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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alberto Deasti con studio in Milano, viale Bianca Maria n. 23, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Gaia Cavenago e dall'avv. Sandra Giunchino ed elettivamente pagina 1 di 10 domiciliato presso lo studio della prima in Cernusco sul Naviglio, piazza Giacomo
Matteotti n. 11 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione, in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa e in totale riforma della appellata sentenza: - in accoglimento del primo motivo di ricorso, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento della sig.ra Parte_1
alla scrittura privata del 6 novembre 2001 e, per l'effetto, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. promossa dal sig. Controparte_1
per il trasferimento dell'immobile descritto in atti;
- in accoglimento del
[...]
secondo motivo di appello, e in ogni caso, condannare il sig. Controparte_1
al pagamento delle spese di lite (comprese quelle della c.t.u.) e dei
[...]
compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio;
- in via di subordine, nel denegato caso di rigetto, anche soltanto parziale, dell'appello proposto dalla sig.ra
, disporre la compensazione delle spese di lite (comprese quelle Parte_1
della c.t.u.) e dei compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio in ragione dei profili di reciproca soccombenza delle parti descritti in atti
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché inammissibile e/o Pt_1
comunque infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
pagina 2 di 10 in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente giudizio e al risarcimento di un danno ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l'ex coniuge, Controparte_1 Parte_1
, al fine di ottenere pronuncia, ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica
[...]
dell'obbligazione assunta dalla convenuta, con l'accordo sottoscritto dalle parti il
6.11.2001, di trasferimento all'attore della nuda proprietà dell'immobile sito a Milos
(Grecia), località Chostes Halaka, meglio identificato in atti, nonché la rifusione delle spese sostenute in vece della nuda proprietaria dalla data della separazione dei coniugi
(del 19.10.2013) e il risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta dilatoria e defatigatoria posta in essere dalla convenuta negli anni.
si costituiva in giudizio non contestando l'obbligo di trasferire la Parte_1
nuda proprietà dell'immobile al d ma contestando di essere inadempiente, non CP_1
essendo stato determinato il valore della nuda proprietà dell'immobile e sostenendo che la valorizzazione dell'immobile doveva avvenire con riferimento al momento in cui la nuda proprietà veniva effettivamente trasferita.
Contestava inoltre il diritto dell'attore alla rifusione delle spese di manutenzione dell'immobile sostenute dopo la separazione e le altre pretese risarcitorie.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande dell'attore ed in via subordinata la determinazione del valore della nuda proprietà mediante c.t.u.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale accertava e dichiarava l'inadempimento della convenuta all'obbligazione assunta con l'accordo del 6.11.2001 e trasferiva in favore di ai sensi dell'art. 2932 c.c., previo pagamento Controparte_1
da parte del medesimo della somma di € 87.264,00 a , la nuda Parte_1 pagina 3 di 10 proprietà dell'immobile sito a Milos, Hostes Halaka, in atti identificato;
rigettava le altre domande dell'attore e condannava la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in € 11.268,00 per compensi e in € 518 + € 11,65 per spese anticipate, oltre
15% per spese forf., cpa e iva;
poneva le spese della c.t.u. a carico della convenuta per l'intero importo liquidato con decreto del 13.6.2023.
Il Giudice di prime cure richiamava, innanzi tutto, il contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 6.11.2001, la cui validità era stata già riconosciuta in via incidentale in altri giudizi intercorsi tra le parti.
Quanto alla questione dell'indeterminatezza del prezzo, sollevata dalla convenuta, richiamava la sentenza della Corte d'Appello, n. 935/18, che aveva respinto l'analogo motivo d'appello sollevato dalla , motivando come segue: “Non si tratta nel caso Pt_1
in esame di un bene fuori commercio per il quale il prezzo non sarebbe determinabile. Si versa invece nell'ambito della valutazione di un bene immobile, che per quanto caratterizzato da peculiarità, non si sottrae ad un'ordinaria stima commerciale basata anche su dati ufficiali fondata su dati di mercato (borse immobiliari/compravendite coeve ed omogenee). In tale condizione, il prezzo può essere individuato facilmente ed oggettivamente;
ciò comporta che, sotto questo profilo, il contratto deve ritenersi valido”.
Rilevava poi che, essendo intervenuta la separazione tra i coniugi in data 19 ottobre
2013, sussisteva l'obbligazione di ritrasferimento dell'immobile pattuita dalle parti in detta scrittura privata, con la quale le parti avevano pattuito quanto segue: “ In mancanza di detto rapporto affettivo, o di futura separazione, si impegna a Pt_2
rivendere al d la proprietà a spese dello stesso, salvo il corrispondere alla CP_1 [...]
l'equivalente di un quarto del valore corrente della proprietà.” Pt_2
Osservava infine che nella stessa clausola contrattuale le parti avevano previsto l'obbligazione corrispettiva a carico del d'Ammassa di pagamento della somma pagina 4 di 10 equivalente ad ¼ del “valore corrente” della proprietà, e l'espressione “corrente” non poteva che riferirsi al valore del bene al momento in cui era previsto il suo ritrasferimento per il verificarsi della condizione, ossia al momento della separazione coniugale del 19 ottobre 2013.
Evidenziava infatti, il primo giudice che “la tesi della convenuta secondo cui dovrebbe farsi riferimento al momento dell'effettivo ritrasferimento del bene, non tiene conto che il diritto dell'attore è sorto al momento della separazione coniugale e che in quel momento doveva eseguirsi l'obbligazione, secondo quanto previsto e voluto dalle parti, pertanto l'espressione “valore corrente” della proprietà va riferita al 19 ottobre 2013”.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_3
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ravvisato l'inadempimento della convenuta.
Osserva a questo riguardo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che l'obbligazione assunta dalla sig.ra nel 2001 ha per oggetto la vendita della nuda Pt_1
proprietà dell'immobile sulla base di un prezzo che, nel rispetto del generico parametro di riferimento, deve essere necessariamente condiviso.
Tale obbligo, tuttavia, non prevede anche l'impegno ad accettare supinamente le condizioni dettate da chi quel prezzo deve pagarlo;
in altri termini, l'obbligo di vendere
è destinato a sorgere soltanto nel momento in cui le parti hanno determinato, di comune accordo o giudizialmente, quel “valore corrente della proprietà” richiesto dalla scrittura privata del 6 novembre 2001.
Poiché tale valore è scaturito soltanto all'esito di un giudizio e deriva dalle risultanze di una complessa consulenza tecnica, è errato ritenere che prima di allora si potesse configurare un inadempimento della convenuta.
pagina 5 di 10 Da ciò deriva, secondo la tesi di parte appellante, l'insussistenza del contestato inadempimento.
Osserva inoltre che lo strumento dell'esecuzione in forma specifica richiede che la scrittura privata che ha disciplinato la cessazione della relazione personale tra le parti fosse già idonea a far conseguire gli effetti traslativi di cui agli artt. 1351 e 2932 c.c., ma nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto il valore dell'immobile non era determinato, ma soltanto determinabile: in definitiva sostiene che la scrittura privata oggetto di causa sia divenuta eseguibile - quindi coercibile - soltanto nel momento in cui
è divenuto definitivo l'accertamento giudiziale sul prezzo di trasferimento della nuda proprietà, che fino a quel momento era soltanto astrattamente “determinabile”.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il capo della sentenza, che ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte avversa, evidenziando che anche parte attrice era rimasta soccombente, in quanto erano state rigettate tutte le altre domande del sign. Per_1
Parte appellata ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna della controparte a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata decise nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25 marzo
2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'accordo sottoscritto dalle parti in data in data 6.11.2001 prevede testualmente quanto segue:
Premessa:
-i contraenti sono legati da un rapporto affettivo da tredici anni. Tale rapporto di convivenza, perdura in attesa del divorzio del d'Ammassa. I contraenti intendono pagina 6 di 10 contrarre matrimonio, in regime di separazione dei beni. - ha comperato Persona_2
un terreno nell'Isola di Milos in Grecia, in località Chostes Kalacha, e vi ha costruito una casa. Il costo sostenuto è di circa 450 milioni di lire.
Al fine di assicurare a un patrimonio in caso di decesso di in Parte_4 Persona_2
data 5.11.2001, il d ha intestato a la suddetta proprietà con diritto CP_1 Pt_2
di usufrutto del d secondo le leggi vigenti greche davanti al Notaio CP_1 Per_3
di Milos.
[...]
Ciò premesso si conviene quanto segue: - La proprietà si intende di , sin tanto Pt_2
che esista il rapporto affettivo di cui sopra. Tutte le spese di gestione e di proprietà saranno sostenute dal d'Ammassa.
- In mancanza di detto rapporto affettivo, o di futura separazione, si impegna a Pt_2
rivendere al d la proprietà a spese dello stesso, salvo il corrispondere alla CP_1 [...]
l'equivalente di un quarto del valore corrente della proprietà … Pt_2
Ciò significa, come ha evidenziato il Giudice di prime cure con pronuncia sul punto non censurata, che l'accordo raggiunto dalle parti nel 2001, che prevedeva l'obbligo di ritrasferimento della nuda proprietà in favore del d' era sottoposto alla CP_1
condizione sospensiva del venir meno del rapporto affettivo tra le parti.
Essendosi tale condizione avverata in data 19 ottobre 2013, per effetto della pronuncia di separazione personale dei coniugi, sono sorti in tale data gli obblighi reciproci tra le parti di ritrasferimento del diritto di proprietà e di pagamento del corrispettivo.
Quanto alla determinabilità del corrispettivo deve rilevarsi che il contratto inter partes prevede l'obbligo a carico del d'Ammassa di pagamento della somma equivalente ad ¼ del “valore corrente” della proprietà; sicché, come ha condivisibilmente osservato il primo giudice, “l'espressione “corrente” non può che riferirsi al valore del bene al
pagina 7 di 10 momento in cui è previsto il suo ritrasferimento per il verificarsi della condizione, ossia al momento della separazione coniugale del 19 ottobre 2013”.
Da ciò consegue che l'obbligo di ritrasferimento della nuda proprietà e il corrispondente obbligo di pagamento del corrispettivo sono sorti alla data della separazione tra i coniugi e che da quel momento l'appellante deve ritenersi inadempiente all'obbligazione assunta.
Quanto alla tesi di parte appellante, secondo cui la Sig.ra non Parte_1
potrebbe ritenersi inadempiente all'obbligo di pagamento del corrispettivo, il cui ammontare è stato individuato soltanto attraverso consulenza tecnica d'ufficio, deve rilevarsi che l'inadempimento della convenuta emerge dal fatto stesso che l'appellante non ha mai inteso cooperare con la controparte al fine di far determinare il valore dell'immobile; tanto è vero che, anche in seguito all'espletamento della CTU, la convenuta ha rifiutato l'offerta dell'attore “di conciliare la causa mediante l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile, il pagamento a favore della convenuta di €
87.500,00 con la fissazione dell'atto ad Atene, il rimborso del viaggio aereo e l'accollo delle spese notarili” (v. verbale udienza del 13 luglio 2023).
Di conseguenza il comportamento stesso tenuto dall'appellante evidenzia l'inadempimento della stessa agli obblighi assunti con la scrittura privata del 6.11.2001.
È parimenti infondato il secondo motivo d'appello, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente regolamentato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.: la convenuta, infatti, è risultata soccombente sia in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c. sia in relazione alla domanda di condanna della convenuta alla rifusione delle spese di manutenzione, perché già incluse dal c.t.u. nella determinazione del valore dell'immobile.
Si osserva, infine, che le spese della CTU sono state correttamente poste a carico dell'appellante, perché soccombente sulla domanda ex art. 2932 c.c. pagina 8 di 10 In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Non si ravvisano le condizioni per il risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente il mero rigetto dell'appello.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8722/2024 resa in data
4 ottobre 2024 e pubblicata l'8 ottobre 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, Controparte_1
che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 9 di 10 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 marzo 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alberto Deasti con studio in Milano, viale Bianca Maria n. 23, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Gaia Cavenago e dall'avv. Sandra Giunchino ed elettivamente pagina 1 di 10 domiciliato presso lo studio della prima in Cernusco sul Naviglio, piazza Giacomo
Matteotti n. 11 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione, in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa e in totale riforma della appellata sentenza: - in accoglimento del primo motivo di ricorso, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento della sig.ra Parte_1
alla scrittura privata del 6 novembre 2001 e, per l'effetto, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. promossa dal sig. Controparte_1
per il trasferimento dell'immobile descritto in atti;
- in accoglimento del
[...]
secondo motivo di appello, e in ogni caso, condannare il sig. Controparte_1
al pagamento delle spese di lite (comprese quelle della c.t.u.) e dei
[...]
compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio;
- in via di subordine, nel denegato caso di rigetto, anche soltanto parziale, dell'appello proposto dalla sig.ra
, disporre la compensazione delle spese di lite (comprese quelle Parte_1
della c.t.u.) e dei compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio in ragione dei profili di reciproca soccombenza delle parti descritti in atti
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché inammissibile e/o Pt_1
comunque infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
pagina 2 di 10 in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente giudizio e al risarcimento di un danno ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l'ex coniuge, Controparte_1 Parte_1
, al fine di ottenere pronuncia, ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica
[...]
dell'obbligazione assunta dalla convenuta, con l'accordo sottoscritto dalle parti il
6.11.2001, di trasferimento all'attore della nuda proprietà dell'immobile sito a Milos
(Grecia), località Chostes Halaka, meglio identificato in atti, nonché la rifusione delle spese sostenute in vece della nuda proprietaria dalla data della separazione dei coniugi
(del 19.10.2013) e il risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta dilatoria e defatigatoria posta in essere dalla convenuta negli anni.
si costituiva in giudizio non contestando l'obbligo di trasferire la Parte_1
nuda proprietà dell'immobile al d ma contestando di essere inadempiente, non CP_1
essendo stato determinato il valore della nuda proprietà dell'immobile e sostenendo che la valorizzazione dell'immobile doveva avvenire con riferimento al momento in cui la nuda proprietà veniva effettivamente trasferita.
Contestava inoltre il diritto dell'attore alla rifusione delle spese di manutenzione dell'immobile sostenute dopo la separazione e le altre pretese risarcitorie.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande dell'attore ed in via subordinata la determinazione del valore della nuda proprietà mediante c.t.u.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale accertava e dichiarava l'inadempimento della convenuta all'obbligazione assunta con l'accordo del 6.11.2001 e trasferiva in favore di ai sensi dell'art. 2932 c.c., previo pagamento Controparte_1
da parte del medesimo della somma di € 87.264,00 a , la nuda Parte_1 pagina 3 di 10 proprietà dell'immobile sito a Milos, Hostes Halaka, in atti identificato;
rigettava le altre domande dell'attore e condannava la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in € 11.268,00 per compensi e in € 518 + € 11,65 per spese anticipate, oltre
15% per spese forf., cpa e iva;
poneva le spese della c.t.u. a carico della convenuta per l'intero importo liquidato con decreto del 13.6.2023.
Il Giudice di prime cure richiamava, innanzi tutto, il contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 6.11.2001, la cui validità era stata già riconosciuta in via incidentale in altri giudizi intercorsi tra le parti.
Quanto alla questione dell'indeterminatezza del prezzo, sollevata dalla convenuta, richiamava la sentenza della Corte d'Appello, n. 935/18, che aveva respinto l'analogo motivo d'appello sollevato dalla , motivando come segue: “Non si tratta nel caso Pt_1
in esame di un bene fuori commercio per il quale il prezzo non sarebbe determinabile. Si versa invece nell'ambito della valutazione di un bene immobile, che per quanto caratterizzato da peculiarità, non si sottrae ad un'ordinaria stima commerciale basata anche su dati ufficiali fondata su dati di mercato (borse immobiliari/compravendite coeve ed omogenee). In tale condizione, il prezzo può essere individuato facilmente ed oggettivamente;
ciò comporta che, sotto questo profilo, il contratto deve ritenersi valido”.
Rilevava poi che, essendo intervenuta la separazione tra i coniugi in data 19 ottobre
2013, sussisteva l'obbligazione di ritrasferimento dell'immobile pattuita dalle parti in detta scrittura privata, con la quale le parti avevano pattuito quanto segue: “ In mancanza di detto rapporto affettivo, o di futura separazione, si impegna a Pt_2
rivendere al d la proprietà a spese dello stesso, salvo il corrispondere alla CP_1 [...]
l'equivalente di un quarto del valore corrente della proprietà.” Pt_2
Osservava infine che nella stessa clausola contrattuale le parti avevano previsto l'obbligazione corrispettiva a carico del d'Ammassa di pagamento della somma pagina 4 di 10 equivalente ad ¼ del “valore corrente” della proprietà, e l'espressione “corrente” non poteva che riferirsi al valore del bene al momento in cui era previsto il suo ritrasferimento per il verificarsi della condizione, ossia al momento della separazione coniugale del 19 ottobre 2013.
Evidenziava infatti, il primo giudice che “la tesi della convenuta secondo cui dovrebbe farsi riferimento al momento dell'effettivo ritrasferimento del bene, non tiene conto che il diritto dell'attore è sorto al momento della separazione coniugale e che in quel momento doveva eseguirsi l'obbligazione, secondo quanto previsto e voluto dalle parti, pertanto l'espressione “valore corrente” della proprietà va riferita al 19 ottobre 2013”.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_3
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ravvisato l'inadempimento della convenuta.
Osserva a questo riguardo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che l'obbligazione assunta dalla sig.ra nel 2001 ha per oggetto la vendita della nuda Pt_1
proprietà dell'immobile sulla base di un prezzo che, nel rispetto del generico parametro di riferimento, deve essere necessariamente condiviso.
Tale obbligo, tuttavia, non prevede anche l'impegno ad accettare supinamente le condizioni dettate da chi quel prezzo deve pagarlo;
in altri termini, l'obbligo di vendere
è destinato a sorgere soltanto nel momento in cui le parti hanno determinato, di comune accordo o giudizialmente, quel “valore corrente della proprietà” richiesto dalla scrittura privata del 6 novembre 2001.
Poiché tale valore è scaturito soltanto all'esito di un giudizio e deriva dalle risultanze di una complessa consulenza tecnica, è errato ritenere che prima di allora si potesse configurare un inadempimento della convenuta.
pagina 5 di 10 Da ciò deriva, secondo la tesi di parte appellante, l'insussistenza del contestato inadempimento.
Osserva inoltre che lo strumento dell'esecuzione in forma specifica richiede che la scrittura privata che ha disciplinato la cessazione della relazione personale tra le parti fosse già idonea a far conseguire gli effetti traslativi di cui agli artt. 1351 e 2932 c.c., ma nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto il valore dell'immobile non era determinato, ma soltanto determinabile: in definitiva sostiene che la scrittura privata oggetto di causa sia divenuta eseguibile - quindi coercibile - soltanto nel momento in cui
è divenuto definitivo l'accertamento giudiziale sul prezzo di trasferimento della nuda proprietà, che fino a quel momento era soltanto astrattamente “determinabile”.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il capo della sentenza, che ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte avversa, evidenziando che anche parte attrice era rimasta soccombente, in quanto erano state rigettate tutte le altre domande del sign. Per_1
Parte appellata ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna della controparte a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata decise nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25 marzo
2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'accordo sottoscritto dalle parti in data in data 6.11.2001 prevede testualmente quanto segue:
Premessa:
-i contraenti sono legati da un rapporto affettivo da tredici anni. Tale rapporto di convivenza, perdura in attesa del divorzio del d'Ammassa. I contraenti intendono pagina 6 di 10 contrarre matrimonio, in regime di separazione dei beni. - ha comperato Persona_2
un terreno nell'Isola di Milos in Grecia, in località Chostes Kalacha, e vi ha costruito una casa. Il costo sostenuto è di circa 450 milioni di lire.
Al fine di assicurare a un patrimonio in caso di decesso di in Parte_4 Persona_2
data 5.11.2001, il d ha intestato a la suddetta proprietà con diritto CP_1 Pt_2
di usufrutto del d secondo le leggi vigenti greche davanti al Notaio CP_1 Per_3
di Milos.
[...]
Ciò premesso si conviene quanto segue: - La proprietà si intende di , sin tanto Pt_2
che esista il rapporto affettivo di cui sopra. Tutte le spese di gestione e di proprietà saranno sostenute dal d'Ammassa.
- In mancanza di detto rapporto affettivo, o di futura separazione, si impegna a Pt_2
rivendere al d la proprietà a spese dello stesso, salvo il corrispondere alla CP_1 [...]
l'equivalente di un quarto del valore corrente della proprietà … Pt_2
Ciò significa, come ha evidenziato il Giudice di prime cure con pronuncia sul punto non censurata, che l'accordo raggiunto dalle parti nel 2001, che prevedeva l'obbligo di ritrasferimento della nuda proprietà in favore del d' era sottoposto alla CP_1
condizione sospensiva del venir meno del rapporto affettivo tra le parti.
Essendosi tale condizione avverata in data 19 ottobre 2013, per effetto della pronuncia di separazione personale dei coniugi, sono sorti in tale data gli obblighi reciproci tra le parti di ritrasferimento del diritto di proprietà e di pagamento del corrispettivo.
Quanto alla determinabilità del corrispettivo deve rilevarsi che il contratto inter partes prevede l'obbligo a carico del d'Ammassa di pagamento della somma equivalente ad ¼ del “valore corrente” della proprietà; sicché, come ha condivisibilmente osservato il primo giudice, “l'espressione “corrente” non può che riferirsi al valore del bene al
pagina 7 di 10 momento in cui è previsto il suo ritrasferimento per il verificarsi della condizione, ossia al momento della separazione coniugale del 19 ottobre 2013”.
Da ciò consegue che l'obbligo di ritrasferimento della nuda proprietà e il corrispondente obbligo di pagamento del corrispettivo sono sorti alla data della separazione tra i coniugi e che da quel momento l'appellante deve ritenersi inadempiente all'obbligazione assunta.
Quanto alla tesi di parte appellante, secondo cui la Sig.ra non Parte_1
potrebbe ritenersi inadempiente all'obbligo di pagamento del corrispettivo, il cui ammontare è stato individuato soltanto attraverso consulenza tecnica d'ufficio, deve rilevarsi che l'inadempimento della convenuta emerge dal fatto stesso che l'appellante non ha mai inteso cooperare con la controparte al fine di far determinare il valore dell'immobile; tanto è vero che, anche in seguito all'espletamento della CTU, la convenuta ha rifiutato l'offerta dell'attore “di conciliare la causa mediante l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile, il pagamento a favore della convenuta di €
87.500,00 con la fissazione dell'atto ad Atene, il rimborso del viaggio aereo e l'accollo delle spese notarili” (v. verbale udienza del 13 luglio 2023).
Di conseguenza il comportamento stesso tenuto dall'appellante evidenzia l'inadempimento della stessa agli obblighi assunti con la scrittura privata del 6.11.2001.
È parimenti infondato il secondo motivo d'appello, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente regolamentato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.: la convenuta, infatti, è risultata soccombente sia in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c. sia in relazione alla domanda di condanna della convenuta alla rifusione delle spese di manutenzione, perché già incluse dal c.t.u. nella determinazione del valore dell'immobile.
Si osserva, infine, che le spese della CTU sono state correttamente poste a carico dell'appellante, perché soccombente sulla domanda ex art. 2932 c.c. pagina 8 di 10 In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Non si ravvisano le condizioni per il risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente il mero rigetto dell'appello.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8722/2024 resa in data
4 ottobre 2024 e pubblicata l'8 ottobre 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, Controparte_1
che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 9 di 10 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 marzo 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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