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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6435/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio giudiziale ex art. 473 bis 49 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ALDO FAVAROLO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ASTI LORENZO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 24.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22/03/2024 la sig.ra - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Torre del Greco il 05.06.1999 con il sig. e che Controparte_1 dall'unione tra i predetti non nascevano figli (25.09.2000) e (06.09.2002) - Per_1 Per_2
premesso che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi;
la previsione di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da porsi a carico del oltre alle spese straordinarie. All'esito e previa rimessione causa sul ruolo la CP_1
ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 22.10.2024 si costituiva il sig. il quale non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma deduceva la raggiunta indipendenza economica della prole per cui si opponeva alla corresponsione del contributo al loro mantenimento. All'esito e previa rimessione della causa sul ruolo chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 26.11.2024 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14
c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto che tra le parti erano in corso trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo.
Alla successiva udienza cartolare del 24.12.2024 i coniugi rappresentavano la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“- ciascuno dei coniugi dando atto dell'indipendenza economica di entrambi, provvederanno al proprio mantenimento e ciascuno manterrà la proprietà dei rispettivi cespiti;
- la casa coniugale sita in S. Giorgio a Cremano alla Via Nicolardi n. 5 continuerà ad essere abitata dal sig. e dai figli ed , che in detto cespite hanno Controparte_1 Per_2 Per_3
eletto la propria residenza;
- l'immobile sito in S. Giorgio a Cremano al Viale Formisano n. 59, continuerà ad essere abitato dalla sig.ra essendone la proprietaria;
Parte_1
- alcuna forma di mantenimento è dovuta per la prole essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- Pagamento della somma di € 26.000 del in favore della entro 5 anni dalla CP_1 Pt_1
data del presente provvedimento. Importo equivalente al valore del box intestato al . CP_1
Riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita del box in favore della . In Pt_1
caso di decisione di vendita del box prima del termine di 5 anni, Il potrà alienarlo CP_1
a terzi riconoscendo alla l'importo di € 26.000 oppure la potrà acquisire il Pt_1 Pt_1
box, con restituzione al degli eventuali acconti versati alla a titolo di CP_1 Pt_1 acconto (sulla somma di € 26.000);
- si impegna e si obbliga a garantire il pagamento di € 400,00 pari al 50% della CP_1 rata mensile del mutuo ipotecario pendente sull'immobile di proprietà della e fino alla Pt_1 sua estinzione. Nell'ipotesi di vendita dell'immobile da parte della prima della Pt_1
estinzione del mutuo (2036) il si obbliga comunque a corrispondere alla CP_1 Pt_1
il 50% del residuo del mutuo e comunque entro e non oltre il 2036. Qualora il CP_1
proprietario a sua volta di un immobile sito in S. Giorgio a Cremano alla Via Nicolardi n. 5 dovesse vendere lo stesso, si obbliga alla corresponsione in favore della del residuo Pt_1 del 50% di sua competenza al saldo del mutuo pendente sull'immobile sito in San Giorgio a
Cremano alla Via Formisano n. 59.
- Diritto di prelazione in caso di vendita della casa intestata al in favore della CP_1
”. Pt_1 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] ; Controparte_1
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 101, parte II, s. Sez. B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
e) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino