOB, non regge: la stampa specialistica dell'epoca e le stesse testate indicate dalla ricorrente fornivano delle notizie (quelle, in particolare, dell'accordo con l'inglese TTP) che facevano pensare ad utili di medio-lungo periodo, vi erano anzi degli articoli che sconsigliavano l'acquisto di titoli
, sia perché le azioni erano ritenute sopravvalutate, sia perché la società Pt_2
liquidava pochi dividendi;
le informazioni non erano tali da giustificare un acquisto in soli tre giorni di 400 azioni, ad un prezzo superiore di 16 ad azione rispetto all'ultimo acquisto effettuato nel 2019 dalla . Pt_1
4.3 – Il motivo è fondato.
4.3.1 – Nell'ambito dell'accertamento di condotte di abuso di informazioni privilegiate, la prova per presunzioni costituisce di norma l'unico strumento che consente di affermare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua di prassi con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è un'eventualità per lo più esclusa dalla riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte di di CP_1 quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.
Il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,
17 che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., 13 ottobre 2005, n. 19.894). A sua volta, il giudizio di concordanza deve essere condotto in modo unitario, apprezzando gli indizi tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Id., 9 marzo 2012, n. 3703).
Nella specie, si tratta di verificare, per via presuntiva, (a) il possesso di informazioni privilegiate relative al test molecolare, alla data degli acquisti;
(b) la consapevolezza della della natura privilegiata di tali informazioni;
e (c) che su tali informazioni poggi la Pt_1
scelta degli acquisti di azioni il 6 e il 9 marzo 2020. Pt_2
4.3.2 - Nella risposta al questionario inviatole da del 2 maggio 2020, CP_1 Parte_1
fornisce la seguente ricostruzione degli acquisti del 6 e 9 marzo 2020 (doc. 21
[...]
fasc. : CP_1
Secondo quanto emerge dall'atto di accertamento unito alla delibera sanzionatoria, sub 1 fasc. CONSOB (pagg. 34-35), – che dispone di un patrimonio non Parte_1
trascurabile investito in strumenti finanziari - tra il 3 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, ha comprato n. 100 azioni in data 16 gennaio 2019 e le ha poi rivendute il 13 marzo Pt_2
seguente, e il 30 aprile 2019 ne ha comprate altre 110; tutti gli acquisti sono avvenuti attraverso l'operatore FIDEURAM, e dunque attraverso il promoter di quella società
[...]
La era del resto abituata ad investire in borsa, in titoli azionari e in CP_6 Pt_1
18 fondi comuni, emergendo dalle indagini nel biennio anteriore agli acquisti per cui CP_1
ora è processo, operazioni su ben diciassette titoli azionari, anche nel settore farmaceutico
(precisamente: , , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
CP_1
, , , , CP_16 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
, , WEBUILD Controparte_21 CP_22 Controparte_23
E TENARIS), e su quattordici Exchange Traded Funds (sono i fondi di investimento negoziati in borsa).
Diversamente da quanto ritiene non sussiste, quindi, alcuna oggettiva anomalia CP_1 nell'acquisto di n. 400 azioni , il 6 e il 9 marzo 2020, in rapporto all'operatività Pt_2
precedente (la ricorrente aveva già compiuto nel 2019 operazioni di acquisto e rivendita di n. 210 azioni della società di cui il cognato è amministratore), e d'altra parte Parte_5 proprio il fatto che tali operazioni siano avvenute utilizzando l'intermediario CP_24 ossia il promotore – rende del tutto verosimile che a suggerire gli acquisti Per_3
incriminati sia stato proprio quel consulente finanziario, che ben conosceva i titoli Pt_2 per essere stato coinvolto dalla nell'anno precedente in tre operazioni riguardanti Pt_1 proprio quei titoli. Non stupisce, cioè, alla luce dell'operatività pregressa sulle azioni della società del cognato e del fatto che la ricorrente investiva in borsa anche in Parte_5
imprese farmaceutico-sanitarie, che il ossa aver effettivamente suggerito, in Parte_8
quelle circostanze, di acquistare proprio rispetto agli n investimenti che si Pt_2
potevano fare anche nel settore farmaceutico (in allora, peraltro, in piena prospettiva di rendimento), e che i due fratelli si siano decisi a compiere quell'acquisto, seguendo le indicazioni del loro consulente similmente a quanto accaduto (per ) Parte_1 per ben due volte nell'anno precedente.
Non pare decisivo in senso contrario il fatto che gli acquisti siano stati fatti ad un valore unitario di € 16 in più ad azione rispetto agli ultimi acquisti risalenti al 2019: la Pt_1
come il fratello avevano già operato su titoli , e non in un passato remoto ma solo Pt_2
un anno prima e per quantitativi non trascurabili, e le possibilità di guadagno anche a breve termine, trattandosi di un investimento su titoli di una primaria azienda farmaceutica nel contesto di una grave crisi pandemica in cui gli operatori economici si affannavano a trovare prodotti diagnostici e di cura, erano evidentemente positive, anzi proprio il fatto che le azioni fossero aumentate di 16 euro ciascuna dall'ultimo acquisto dell'aprile 2019 ne era la dimostrazione;
per di più si trattava dell'azienda del cognato, cosa che può aver
19 ulteriormente contribuito ad orientare l'investimento (a prescindere dalla conoscenza di informazioni riservate price sensitive) anche questa volta su quella società.
Le modalità e la tempistica degli acquisti sono le stesse degli acquisti compiuti da Pt_6
; ma per questa Corte, e sebbene a suo carico vi fosse
[...] Parte_6
l'ulteriore elemento di sospetto dell'acquisto di azioni anche per soggetti terzi Pt_2
(che invece manca per ), ha ritenuto che esse non fossero sufficienti ad inferire Parte_1 in modo certo od altamente probabile il possesso e l'utilizzo indebito di informazioni privilegiate relative al futuro lancio del test molecolare da parte di , giudicando Pt_2
viceversa plausibile un acquisto non orientato da insider trading ma dai consigli del e dalle informazioni della stampa di settore. Per_3
Così, infatti, la sent. n. 743/2024 del 12 agosto 2024, pagg. 19-20:
“Alla luce degli articoli di stampa qui riportati, la spiegazione alternativa data dal a Pt_1 giustificazione dell'operatività su appare plausibile: la società era un colosso Pt_2
italiano nel settore farmaceutico e, quindi, forniva garanzie di stabilità sui mercati;
operava in un settore che avrebbe con ogni probabilità ricevuto vantaggi economici dalla ricerca contro il diffondersi del coronavirus;
aveva appena siglato un accordo con TTP che ne avrebbe accresciuto i margini di guadagno, anche se nel medio periodo;
la (modesta) flessione del titolo in quei giorni era da considerarsi con ogni verosimiglianza temporanea:
l'acquisto delle azioni si prospettava conveniente e, quindi appariva giustificato.
Si osserva, inoltre, che gli articoli di stampa citati sono stati pubblicati nella settimana precedente e sino a tre giorni prima dell'acquisto dei titoli: essi sono, quindi, di pochissimi giorni anteriori alle operazioni effettuate sicchè, sotto il profilo temporale, ben ne possono rappresentare l'antecedente causale.
Se dunque il ricorrente, sulla scorta delle informazioni diffuse dalla stampa specializzata, ha ritenuto che il momento fosse favorevole all'acquisto, non è strano che abbia acquistato sia per sé, sia per Hess, di cui era amministratore delegato, sia per la madre, presidente del consiglio di amministrazione della società …
Sotto altro profilo, l'operatività di parte ricorrente sui titoli non costituiva un fatto Pt_2
isolato: secondo quanto minuziosamente verificato dalla e sopra riportato, il titolo CP_1
aveva costituito oggetto di acquisto e rivendita da parte sia di per conto proprio, Pt_1
sia di per conto di Hess, sia di negli anni precedenti;
ha Pt_1 Parte_7 Pt_1 altresì acquistato altre azioni dopo circa due mesi dall'annuncio, e – precisamente Pt_2
– l'8 maggio 2020.
20 Questo dato induce due considerazioni. Da una parte, può considerarsi dimostrato che
l'andamento borsistico del titolo e l'andamento economico della fossero, da anni Pt_2
ormai, oggetto di attenzione da parte del . Pt_1
Dall'altra rimane svalutato, in chiave accusatoria, l'elemento indiziario della prossimità del
alla in virtù dei vincoli di affinità familiare: è del tutto verosimile, infatti, che Pt_1 Pt_2
il ricorrente operasse sul titolo in piena autonomia e indipendenza rispetto a possibili (ma comunque, nel caso di specie, indimostrate) comunicazioni di informazioni da parte del cognato.
L'entità delle azioni acquistate tra il 6 ed il 9 marzo 2020 non può, infine, considerarsi anomala rispetto all'operatività abituale del : è ben vero, infatti, che mediante gli Pt_1
acquisti in oggetto il ricorrente ha incrementato, in soli due giorni di negoziazione, la percentuale di possesso delle azioni del 65% (da 1160 a 1901 azioni); ma è Pt_2
altrettanto vero che - secondo quanto affermato dal ricorrente e non contestato da CP_1
(pag. 33 del ricorso) - tale acquisto costituisce appena il 3,89% del valore del suo portafoglio.
Per quanto riguarda , invece, l'acquisto ha incrementato del solo 8% la Parte_7 percentuale di possesso delle azioni (da 6.200 a 6.700 azioni)”. Pt_2
Viene in questo modo a cadere l'ulteriore elemento della prospettazione accusatoria costituito proprio dalla contestualità degli acquisti dei due fratelli , in rapporto alla Pt_1
(presunta, in realtà non sufficientemente inferente) anomalia costituita dall'acquisto di Pt_6
anche per conto della madre e della società di famiglia.
Identici sono, del resto, i richiami alla stampa specialistica che compie per Parte_6 supportare la sua spiegazione alternativa alle contestazioni dell'Autorità di vigilanza dei mercati.
Sotto questo aspetto, la difesa di sembra compiere una lettura di tali articoli di CP_1 stampa un po' troppo riduttiva e, per così dire, orientata sulle proprie tesi, sostenendo che essi farebbero riferimento solo ad ipotetiche prospettive di utili per , per di più sul Pt_2
lungo periodo.
Nell'articolo comparso su del 25 febbraio 2020 (doc. 4 – sub 20 – allegati fasc. Email_1
) si legge che “Tra i gruppi farmaceutici quotati a Piazza Affari c'è invece , Pt_1 Pt_2 specializzata nei segmenti dell'immuno-diagnostica e della diagnostica molecolare e da tempo partner della tedesca AG (le cui azioni a Francoforte sono passate dai 30,16 euro di fine gennaio a 34,4 euro venerdì scorso … Il segmento della diagnostica molecolare ha rappresentato il 9% del fatturato di nei primi nove mesi del 2019 con una crescita Pt_2 organica dell'8,6% su base annua, vale a dire il doppio rispetto al +4,2% registrato dall'intero
21 fatturato del gruppo e in molti scommettono che l'emergenza coronavirus potrà dare ulteriore impulso al settore, eventualmente favorendo fusioni e acquisizioni che potrebbero coinvolgere anche il gruppo italiano (che con 670 milioni di fatturato “pesa” meno della metà del partner tedesco, sugli 1,5 miliardi di dollari di giro d'affari)”. E' vero che la crescita del settore diagnostica molecolare del 9 % si riferisce al 2019, ma, allo stesso tempo, si dice che “che l'emergenza coronavirus potrà dare ulteriore impulso al settore, eventualmente favorendo fusioni e acquisizioni che potrebbero coinvolgere anche il gruppo italiano”, ciò che fa pensare che il trend di crescita del titolo fosse ancora in corso ed anzi potesse incrementarsi proprio grazie alla crisi sanitaria.
Su ProiezionidiBorsa del 28 febbraio 2020 (doc.
4- sub 20 – Allegati fasc. ) si Pt_1 legge: “Oltre l e il suo produttore c'è un altro titolo del settore Pt_11 Per_10
farmaceutico a Piazza Affari che potrebbe avere conseguenze positive dal diffondersi del coronavirus. , insieme al partner tedesco AG, è impegnata nella produzione di Pt_2 test diagnostici specifici per il coronavirus forniti al governo cinese. In Italia, oltre l Pt_11
ci sono altri prodotti tecnologicamente avanzati che potrebbero aiutanella lotta al coronavirus . Questo settore nel 2019 ha rappresentato solo del fatturato di , ma è Pt_2 cresciuto a un ritmo doppio rispetto a quello dell'intera società. Già questo dovrebbe far capire le potenzialità del titolo del settore farmaceutico. C'è poi un altro aspetto cui bisogna tener conto. In molti scommettono che l'emergenza coronavirus potrà dare ulteriore impulso al settore, eventualmente favorendo fusioni e acquisizioni che potrebbero coinvolgere anche il gruppo italiano”. Si tratta, anche in questo caso, di pronostici abbastanza specifici di incremento di fatturato di per via della pandemia in atto, sia pure non riferiti ad Pt_2
un determinato prodotto in via di preparazione.
L'articolo conclude con il seguente rilievo: “Analisi grafica e previsionale sul titolo Parte_2
(MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 27 febbraio in ribasso rispetto alla seduta
[...] precedente dell'1,03%, chiudendo a quota 106,2 €”, ma precisa che “La proiezione ribassista in corso sul time frame giornaliero potrebbe essere agli sgoccioli vista la tenuta del supporto in area 102,993 €” ed aggiunge che “Fino a quando questo livello reggerà ci sono buone probabilità di un rimbalzo delle quotazioni almeno fino in area 112,539 €. Nel caso, invece, di una rottura in chiusura di giornata di questo livello, le quotazioni potrebbero spingersi fino al III° livello di prezzo in area 93,484 €”. Non viene quindi del tutto escluso, anzi viene indicato come probabile, un incremento di valore di pur a fronte di un Pt_2 ribasso nella seduta di borsa del 27 febbraio, anche solo per effetto di un “rimbalzo” dei titoli.
22 Non così indicativo è l'articolo su Milano Finanza del 2 marzo 2020 (doc. 4 – sub 20 –
Allegati), che dà notizia dell'accordo con l'inglese TTP ma rinvia gli effetti economici di tale intesa commerciale al 2023: , accordo di licenza esclusiva con TTP - La società Pt_2
avrà accesso al PuckdxTM di TTP, una piattaforma flessibile e dai costi contenuti per
l'automazione dell'analisi diagnostica direttamente sul campione clinico. Prevista la commercializzazione del primo test disponibile su questa nuova piattaforma negli Stati Uniti entro il 2023. … rafforza con questo accordo la presenza nella diagnostica Pt_2
molecolare, "area che vale il 9% del fatturato totale ma è strategicamente molto importante in quanto cresce a un ritmo di quasi il 10% l'anno, il doppio del resto delle attività. Riteniamo che i primi benefici saranno visibili nel conto economico non prima del 2023 quando sarà commercializzato il primo test con TTP", ha commentato stamani un analista”.
Su Il Sole 24 Ore Finanza del 3 marzo 2020 (doc. 3 – sub 20 - Allegati) si dà notizia di un'o.p.a. di HE IS su QI che però ha avuto effetti positivi (“accende”) sul titolo : “Diagnostica, l'opa di ER ER su AG accende in Borsa. Pt_2 Pt_2
- Settore farmaceutico in fermento sulle Borse europee grazie all'accordo raggiunto tra
ER ER IF e AG che porterà il gruppo americano a lanciare una offerta sul gruppo tedesco della diagnostica molecolare. A Francoforte le azioni AG balzano del 17% e sfiorano i 38 euro, mentre a Piazza Affari sale che guadagna il 6% circa Pt_2
superando i 108 euro per azione. In luce anche altri titoli del comparto farmaceutico: OC
a Zurigo, a Francoforte, ME a Parigi”. Controparte_25
Sul Sole 24 ore sempre del 3 marzo 2020 (doc. 2 – sub 20 - Allegati) viene nuovamente riportato l'accordo in esclusiva di con TTP, ma in questo caso l'articolo si chiude Pt_2 con la seguente notazione: “Il titolo IN negli ultimi giorni ha paradossalmente sofferto di più di altri l'effetto Coronavirus (“probabilmente il mercato finanziario teme una riduzione dei volumi dei test di routine” commenta : ieri ha cercato il rimbalzo, e a fine giornata Pt_5 ha limitato le perdite a -0,20% chiudendo a 102,30 euro”: il trend in rialzo, con limitazione delle perdite della seduta del 27 febbraio, è confermato e buone rimangono le prospettive di aumento di valore riferite negli articoli di fine febbraio.
Ma poi: la dichiara di avere investito in seguendo i suggerimenti del Pt_1 Pt_2
che si era rivelato un consulente capace e che le avrebbe segnalato in quel Per_3 momento l'appetibilità dei titoli di quella società; la conoscenza della stampa specialistica, che indicava tra le società su cui poter “scommettere” per via dell'emergenza Pt_2
coronavirus, può pertanto riferirsi proprio al e non costituire scienza propria Per_3 della ricorrente, conforme la sua ricostruzione per cui fu proprio il promoter – memore dei
23 precedenti acquisti, evidentemente con risultati favorevoli, di azioni , risalenti solo Pt_2 all'anno trascorso - ad orientare la decisione sua e del fratello per quell'investimento.
4.3.3 - A questo punto, la semplice prossimità della agli ambienti societari di Pt_1
sostenuta sulla base del solo legame familiare con l'a.d. (non vi è Pt_2 Parte_5
prova di rapporti o di specifici contatti con la dirigenza o coi tecnici della società) e la data degli acquisti tra la comunicazione dello Spallanzani della validazione clinica del test molecolare e la diffusione della notizia del lancio di quel test diagnostico appaiono indizi troppo fievoli a supportare in modo sicuro l'ipotesi che gli acquisti di cui si discute siano stati determinati proprio dal possesso di un'informazione privilegiata acquisita dalla ricorrente per la frequentazione del “giro” della società emittente;
specularmente, la spiegazione fornita dalla per giustificare i propri acquisti il 6 e 9 marzo 2020 riesce sufficientemente Pt_1
plausibile in rapporto ai ben più inconsistenti dati indiziari portati da a sostegno CP_1
della propria tesi accusatoria.
5. – Conclusioni e spese.
L'accoglimento del terzo motivo di opposizione riguardante l'assenza di indizi bastevoli ad inferire l'illecito amministrativo contestato da porta all'annullamento della delibera CP_1
sanzionatoria impugnata, anche per la sanzione accessoria della confisca, con effetti assorbenti sugli altri due motivi di impugnazione – con cui si contestava la natura privilegiata dell'informazione sul test molecolare e, in subordine, l'eccessività della sanzione e l'erroneità dell'importo confiscato.
Le spese, liquidate sui medi tariffari in ragione del valore della sanzione principale irrogata
(€ 35.000) e della sanzione accessoria della confisca (€ 36.574,30), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 187 septies TUF contro la delibera sanzionatoria n. 23.012 del 20 febbraio 2024 proposta da contro la Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 10 aprile 2024: Controparte_1
a) annulla la delibera sanzionatoria n. 23.012 del 20.02.2024 limitatamente alla CP_1
posizione di;
Parte_1
24 b) condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
14.317, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. in € 759.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritto al n. 452 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti. Parte_1 C.F._1
LONGO MASSIMO e SPINELLO VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il loro
Studio in VIA CAMPANA, 36 10125 TORINO;
- ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti PALMISANO PAOLO, ELISABETTA P.IVA_1
CAPPARIELLO, PALOMBELLA ANNUNZIATA E COLANTUONI VILMA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. CASTELLI FRANCESCA, in C.SO VITTORIO
EMANUELE II, 68 10121 TORINO;
- convenuta in opposizione
1 Oggetto: sanzioni CONSOB – opposizione ex art. 187 septies TUF.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Tutto ciò premesso, , come sopra rappresentata e Parte_1
difesa, insta, con la più ampia riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione, affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concesso alla ricorrente un termine di replica alla memoria difensiva che verrà depositata dalla previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla segnalata CP_1
riunione (o trattazione in parallelo) del presente procedimento a quelli, già pendenti con R.G.
n. 513/2023 e n. 1021/2023, previa fissazione di apposita udienza,
Voglia
• in via principale, annullare, per le ragioni tutte esposte in atti, la Delibera n. CP_1
23012/2024 e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso,
e così o per l'effetto annullare e/o caducare tutti i provvedimenti irrogati, con ogni conseguente effetto, anche restitutorio di quanto versato a titolo di sanzioni pecuniarie e ciò anche in ordine al conseguente annullamento della Delibera, indicata in epigrafe, di sequestro di beni n. 22963 del 17 gennaio 2024;
• in via subordinata, rideterminare la sanzione pecuniaria irrogata con la Delibera n.
23012/2024, la durata dell'accessoria sanzione interdittiva, nonché l'importo oggetto della
Delibera n. 22963 del 17 gennaio 2024, con riduzione dei medesimi anche secondo equa determinazione.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso delle spese generali, CPA e
IVA, e rifusione del contributo unificato corrisposto”.
Per parte convenuta in opposizione: “si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di
Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni e istanze (ivi comprese quelle istruttorie), nel prosieguo del giudizio, anche in replica alle argomentazioni avversarie.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la delibera sanzionatoria di CP_1
1.1.1 - Con un primo comunicato stampa diffuso il 10 marzo 2020, alle ore 8,15, in piena pandemia covid-19, società operante nel settore farmaceutico e della Parte_2 diagnostica in vitro, ha dato l'annuncio di avere completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari a supportare l'approvazione da parte della UE e della FDA un test molecolare in grado di consentire l'individuazione del virus entro 60 minuti, rispetto alle 5-6 ore fino a quel momento occorrenti;
il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di marzo 2020.
1.1.2 - Con un secondo comunicato stampa diffuso il 7 aprile 2020, alle ore 07,09,
ha dato l'annuncio di aver altresì completato presso il Pt_2 Controparte_2
gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di
[...]
processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2; il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di aprile 2020.
1.2.1 - La CONSOB ha ritenuto che tali informazioni, in particolare, per quel che qui interessa, quella relativa allo sviluppo ed al conseguente lancio del test molecolare, costituissero informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 596/2014 sugli abusi di mercato – Pt_3
Secondo l'art. 7 del Reg. MAR, un'informazione è privilegiata se ha i caratteri:
- della precisione: ossia se fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari;
- della materialità: l'informazione, concernendo direttamente o indirettamente uno o più soggetti emittenti strumenti finanziari quotati o quotandi, deve essere tale da poter influire in modo sensibile, se resa pubblica, sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non sia stata resa pubblica.
Quando poi l'informazione inerisca ad un “processo prolungato” che si svolge in più tappe, come è un processo di elaborazione di un prodotto diagnostico, le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione dell'evento futuro
3 possono essere anch'esse ritenute informazioni privilegiate, se posseggono i caratteri della precisione e della materialità, oltre che del non essere state rese pubbliche.
1.2.2 - CONSOB ha giudicato l'informazione relativa al test molecolare come informazione privilegiata secondo l'art. 7 Reg. MAR al più tardi a partire dal 28 febbraio 2020 e fino alla diffusione da parte di , il 10 marzo 2020, del comunicato stampa relativo al Pt_2
completamento con successo degli studi ed al conseguente lancio, entro la fine di marzo
2020, del test molecolare.
I dati indiziari per ritenere l'informazione precisa fanno riferimento all'iter di predisposizione del test, in particolare alla comunicazione di venerdì 28 febbraio 2020 via mail, ore 15,08, da , alla prof.ssa Testimone_1 Controparte_3 Pt_2 Persona_1
Direttrice del Laboratorio di Virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, e all'avv. Corrado
LUCCHETTI (dello del performance report sul test, che indicava Controparte_4 un'affidabilità del prototipo superiore o uguale al 95 %, e dunque – sostiene – con CP_1
una elevata probabilità di conclusione con successo della sperimentazione, secondo un giudizio prognostico ex ante. Lo stesso giorno 28 febbraio 2020, dopo la comunicazione alla prof.ssa viene scambiata una mail interna a , con cui si dice che Persona_1 Pt_2 verranno iniziate le prove martedì o mercoledì successivi 2 e 3 marzo. C'è poi una seconda comunicazione interna a del 5 marzo 2020, ore 7,12, che preannuncia l'avvio di Pt_2
un piano di vendite, e in quella occasione di , annuncia che i Parte_4 Pt_2 risultati delle analisi dello Spallanzani di Roma sono positivi;
c'è infine, lo stesso giorno, una mail della alla prof.ssa che ribadisce la significatività della Tes_1 Persona_1
sperimentazione con i dati già emersi dal report inviato il 28 febbraio precedente. Il 4 marzo
2020 il prototipo di test molecolare realizzato da viene testato all'Istituto Pt_2
Spallanzani di Roma con esito positivo e il 5 marzo 2020, come detto, tali risultati già circolano all'interno di e sono oggetto di proposte di azione futura e di bozze di Pt_2
comunicati stampa.
Il carattere della materialità – ossia della capacità di influire sull'andamento sui mercati dei titoli , da valutarsi con il parametro dell'investitore ragionevole – discende proprio Pt_2
dalla competizione, in quel periodo, tra le aziende farmaceutiche nel procurarsi un test diagnostico che permettesse di identificare rapidamente la presenza del virus, il tutto nell'infuriare dell'emergenza pandemica.
4 1.3.1 - Pochi giorni prima della diffusione del comunicato stampa relativo al test molecolare,
e precisamente tra il 6 e il 9 marzo 2020, , sorella di , Parte_1 Persona_2
moglie di , a.d. di , ha acquistato complessivamente n. 400 azioni Parte_5 Pt_2
per un controvalore di € 40.481,20 tramite l'intermediario FIDEURAM;
le azioni Pt_2
sono state rivendute successivamente alla diffusione al pubblico dei due comunicati stampa relativi ai test molecolare e sierologico (precisamente, nelle date del 14 e 25 maggio 2020) ad un controvalore di € 99.803,50.
L'acquisto del 6 marzo risulta effettuato a mezzo home banking attraverso un dispositivo IP della società HE s.r.l., di cui è a.d., e di cui è Parte_6 Parte_1
membro del C.d.A. e in cui entrambi lavorano, nella stessa stanza.
Prima di tali acquisti, possedeva n. 110 azioni;
le ultime Parte_1 Pt_2 movimentazioni relative ad azioni risalgono al 30 aprile 2019, con l'acquisto delle Pt_2
n. 110 azioni, e in precedenza c'erano stati un acquisto e una rivendita di n. 100 azioni tra gennaio e marzo dello stesso anno (v. meglio oltre, § 4.3.2).
1.3.2 - Nelle stesse giornate tra il 6 e il 9 marzo 2020, il fratello di , Parte_1
aveva anch'egli effettuato acquisti di azioni , per conto proprio Parte_6 Pt_2 per un controvalore di € 76.760,35, tramite FIDEURAM e IW BANK (l'operatore finanziario di FIDEURAM, tale , è il medesimo della sorella), per conto della madre Persona_3
per un controvalore di € 51.521,50 tramite IW Bank, e per conto della società Parte_7 di famiglia HE s.r.l., per un controvalore di € 49.119,15 tramite ES SAN PAOLO.
Sentito riguardo agli investimenti in data 16 marzo 2022, il riferisce che gli Per_3
acquisti di azioni dei fratelli nelle date del 6-9 marzo 2020 sarebbero stati Pt_1
concordati tra i due e tutti effettuati per il suo tramite.
Nella contestazione dell'illecito del 17 maggio 2023, la Divisione Mercati – DME evidenzia inoltre l'esistenza, tra il 2011 e il 2021, di una serie di donazioni in denaro da Parte_5
in favore dei quattro fratelli , , (moglie), e , suoi Pt_1 Pt_6 Per_2 Parte_1 Per_4
cognati, per oltre un milione e quattrocento mila euro per ciascuno di essi (per un totale di oltre 6 milioni di euro.
1.4 - CONSOB sostiene che gli acquisti di azioni da parte di Pt_2 Parte_1
sarebbero avvenuti sfruttando l'informazione privilegiata concernente il
[...]
completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio del test molecolare, informazione che sarebbe stata conseguita in ragione della prossimità, per ragioni familiari,
5 della con gli ambienti , pur non essendo state accertate le modalità Pt_1 Pt_2
con cui detta informazione è giunta alla , come insider secondario. Pt_1
1.4.1 - Con atto del 17 maggio 2023, la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato della
CONSOB ha perciò contestato a l'illecito amministrativo previsto Parte_1 dall'art. 8, parr. 1 e 4, comma 2, del Reg. MAR, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del
TUF e dall'art. 14, lett. a), del predetto Regolamento, per avere, essendo in possesso dell'informazione privilegiata concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare predisposto da (informazione della Pt_2
quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato), acquistato n. 400 azioni tra il 6 e il 9 marzo 2020, rivendendole tra il 14 e il 25 Pt_2 maggio 2020, con un profitto di € 36.547,30.
1.4.2 - Con delibera n. 23.012 del 20 febbraio 2024, emessa all'esito del procedimento sanzionatorio, la ha applicato le seguenti sanzioni: la sanzione amministrativa CP_1 pecuniaria di € 35.000 (a), la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, co. 1 e 2, TUF per tre mesi (b), e la confisca obbligatoria dell'illecito profitto conseguito, pari ad € 36.574,30 (c), consistente nell'utile conseguito dall'acquisto e successiva rivendita delle azioni comprate tra il 6 e il 9 marzo 2020. Le somme Pt_2
oggetto di confisca erano già state sottoposte a sequestro amministrativo, eseguito dalla
Guardia di Finanza il 9 febbraio precedente.
2. – Il ricorso di e le difese di a) il primo motivo di Parte_1 CP_1
impugnazione.
ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio Parte_1
della con ricorso ex art. 187 septies, co. 5, TUF depositato il 10 marzo 2024. CP_1
2.1. - Con il primo motivo, si denuncia la tardività della contestazione rispetto al termine perentorio di 180 giorni dall'accertamento, stabilito dall'art. 187 septies, co. 1, TUF, e dell'art. 4, co. 1, del Reg. CONSOB n. 187.50/2013: la contestazione a , che Parte_1
nasce come seconda tranche del procedimento contro il fratello , è del 17 maggio Pt_6
2023, notificata il 30 maggio, sebbene il procedimento sanzionatorio contro Pt_6
(quello “principale”) sia stato avviato il 30 dicembre 2021 e sebbene il
[...] procedimento contro origini da un'unica indagine avviata il 4 ottobre Parte_1
6 2020, secondo quanto riferisce l'USA – Ufficio Sanzioni Amministrative di Gli CP_1 elementi d'indagine sono in sostanza gli stessi, basandosi sui rapporti economici e familiari dei fratelli con , a.d. di , e le uniche differenze costituite Pt_1 Parte_5 Pt_2 dall'assunzione delle informazioni dal consulente finanziario e dagli Persona_3
accertamenti delle donazioni da , sarebbero elementi ininfluenti per la Parte_5 completezza dell'accertamento. L'indagine complessiva era infatti partita ad ottobre 2020 quando il responsabile della Divisione Mercati – DME aveva rivelato delle anomalie delle operatività sulle azioni , e di tali anomalie il 4 novembre 2020 aveva Pt_2 CP_1
dato comunicazione alla Procura di Milano.
L'accertamento della condotta era, pertanto, collocabile in una finestra temporale tra ottobre
2020 e il 30 dicembre 2021, quando è avviato il procedimento contro – e Parte_6 si fa riferimento ai soli atti d'indagine ritenuti ostensibili, con l'istanza di accesso, alla ricorrente, esclusi evidentemente gli atti non messi a disposizione della interessata;
la contestazione, viceversa, è stata notificata solo il 30 maggio 2023.
In sede di discussione, la difesa ha aggiunto che il verbale davanti all'organo Pt_1
collegiale del 20 febbraio 2024 indica il procedimento a carico della propria CP_1
assistita come il terzo in ordine di tempo avviato sulla base delle indagini avviate dal DME, sebbene la posizione di , come insider secondario, fosse stata Parte_1 classificata nel corso delle indagini dagli organi interni dell'organo di vigilanza allo stesso modo di e dell'altra sorella moglie di;
vi sarebbe dunque una Pt_6 Per_2 Parte_5
incomprensibile divaricazione dei due procedimenti, essendosi proceduto alla contestazione contro , lasciando da parte, del tutto illegittimamente, la posizione della Parte_6
sorella.
2.2 - ha inteso replicare a tale motivo di opposizione. CP_1
Si osserva preliminarmente che l'art. 187 septies, co, 1, TUF non delimita temporalmente il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento dell'illecito, bensì solo il termine entro cui, dal compimento dell'accertamento dell'illecito, deve essere effettuata la contestazione;
che l'accertamento è compiuto solo con la completa e definitiva acquisizione di tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione del fatto nella sua materialità e per la determinazione appropriata della sanzione, nessuno escluso;
e ancora, che per valutare la tempestività delle contestazioni, si deve tener conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere informazioni anche riguardo ad altre posizioni o ad altre violazioni, mediante un'attività istruttoria unitaria che consenta di ricostruire l'intera
7 vicenda, escludendo soltanto gli atti di indagine che appaiano superflui ad una valutazione già ex ante, e non ex post.
Prosegue col dire che l'indagine è stata avviata nell'ottobre 2020 sulla base di CP_1 una rilevante anomala operatività riscontrata sui titoli : c'erano state segnalazioni Pt_2
relative a determinati titoli, in un numero elevatissimo (v. oltre), che dovevano essere scremati, sono stati quindi individuati i soggetti cui erano riferibili tali operazioni anomale verificando la coerenza operativa rilevata in prossimità delle date degli annunci societari rispetto a quella dello loro caratteristica e l'eventuale presenza di evidenti collegamenti con l'emittente o con le strutture sanitarie ed amministrative coinvolte nella sperimentazione;
sono stati poi formati due gruppi di soggetti, a seconda che le operazioni fossero di importo superiore o inferiore ai 50.000 euro, e tra i primi è stato inserito , che aveva Parte_6
acquistato e rivenduto azioni, per sé e per conto di altri, per oltre 74.000 euro;
la posizione di è stata tenuta da una parte perché i suoi acquisti non superavano Parte_1
i 50 mila euro e perché, a differenza del fratello, aveva acquistato solo per sé; un suo collegamento con le operazioni del fratello sarebbe emerso evidente dopo l'assunzione di informazioni, il 16 marzo 2022, dal consulente finanziario che dichiarava che Parte_8 le operazioni erano state concordate tra i due;
gli ultimi atti dell'indagine sono stati compiuti tra settembre e novembre 2022 ed erano finalizzati ad acquisire, attraverso richieste informative indirizzate a , e – Parte_9 Persona_5 Parte_10 acquirenti di azioni nel periodo sospetto, in un contesto di oggettiva anomalia – Pt_2
elementi utili per valutare se essi avessero operato abusando di informazioni privilegiate;
tali accertamenti – ad una valutazione ex ante – apparivano indispensabili per fornire un quadro d'insieme della complessa vicenda e per concludere, in questo modo, anche sulla posizione dei soggetti facenti parte della seconda tranche; l'ultimo dei riscontri alle richieste di informazioni è pervenuto a il 23 novembre 2022, e da quella data alla data di CP_1
notifica della contestazione, avvenuta il 19 maggio 2023, sono passati n. 177 giorni.
2.3 – Il motivo è infondato.
2.3.1 – Va anzitutto riconosciuta l'ammissibilità della produzione della risposta di T_
, effettuata da all'udienza dell'11.03.2025.
[...] CP_1
A norma dell'art. 187 septies, co. 6 bis, TUF, il giudice investito dell'opposizione ad una sanzione dispone di ampi poteri istruttori officiosi per l'accertamento dell'illecito, CP_1
e nella specie, il documento (prodotto a seguito della contestazione di parte ricorrente, alla
8 prima udienza in replica alle difese dell'avversaria tesi difensiva che vuol CP_1
collocare il completamento degli accertamenti alla data di acquisizione delle informazioni dal ) deve ritenersi acquisibile anche d'ufficio perché consente a questa Corte di T_
accertare se e in che misura, ad un giudizio prognostico ex ante, la verifica della posizione del fosse necessaria ai fini del completamento delle indagini e a che data risalisse T_ la risposta di questi ai quesiti prospettati dall'autorità di vigilanza, da quando la stessa pretende di far decorrere i centottanta giorni per l'invio della contestazione. CP_1
2.3.2 – In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui l'Autorità di vigilanza del mercato, dopo l'esaurimento dell'attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza.
Spetta al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza della condotta illecita, individuando il dies a quo di decorrenza del termine in ragione della maggiore o minore complessità delle indagini e della loro necessità, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati.
Il sindacato giudiziale sulla tempestività della contestazione dell'illecito da parte di CP_1
deve essere condotto ex ante, ossia in relazione all'utilità potenziale delle iniziative istruttorie e non ai concreti esiti che tali iniziative hanno effettivamente prodotto, e tenendo conto dell'interesse pubblico ad un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità, quando l'efficacia delle indagini dell'Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell'indagine stessa (Cass., 31 maggio 2022, n. 17.673).
La tempestività della contestazione, inoltre, va apprezzata tenendo conto che l'accertamento dell'illecito non può ritenersi concluso se non sia del tutto completata l'acquisizione degli elementi necessari per valutare la sussistenza dell'illecito; la decorrenza del termine per la contestazione va perciò individuato nel giorno in cui l'Autorità, dopo esaurite l'attività ispettiva e l'attività istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza.
2.3.3 – Ora, la comunicazione di CONSOB alla Procura della Repubblica di Milano del 4 novembre 2020, che richiama l'esito della precedente riunione del Comitato di consultazione per gli abusi di mercato del 19 ottobre precedente, dà atto dell'avvio dell'istruttoria volta
9 all'accertamento di violazioni in materia di abusi di mercato, evidenziando l'operatività posta in essere su azioni da parte, tra gli altri, di “soggetti, collegati a vario titolo Pt_2 all'emittente ovvero potenzialmente collegati alle strutture …. che hanno collaborato con la società [ ] allo sviluppo di soluzioni diagnostiche anti-Covid”. In quella fase, quindi, Pt_2
le indagini erano solo agli inizi ed ogni ipotesi accusatoria era tutta da verificare.
A quella data, inoltre, non aveva neppure accertato la natura privilegiata delle CP_1
informazioni oggetto del comunicato del 7 marzo, in relazione alle quali la Direzione Mercati avrebbe poi richiesto informazioni a il 9 dicembre 2020, informazioni che poi le Pt_2
furono fornite il 15 gennaio successivo.
Nella risposta del 15 gennaio 2021, ebbe a fornire: a) un elenco dei soggetti Pt_2
interni alla società e di eventuali soggetti esterni informati della progettazione e sperimentazione dei test molecolare e sierologico;
b) un elenco dei soli soggetti iscritti, alla data del 9 dicembre 2021, alla sezione permanente del Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate;
c) un elenco dei soggetti rilevanti e delle persone a questi strettamente legate riferito all'anno 2020, a norma dell'art. 19, par. 5, Reg. MAR.
La risposta è stata successivamente integrata il 4 aprile 2022.
I dati così forniti dalla società andavano confrontati con le evidenze relative all'operatività dei titoli in relazione all'evento del 10 marzo 2020 e riguardanti il periodo 17 Pt_2 febbraio – 20 marzo 2020, che constavano di ben 630.000 report relativi a contratti conclusi con oltre 13.000 codici clienti e che andavano evidentemente scremati e valutati, onde procedere ai necessari raffronti ed alle successive analisi.
Non è perciò corretta la pretesa di parte ricorrente di individuare il termine dei centottanta giorni per la contestazione in un momento prossimo all'avvio delle indagini di CONSOB in merito ad ipotesi di abuso di informazioni privilegiate relative ai test diagnostici, molecolare e sierologico, sviluppati da nei primi mesi del 2020. Pt_2
in qualità di persona offesa, ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano, CP_1 il 3 maggio 2021, l'avviso di conclusione delle indagini relative all'ipotesi di insider trading relative al test sierologico: ma pur riguardando la presente vicenda il test molecolare, non è stata irragionevole la richiesta, avanzata dall'Autorità di vigilanza dei mercati alla stessa
Procura il 25 maggio 2021, per l'acquisizione di elementi informativi di possibile utilità per la prosecuzione degli accertamenti di competenza. Ad un giudizio ex ante, si trattava infatti di atti istruttori relativi a soggetti che avevano collegamenti diretti o indiretti con Pt_2
( è sorella di moglie dell'a.d. , imputato Parte_1 Per_2 Persona_6
a Milano insieme con e che concernevano l'attività di studio e di Controparte_5
10 ricerca svolta dalla società in quel periodo per la predisposizione di test volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19; e da tali atti istruttori avrebbero ben potuto emergere legami e relazioni tra soggetti, scambi di informazioni, invio di documenti ed altri elementi utili per le indagini di CP_1
Occorreva, in altre parole, acquisire anche gli atti delle indagini penali per valutarne la consistenza e i contenuti ai fini di una eventuale formulazione dell'incolpazione, riscontrando tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito qui contestato.
L'autorizzazione del P.M. all'estrazione di copia del fascicolo delle indagini preliminari è dell'11 novembre 2021 e tra il 6 e il 21 dicembre l'Ufficio Abusi di Mercato ha chiesto informazioni bancarie;
il 23 dicembre 2021 ES AN forniva risposta quanto ai dati sui conti correnti e conto titoli intestati alla , precisando che gli acquisti Pt_1
“sospetti” erano stati effettuati tramite un operatore FIDEURAM – col che si rendeva necessario assumere altre informazioni presso gli intermediari che avevano concluso la operazione.
Il temporaneo accantonamento della posizione di , per privilegiare la Parte_1
posizione di altri soggetti coinvolti, ed in particolare il fratello (destinatario della Pt_6
contestazione formalizzata con atto del 30 dicembre 2021), si giustifica in ragione del fatto che solo con l'acquisizione delle informazioni dall'operatore finanziario Controparte_6 che aveva operato l'acquisto di azioni per conto sia di
[...] Pt_2 Pt_6
che della sorella (informazioni acquisite con la risposta del
[...] Parte_1
del 16 marzo 2022), era emerso che gli acquisti erano stati fatti Parte_8
congiuntamente dai due fratelli, e e che erano stati previamente concordati Pt_6 Parte_1 con il promoter nello stesso luogo (l'ufficio in comune che i due avevano presso la sede della società di famiglia HE s.r.l.); e solo rispondendo alla richiesta di informazioni del 5 maggio 2022, l'odierna ricorrente aveva confermato tali circostanze. Ragionevolmente, fino ad allora, la posizione di sarebbe parsa alquanto marginale, per via Parte_1 del modesto valore dell'acquisto (poco più di 40 mila euro a fronte di più consistenti acquisti effettuati da ) e dell'ulteriore elemento di anomalia dell'acquisto di , Pt_6 Pt_6
rappresentato dal fatto che egli aveva acquistato sia per sé (n. 750 + n. 750 azioni il 6 e il 9 marzo 2020), sia per conto della società HE (n. 500 azioni il 9 marzo) e della madre T_
(n. 500 azioni il 6 marzo).
[...]
Neppure riesce irragionevole – anche in questo caso ponendosi idealmente al momento dello svolgimento delle indagini – la scelta di di attendere, per l'odierna ricorrente CP_1
come pure per gli altri sospettati titolari di posizioni secondarie, il completamento delle
11 verifiche con tutti i soggetti che, ritenuti legati a vario titolo a o agli enti di ricerca Pt_2
coinvolti nella sperimentazione, risultavano avere operato su azioni della società nel periodo prossimo alla diffusione della notizia sui test molecolare e sierologico – cosa che si è perfezionata solo con l'acquisizione delle informazioni da parte di il 23 Parte_10
novembre 2022. Il risultava infatti aver acquistato n. 500 azioni il 9 marzo T_ Pt_2
2020 per € 49.750 ed averle rivendute il 13 a € 60.000, operando sul conto della moglie benchè avesse una ridotta operatività su quegli strumenti finanziari nei due CP_7
anni precedenti;
si ipotizzava, per tali ragioni, che egli potesse aver abusato di informazioni riservate sul lancio del test molecolare, approfittando di presunti legami con la famiglia che detiene la maggioranza di controllo di , ed in particolare con R_ Pt_2
e , rispettivamente presidente e vice presidente di quella società. Il Per_8 Per_9 T_
ha risposto negativamente alla domanda del questionario sul fatto di avere rapporti od anche solo di conoscere la famiglia le due persone al vertice di . R_ Pt_2
Se il procedimento di contestazione esige che sia acquisita la piena conoscenza del fatto da parte dell'Autorità di vigilanza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e degli elementi indispensabili per la determinazione adeguata della sanzione, doveva CP_1
evidentemente poter disporre di un quadro completo della vicenda, con riguardo alle situazioni di tutti gli indagati che avevano operato con modalità e tempistiche sospette su titoli , per poter formulare un'ipotesi accusatoria anche a carico dell'odierna Pt_2
ricorrente, senza che tale soluzione possa essere ritenuta alla stregua di un ingiustificato ritardo od un'artificiosa protrazione nello svolgimento dei compiti di indagine affidati all'organo di vigilanza.
A tale proposito, il verbale di discussione collegiale del 20 febbraio 2024, laddove CP_1
indica il procedimento a carico di come il terzo in ordine di tempo Parte_1
avviato sulla base delle indagini avviate dalla Direzione Mercati - DME, non fa che confermare la scelta istruttoria degli uffici interni dell'organo di vigilanza di operare una prima scrematura tra gli indagati, accordando la precedenza ai soggetti che avevano operato per maggiori importi o con maggior frequenza in prossimità delle date degli annunci di e che avevano evidenti collegamenti con l'emittente o con le strutture sanitarie Pt_2
coinvolte nella sperimentazione.
Il riscontro alla richiesta di informazioni all'ultimo dei soggetti titolari di posizioni secondarie coinvolti nelle indagini, il , è pervenuto a il 23 novembre 2022; Parte_10 CP_1
l'atto di contestazione è datato 17 maggio 2023, è stato inviato per lettera raccomandata
12 ricevuta bensì il 30 maggio seguente (così la cartolina di ricevimento), ma risulta spedito dall'ufficio postale RM 39 il 19 maggio.
Dovendo tenere conto, ai fini del rispetto del termine (perentorio) dei centottanta giorni, della data in cui il piego è stato consegnato alle per la spedizione e senza che rilevi la data CP_8
di effettiva ricezione, non potendo farsi carico al mittente degli eventuali disguidi o ritardi dell'agente postale nella consegna, tra il 23 novembre 2022, quando risultano completate le indagini per quanto sopra, e il 19 maggio 2023, data di spedizione del piego, sono trascorsi n. 177 giorni, nei limiti, quindi, del termine previsto dall'art. 187 septies, co. 1, TUF.
3. – Segue, il ricorso di e le difese di b) il secondo motivo Parte_1 CP_1
di impugnazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta che l'indebita modificazione degli elementi indiziari su cui è fondata la contestazione, da parte dell'
[...]
, rispetto agli elementi indicati dalla Divisione Mercati – DME Controparte_9 nell'atto del 17 maggio 2023, senza che a tale mutamento seguisse alcuna nuova formale contestazione a norma dell'art. 187 septies, co. 1, TUF.
La lettera di contestazione del 17 maggio 2023 si fonda sull'assunto della provenienza della informazione privilegiata da , a.d. di DIASORN e cognato di e Parte_5 Pt_6 Parte_1
, sebbene la posizione di insider primario di fosse stata esclusa nel
[...] Parte_5
parallelo procedimento contro , e sul successivo passaggio Parte_6 dell'informazione da alla sorella (a), e si riporta Parte_6 Parte_1
come elemento indiziario la pluralità di passaggi di denaro, negli anni 2011-2021, da Pt_5
ai fratelli per oltre 6 milioni di euro (b).
[...] Pt_1
Contr Nella ricostruzione fornita dall' e sottoposta alla delibera del collegio dell'Autorità, lo stesso Ufficio esclude espressamente, nella relazione all'organo collegiale, che vi sia stato un trasferimento di informazioni dal fratello alla sorella, e parla più genericamente di una
“prossimità di all'ambiente societario [di ] per ragioni Parte_1 Pt_2 familiari” e di “fenomeni di circolazione di informazioni non controllati e non verificabili”, sembrando abbandonare l'argomento delle donazioni ricevute nel tempo dalla Pt_1
ad opera di . Parte_5
Ad avviso della ricorrente, tale mutamento del quadro indiziario avrebbe reso necessario formalizzare una nuova contestazione;
non essendo ciò avvenuto, il provvedimento sanzionatorio sarebbe invalido.
13 2.2.1 – ha negato la necessità di una contestazione preventiva di fatti nuovi alla CP_1 base della sanzione irrogata, per via che l'USA avrebbe innovato l'impostazione accusatoria posta a base della contestazione effettuata dalla Divisione Mercati – DME.
Ed infatti:
- identico è il fatto materiale oggetto dell'incolpazione e del successivo provvedimento sanzionatorio, come identica è la fattispecie illecita contestata, ossia la violazione dell'art. 8, par. 1 e 4, co. 2, Reg. MAR;
- né la Direzione Mercati né successivamente l hanno mai affermato che la CP_9
fonte privilegiata delle informazioni fossero o . Osserva, al Parte_5 Parte_6 riguardo, CONSOB che l'individuazione della fonte primaria delle informazioni privilegiate non è indispensabile per affermare la responsabilità dell'insider secondario che ne abusa, così come è irrilevante accertare il modo con cui l'insider secondario ne è entrato il possesso: la norma, come interpretata dalla giurisprudenza, ha come presupposto il possesso dell'informazione privilegiata, non importa come e da chi ottenuto, e qui i dati indiziari della vicinanza personale e familiare a , a.d. di , portano a Parte_5 Pt_2 ritenere che la ricorrente fosse “in possesso” dell'informazione sui test diagnostici molecolari poi diffusa col comunicato del 10 marzo 2020.
3.3 – Il motivo è infondato.
Perché vi sia un mutamento dei termini della contestazione occorre che sia posto a fondamento dell'addebito “rettificato” un fatto nuovo, attraverso una modificazione degli elementi essenziali del fatto originariamente contestato.
Parte Nella configurazione dell'illecito previsto dall'art. 187 bis, co.1, TUF – art. 14 Reg. sono elementi costitutivi il possesso, comunque acquisito, dell'informazione privilegiata e il Parte compimento di una delle condotte vietate dall'art. 14 cit. (così l'art. 8 Reg. che detta la definizione di abuso, par. 1: “Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono”; nonché par. 4, 2° periodo: “Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate”). La provenienza dell'informazione e il suo passaggio all'insider secondario restano invece estranee al nucleo fattuale della contestazione, ed anzi si è precisato in giurisprudenza (così la Cass. 12
14 maggio 2020, n. 8785, secondo cui “l'espressione “informazione” va intesa quale
“conoscenza”, indipendentemente dal fatto che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altri all'agente”) che il mancato accertamento della comunicazione dell'informazione all'insider secondario non travolge la contestazione dell'illecito. Non è, cioè, necessario per il riconoscimento dell'illecito in parola dimostrare la trasmissione dell'informazione privilegiata, e dunque individuare le modalità con cui è avvenuto il suo passaggio e come questa è entrata nel patrimonio del soggetto, e neppure identificare l'insider primario che ha passato l'informazione, dato che l'illecito ha come fondamento il solo possesso dell'informazione non ulteriormente qualificato e il suo indebito utilizzo.
Inoltre, se il divieto di modifica della contestazione è funzionale a garantire il diritto di difesa, una modifica dell'accusa nel corso del procedimento sanzionatorio produce effetti invalidanti sull'atto di irrogazione della sanzione soltanto in quanto la parte sanzionata non abbia avuto la possibilità di contraddire su di essa, e non invece quando il mutamento della contestazione – rimanendo immutati gli elementi fondamentali dell'illecito – sia il prodotto del confronto dialettico instaurato tra l'autorità inquirente e l'incolpato.
Nel caso in esame, il nucleo fattuale della contestazione mossa all'odierna ricorrente, tra quanto contestato dal DME e quanto poi ricostruito dall'USA, è rimasto immodificato ed è sempre consistito nel possesso dell'informazione privilegiata sul lancio del test molecolare e sul suo utilizzo nell'effettuazione di due acquisti. Sotto il profilo degli elementi indiziari in Contr base ai quali l ha alfine accertato l'anomalia operativa della sono stati Pt_1
portati a conoscenza della interessata in data 6 dicembre 2023 e lei ha potuto replicare con propria memoria del 4 gennaio 2024 (v. infatti, la premessa della delibera sanzionatoria qui impugnata).
D'altra parte, come rileva CONSOB, tanto la tempistica degli acquisti quanto la contestualità dell'operatività di più soggetti riconducibili al medesimo nucleo familiare costituivano elementi fattuali evidenziati già nella contestazione (pag. 35), di talchè esse non possono configurarsi in alcun modo fatti nuovi per il solo fatto che sono stati ulteriormente riprospettati
Contr dall' in contraddittorio con la ricorrente.
4. – Segue ancora, il ricorso di e le difese di c) il terzo Parte_1 CP_1
motivo di impugnazione.
4.1 - Con il terzo motivo, sostiene la mancanza di indizi sufficienti per Parte_1
ritenerla insider secondario di informazioni privilegiate sul test molecolare : Pt_2
partendo dal rilievo che lo stesso USA di ha escluso la prova del passaggio CP_1
15 dell'informazione privilegiata da o, attraverso questi, da alla Parte_5 Parte_6
ricorrente, si dice:
- l'informazione contenuta nel comunicato stampa del 10 marzo 2020 non era stata qualificata dalla stessa come “informazione privilegiata”; Pt_2
- la contestualità degli acquisti di azioni, lo stesso giorno e con lo stesso operatore finanziario, tra i due fratelli si spiegherebbe col fatto che il ha proposto ad Parte_8
entrambi, più o meno contemporaneamente, la medesima operazione finanziaria, contattandoli telefonicamente sul posto di lavoro ( e lavorano Pt_6 Parte_1
in HE s.r.l. nella stessa stanza);
- il fatto che il test molecolare fosse stato concluso con esiti che facevano presagire un suo successo ed una sua successiva immissione sul mercato non era circostanza nota alla
, che non lavora in , e comunque non è dimostrato che lei ne fosse a Pt_1 Pt_2
conoscenza;
- il numero di azioni acquistate rispetto agli acquisti negli ultimi due anni è Pt_2
modesto, ed anzi il fatto che vi fossero stati precedenti acquisti di azioni rivela Pt_2
una propensione della ricorrente agli investimenti in quel genere di prodotti finanziari;
- la scelta dell'acquisto di n. 400 azioni in quel particolare momento si spiega Pt_2 con l'interesse del mercato per i titoli delle società del settore farmaceutico, come messo in luce dalla stampa specialistica nel periodo immediatamente antecedente all'acquisto (e si producono articoli di stampa del 25 febbraio e del 3 marzo 2020); , del resto, è Pt_2
l'unica società quotata in Italia specializzata nella produzione di strumenti diagnostici nel settore bio-medicale ed aveva di recente concluso un accordo con la società inglese TTP, annunciato alla stampa il 2 marzo 2020 e che aveva prodotto un aumento di valore del titolo.
In sede di discussione, la difesa ricorrente ha poi insistito sul fatto che l'affermazione circa i trasferimenti di denaro per oltre 1,4 milioni di euro a titolo di donazione effettuati da Pt_5 alla – già indicata dalla Direzione Mercati come indizio da cui inferire la
[...] Pt_1 prossimità della prevenuta agli ambienti societari – era stata poi abbandonata Pt_2 dall'USA di col dire che non si trattava di elemento rilevante. CP_1
4.2 – Replica CONSOB richiamando, quanto al possesso dell'informazione privilegiata, la vicinanza personale e familiare a , e quanto all'abuso dell'informazione, la Parte_5 tempistica degli acquisti, prossimi alla validazione del test molecolare da parte dell'Istituto
Spallanzani di Roma il 28 febbraio 2020 e l'invio, il 9 marzo, dei risultati favorevoli anche del
; evidenzia l'anomalia degli acquisti in rapporto a quelli di Controparte_2
16 azioni effettuati nei due anni precedenti (in tre giorni vengono acquistate n. 400 Pt_2
azioni, in controtendenza rispetto alla ridotta operatività degli anni precedenti), la contestualità ed anzi l'accordo per l'acquisto dei titoli col fratello , il quale compra, oltre Pt_6
che per sé, anche per la madre e per la società HE, senza tenere conto Parte_7 che il promoter dei due fratelli che suggerisce loro l'acquisto in pari data e Per_3
contestualmente, nulla dice sul perché lui, come operatore finanziario, ha suggerito proprio l'acquisto di , e non un altro titolo farmaceutico;
aggiunge che la è Pt_2 Pt_1
stata disponibile ad acquistare circa 20 euro in più ad azione (su 400) rispetto agli acquisti precedentemente effettuati, e nulla dice. Per_3
La ricostruzione alternativa fornita dalla ricorrente, ad avviso di CONSOB, non regge: la stampa specialistica dell'epoca e le stesse testate indicate dalla ricorrente fornivano delle notizie (quelle, in particolare, dell'accordo con l'inglese TTP) che facevano pensare ad utili di medio-lungo periodo, vi erano anzi degli articoli che sconsigliavano l'acquisto di titoli
, sia perché le azioni erano ritenute sopravvalutate, sia perché la società Pt_2
liquidava pochi dividendi;
le informazioni non erano tali da giustificare un acquisto in soli tre giorni di 400 azioni, ad un prezzo superiore di 16 ad azione rispetto all'ultimo acquisto effettuato nel 2019 dalla . Pt_1
4.3 – Il motivo è fondato.
4.3.1 – Nell'ambito dell'accertamento di condotte di abuso di informazioni privilegiate, la prova per presunzioni costituisce di norma l'unico strumento che consente di affermare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua di prassi con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è un'eventualità per lo più esclusa dalla riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte di di CP_1 quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.
Il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,
17 che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., 13 ottobre 2005, n. 19.894). A sua volta, il giudizio di concordanza deve essere condotto in modo unitario, apprezzando gli indizi tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Id., 9 marzo 2012, n. 3703).
Nella specie, si tratta di verificare, per via presuntiva, (a) il possesso di informazioni privilegiate relative al test molecolare, alla data degli acquisti;
(b) la consapevolezza della della natura privilegiata di tali informazioni;
e (c) che su tali informazioni poggi la Pt_1
scelta degli acquisti di azioni il 6 e il 9 marzo 2020. Pt_2
4.3.2 - Nella risposta al questionario inviatole da del 2 maggio 2020, CP_1 Parte_1
fornisce la seguente ricostruzione degli acquisti del 6 e 9 marzo 2020 (doc. 21
[...]
fasc. : CP_1
Secondo quanto emerge dall'atto di accertamento unito alla delibera sanzionatoria, sub 1 fasc. CONSOB (pagg. 34-35), – che dispone di un patrimonio non Parte_1
trascurabile investito in strumenti finanziari - tra il 3 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, ha comprato n. 100 azioni in data 16 gennaio 2019 e le ha poi rivendute il 13 marzo Pt_2
seguente, e il 30 aprile 2019 ne ha comprate altre 110; tutti gli acquisti sono avvenuti attraverso l'operatore FIDEURAM, e dunque attraverso il promoter di quella società
[...]
La era del resto abituata ad investire in borsa, in titoli azionari e in CP_6 Pt_1
18 fondi comuni, emergendo dalle indagini nel biennio anteriore agli acquisti per cui CP_1
ora è processo, operazioni su ben diciassette titoli azionari, anche nel settore farmaceutico
(precisamente: , , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
CP_1
, , , , CP_16 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
, , WEBUILD Controparte_21 CP_22 Controparte_23
E TENARIS), e su quattordici Exchange Traded Funds (sono i fondi di investimento negoziati in borsa).
Diversamente da quanto ritiene non sussiste, quindi, alcuna oggettiva anomalia CP_1 nell'acquisto di n. 400 azioni , il 6 e il 9 marzo 2020, in rapporto all'operatività Pt_2
precedente (la ricorrente aveva già compiuto nel 2019 operazioni di acquisto e rivendita di n. 210 azioni della società di cui il cognato è amministratore), e d'altra parte Parte_5 proprio il fatto che tali operazioni siano avvenute utilizzando l'intermediario CP_24 ossia il promotore – rende del tutto verosimile che a suggerire gli acquisti Per_3
incriminati sia stato proprio quel consulente finanziario, che ben conosceva i titoli Pt_2 per essere stato coinvolto dalla nell'anno precedente in tre operazioni riguardanti Pt_1 proprio quei titoli. Non stupisce, cioè, alla luce dell'operatività pregressa sulle azioni della società del cognato e del fatto che la ricorrente investiva in borsa anche in Parte_5
imprese farmaceutico-sanitarie, che il ossa aver effettivamente suggerito, in Parte_8
quelle circostanze, di acquistare proprio rispetto agli n investimenti che si Pt_2
potevano fare anche nel settore farmaceutico (in allora, peraltro, in piena prospettiva di rendimento), e che i due fratelli si siano decisi a compiere quell'acquisto, seguendo le indicazioni del loro consulente similmente a quanto accaduto (per ) Parte_1 per ben due volte nell'anno precedente.
Non pare decisivo in senso contrario il fatto che gli acquisti siano stati fatti ad un valore unitario di € 16 in più ad azione rispetto agli ultimi acquisti risalenti al 2019: la Pt_1
come il fratello avevano già operato su titoli , e non in un passato remoto ma solo Pt_2
un anno prima e per quantitativi non trascurabili, e le possibilità di guadagno anche a breve termine, trattandosi di un investimento su titoli di una primaria azienda farmaceutica nel contesto di una grave crisi pandemica in cui gli operatori economici si affannavano a trovare prodotti diagnostici e di cura, erano evidentemente positive, anzi proprio il fatto che le azioni fossero aumentate di 16 euro ciascuna dall'ultimo acquisto dell'aprile 2019 ne era la dimostrazione;
per di più si trattava dell'azienda del cognato, cosa che può aver
19 ulteriormente contribuito ad orientare l'investimento (a prescindere dalla conoscenza di informazioni riservate price sensitive) anche questa volta su quella società.
Le modalità e la tempistica degli acquisti sono le stesse degli acquisti compiuti da Pt_6
; ma per questa Corte, e sebbene a suo carico vi fosse
[...] Parte_6
l'ulteriore elemento di sospetto dell'acquisto di azioni anche per soggetti terzi Pt_2
(che invece manca per ), ha ritenuto che esse non fossero sufficienti ad inferire Parte_1 in modo certo od altamente probabile il possesso e l'utilizzo indebito di informazioni privilegiate relative al futuro lancio del test molecolare da parte di , giudicando Pt_2
viceversa plausibile un acquisto non orientato da insider trading ma dai consigli del e dalle informazioni della stampa di settore. Per_3
Così, infatti, la sent. n. 743/2024 del 12 agosto 2024, pagg. 19-20:
“Alla luce degli articoli di stampa qui riportati, la spiegazione alternativa data dal a Pt_1 giustificazione dell'operatività su appare plausibile: la società era un colosso Pt_2
italiano nel settore farmaceutico e, quindi, forniva garanzie di stabilità sui mercati;
operava in un settore che avrebbe con ogni probabilità ricevuto vantaggi economici dalla ricerca contro il diffondersi del coronavirus;
aveva appena siglato un accordo con TTP che ne avrebbe accresciuto i margini di guadagno, anche se nel medio periodo;
la (modesta) flessione del titolo in quei giorni era da considerarsi con ogni verosimiglianza temporanea:
l'acquisto delle azioni si prospettava conveniente e, quindi appariva giustificato.
Si osserva, inoltre, che gli articoli di stampa citati sono stati pubblicati nella settimana precedente e sino a tre giorni prima dell'acquisto dei titoli: essi sono, quindi, di pochissimi giorni anteriori alle operazioni effettuate sicchè, sotto il profilo temporale, ben ne possono rappresentare l'antecedente causale.
Se dunque il ricorrente, sulla scorta delle informazioni diffuse dalla stampa specializzata, ha ritenuto che il momento fosse favorevole all'acquisto, non è strano che abbia acquistato sia per sé, sia per Hess, di cui era amministratore delegato, sia per la madre, presidente del consiglio di amministrazione della società …
Sotto altro profilo, l'operatività di parte ricorrente sui titoli non costituiva un fatto Pt_2
isolato: secondo quanto minuziosamente verificato dalla e sopra riportato, il titolo CP_1
aveva costituito oggetto di acquisto e rivendita da parte sia di per conto proprio, Pt_1
sia di per conto di Hess, sia di negli anni precedenti;
ha Pt_1 Parte_7 Pt_1 altresì acquistato altre azioni dopo circa due mesi dall'annuncio, e – precisamente Pt_2
– l'8 maggio 2020.
20 Questo dato induce due considerazioni. Da una parte, può considerarsi dimostrato che
l'andamento borsistico del titolo e l'andamento economico della fossero, da anni Pt_2
ormai, oggetto di attenzione da parte del . Pt_1
Dall'altra rimane svalutato, in chiave accusatoria, l'elemento indiziario della prossimità del
alla in virtù dei vincoli di affinità familiare: è del tutto verosimile, infatti, che Pt_1 Pt_2
il ricorrente operasse sul titolo in piena autonomia e indipendenza rispetto a possibili (ma comunque, nel caso di specie, indimostrate) comunicazioni di informazioni da parte del cognato.
L'entità delle azioni acquistate tra il 6 ed il 9 marzo 2020 non può, infine, considerarsi anomala rispetto all'operatività abituale del : è ben vero, infatti, che mediante gli Pt_1
acquisti in oggetto il ricorrente ha incrementato, in soli due giorni di negoziazione, la percentuale di possesso delle azioni del 65% (da 1160 a 1901 azioni); ma è Pt_2
altrettanto vero che - secondo quanto affermato dal ricorrente e non contestato da CP_1
(pag. 33 del ricorso) - tale acquisto costituisce appena il 3,89% del valore del suo portafoglio.
Per quanto riguarda , invece, l'acquisto ha incrementato del solo 8% la Parte_7 percentuale di possesso delle azioni (da 6.200 a 6.700 azioni)”. Pt_2
Viene in questo modo a cadere l'ulteriore elemento della prospettazione accusatoria costituito proprio dalla contestualità degli acquisti dei due fratelli , in rapporto alla Pt_1
(presunta, in realtà non sufficientemente inferente) anomalia costituita dall'acquisto di Pt_6
anche per conto della madre e della società di famiglia.
Identici sono, del resto, i richiami alla stampa specialistica che compie per Parte_6 supportare la sua spiegazione alternativa alle contestazioni dell'Autorità di vigilanza dei mercati.
Sotto questo aspetto, la difesa di sembra compiere una lettura di tali articoli di CP_1 stampa un po' troppo riduttiva e, per così dire, orientata sulle proprie tesi, sostenendo che essi farebbero riferimento solo ad ipotetiche prospettive di utili per , per di più sul Pt_2
lungo periodo.
Nell'articolo comparso su del 25 febbraio 2020 (doc. 4 – sub 20 – allegati fasc. Email_1
) si legge che “Tra i gruppi farmaceutici quotati a Piazza Affari c'è invece , Pt_1 Pt_2 specializzata nei segmenti dell'immuno-diagnostica e della diagnostica molecolare e da tempo partner della tedesca AG (le cui azioni a Francoforte sono passate dai 30,16 euro di fine gennaio a 34,4 euro venerdì scorso … Il segmento della diagnostica molecolare ha rappresentato il 9% del fatturato di nei primi nove mesi del 2019 con una crescita Pt_2 organica dell'8,6% su base annua, vale a dire il doppio rispetto al +4,2% registrato dall'intero
21 fatturato del gruppo e in molti scommettono che l'emergenza coronavirus potrà dare ulteriore impulso al settore, eventualmente favorendo fusioni e acquisizioni che potrebbero coinvolgere anche il gruppo italiano (che con 670 milioni di fatturato “pesa” meno della metà del partner tedesco, sugli 1,5 miliardi di dollari di giro d'affari)”. E' vero che la crescita del settore diagnostica molecolare del 9 % si riferisce al 2019, ma, allo stesso tempo, si dice che “che l'emergenza coronavirus potrà dare ulteriore impulso al settore, eventualmente favorendo fusioni e acquisizioni che potrebbero coinvolgere anche il gruppo italiano”, ciò che fa pensare che il trend di crescita del titolo fosse ancora in corso ed anzi potesse incrementarsi proprio grazie alla crisi sanitaria.
Su ProiezionidiBorsa del 28 febbraio 2020 (doc.
4- sub 20 – Allegati fasc. ) si Pt_1 legge: “Oltre l e il suo produttore c'è un altro titolo del settore Pt_11 Per_10
farmaceutico a Piazza Affari che potrebbe avere conseguenze positive dal diffondersi del coronavirus. , insieme al partner tedesco AG, è impegnata nella produzione di Pt_2 test diagnostici specifici per il coronavirus forniti al governo cinese. In Italia, oltre l Pt_11
ci sono altri prodotti tecnologicamente avanzati che potrebbero aiuta
un determinato prodotto in via di preparazione.
L'articolo conclude con il seguente rilievo: “Analisi grafica e previsionale sul titolo Parte_2
(MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 27 febbraio in ribasso rispetto alla seduta
[...] precedente dell'1,03%, chiudendo a quota 106,2 €”, ma precisa che “La proiezione ribassista in corso sul time frame giornaliero potrebbe essere agli sgoccioli vista la tenuta del supporto in area 102,993 €” ed aggiunge che “Fino a quando questo livello reggerà ci sono buone probabilità di un rimbalzo delle quotazioni almeno fino in area 112,539 €. Nel caso, invece, di una rottura in chiusura di giornata di questo livello, le quotazioni potrebbero spingersi fino al III° livello di prezzo in area 93,484 €”. Non viene quindi del tutto escluso, anzi viene indicato come probabile, un incremento di valore di pur a fronte di un Pt_2 ribasso nella seduta di borsa del 27 febbraio, anche solo per effetto di un “rimbalzo” dei titoli.
22 Non così indicativo è l'articolo su Milano Finanza del 2 marzo 2020 (doc. 4 – sub 20 –
Allegati), che dà notizia dell'accordo con l'inglese TTP ma rinvia gli effetti economici di tale intesa commerciale al 2023: , accordo di licenza esclusiva con TTP - La società Pt_2
avrà accesso al PuckdxTM di TTP, una piattaforma flessibile e dai costi contenuti per
l'automazione dell'analisi diagnostica direttamente sul campione clinico. Prevista la commercializzazione del primo test disponibile su questa nuova piattaforma negli Stati Uniti entro il 2023. … rafforza con questo accordo la presenza nella diagnostica Pt_2
molecolare, "area che vale il 9% del fatturato totale ma è strategicamente molto importante in quanto cresce a un ritmo di quasi il 10% l'anno, il doppio del resto delle attività. Riteniamo che i primi benefici saranno visibili nel conto economico non prima del 2023 quando sarà commercializzato il primo test con TTP", ha commentato stamani un analista”.
Su Il Sole 24 Ore Finanza del 3 marzo 2020 (doc. 3 – sub 20 - Allegati) si dà notizia di un'o.p.a. di HE IS su QI che però ha avuto effetti positivi (“accende”) sul titolo : “Diagnostica, l'opa di ER ER su AG accende in Borsa. Pt_2 Pt_2
- Settore farmaceutico in fermento sulle Borse europee grazie all'accordo raggiunto tra
ER ER IF e AG che porterà il gruppo americano a lanciare una offerta sul gruppo tedesco della diagnostica molecolare. A Francoforte le azioni AG balzano del 17% e sfiorano i 38 euro, mentre a Piazza Affari sale che guadagna il 6% circa Pt_2
superando i 108 euro per azione. In luce anche altri titoli del comparto farmaceutico: OC
a Zurigo, a Francoforte, ME a Parigi”. Controparte_25
Sul Sole 24 ore sempre del 3 marzo 2020 (doc. 2 – sub 20 - Allegati) viene nuovamente riportato l'accordo in esclusiva di con TTP, ma in questo caso l'articolo si chiude Pt_2 con la seguente notazione: “Il titolo IN negli ultimi giorni ha paradossalmente sofferto di più di altri l'effetto Coronavirus (“probabilmente il mercato finanziario teme una riduzione dei volumi dei test di routine” commenta : ieri ha cercato il rimbalzo, e a fine giornata Pt_5 ha limitato le perdite a -0,20% chiudendo a 102,30 euro”: il trend in rialzo, con limitazione delle perdite della seduta del 27 febbraio, è confermato e buone rimangono le prospettive di aumento di valore riferite negli articoli di fine febbraio.
Ma poi: la dichiara di avere investito in seguendo i suggerimenti del Pt_1 Pt_2
che si era rivelato un consulente capace e che le avrebbe segnalato in quel Per_3 momento l'appetibilità dei titoli di quella società; la conoscenza della stampa specialistica, che indicava tra le società su cui poter “scommettere” per via dell'emergenza Pt_2
coronavirus, può pertanto riferirsi proprio al e non costituire scienza propria Per_3 della ricorrente, conforme la sua ricostruzione per cui fu proprio il promoter – memore dei
23 precedenti acquisti, evidentemente con risultati favorevoli, di azioni , risalenti solo Pt_2 all'anno trascorso - ad orientare la decisione sua e del fratello per quell'investimento.
4.3.3 - A questo punto, la semplice prossimità della agli ambienti societari di Pt_1
sostenuta sulla base del solo legame familiare con l'a.d. (non vi è Pt_2 Parte_5
prova di rapporti o di specifici contatti con la dirigenza o coi tecnici della società) e la data degli acquisti tra la comunicazione dello Spallanzani della validazione clinica del test molecolare e la diffusione della notizia del lancio di quel test diagnostico appaiono indizi troppo fievoli a supportare in modo sicuro l'ipotesi che gli acquisti di cui si discute siano stati determinati proprio dal possesso di un'informazione privilegiata acquisita dalla ricorrente per la frequentazione del “giro” della società emittente;
specularmente, la spiegazione fornita dalla per giustificare i propri acquisti il 6 e 9 marzo 2020 riesce sufficientemente Pt_1
plausibile in rapporto ai ben più inconsistenti dati indiziari portati da a sostegno CP_1
della propria tesi accusatoria.
5. – Conclusioni e spese.
L'accoglimento del terzo motivo di opposizione riguardante l'assenza di indizi bastevoli ad inferire l'illecito amministrativo contestato da porta all'annullamento della delibera CP_1
sanzionatoria impugnata, anche per la sanzione accessoria della confisca, con effetti assorbenti sugli altri due motivi di impugnazione – con cui si contestava la natura privilegiata dell'informazione sul test molecolare e, in subordine, l'eccessività della sanzione e l'erroneità dell'importo confiscato.
Le spese, liquidate sui medi tariffari in ragione del valore della sanzione principale irrogata
(€ 35.000) e della sanzione accessoria della confisca (€ 36.574,30), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 187 septies TUF contro la delibera sanzionatoria n. 23.012 del 20 febbraio 2024 proposta da contro la Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 10 aprile 2024: Controparte_1
a) annulla la delibera sanzionatoria n. 23.012 del 20.02.2024 limitatamente alla CP_1
posizione di;
Parte_1
24 b) condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
14.317, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. in € 759.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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