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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2024, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 30.5.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.10875 dell'anno 2021
TRA
, avv. FATONE M, S Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 chiedeva la condanna della Parte_1 società intimata al pagamento della somma complessiva di euro 9000,86 oltre interessi moratori ed accessori di legge nei termini ivi in dettaglio indicati. Istruita con produzioni documentali e con prove orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benchè ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2.1. Passando al merito, le risultanze istruttorie acquisite, consistenti nella documentazione prodotta nonché nella ficta confessio conseguente alla mancato ed ingiustificato rendimento dell'interrogatorio formale ad opera della parte convenuta rimasta contumace, consentono di ritenere provato le seguenti circostanze: il mancato e parziale pagamento delle fatture relative alla merce acquistata dai cliente egli anni 2018 e
2019 (cfr. prospetto all.13) implica un credito a titolo di compenso provvigionale (10%) pari ad euro
2590,55; in relazione agli ordini ricevuti dalle clienti e per l'importo di euro 14.457,00 sussiste Org_1 Per_1 un credito a titolo di compenso provvigionale (10%) pari ad euro 1445,70 (cfr. allegati n.21, 23 e 24); spetta il diritto al supplemento provvigionale del 5 % a titolo di piano provvigionale per l'importo di euro 1575,05 (cfr.all.25/A) per l'importo di euro 1575,05; spetta l'indennità sostituiva di preavviso ex art. 9 AEC 2014 per aver la mandante consentito di girare il campionario della stagione P/E 2020 solo per 7 giorni anzichè nell'intero periodo di preavviso ed in considerazione del budget di euro 80.000,00, la cui realizzazione era inesigibile: tale credito ammonta ad euro 2613,46; spetta l'indennità suppletiva di clientela ex art. 10 n.II AEC cit. pari al 3% delle provvigioni del primo triennio lavorativo per un credito di euro 567,36; non avendo versato la società intimata all' il FIIR sui compensi dell'anno 2019, essa è tenuta CP_2
a versare tale somma all'istante per l'importo di euro 208,74.
3.1. Va sottolineato, poi, che la parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dedotto né provato la ricorrenza di una causa ostativa alla restituzione della somma de qua (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2015, n. 5715).
3.2. In merito al quantum debeatur, ribadita la mancata allegazione ad opera della parte convenuta di fatti impeditivi e/o estintivi delle pretese attoree, deve rilevarsi che i conteggi allegati al ricorso appaiono pienamente attendibili in quanto scevri da vizi logico giuridici e conformi al titolo genetico del rapporto de quo. In merito alla dirimente rilevanza dei conteggi in ordine alla liquidazione dei crediti di lavoro nei giudizi con parti contumaci si segnala che ad avviso di Trib. Cassino,
05/02/2009:” In materia di lavoro, nel procedimento avente per oggetto l'inadempimento di parte datoriale all'obbligazione retributive a fronte della normale prestazione lavorativa, ben può costituire oggetto di prova, e fondamento motivazionale per l'accoglimento delle pretese del lavoratore, il conteggio analitico delle proprie spettanze allegato dallo stesso al ricorso introduttivo e, ciò, ancor più ove la parte datoriale sia rimasta contumace.” Alla luce dei conteggi in atti, emerge che le pretesa attorea ammonta complessivamente ad euro 9000,86 assumendo a referenti i parametri indicati nei conteggi di cui al ricorso che quivi s'intendono richiamati (cfr. su tale possibilità in tema di ctu Cass. civ., Sez. lavoro, 03/05/1990, n. 3678 ma estensibile in specie a fronte di conteggi specifici). In definitiva, alla luce di quanto precede, va condannata la resistente parte, previo accertamento del diritto, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 9.000,86, secondo quanto in dettaglio specificato nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi moratori ex art. 7 AEC sulle provvigioni ed interessi e rivalutazione sui residui crediti come per legge dalla maturazione al saldo.
2 4. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della società convenuta;
previo accertamento del diritto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 9000,86 per le causali di cui in narrativa oltre interessi moratori ex art. 7 AEC sulle provvigioni ed interessi e rivalutazione sui residui crediti come per legge dalla maturazione al saldo, nei termini di cui in motivazione;
condanna la stessa parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 2750,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anicipatario.
Bari 30.5.2024
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 30.5.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.10875 dell'anno 2021
TRA
, avv. FATONE M, S Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 chiedeva la condanna della Parte_1 società intimata al pagamento della somma complessiva di euro 9000,86 oltre interessi moratori ed accessori di legge nei termini ivi in dettaglio indicati. Istruita con produzioni documentali e con prove orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benchè ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2.1. Passando al merito, le risultanze istruttorie acquisite, consistenti nella documentazione prodotta nonché nella ficta confessio conseguente alla mancato ed ingiustificato rendimento dell'interrogatorio formale ad opera della parte convenuta rimasta contumace, consentono di ritenere provato le seguenti circostanze: il mancato e parziale pagamento delle fatture relative alla merce acquistata dai cliente egli anni 2018 e
2019 (cfr. prospetto all.13) implica un credito a titolo di compenso provvigionale (10%) pari ad euro
2590,55; in relazione agli ordini ricevuti dalle clienti e per l'importo di euro 14.457,00 sussiste Org_1 Per_1 un credito a titolo di compenso provvigionale (10%) pari ad euro 1445,70 (cfr. allegati n.21, 23 e 24); spetta il diritto al supplemento provvigionale del 5 % a titolo di piano provvigionale per l'importo di euro 1575,05 (cfr.all.25/A) per l'importo di euro 1575,05; spetta l'indennità sostituiva di preavviso ex art. 9 AEC 2014 per aver la mandante consentito di girare il campionario della stagione P/E 2020 solo per 7 giorni anzichè nell'intero periodo di preavviso ed in considerazione del budget di euro 80.000,00, la cui realizzazione era inesigibile: tale credito ammonta ad euro 2613,46; spetta l'indennità suppletiva di clientela ex art. 10 n.II AEC cit. pari al 3% delle provvigioni del primo triennio lavorativo per un credito di euro 567,36; non avendo versato la società intimata all' il FIIR sui compensi dell'anno 2019, essa è tenuta CP_2
a versare tale somma all'istante per l'importo di euro 208,74.
3.1. Va sottolineato, poi, che la parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dedotto né provato la ricorrenza di una causa ostativa alla restituzione della somma de qua (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2015, n. 5715).
3.2. In merito al quantum debeatur, ribadita la mancata allegazione ad opera della parte convenuta di fatti impeditivi e/o estintivi delle pretese attoree, deve rilevarsi che i conteggi allegati al ricorso appaiono pienamente attendibili in quanto scevri da vizi logico giuridici e conformi al titolo genetico del rapporto de quo. In merito alla dirimente rilevanza dei conteggi in ordine alla liquidazione dei crediti di lavoro nei giudizi con parti contumaci si segnala che ad avviso di Trib. Cassino,
05/02/2009:” In materia di lavoro, nel procedimento avente per oggetto l'inadempimento di parte datoriale all'obbligazione retributive a fronte della normale prestazione lavorativa, ben può costituire oggetto di prova, e fondamento motivazionale per l'accoglimento delle pretese del lavoratore, il conteggio analitico delle proprie spettanze allegato dallo stesso al ricorso introduttivo e, ciò, ancor più ove la parte datoriale sia rimasta contumace.” Alla luce dei conteggi in atti, emerge che le pretesa attorea ammonta complessivamente ad euro 9000,86 assumendo a referenti i parametri indicati nei conteggi di cui al ricorso che quivi s'intendono richiamati (cfr. su tale possibilità in tema di ctu Cass. civ., Sez. lavoro, 03/05/1990, n. 3678 ma estensibile in specie a fronte di conteggi specifici). In definitiva, alla luce di quanto precede, va condannata la resistente parte, previo accertamento del diritto, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 9.000,86, secondo quanto in dettaglio specificato nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi moratori ex art. 7 AEC sulle provvigioni ed interessi e rivalutazione sui residui crediti come per legge dalla maturazione al saldo.
2 4. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della società convenuta;
previo accertamento del diritto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 9000,86 per le causali di cui in narrativa oltre interessi moratori ex art. 7 AEC sulle provvigioni ed interessi e rivalutazione sui residui crediti come per legge dalla maturazione al saldo, nei termini di cui in motivazione;
condanna la stessa parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 2750,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anicipatario.
Bari 30.5.2024
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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