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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 44/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), residenti in [...], via Case Sparse
[...] CodiceFiscale_2
Centoia n. 193, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Restori, hanno chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
letta la relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC (Dott. e Rag. Persona_1
, come integrata in data 21.1.2025; Persona_2 visti gli artt. 268 ss. CCII;
osserva quanto segue.
1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e
3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l 'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) i ricorrenti sono conviventi e il sovraindebitamento ha una origine comune;
b) la parte ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett.
c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»);
c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione depositata indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII (ossia che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie); 3. Quanto al limite reddituale ex art. 268, comma 4, CCII, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei
Liquidatori.
4. Per ciò che attiene alla nomina dei Liquidatori, possono confermarsi i gestori nominati dall'OCC, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII.
5. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento», con la precisazione che il nuovo regime normativo prevede la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso. La presente sentenza non contiene dati sensibili.
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), residenti in [...],
[...]
▪ nomina giudice delegato il dott. Andrea Turturro;
▪ nomina liquidatori Dott. e Rag. Persona_1 Persona_2
▪ rimette al giudice delegato fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori, che sarà presentata con sollecitudine;
▪ dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dai liquidatori a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
▪ ordina che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
▪ dispone che i Liquidatori: i) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornino l'elenco dei creditori;
ii) notifichino la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
iii) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completino l'inventario dei beni del debitore e redigano un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, tale da assicurare la ragionevole durata della procedura e considerata comunque la durata minima di tre anni (salvo che non sia possibile acquisire ulteriore attivo), e lo depositino, per l'approvazione del giudice delegato;
al programma si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 213 CCII;
iv) a decorrere dalla approvazione del programma di liquidazione, depositino ogni sei mesi una relazione sullo stato della procedura;
v) scaduti i termini per la proposizione delle domande di ammissione al passivo, predispongano un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichino agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intenderà comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
entro quindici giorni potranno essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2 CCII. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine che precede, i liquidatori, esaminate le osservazioni, formeranno lo stato passivo, lo depositeranno nel fascicolo informatico e lo comunicheranno ai creditori;
analoga procedura verrà seguita in caso di presentazione di domande tardive;
vi) terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, presenteranno il rendiconto e, in seguito all'approvazione, l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
Si comunichi al debitore e ai liquidatori.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), residenti in [...], via Case Sparse
[...] CodiceFiscale_2
Centoia n. 193, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Restori, hanno chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
letta la relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC (Dott. e Rag. Persona_1
, come integrata in data 21.1.2025; Persona_2 visti gli artt. 268 ss. CCII;
osserva quanto segue.
1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e
3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l 'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) i ricorrenti sono conviventi e il sovraindebitamento ha una origine comune;
b) la parte ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett.
c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»);
c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione depositata indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII (ossia che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie); 3. Quanto al limite reddituale ex art. 268, comma 4, CCII, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei
Liquidatori.
4. Per ciò che attiene alla nomina dei Liquidatori, possono confermarsi i gestori nominati dall'OCC, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII.
5. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento», con la precisazione che il nuovo regime normativo prevede la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso. La presente sentenza non contiene dati sensibili.
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), residenti in [...],
[...]
▪ nomina giudice delegato il dott. Andrea Turturro;
▪ nomina liquidatori Dott. e Rag. Persona_1 Persona_2
▪ rimette al giudice delegato fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori, che sarà presentata con sollecitudine;
▪ dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dai liquidatori a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
▪ ordina che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
▪ dispone che i Liquidatori: i) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornino l'elenco dei creditori;
ii) notifichino la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
iii) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completino l'inventario dei beni del debitore e redigano un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, tale da assicurare la ragionevole durata della procedura e considerata comunque la durata minima di tre anni (salvo che non sia possibile acquisire ulteriore attivo), e lo depositino, per l'approvazione del giudice delegato;
al programma si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 213 CCII;
iv) a decorrere dalla approvazione del programma di liquidazione, depositino ogni sei mesi una relazione sullo stato della procedura;
v) scaduti i termini per la proposizione delle domande di ammissione al passivo, predispongano un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichino agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intenderà comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
entro quindici giorni potranno essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2 CCII. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine che precede, i liquidatori, esaminate le osservazioni, formeranno lo stato passivo, lo depositeranno nel fascicolo informatico e lo comunicheranno ai creditori;
analoga procedura verrà seguita in caso di presentazione di domande tardive;
vi) terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, presenteranno il rendiconto e, in seguito all'approvazione, l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
Si comunichi al debitore e ai liquidatori.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani