Sentenza 16 marzo 2012
Massime • 1
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è inammissibile qualora il ricorrente alleghi che il giudice di merito, nel pronunciarsi al riguardo, abbia commesso un errore ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., atteso che il potere di correggere il vizio revocatorio compete allo stesso giudice che vi è incorso; questa competenza funzionale non è derogata in ragione del potere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di apprezzare le risultanze istruttorie quale giudice del fatto nelle questioni di giurisdizione, poiché il vizio revocatorio suppone l'indiscutibile oggettività della circostanza erroneamente percepita, senza alcuna possibilità di apprezzamento istruttorio. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex dipendente pubblico avverso la decisione del giudice territoriale, cui egli rimproverava di aver negato la giurisdizione ordinaria per l'errata percezione della data di cessazione dal servizio, risultante dai documenti di causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2012, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente Aggiunto -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL UI, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cicerone n. 44 presso lo studio degli avv. PASCAZI Paolo, Gregorio ARENA e Angelo CASILE che lo rappresentano e difendono in forza della "procura" rilasciata "in calce" al (recte: a margine di distinto foglio bianco, allegato in fine del ricorso;
- ricorrente -
contro l'EA (AGENZIA NAZIONALE per le NUOVE TECNOLOGIE, l'ENERGIA e lo SVILUPPO), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5514/2009 depositata il 23 dicembre 2009 dalla Corte di Appello di Roma (sezione lavoro). Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2011 dal Cons. Dr. Michele Dr ALONZO;
sentite le difese delle parti, perorate dall'avv. Paolo PASCAZI per il ricorrente e dall'avv. Cristina GERARDIS (dell'Avvocatura Generale dello Stato) per l'EA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, "comunque", per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'EA (Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo), OL UI (dipendente fino "al primo settembre 2000") - premesso che: (a) l'Ente datore di lavoro, "assumendo la qualifica di contraente", aveva stipulato con "l'INA ... convenzione assicurativa (n. 52900 ...) mediante la quale venivano accese polizze individuali intestate a ciascun dipendente in servizio", le quali ("a scadenza"") garantivano "ai beneficiari" ("se ancora in vita") , "alla cessazione dal servizio", "un capitale"; (b) "a far data dal primo gennaio 1993 l'Ente ... ha sospeso il pagamento dei premi annuali ..., rimanendo comunque vigente il contratto di assicurazione, con prosecuzione della capitalizzazione delle riserve matematiche relative alle polizze dei dipendenti e liquidazione del trattamento assicurativo ad essi spettante alla cessazione dal servizio di ciascuno"; (c) "in data 25 ottobre 1996, ... EA, preso atto del diniego dell'INA alla risoluzione della convenzione" predetta, "deliberava la stipula di una nuova ... polizza a garanzia del TFS" (Trattamento di Fine Servizio) "di cui l'Ente stesso risultasse ... beneficiario ed avesse diritto alla risoluzione anticipata"; (d) "la scelta di non pagare più i premi dovuti dal 1993 ... non ha fatto venir meno la vigenza della convenzione e delle obbligazioni gravanti sull'EA rispetto al beneficiario, prima fra tutte quella di fare da tramite, alla cessazione dal servizio, per la corresponsione del trattamento assicurativo liquidato dall'INA ... in aggiunta al TFS dovuto per legge e per il quale aveva stipulato altra polizza a proprio beneficio"; (e) aveva convenuto in giudizio l'Ente innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo (e1) di accertare e dichiarare "l'illegittimità e l'illiceità della mancata corresponsione del trattamento assicurativo al beneficiario, come risultante dalla polizza individuale ..., essendo astrattamente ipotizzabile una delle fattispecie di reato di cui all'art. 314 c.p. e/o art. 646 c.p.c., 1^ e 2^ cpv e art. 61 c.p., n. 7, a carico dell'Ente" stesso e (e2) di condannare quest'ultimo al pagamento in suo favore "della complessiva somma ... risultante dalla ricostruzione della ... posizione di polizza individuale" ("come esplicitata nel conteggio" facente "parte integrante del ... ricorso") "ovvero come risultante a seguito d'istruttoria ed anche in via equitativa, il tutto anche in via di risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed anche morali ... subiti" -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 5514/2009 (depositata il 23 dicembre 2009) con cui la Corte di Appello di Roma (sezione lavoro), "in riforma della sentenza da lui impugnata" (di reiezione del ricorso), aveva "dichiara(to) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario".
L'ente intimato svolgeva solo attività difensiva orale nella pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice a quo, ritenuta "fondata" la "relativa censura" avanzata dall'EA (che "ha eccepito il difetto di giurisdizione del g.o. con riguardo alla pretesa del ricorrente cessato dal servizio prima del 30 giugno 1998"), ha "dichiara(to) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario" affermando che il giudizio attiene "ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario (Cass. S.U. 26 agosto 1998 n. 8451 ...)".
2. Il OL - premesso che egli "è cessato dal servizio in data primo settembre 2000" ed assunto che "il diritto al trattamento assicurativo matura ... al momento della cessazione dal servizio" - censura la decisione denunziando "violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 63 comma 1 e art. 69, comma 7", sintetizzate nella richiesta di affermare il seguente (non necessario) "principio giuridico in materia di riparto della giurisdizione":
"il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa pone un termine di decadenza riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata".
3. Il ricorso - al quale non si applica il disposto dell'art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, a far data dal 2 marzo 2006) perché la sentenza impugnata è stata depositata il 23 dicembre 2009, quindi successivamente all'abrogazione di tale norma, disposta (a decorrere dal 4 luglio 2009) dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) - è inammissibile.
A. Lo stesso ricorrente, invero, adduce che il "difetto di giurisdizione" è stato dichiarato "sull'errato rilievo" che egli "sarebbe cessato dal servizio in data anteriore al 30 giugno 1998" anzi che ("si veda il prospetto di liquidazione del TFS ... da cui risultano tali date") il "primo settembre 2000".
Da tale esposizione (unica addotta a fondamento dell'impugnazione) discende evidente la natura sostanzialmente revocatoria (nei sensi di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa") del vizio denunziato atteso che si ascrive alla corte di appello non già un errore giuridico sul riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario ne' (non essendo stato neppure denunziato un vizio sussumibile nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 5) una errata valutazione delle afferenti risultanze di causa ma l'erronea percezione della vera data di cessazione del rapporto di lavoro (costituente elemento discriminante della giurisdizione), assunta dal ricorrente quale fatto desumibile ictu oculi dalla semplice lettura degli atti di causa (ricorso innanzi al giudice del merito e, soprattutto, "prospetto di liquidazione" esibito), quindi, proprio come previsto da detta norma, un "errore" che si sostiene sia stato determinato unicamente dalla "supposizione di un fatto la cui verità " sarebbe "incontrastabilmente esclusa" (o, se si vuole, e di converso, dalla supposta "inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita").
B. Il potere di procedere alla correzione di siffatto genere di errore, come noto, è attribuito dall'art. 399 c.p.c., comma 1, allo "stesso giudice" che è incorso nel vizio revocatorio: questa competenza funzionale, nella specie, non può ritenersi derogata dalla circostanza che l'"errore" denunciato incida sul riparto della giurisdizione e, quindi, dal principio (pacifico:
Cass., un., 2 aprile 2007 n. 8095) secondo cui "in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle salutazioni del giudice del merito (Cass. S.U, 22/07/2002, n. 10696)": il vizio allegato dal ricorrente, infatti, esclude qualsiasi (possibilità di) "apprezzamento delle risultanze istruttorie" in quanto suppone l'indiscutibile oggettività della esatta data di cessazione del rapporto di lavoro che non si assume malamente individuata in base alla valutazione delle concrete risultanze probatorie ma solo erroneamente percepita (per svista) dalla corte di appello.
4. Le spese processuali di legittimità vanno interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012