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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI RE Presidente rel dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Giovanna Colzi;
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO -sede-
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato: - In via preliminare emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nell'interesse del minore affidando il minore alla madre nei termini che Persona_1 seguono se del caso disponendo la supervisione ed il controllo periodico dei Servizi
pagina 1 di 11 Sociali e con il contributo economico a carico del padre di € 300,00; - nel merito in tesi, affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre Persona_2 presso l'abitazione di Via Micca a Montemurlo secondo le indicazioni del piano genitoriale allegato, escludendo il padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater comma 3 c.c. ; - in ipotesi, affidare il figlio in via condivisa ai genitori ma con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Micca a Montemurlo, con frequentazione del padre un pomeriggio alla settimana ed un sabato (o domenica) alternati con la madre, dalla mattina alla sera;
- in ogni caso disporre a carico del resistente con decorrenza dalla CP_1 domanda giudiziale un contributo economico a titolo di mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili da rivalutare annualmente Persona_1 secondo indici Istat o la diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito LListruttoria, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. - Con vittoria di spese e compensi da liquidare secondo il patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria, si insiste per le prove richieste in ricorso e verbale di udienza, che non sono state ammesse.
OGGETTO: Regolamentazione LLesercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'affidamento Parte_1 esclusivo del minore n. il 29 marzo 2016 dalla relazione more Persona_1 uxorio intrattenuta con CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: EL è madre di altri due figli, il primo,
(n. il 15\11\2000), nato da una precedente relazione, e n. il 23 Persona_3 Per_4
Per aprile 2007; entrambe le parti hanno avuto problemi di tossicodipendenza ma , dopo la nascita del figlio, ha intrapreso un percorso positivo presso il SERD di
Pistoia; al contrario il pur essendo stato preso in carico al SERD, non ha CP_1 portato a compimento il percorso;
a causa delle problematiche rappresentate, la relazione è entrata in crisi;
la situazione è ulteriormente precipitata nel marzo 2021,
pagina 2 di 11 dopo che la figlia è stata allontanata da casa e inserita in una casa famiglia, a Per_4 seguito di segnalazione da parte del dirigente della scuola dalla medesima frequentata;
la ragazza, infatti, aveva compiuto atti lesionistici;
della minore si è occupato il Tribunale dei minori di Firenze;
, invece, ha sempre vissuto con la Per_1 madre, che si è allontanata dalla casa familiare e, in un primo tempo, è stata ospite con il figlio presso una casa famiglia e poi è andata a stare con il nuovo compagno della madre in una porzione di casa dei genitori di quest'ultimo, che abitano nell'altra parte;
ha chiesto, dunque, l'affido esclusivo del figlio minore e un contributo Per_1 per il mantenimento del medesimo al nella misura di € 300,00 mensili, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Nel corso del giudizio, è stata richiesta l'acquisizione degli atti e degli accertamenti svolti dal Tribunale dei minorenni di Firenze sul nucleo familiare;
all'esito, il giudice ha emesso i provvedimenti provvisori del seguente tenore:
“Provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti
Esercizio della responsabilità genitoriale: Dagli atti trasmessi dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze relativi al procedimento n. 349/2021 v.g. a tutela della minore risulta (tra l'altro) che: il di Pistoia, il 20/04/2021, ha Persona_6 Pt_2 comunicato che era conosciuto da tempo dal Servizio e in carico allo CP_1 stesso per dipendenza da oppiacei, mentre era stata in carico al Parte_1
Servizio da aprile 2016 a gennaio 2018 per analoga dipendenza;
la sig.ra Parte_1 aveva riferito di avere seguito un percorso al Ser.D anche in precedenza, dal 2003 al
2014, per uso di eroina;
l'UFSMIA, nella relazione del 5/07/2021, quanto alle competenze genitoriali, ha rilevato, su «la tendenza a negare o Parte_1 minimizzare le difficoltà dei figli, risulta evidente il coinvolgimento affettivo ed empatico con i bambini, ma si rileva scarsa capacità critica e protettiva nei confronti dei minori. Anche il Servizio Sociale fa emergere scarsa attenzione per gli spazi e gli ambienti, e questo riflette una difficoltà a organizzare e pianificare interventi costanti
e duraturi da ogni punto di vista: affettivo, relazionale, abitativo ed economico», mentre su «tendenza all'impulsività. Scarsa capacità di CP_1 programmazione e di coping, difficoltà nell'autorevolezza del ruolo genitoriale»,
pagina 3 di 11 concludendo che le competenze genitoriali erano subordinate all'andamento delle problematiche di tossicodipendenza dei genitori e avrebbero potuto essere valutate solo una volta risolte o compensate queste ultime. Le attestazioni del 5/11/2024 trasmesse dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della Parte_3
probabilmente riguardano il solo Servizio di Prato e ciò spiegherebbe perché
[...] non sono stati indicati i percorsi seguiti dalle odierne parti presso il Ser.D di Pistoia.
Dalla relazione del Servizio Sociale della S.d.S. Area Pistoiese del 13/11/2024
(prodotta dalla ricorrente e non ancora pervenuta nel fascicolo telematico), risulta che: da quando la minore in data 9/03/2021, è stata collocata in Casa Famiglia, Per_4 la sig.ra ha lasciato la casa familiare di e il compagno , Parte_1 CP_2 CP_1 trasferendosi spontaneamente presso una Casa Famiglia “madre/bambino” a Pistoia, insieme al figlio;
da quel momento, con l'assistenza e il supporto del Persona_1
Servizio Sociale, la ricorrente ha iniziato un percorso sia per potenziare le capacità genitoriali, anche nella gestione delle questioni pratiche e organizzative inerenti il figlio minore, sia di sostegno psicologico;
nel frattempo è stato Persona_1 seguito dalla Neuropsichiatria Infantile, soprattutto a livello logopedico;
nello stesso periodo la sig.ra allo scopo di raggiungere una stabilità economica per Parte_1 se stessa e per i figli, è riuscita a reperire un'attività lavorativa e, quando il contratto di lavoro non le è stato rinnovato, si è attivata nuovamente alla ricerca di un'occupazione, dimostrando una determinazione e una resilienza che denotano la volontà di ricostruire la propria vita e il proprio nucleo familiare;
nel settembre 2023 la ricorrente si è trasferita con il figlio a Montemurlo (presso l'abitazione del compagno di proprietà del padre di quest'ultimo, secondo quanto dichiarato Per_7 all'udienza del 18/09/2024), riuscendo a curare autonomamente le pratiche relative al cambiamento di scuola di (mensa e trasporto); dal colloquio con i Persona_1 nuovi insegnanti del minore nel novembre 2023 è emersa la necessità di proseguire il percorso di logopedia e l'opportunità di una valutazione neuropsichiatrica per garantire al bambino il massimo supporto educativo e favorire la sua inclusione;
il
Servizio Sociale di Pistoia non ha avuto ulteriori aggiornamenti sul minore, pur continuando i colloqui mensili con la sig.ra in relazione alla figlia Parte_1 Per_4
Secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede di audizione, al minore è stato pagina 4 di 11 diagnosticato un disturbo LLattenzione e dall'anno scolastico 2024/2025 (terza classe della scuola primaria) ha un'insegnante di sostegno. Nella relazione del
Servizio Sociale non viene fatto cenno a eventuali ricadute di Parte_1 nella tossicodipendenza, talché risulta credibile quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 18/09/2024, ossia di avere interrotto l'uso di cocaina dal momento del suo allontanamento della casa familiare, avendo deciso di rompere la relazione con il sig. proprio a causa della tossicodipendenza del medesimo. La circostanza è CP_1 poi confermata dal referto delle analisi tossicologiche eseguite dalla ricorrente in data
23/11/2023 (doc. 2 allegato al ricorso). Allo stato, non si hanno notizie certe su
[...]
in particolare se egli abbia proseguito positivamente il percorso presso il CP_1
Part D e se si sia sottoposto a un supporto alla genitorialità. L'unica notizia recente, pervenuta dall' , Direzione Provinciale di Pistoia, è che il convenuto è stato CP_3 licenziato per giusta causa in data 7/09/2024 dal negozio di parrucchieri presso cui lavorava con contratto part-time dal 18/06/2022, dopo avere cessato la propria impresa individuale che esercitava dal 1°/01/2005. Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, con dichiarazioni precise e dettagliate, che non sono apparse animate da un intento gratuitamente denigratorio nei confronti LLex compagno, ma da sincera preoccupazione per il bambino, il sig. non ha affrontato percorsi per CP_1 interrompere la dipendenza, dichiara di preferire spendere i soldi per acquistare la droga piuttosto che darli ai figli, che egli considera meri conoscenti, non ha accettato la fine della relazione sentimentale, colpevolizza perché ha fatto emergere la Per_4 situazione familiare chiedendo aiuto a scuola, non ha più la patente e ha smesso di lavorare. Tutto ciò considerato, allo stato e in via provvisoria, l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per il figlio che, invece, Persona_1 dev'essere affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei. Pur mancando una domanda in tal senso della ricorrente, nell'interesse del minore, sarà valutata nel prosieguo, d'ufficio, la necessità di autorizzare la madre ad assumere senza necessità del consenso del padre anche le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita del bambino ai sensi LLart. 337-quater, comma 3, c.c..
Quanto alla frequentazione, la ricorrente ha riferito che il padre vede il figlio quando quest'ultimo si reca dagli zii o nonni paterni che abitano come lui a Montagnana, nel pagina 5 di 11 Comune di MA, senza giorni prestabiliti, e che il convenuto ha negato di essere disposto a vedere il figlio alla presenza degli assistenti sociali. In mancanza di informazioni sulle attuali condizioni psicofisiche e capacità genitoriali di
[...]
tuttavia, non è possibile per il momento una frequentazione libera e gli CP_1 incontri padre/figlio dovranno necessariamente avvenire con il supporto del Servizio
Sociale in forma protetta, alla presenza di un educatore e in luogo neutro.
Mantenimento del figlio: Per accertare il diritto della ricorrente a un assegno di mantenimento in favore del figlio devono essere considerati i Persona_1 parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c.. In primo luogo, da quanto finora emerso, il bambino risulta trascorrere la maggior parte del suo tempo con la madre, la quale pertanto sopporta in via quasi esclusiva le spese per il mantenimento ordinario del minore ed è gravata dei compiti domestici e di cura verso il figlio.
[...] frequenta la scuola primaria e ha bisogno di un supporto particolare (v. Per_1 supra). Quanto alle condizioni economiche dei genitori, sebbene il convenuto risulti essere privo di un'occupazione, quantomeno formalizzata, egli ha indubbiamente una capacità lavorativa specifica che, nonostante la tossicodipendenza, gli ha consentito di esercitare per quasi venti anni un'attività imprenditoriale come parrucchiere. Il licenziamento come lavoratore subordinato, peraltro, è avvenuto per giusta causa, proprio dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, e pochi giorni prima LLudienza di comparizione, circostanza che potrebbe costituire indizio di un comportamento finalizzato a sottrarsi agli obblighi di mantenimento della prole. risulta inoltre essere proprietario di due immobili nel Comune di CP_1
MA (PT) e non sostenere spese abitative per canoni di locazione o mutuo. La ricorrente, come riportato anche nella relazione del Servizio Sociale della S.d.S. Area
Pistoiese, solo di recente si è dedicata alla ricerca di un lavoro e al momento sembra non avere un'occupazione stabile (in udienza ha dichiarato di lavorare part-time come colf e accompagnatrice di una signora anziana, con introiti di € 500/600,00 al mese
“in nero”). EL può però beneficiare a titolo gratuito LLabitazione del compagno e dividere con lui le spese domestiche. Si presume che la stessa percepisca l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' in favore di Tutto CP_3 Persona_1 ciò considerato, il contributo richiesto dalla ricorrente, di € 300,00 al mese, appare pagina 6 di 11 equo e può essere posto a carico del convenuto, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Le spese straordinarie per il bambino, disciplinate come in dispositivo secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso a questo Ufficio, sono suddivise tra i genitori in parti uguali………
P.Q.M.
A) in via temporanea e urgente:
1) dispone all'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2
con collocazione presso di lei;
2) dispone che il padre Parte_1 [...] possa vedere e incontrare il figlio con il supporto del CP_1 Persona_1
Servizio Sociale, solo in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
3) incarica il
Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese (Montemurlo) di organizzare un calendario degli incontri di cui al punto 2) qualora si attivi allo scopo;
CP_1
4) dispone che corrisponda a per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di € Persona_1
300,00, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
5) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese LLabitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici,
pagina 7 di 11 spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva LLattrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento LLeventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
”. Sono state poi acquisite relazioni del SERD e della
SDS Pratese;
non sono stati ammesse le richieste istruttorie di parte ricorrente.
All'esito LListruttoria, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra indicato nei ermini indicati dal giudice e il giudice, in data 14 ottobre 2025, ha trattenuto la causa in decisione per il collegio.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
L'affidamento di , il suo collocamento e la regolamentazione degli incontri con Per_1 il genitore non collocatario.
Non vi sono elementi nuovi rispetto all'ordinanza provvisoriamente emessa che ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. La relazione della SDS pratese Per_1 del 29 maggio 2025 dà atto che “la madre ha una bona capacità di dare risposta ai bisogni di sviluppo del figlio: accudimento, fornire stimoli e affetto”. Al contrario, il
“ha accettato solo un colloquio telefonico, nel quale ha riferito che “non ha CP_1
pagina 8 di 11 nessun interesse ad attivare gli incontri protetti… che con il figlio i rapporti sono molto difficili, perché quando lo chiama non gli risponde”.
Se, dunque, la ha approfittato del sostegno ricevuto dal Servizio sociale, Parte_1
è risultata negativa al narcotest si occupa in maniera adeguata del figlio, altrettanto non vale per il Egli, infatti, non risulta aver completato il percorso di CP_1 disintossicazione al SERD, ha rifiutato gli incontri protetti disposti dal giudice, limitandosi a vedere il figlio solo quando il minore va a casa dello zio paterno e, dunque, di fatto, rinunciando a svolgere un vero ruolo paterno.
Queste circostanze inducono a confermare l'affido esclusivo del minore alla e ad attribuirle altresì la facoltà di prendere da sola le decisioni relative Parte_1 all'educazione, istruzione e sanitarie per il figlio.
Il mantenimento del minore.
Anche sul punto non vi sono ulteriori elementi rispetto alla fase provvisoria e, dunque, deve essere confermato il provvedimento provvisorio. La somma di € 300,00 mensili, infatti, appare congrua. In considerazione del fatto con il minore vive esclusivamente con la madre. Del pari, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla Le spese straordinarie, individuate secondo il Parte_1
Protocollo Tribunale Prato\Coa Prato, saranno divise al 50% tra i genitori.
Le spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di così CP_1 provvede:
1) dispone all'affidamento c.d. superesclusivo del minore Persona_2 alla madre con collocazione presso di lei;
autorizza la madre ad Parte_1 assumere, senza necessità del consenso del padre, anche le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita del bambino ai sensi LLart. 337-quater, comma 3,
c.c..
pagina 9 di 11 2) dispone che il padre possa vedere e incontrare il figlio CP_1 [...]
con il supporto del Servizio Sociale, solo in luogo neutro e alla presenza di Per_1 un educatore;
3) incarica il Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese (Montemurlo) di organizzare un calendario degli incontri di cui al punto 2) qualora si attivi allo CP_1 scopo;
4) dispone che corrisponda a per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di € Persona_1
300,00, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
5) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla Parte_1
6) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese LLabitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva LLattrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento pagina 10 di 11 LLeventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
-condanna al pagamento, in favore LLRI ( è CP_1 Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato), delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e
CA come per legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, su relazione della dott. CI RE.
La Presidente est.
CI RE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI RE Presidente rel dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Giovanna Colzi;
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO -sede-
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato: - In via preliminare emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nell'interesse del minore affidando il minore alla madre nei termini che Persona_1 seguono se del caso disponendo la supervisione ed il controllo periodico dei Servizi
pagina 1 di 11 Sociali e con il contributo economico a carico del padre di € 300,00; - nel merito in tesi, affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre Persona_2 presso l'abitazione di Via Micca a Montemurlo secondo le indicazioni del piano genitoriale allegato, escludendo il padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater comma 3 c.c. ; - in ipotesi, affidare il figlio in via condivisa ai genitori ma con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Micca a Montemurlo, con frequentazione del padre un pomeriggio alla settimana ed un sabato (o domenica) alternati con la madre, dalla mattina alla sera;
- in ogni caso disporre a carico del resistente con decorrenza dalla CP_1 domanda giudiziale un contributo economico a titolo di mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili da rivalutare annualmente Persona_1 secondo indici Istat o la diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito LListruttoria, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. - Con vittoria di spese e compensi da liquidare secondo il patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria, si insiste per le prove richieste in ricorso e verbale di udienza, che non sono state ammesse.
OGGETTO: Regolamentazione LLesercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'affidamento Parte_1 esclusivo del minore n. il 29 marzo 2016 dalla relazione more Persona_1 uxorio intrattenuta con CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: EL è madre di altri due figli, il primo,
(n. il 15\11\2000), nato da una precedente relazione, e n. il 23 Persona_3 Per_4
Per aprile 2007; entrambe le parti hanno avuto problemi di tossicodipendenza ma , dopo la nascita del figlio, ha intrapreso un percorso positivo presso il SERD di
Pistoia; al contrario il pur essendo stato preso in carico al SERD, non ha CP_1 portato a compimento il percorso;
a causa delle problematiche rappresentate, la relazione è entrata in crisi;
la situazione è ulteriormente precipitata nel marzo 2021,
pagina 2 di 11 dopo che la figlia è stata allontanata da casa e inserita in una casa famiglia, a Per_4 seguito di segnalazione da parte del dirigente della scuola dalla medesima frequentata;
la ragazza, infatti, aveva compiuto atti lesionistici;
della minore si è occupato il Tribunale dei minori di Firenze;
, invece, ha sempre vissuto con la Per_1 madre, che si è allontanata dalla casa familiare e, in un primo tempo, è stata ospite con il figlio presso una casa famiglia e poi è andata a stare con il nuovo compagno della madre in una porzione di casa dei genitori di quest'ultimo, che abitano nell'altra parte;
ha chiesto, dunque, l'affido esclusivo del figlio minore e un contributo Per_1 per il mantenimento del medesimo al nella misura di € 300,00 mensili, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Nel corso del giudizio, è stata richiesta l'acquisizione degli atti e degli accertamenti svolti dal Tribunale dei minorenni di Firenze sul nucleo familiare;
all'esito, il giudice ha emesso i provvedimenti provvisori del seguente tenore:
“Provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti
Esercizio della responsabilità genitoriale: Dagli atti trasmessi dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze relativi al procedimento n. 349/2021 v.g. a tutela della minore risulta (tra l'altro) che: il di Pistoia, il 20/04/2021, ha Persona_6 Pt_2 comunicato che era conosciuto da tempo dal Servizio e in carico allo CP_1 stesso per dipendenza da oppiacei, mentre era stata in carico al Parte_1
Servizio da aprile 2016 a gennaio 2018 per analoga dipendenza;
la sig.ra Parte_1 aveva riferito di avere seguito un percorso al Ser.D anche in precedenza, dal 2003 al
2014, per uso di eroina;
l'UFSMIA, nella relazione del 5/07/2021, quanto alle competenze genitoriali, ha rilevato, su «la tendenza a negare o Parte_1 minimizzare le difficoltà dei figli, risulta evidente il coinvolgimento affettivo ed empatico con i bambini, ma si rileva scarsa capacità critica e protettiva nei confronti dei minori. Anche il Servizio Sociale fa emergere scarsa attenzione per gli spazi e gli ambienti, e questo riflette una difficoltà a organizzare e pianificare interventi costanti
e duraturi da ogni punto di vista: affettivo, relazionale, abitativo ed economico», mentre su «tendenza all'impulsività. Scarsa capacità di CP_1 programmazione e di coping, difficoltà nell'autorevolezza del ruolo genitoriale»,
pagina 3 di 11 concludendo che le competenze genitoriali erano subordinate all'andamento delle problematiche di tossicodipendenza dei genitori e avrebbero potuto essere valutate solo una volta risolte o compensate queste ultime. Le attestazioni del 5/11/2024 trasmesse dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della Parte_3
probabilmente riguardano il solo Servizio di Prato e ciò spiegherebbe perché
[...] non sono stati indicati i percorsi seguiti dalle odierne parti presso il Ser.D di Pistoia.
Dalla relazione del Servizio Sociale della S.d.S. Area Pistoiese del 13/11/2024
(prodotta dalla ricorrente e non ancora pervenuta nel fascicolo telematico), risulta che: da quando la minore in data 9/03/2021, è stata collocata in Casa Famiglia, Per_4 la sig.ra ha lasciato la casa familiare di e il compagno , Parte_1 CP_2 CP_1 trasferendosi spontaneamente presso una Casa Famiglia “madre/bambino” a Pistoia, insieme al figlio;
da quel momento, con l'assistenza e il supporto del Persona_1
Servizio Sociale, la ricorrente ha iniziato un percorso sia per potenziare le capacità genitoriali, anche nella gestione delle questioni pratiche e organizzative inerenti il figlio minore, sia di sostegno psicologico;
nel frattempo è stato Persona_1 seguito dalla Neuropsichiatria Infantile, soprattutto a livello logopedico;
nello stesso periodo la sig.ra allo scopo di raggiungere una stabilità economica per Parte_1 se stessa e per i figli, è riuscita a reperire un'attività lavorativa e, quando il contratto di lavoro non le è stato rinnovato, si è attivata nuovamente alla ricerca di un'occupazione, dimostrando una determinazione e una resilienza che denotano la volontà di ricostruire la propria vita e il proprio nucleo familiare;
nel settembre 2023 la ricorrente si è trasferita con il figlio a Montemurlo (presso l'abitazione del compagno di proprietà del padre di quest'ultimo, secondo quanto dichiarato Per_7 all'udienza del 18/09/2024), riuscendo a curare autonomamente le pratiche relative al cambiamento di scuola di (mensa e trasporto); dal colloquio con i Persona_1 nuovi insegnanti del minore nel novembre 2023 è emersa la necessità di proseguire il percorso di logopedia e l'opportunità di una valutazione neuropsichiatrica per garantire al bambino il massimo supporto educativo e favorire la sua inclusione;
il
Servizio Sociale di Pistoia non ha avuto ulteriori aggiornamenti sul minore, pur continuando i colloqui mensili con la sig.ra in relazione alla figlia Parte_1 Per_4
Secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede di audizione, al minore è stato pagina 4 di 11 diagnosticato un disturbo LLattenzione e dall'anno scolastico 2024/2025 (terza classe della scuola primaria) ha un'insegnante di sostegno. Nella relazione del
Servizio Sociale non viene fatto cenno a eventuali ricadute di Parte_1 nella tossicodipendenza, talché risulta credibile quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 18/09/2024, ossia di avere interrotto l'uso di cocaina dal momento del suo allontanamento della casa familiare, avendo deciso di rompere la relazione con il sig. proprio a causa della tossicodipendenza del medesimo. La circostanza è CP_1 poi confermata dal referto delle analisi tossicologiche eseguite dalla ricorrente in data
23/11/2023 (doc. 2 allegato al ricorso). Allo stato, non si hanno notizie certe su
[...]
in particolare se egli abbia proseguito positivamente il percorso presso il CP_1
Part D e se si sia sottoposto a un supporto alla genitorialità. L'unica notizia recente, pervenuta dall' , Direzione Provinciale di Pistoia, è che il convenuto è stato CP_3 licenziato per giusta causa in data 7/09/2024 dal negozio di parrucchieri presso cui lavorava con contratto part-time dal 18/06/2022, dopo avere cessato la propria impresa individuale che esercitava dal 1°/01/2005. Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, con dichiarazioni precise e dettagliate, che non sono apparse animate da un intento gratuitamente denigratorio nei confronti LLex compagno, ma da sincera preoccupazione per il bambino, il sig. non ha affrontato percorsi per CP_1 interrompere la dipendenza, dichiara di preferire spendere i soldi per acquistare la droga piuttosto che darli ai figli, che egli considera meri conoscenti, non ha accettato la fine della relazione sentimentale, colpevolizza perché ha fatto emergere la Per_4 situazione familiare chiedendo aiuto a scuola, non ha più la patente e ha smesso di lavorare. Tutto ciò considerato, allo stato e in via provvisoria, l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per il figlio che, invece, Persona_1 dev'essere affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei. Pur mancando una domanda in tal senso della ricorrente, nell'interesse del minore, sarà valutata nel prosieguo, d'ufficio, la necessità di autorizzare la madre ad assumere senza necessità del consenso del padre anche le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita del bambino ai sensi LLart. 337-quater, comma 3, c.c..
Quanto alla frequentazione, la ricorrente ha riferito che il padre vede il figlio quando quest'ultimo si reca dagli zii o nonni paterni che abitano come lui a Montagnana, nel pagina 5 di 11 Comune di MA, senza giorni prestabiliti, e che il convenuto ha negato di essere disposto a vedere il figlio alla presenza degli assistenti sociali. In mancanza di informazioni sulle attuali condizioni psicofisiche e capacità genitoriali di
[...]
tuttavia, non è possibile per il momento una frequentazione libera e gli CP_1 incontri padre/figlio dovranno necessariamente avvenire con il supporto del Servizio
Sociale in forma protetta, alla presenza di un educatore e in luogo neutro.
Mantenimento del figlio: Per accertare il diritto della ricorrente a un assegno di mantenimento in favore del figlio devono essere considerati i Persona_1 parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c.. In primo luogo, da quanto finora emerso, il bambino risulta trascorrere la maggior parte del suo tempo con la madre, la quale pertanto sopporta in via quasi esclusiva le spese per il mantenimento ordinario del minore ed è gravata dei compiti domestici e di cura verso il figlio.
[...] frequenta la scuola primaria e ha bisogno di un supporto particolare (v. Per_1 supra). Quanto alle condizioni economiche dei genitori, sebbene il convenuto risulti essere privo di un'occupazione, quantomeno formalizzata, egli ha indubbiamente una capacità lavorativa specifica che, nonostante la tossicodipendenza, gli ha consentito di esercitare per quasi venti anni un'attività imprenditoriale come parrucchiere. Il licenziamento come lavoratore subordinato, peraltro, è avvenuto per giusta causa, proprio dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, e pochi giorni prima LLudienza di comparizione, circostanza che potrebbe costituire indizio di un comportamento finalizzato a sottrarsi agli obblighi di mantenimento della prole. risulta inoltre essere proprietario di due immobili nel Comune di CP_1
MA (PT) e non sostenere spese abitative per canoni di locazione o mutuo. La ricorrente, come riportato anche nella relazione del Servizio Sociale della S.d.S. Area
Pistoiese, solo di recente si è dedicata alla ricerca di un lavoro e al momento sembra non avere un'occupazione stabile (in udienza ha dichiarato di lavorare part-time come colf e accompagnatrice di una signora anziana, con introiti di € 500/600,00 al mese
“in nero”). EL può però beneficiare a titolo gratuito LLabitazione del compagno e dividere con lui le spese domestiche. Si presume che la stessa percepisca l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' in favore di Tutto CP_3 Persona_1 ciò considerato, il contributo richiesto dalla ricorrente, di € 300,00 al mese, appare pagina 6 di 11 equo e può essere posto a carico del convenuto, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Le spese straordinarie per il bambino, disciplinate come in dispositivo secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso a questo Ufficio, sono suddivise tra i genitori in parti uguali………
P.Q.M.
A) in via temporanea e urgente:
1) dispone all'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2
con collocazione presso di lei;
2) dispone che il padre Parte_1 [...] possa vedere e incontrare il figlio con il supporto del CP_1 Persona_1
Servizio Sociale, solo in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
3) incarica il
Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese (Montemurlo) di organizzare un calendario degli incontri di cui al punto 2) qualora si attivi allo scopo;
CP_1
4) dispone che corrisponda a per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di € Persona_1
300,00, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
5) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese LLabitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici,
pagina 7 di 11 spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva LLattrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento LLeventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
”. Sono state poi acquisite relazioni del SERD e della
SDS Pratese;
non sono stati ammesse le richieste istruttorie di parte ricorrente.
All'esito LListruttoria, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra indicato nei ermini indicati dal giudice e il giudice, in data 14 ottobre 2025, ha trattenuto la causa in decisione per il collegio.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
L'affidamento di , il suo collocamento e la regolamentazione degli incontri con Per_1 il genitore non collocatario.
Non vi sono elementi nuovi rispetto all'ordinanza provvisoriamente emessa che ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. La relazione della SDS pratese Per_1 del 29 maggio 2025 dà atto che “la madre ha una bona capacità di dare risposta ai bisogni di sviluppo del figlio: accudimento, fornire stimoli e affetto”. Al contrario, il
“ha accettato solo un colloquio telefonico, nel quale ha riferito che “non ha CP_1
pagina 8 di 11 nessun interesse ad attivare gli incontri protetti… che con il figlio i rapporti sono molto difficili, perché quando lo chiama non gli risponde”.
Se, dunque, la ha approfittato del sostegno ricevuto dal Servizio sociale, Parte_1
è risultata negativa al narcotest si occupa in maniera adeguata del figlio, altrettanto non vale per il Egli, infatti, non risulta aver completato il percorso di CP_1 disintossicazione al SERD, ha rifiutato gli incontri protetti disposti dal giudice, limitandosi a vedere il figlio solo quando il minore va a casa dello zio paterno e, dunque, di fatto, rinunciando a svolgere un vero ruolo paterno.
Queste circostanze inducono a confermare l'affido esclusivo del minore alla e ad attribuirle altresì la facoltà di prendere da sola le decisioni relative Parte_1 all'educazione, istruzione e sanitarie per il figlio.
Il mantenimento del minore.
Anche sul punto non vi sono ulteriori elementi rispetto alla fase provvisoria e, dunque, deve essere confermato il provvedimento provvisorio. La somma di € 300,00 mensili, infatti, appare congrua. In considerazione del fatto con il minore vive esclusivamente con la madre. Del pari, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla Le spese straordinarie, individuate secondo il Parte_1
Protocollo Tribunale Prato\Coa Prato, saranno divise al 50% tra i genitori.
Le spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di così CP_1 provvede:
1) dispone all'affidamento c.d. superesclusivo del minore Persona_2 alla madre con collocazione presso di lei;
autorizza la madre ad Parte_1 assumere, senza necessità del consenso del padre, anche le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita del bambino ai sensi LLart. 337-quater, comma 3,
c.c..
pagina 9 di 11 2) dispone che il padre possa vedere e incontrare il figlio CP_1 [...]
con il supporto del Servizio Sociale, solo in luogo neutro e alla presenza di Per_1 un educatore;
3) incarica il Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese (Montemurlo) di organizzare un calendario degli incontri di cui al punto 2) qualora si attivi allo CP_1 scopo;
4) dispone che corrisponda a per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di € Persona_1
300,00, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
5) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla Parte_1
6) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese LLabitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva LLattrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento pagina 10 di 11 LLeventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
-condanna al pagamento, in favore LLRI ( è CP_1 Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato), delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e
CA come per legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, su relazione della dott. CI RE.
La Presidente est.
CI RE
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