TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Franco LOVATO
e
EL EO, C.F. nato a [...] il C.F._2
27/02/1972,
rappresentato e difeso dall'avvocato Piero ZANCANARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 7/05/2005 (atto trascritto dall'Ufficio dello Stato Civile di Malo al n.
9, parte 2, Serie A, anno 2005 – cfr. doc. 1) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Malo di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni altro provvedimento di legge;
2) Al fine di definire le questioni patrimoniali in essere tra i coniugi, il sig.
MI EO corrisponderà alla sig.ra un assegno una Parte_1
tantum di € 1.500,00 da corrispondersi in rate mensili di € 150,00 entro il giorno
5 di ogni mese dal momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data
2 7/05/2005.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 28/01/2009 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di EL EO l'obbligo di corrispondere a
3 a titolo di assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di Parte_1
ogni pretesa economica, la somma di euro 1.500,00, da versarsi con le seguenti modalità: rate mensili di euro 150,00 da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese dal momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da EL EO in Malo (VI) il 7/05/2005 alle condizioni in Pt_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 9, parte II,
serie A, anno 2009;
c) dichiara equa la somma di euro 1.500,00 riconosciuta da EL EO
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
4 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Franco LOVATO
e
EL EO, C.F. nato a [...] il C.F._2
27/02/1972,
rappresentato e difeso dall'avvocato Piero ZANCANARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 7/05/2005 (atto trascritto dall'Ufficio dello Stato Civile di Malo al n.
9, parte 2, Serie A, anno 2005 – cfr. doc. 1) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Malo di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni altro provvedimento di legge;
2) Al fine di definire le questioni patrimoniali in essere tra i coniugi, il sig.
MI EO corrisponderà alla sig.ra un assegno una Parte_1
tantum di € 1.500,00 da corrispondersi in rate mensili di € 150,00 entro il giorno
5 di ogni mese dal momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data
2 7/05/2005.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 28/01/2009 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di EL EO l'obbligo di corrispondere a
3 a titolo di assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di Parte_1
ogni pretesa economica, la somma di euro 1.500,00, da versarsi con le seguenti modalità: rate mensili di euro 150,00 da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese dal momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da EL EO in Malo (VI) il 7/05/2005 alle condizioni in Pt_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 9, parte II,
serie A, anno 2009;
c) dichiara equa la somma di euro 1.500,00 riconosciuta da EL EO
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
4 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5