Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.917/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a Persona_1
Caltanissetta (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Drogo Antonio ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Delia (CL) nella via Alpi n. 4
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e difeso Controparte_1
dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento per il proprio figlio Persona_1
Che in data 05.05.2022, la CML riconosceva il piccolo “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti le funzioni proprie della sua età” con riconoscimento dell'indennità di frequenza e “Portatore Di Handicap In Situazione Di Gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92)”.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, depositata la relazione, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine l'odierna ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso nq, ha ritenuto erronee le conclusioni cui era giunto il Parte_1
CTU. Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito l' che ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto e, CP_1 all'uopo, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del CTU poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Ritenuta la superfluità di procedere ad una nuova consulenza tecnica, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Il CTU nominato, dott. nel corso della precedente fase Persona_2 dell'accertamento tecnico preventivo ha accertato che le patologie di cui è affetto il minore lo rendono invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con diritto alla indennità di frequenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio ripropone le medesime doglianze, sicché non appare necessario disporre una nuova consulenza avendo il CTU risposto esaustivamente. Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico, ha proceduto ha proceduto alla disamina degli atti e all'esame clinico del minore ed è prevenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Disturbo da iperattività e delle funzioni cognitive e specifiche motorie in soggetto di anni 5 e mesi 10 con trigonocefgalia”.
Il nominato CTU ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “L'esame clinico eseguito dallo scrivente ha rilevato come il piccolo presenta evidenti note di ritardo delle Per_1
funzioni cognitive: conosce la sua età ma non sa riferire quando è nato, è molto insicuro: ad ogni mia domanda si rivolge con lo sguardo verso la madre chiedendo il suo aiuto.
Alla mia domanda se è mattina o pomeriggio o sera risponde mattina, non sa riferire che giorno è oggi, non sa riferire i giorni della settimana, né i mesi dell'anno.
È capace di contare, costruire una torre con nove cubi ed alla mia richiesta di riporre gli stessi nello scatolo da cui li avevamo presi: esegue piccoli comandi.
È capace di togliersi le scarpe ma non è capace di rimetterle, non è capace di svestirsi.
Riesce con molta esitazione a copiare delle figure geometriche o delle lettere a stampatello.
Evidenti disturbi nella motricità: i movimenti appaiono caratterizzati da scarsa fluidità e scarsa coordinazione dinamica.
In riferimento alla trigonocefalica: questa è conseguente alla prematura fusione della sutura metopica (parte della sutura frontale che unisce la due metà dell'osso frontale del cranio) che provoca una forma a V della parte frontale della testa. La trigonocefalia è caratterizzata dalla prominenza triangolare della fronte che va a chiudere gli occhi.
Dalla R.M. e dalla Tac eseguite in occasione del ricovero nel novembre 2021 presso l'
[...]
“non si sono rilevati focolai di alterato segnale cerebrale, cerebellare né a Controparte_2 livello del tronco encefalico”
Leggiamo dalla relazione rilasciata in data 13.12.2021, allegata agli atti, dal Centro di
Coordinamento Regionale di Neurochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Meyer di Firenze: “…..stato neurologico è normale, vi è una trigonocefalia di tipo I …..morfotipo che non necessita di trattamento chirurgico …..”
Si comprende da quanto esposto come il quadro clinico presentato dal piccolo sia Per_1
conseguente a disturbi del neurosviluppo e non legato al dismorfismo del cranio.
I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di condizioni con esordio nel periodo dello sviluppo e sono caratterizzati da deficit con compromissione del funzionamento personale o scolastico come nel caso in ispecie: riscontriamo infatti come presenti un disturbo da iperattività, che Per_1 comporta l'incapacità dello stesso di mantenere l'attenzione su un compito, associato ad un lieve ritardo mentale che certamente necessita di un maggior supporto nelle attività complesse della pratica quotidiana rispetto ai coetanei ed inoltre disturbi del movimento e della coordinazione: conosciamo come questi bambini possono presentare un ritardo nel raggiungimento delle tappe motorie fondamentali, abbiamo visto come, così come riferito dalla madre, abbia iniziato a Per_1 deambulare all'età di 2 anni e mezzo ed oggi presenti dei deficit che si evidenziano nella incapacità dello stesso di vestirsi o altre attività proprie della sua età: ricordiamo come abbia quasi 6 Per_1
anni”.
Il nominato consulente ha concluso: “ è affetto da “Disturbo da iperattività e delle Persona_1 funzioni cognitive e specifiche motorie in soggetto di anni 5 e mesi 10 con trigonocefalia”.
[...]
non ha diritto alla indennità di accompagnamento. Per_1
Condividiamo le risultanze formulate dalle apposite Commissioni in data 05.05.2022 in cui
[...]
veniva riconosciuto minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi Per_1 dell'art. 3 comma 3 legge 05.02.1992 n 104 ed invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e pertanto con diritto alla indennità di frequenza, con revisione a maggio 2025”.
Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie seppur gravi non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare. Il consulente medico ha segnatamente rielevato: “Abbiamo anche evidenziato come nel caso di sia necessario un maggior supporto nelle attività complesse della pratica quotidiana Per_1
rispetto ai coetanei, ma non possiamo certo affermare che il quadro clinico di legato ai Per_1
disturbi del neurosviluppo sia tale da richiedere una assistenza continua da parte del genitore: frequenta l'Asilo Nido Santa Petronilla, è capace di alimentarsi, possiede un discreto Per_1
orientamento temporale, è capace di comprendere piccoli ordini, di contare e copiare delle immagini sia necessario un maggior supporto nelle attività complesse della pratica quotidiana rispetto ai coetanei, ma non possiamo certo affermare che il quadro clinico di legato ai Per_1
disturbi del neurosviluppo sia tale da richiedere una assistenza continua da parte del genitore: frequenta l'Asilo Nido Santa Petronilla, è capace di alimentarsi, possiede un discreto Per_1
orientamento temporale, è capace di comprendere piccoli ordini, di contare e copiare delle immagini”.
Va osservato che, in sede di chiarimenti alle note critiche delle parti, il CTU ha puntualmente motivato le osservazioni dedotte ed ha espresso il medesimo giudizio conclusivo:
“minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
05.02.1992 n 104 ed invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e pertanto con diritto alla indennità di frequenza”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicché l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
La documentazione in atti non lascia neanche emergere aggravamenti successivi all'accertamento peritale che possano incidere sui relativi esiti.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c
Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 25 marzo 2025
Il G.O.P
Maria Zammito