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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg 10050 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10050 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VENERUSO C.F._1
ROSA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti GIANLUIGI C.F._2
CUCCARO e LUIGI DE MARTINIS presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024 e - premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in ERCOLANO il 10/11/2008 e che dalla loro unione sono nate le figlie
(26.09.2008), (11.10.2014) e (30.08.2020) - rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2 Per_3
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc Acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione.
Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come modificate ed integrate con note di trattazione scritta del 20.01.2025:
“1- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2- La dimora coniugale ubicata nel Comune di ER in Via Marittima n. 55 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli minori Parte_1 ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3- I figli , e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4- I figli , e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna Persona_4 Per_2 Per_3 ed i figli trascorreranno con il padre tutto il tempo che vorranno. In caso di disaccordo dei genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4a) i figli trascorreranno con il padre un giorno ogni quattro e tale giorno coinciderà con quello di riposo dal lavoro spettante al SI. che attualmente svolge il suo lavoro con turni di CP_1 mattina-pomeriggio-notte ed ogni quattro giorni gode di un giorno di riposo. In tale giorno libero dal lavoro, i figli, nel periodo scolastico, staranno con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando verranno accompagnate a scuola mentre, nel periodo non scolastico, staranno con il padre dalle ore 09,00 fino al mattino seguente quando verranno accompagnate presso la dimora materna;
4b) durante le festività di Natale e Capodanno, il SI. , ad annualità alterne, ha facoltà di Per_4 tenere con sé le tre figlie secondo lo schema che segue: a partire dal primo Natale successivo all'omologa, dal 22 dicembre al 29 dicembre fino alle ore 23 quando accompagnerà le figlie presso la dimora materna ed il secondo anno dal 30 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 23 quando accompagnerà le figlie presso la dimora materna;
durante le festività Pasquali, a partire dalla seconda Pasqua successiva all'omologa della separazione, il SI. ha facoltà di tenere con Per_4 sé le tre figlie dal venerdi santo al lunedì in albis fino alle 23 quando accompagnerà le figlie presso la dimora materna;
4c) durante le vacanze estive, le tre figlie trascorreranno fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, con il SI. , nel periodo di ferie lavorative di quest'ultimo e comunque da Per_4 concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
4d) le figlie trascorreranno i lori compleanni ed onomastici alternativamente con ciascun genitore;
4e) i ricorrenti trascorreranno con le figlie i rispettivi compleanni ed onomastici.
5- 11 SI. verserà alla SI.ra l'assegno di mantenimento per le CP_1 Parte_1 figlie tramite accredito in c/c avente IBAN 1T42P3608105138209733409745, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
l'assegno di mantenimento per i figli è convenuto in complessivi € 900,00
(euro novecento/00) ossia € 300,00 per ciascuna di esse. Assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo decorso Pt_2 un anno dall'omologazione della separazione.
6- Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7- 11 SI. , a decorrere dal deposito del ricorso per la separazione, salva I'omologa, si CP_1 fara carico del pagamento dell'intera rata mensile del mutuo ipotecario, della durata di 360 mensilità, stipulato da entrambi i ricorrenti in data 28/01/2020 per l'acquisto in comproprietà dell'immobile sito in ER (NA) alla Via Marittima e dove le figlie vivranno con la madre.
L'accollo interno tra i ricorrenti non è liberatorio per la SI.ra nei confronti Parte_1 del creditore ed ammonta ad € 249,90 arrotondato ad € 250,00 -a fronte di una rata mensile complessiva di mutuo di € 499,38, già addebitata sul conto corrente del SI. e si perfeziona Per_4 tra i coobbligati solidali ed il convenuto in tale misura provvisoria, alle seguenti condizioni: a) che il reddito del SI. non subisca una variazione in diminuzione superiore al 20% del CP_1 reddito imponibile annuo prodotto attraverso il rapporto di lavoro che attualmente è alle dipendenze della Hitachi Rail STS Spa;
b) che la SI.ra , nel periodo di durata del predetto Parte_1 mutuo, non maturi redditi imponibili tali da escludere il predetto accollo interno;
c) che la SI.ra
, a cui oggi è destinata l'abitazione coniugale, non decida, per qualsiasi motivo, Parte_1 nel periodo in cui le figlie vivranno con lei, di trasferire la propria dimora e/o residenza e/o domicilio presso una abitazione diversa dall'appartamento sito in ER (NA) alla Via Marittima n. 55; d) che almeno una delle figlie abbia la propria dimora e/o residenza e/o domicilio presso l'abitazione sita in ER (NA) alla Via Marittima n. 55. Pertanto al verificarsi di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il SI. dovrà versare solo la sua quota pari al 50% della rata CP_1 mensile del predetto mutuo e qualsiasi forma di accollo interno tra i ricorrenti verrà meno e quindi la SI.ra dovrà versare la sua quota pari al 50% della rata mensile del mutuo. Parte_1
8- La SI.ra , a cui oggi è destinata l'abitazione coniugale, si impegna, sin dalla Parte_1 data di deposito del ricorso per la separazione, a farsi carico degli oneri necessari per le utenze di gas, luce, acqua e linea telefonica/internet al servizio dell'abitazione sita in ER (NA) alla Via
Marittima n. 55. A tal fine la SI.ra si impegna ad eseguire la voltura dei Parte_1 contratti in essere mediante intestazione degli stessi.
9- La SI.ra si impegna altresì al pagamento degli oneri ordinari del Parte_1 condominio in cui è ubicata l'abitazione di ER (NA) Via Marittima n. 55 ed al tempo stesso si impegna al pagamento della relativa tassa dei rifiuti solidi urbani al Comune di ER.
10- L'assegno/i unico e/o qualsiasi altra misura economica prevista a sostegno delle famiglie con figli a carico, verrà percepita da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e l'importo mensile percepito dalla SI.ra quale quota della predetta misura economica Parte_1
(assegno unico o qualsiasi misura a sostegno) verrà detratto dalla somma mensile complessiva (oggi pari ad euro 900,00) che il SI. dovrà versare quale contributo al mantenimento delle CP_1 figlie.
11- I ricorrenti, dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali di entrambi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento per sé stessi.
12- I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli, e degli altri documenti per l'espatrio.
13- Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti e ciascuna di esse provvederà a pagare le spese e competenze legali del/dei propri avvocati, i quali rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà ex art. 13 L.P.”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.86, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2008); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler