Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/07/2025, n. 6172
CS
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto dalla società Paradiso Costruzioni S.r.l. avverso la decisione del TAR per la Calabria, Sezione II, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dalla società medesima avverso un provvedimento del Comune di Catanzaro di rigetto, in sede di riesame, di un'istanza di variante in corso d'opera al permesso di costruire. La società ricorrente, in primo grado, aveva impugnato la nota dirigenziale del Comune di Catanzaro prot. n. 12903 del 4.2.2021, di rigetto dell'istanza di variante presentata nel 2017, a seguito di difformità costruttive emerse nel corso dell'esecuzione di un permesso di costruire del 2014. Tale rigetto era intervenuto dopo un precedente rigetto nel 2017, a sua volta impugnato e annullato con rinvio dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4398 del 26 giugno 2019, che aveva imposto al Comune di rivalutare l'istanza. La società appellante lamentava, in sintesi, l'erroneità della sentenza del TAR nel dichiarare la carenza di interesse, sostenendo che tale interesse fosse sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2019, la quale aveva riaperto la possibilità di ottenere la variante e, conseguentemente, di ottenere la restituzione della sanzione pecuniaria precedentemente irrogata a seguito di un'ordinanza di demolizione e successiva istanza di fiscalizzazione dell'abuso, atti questi non impugnati dalla società. L'appellante riproponeva inoltre le censure di primo grado relative alla violazione di norme urbanistiche e all'eccesso di potere.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse. Il Collegio ha condiviso le argomentazioni del TAR, basate sulla distinzione tra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante. Ha evidenziato come i provvedimenti di demolizione e di fiscalizzazione dell'abuso, pur derivando da un antecedente fattuale e giuridico costituito dal rigetto dell'istanza di variante, costituiscano provvedimenti autonomi, frutto di una nuova valutazione di interessi, e non siano una conseguenza automatica e necessaria del rigetto stesso. Pertanto, l'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di variante non avrebbe avuto un effetto caducante sull'ordinanza di demolizione e sul provvedimento di fiscalizzazione, i quali, non essendo stati impugnati, si erano consolidati. Il Consiglio di Stato ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di art. 34 del T.U. Edilizia, sottolineando che la valutazione sulla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria avviene in una fase esecutiva autonoma rispetto all'ordine di demolizione, e che tale valutazione non incide sulla legittimità dell'originario ordine di demolizione. Di conseguenza, l'interesse ad agire della società appellante, legato alla possibilità di ottenere la restituzione della sanzione pecuniaria a seguito dell'annullamento del rigetto della variante, non poteva essere considerato attuale e concreto, stante il consolidamento degli atti sanzionatori. Le spese del presente grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/07/2025, n. 6172
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 6172
    Data del deposito : 14 luglio 2025
    Fonte ufficiale :

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