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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 4968/2022
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 26/02/2025 si dà atto del deposito di note di trattazione scritta di parte attrice, all'esito delle quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI CINARDO in forza di procura in atti
PARTE ATTRICE
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
****
All'udienza del 26/02/2025 venivano precisate le conclusioni, come da note di trattazione di parte attrice del 09/02/2025, e la causa veniva posta in decisione.
BREVE ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2022 ha citato in giudizio Parte_1
la al fine di ottenere un complessivo risarcimento pari ad € Controparte_1
11.605,35, o la diversa somma accertata in corso di causa, per l'incidente occorsole in data 07.09.2020, intorno a mezzanotte, all'interno dei locali condotti dalla convenuta in Giarre, a causa del pavimento bagnato. Controparte_1
A sostegno della propria tesi, parte attrice ha allegato di essere scivolata a terra nell'area di disimpegno dei bagni, in ragione della carente manutenzione del pavimento della sala da gioco antistante i servizi igienici, lasciato improvvidamente bagnato senza alcuna segnalazione di sorta a beneficio degli avventori. È stata immediatamente trasportata al pronto soccorso del P.O. Santa Marta e
Santa Venera di Acireale, dove le hanno riscontrato un trauma contusivo del ginocchio destro ed un trauma contusivo distorsivo della spalla destra.
Radicatosi il contraddittorio, la pur regolarmente citata, non Controparte_1
si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1
all'udienza del 24.05.2023 e con la nomina come ctu Testimone_2
della dott.ssa , come da ordinanza del 24.05.2023. Persona_1
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, la domanda risarcitoria è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Secondo il più recente orientamento della Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla,
di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dal bene in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dallo stesso sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno,
mentre al custode spetta di provare che il pregiudizio non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale,
anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (Cass. civ., Sez. III, 08/02/2023 n.3739).
Orbene, l'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione. All'udienza del 24.05.2023 i testi e Testimone_1 Testimone_2
presenti al momento della caduta, hanno confermato la dinamica
[...]
dell'incidente e lo stato dei luoghi allegato da parte attrice.
In particolare, il testimone figlio di parte attrice, ha Testimone_1
precisato che “c'era tanta acqua, non conosco la provenienza dell'acqua ma ricordo
che c'era uno spurgatore”.
sugli stessi capitolati ha riferito: “Anche io ero Testimone_2
presente con il mio amico. […] preciso che c'erano 10 cm di acqua di fogna;
confermo
che non c'erano né segnalazioni né persone che inibissero l'accesso al bagno”. I
Part testimoni hanno infine affermato che a seguito della caduta la non riuscì ad alzarsi e lamentò dolori al lato destro del corpo.
L'attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia
(cioè, la pavimentazione bagnata della sala da gioco condotta da CP_1
ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta.
[...]
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal CTU nominato dal
Tribunale, a seguito della descritta caduta la signora riportò una “contusione del
ginocchio destro con associata sottile lesione obliqua a carico del corno posteriore
della fibrocartilagine meniscale laterale e da Infrazione della estremità acromiale
della clavicola e del processo acromiale della scapola destra” – lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provato dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pagg. 7 della consulenza tecnica d'ufficio). In più il nominato ctu dott.ssa ha: 1) accertato una invalidità Per_1
permanente del 3%; 2) accertato una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni
35; 3) accertato una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30; 4) accertato le spese mediche risarcibili per € 120.10. Pertanto, avendo parte attrice dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento lesivo, come confermato anche dalla prova testimoniale e dal c.t.u., la domanda risarcitoria va accolta.
Passando alla quantificazione del danno, è prassi di questo ufficio liquidare i danni
de quibus sulla base dei noti criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal
Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso il Tribunale
di Milano per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di invalidità
permanente, di inabilità temporanea e delle sofferenze morali e alla vita di relazione subite dall'attore (già comprese nel danno biologico di cui alle tabelle di Milano) –
può complessivamente liquidarsi in favore di un danno non patrimoniale Parte_1
di € 8.340,75 (di cui € 3.597,00 per danno da invalidità permanente, € 3.018,75
per danno da invalidità temporanea al 75%, € 1.725,00 per invalidità temporanea al 50%).
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione,
della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì,
conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796)
sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. Si perviene così alla conclusione per cui il danno non patrimoniale derivante dal sinistro va quantificato in € 9.076,98 per . Parte_1
Sulla predetta somma, poi, decorreranno gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Parte convenuta deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sanitarie documentate e ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 120.10, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
Non può, invece, essere effettuata alcuna personalizzazione del danno, poiché della presumibile sofferenza e delle conseguenti maggiori difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, si è già tenuto conto ai fini della ordinaria liquidazione;
in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), infatti, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (ordinanza Cass. civ., VI sez., 04/03/2021 n. 5865), atteso che le tabelle di Milano, oltre al danno all'integrità psicofisico contemplano già
anche gli ulteriori risvolti pregiudizievoli sulla vita di relazione a la sofferenza che ne deriva, in ossequio alla natura unitaria del pregiudizio i questione (cfr. Cass.
Civ. S.U., sent. n. 26872/08).
Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento della domanda nei termini sopra descritti.
Le spese processuali liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta CP_1
nei confronti di , nella misura indicata in dispositivo (valore della
[...] Parte_1
causa come da decisum, dunque scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 tariffa media per tutte le fasi).
Sempre in forza del principio di soccombenza anche le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
4968/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito Parte_1
a causa del sinistro del 07.09.2020 della somma di € 9.076,98, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore di a titolo di rimborso delle spese Parte_1
mediche della somma di € 120,10 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1
complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute per legge per compensi professionali, ed € 264,00 per spese;
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania il 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa INTINI
TERZA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 4968/2022
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 26/02/2025 si dà atto del deposito di note di trattazione scritta di parte attrice, all'esito delle quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI CINARDO in forza di procura in atti
PARTE ATTRICE
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
****
All'udienza del 26/02/2025 venivano precisate le conclusioni, come da note di trattazione di parte attrice del 09/02/2025, e la causa veniva posta in decisione.
BREVE ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2022 ha citato in giudizio Parte_1
la al fine di ottenere un complessivo risarcimento pari ad € Controparte_1
11.605,35, o la diversa somma accertata in corso di causa, per l'incidente occorsole in data 07.09.2020, intorno a mezzanotte, all'interno dei locali condotti dalla convenuta in Giarre, a causa del pavimento bagnato. Controparte_1
A sostegno della propria tesi, parte attrice ha allegato di essere scivolata a terra nell'area di disimpegno dei bagni, in ragione della carente manutenzione del pavimento della sala da gioco antistante i servizi igienici, lasciato improvvidamente bagnato senza alcuna segnalazione di sorta a beneficio degli avventori. È stata immediatamente trasportata al pronto soccorso del P.O. Santa Marta e
Santa Venera di Acireale, dove le hanno riscontrato un trauma contusivo del ginocchio destro ed un trauma contusivo distorsivo della spalla destra.
Radicatosi il contraddittorio, la pur regolarmente citata, non Controparte_1
si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1
all'udienza del 24.05.2023 e con la nomina come ctu Testimone_2
della dott.ssa , come da ordinanza del 24.05.2023. Persona_1
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, la domanda risarcitoria è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Secondo il più recente orientamento della Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla,
di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dal bene in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dallo stesso sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno,
mentre al custode spetta di provare che il pregiudizio non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale,
anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (Cass. civ., Sez. III, 08/02/2023 n.3739).
Orbene, l'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione. All'udienza del 24.05.2023 i testi e Testimone_1 Testimone_2
presenti al momento della caduta, hanno confermato la dinamica
[...]
dell'incidente e lo stato dei luoghi allegato da parte attrice.
In particolare, il testimone figlio di parte attrice, ha Testimone_1
precisato che “c'era tanta acqua, non conosco la provenienza dell'acqua ma ricordo
che c'era uno spurgatore”.
sugli stessi capitolati ha riferito: “Anche io ero Testimone_2
presente con il mio amico. […] preciso che c'erano 10 cm di acqua di fogna;
confermo
che non c'erano né segnalazioni né persone che inibissero l'accesso al bagno”. I
Part testimoni hanno infine affermato che a seguito della caduta la non riuscì ad alzarsi e lamentò dolori al lato destro del corpo.
L'attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia
(cioè, la pavimentazione bagnata della sala da gioco condotta da CP_1
ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta.
[...]
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal CTU nominato dal
Tribunale, a seguito della descritta caduta la signora riportò una “contusione del
ginocchio destro con associata sottile lesione obliqua a carico del corno posteriore
della fibrocartilagine meniscale laterale e da Infrazione della estremità acromiale
della clavicola e del processo acromiale della scapola destra” – lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provato dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pagg. 7 della consulenza tecnica d'ufficio). In più il nominato ctu dott.ssa ha: 1) accertato una invalidità Per_1
permanente del 3%; 2) accertato una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni
35; 3) accertato una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30; 4) accertato le spese mediche risarcibili per € 120.10. Pertanto, avendo parte attrice dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento lesivo, come confermato anche dalla prova testimoniale e dal c.t.u., la domanda risarcitoria va accolta.
Passando alla quantificazione del danno, è prassi di questo ufficio liquidare i danni
de quibus sulla base dei noti criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal
Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso il Tribunale
di Milano per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di invalidità
permanente, di inabilità temporanea e delle sofferenze morali e alla vita di relazione subite dall'attore (già comprese nel danno biologico di cui alle tabelle di Milano) –
può complessivamente liquidarsi in favore di un danno non patrimoniale Parte_1
di € 8.340,75 (di cui € 3.597,00 per danno da invalidità permanente, € 3.018,75
per danno da invalidità temporanea al 75%, € 1.725,00 per invalidità temporanea al 50%).
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione,
della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì,
conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796)
sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. Si perviene così alla conclusione per cui il danno non patrimoniale derivante dal sinistro va quantificato in € 9.076,98 per . Parte_1
Sulla predetta somma, poi, decorreranno gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Parte convenuta deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sanitarie documentate e ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 120.10, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
Non può, invece, essere effettuata alcuna personalizzazione del danno, poiché della presumibile sofferenza e delle conseguenti maggiori difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, si è già tenuto conto ai fini della ordinaria liquidazione;
in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), infatti, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (ordinanza Cass. civ., VI sez., 04/03/2021 n. 5865), atteso che le tabelle di Milano, oltre al danno all'integrità psicofisico contemplano già
anche gli ulteriori risvolti pregiudizievoli sulla vita di relazione a la sofferenza che ne deriva, in ossequio alla natura unitaria del pregiudizio i questione (cfr. Cass.
Civ. S.U., sent. n. 26872/08).
Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento della domanda nei termini sopra descritti.
Le spese processuali liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta CP_1
nei confronti di , nella misura indicata in dispositivo (valore della
[...] Parte_1
causa come da decisum, dunque scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 tariffa media per tutte le fasi).
Sempre in forza del principio di soccombenza anche le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
4968/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito Parte_1
a causa del sinistro del 07.09.2020 della somma di € 9.076,98, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore di a titolo di rimborso delle spese Parte_1
mediche della somma di € 120,10 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1
complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute per legge per compensi professionali, ed € 264,00 per spese;
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania il 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa INTINI