Art. 7.
Sono ammessi all'inquadramento nel profilo istituzionale con decorrenza 1 gennaio 1979 gli aspiranti che alla stessa data si trovino nella posizione giuridica richiesta per la sistemazione a ruolo nei corrispondenti profili professionali del personale ferroviario a termini dei precedenti articoli e che abbiano svolto 300 giornate di effettive prestazioni nei servizi assorbiti.
Ai fini del computo delle 300 giornate sono utili le giornate di malattia, di assenza facoltativa per puerperio e per assistenza figli. Hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che alla predetta data si trovino ad adempiere agli obblighi militari ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .
E' altresi' condizione per l'ammissione all'inquadramento il possesso, alla stessa data del 1 gennaio 1979, di un'eta' non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato, infermiere, assistente di stazione, e non superiore a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di manovale e di operaio qualificato.
L'ammissione all'inquadramento nei profili professionali di assistente di stazione, di manovale e di operaio qualificato e' subordinata al possesso delle abilitazioni obbligatorie rispettivamente previste per ciascuno dei detti profili, per settore di impiego e per servizio di utilizzazione, a termini dell' articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078 .
Il diritto a conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento e' subordinato: al possesso di licenza di scuola elementare, fatta eccezione per gli inquadramenti nei profili di paramedico e di infermiere per i quali sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui all' articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 ; al possesso dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di deliberazione della nomina.
Gli aspiranti che alla data del 1 gennaio 1979 non si trovino nelle condizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo saranno inquadrati ad personam nel profilo professionale corrispondente alla posizione giuridica richiesta per la loro sistemazione a ruolo a termini dei precedenti articoli.
Il profilo professionale attribuito ad personam, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, ne' passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore.
L'utilizzazione in impianto diverso di un elemento rivestito di profilo professionale ad personam e' ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo.
Il passaggio dai profili professionali attribuiti ad personam ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' subordinato al conseguimento dei requisiti (abilitazioni, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali ed al possesso delle 300 giornate di effettive prestazioni nei rispettivi servizi, ivi comprese quelle svolte nel profilo ad personam.
Le abilitazioni di cui al precedente terzo comma ed il titolo di studio di cui al precedente quarto comma dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conserveranno definitivamente il profilo professionale ad personam.
Conservano il profilo professionale ad personam coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina, dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento.
Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'eta' rispettivamente prevista per i profili professionali di inquadramento al secondo comma del presente articolo, conservano il profilo professionale attribuito ad personam fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
Saranno altresi' inquadrati nel profilo professionale ad personam coloro cui sia stato conferito l'incarico nei servizi da assorbire dopo il 1 gennaio 1979 e non oltre il 1 marzo 1981 con decorrenza giuridica dalla data di conferimento dell'incarico.
Il passaggio di tali elementi al profilo istituzionale avverra' in base al disposto dell'ottavo comma del presente articolo.
Sono ammessi all'inquadramento nel profilo istituzionale con decorrenza 1 gennaio 1979 gli aspiranti che alla stessa data si trovino nella posizione giuridica richiesta per la sistemazione a ruolo nei corrispondenti profili professionali del personale ferroviario a termini dei precedenti articoli e che abbiano svolto 300 giornate di effettive prestazioni nei servizi assorbiti.
Ai fini del computo delle 300 giornate sono utili le giornate di malattia, di assenza facoltativa per puerperio e per assistenza figli. Hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che alla predetta data si trovino ad adempiere agli obblighi militari ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .
E' altresi' condizione per l'ammissione all'inquadramento il possesso, alla stessa data del 1 gennaio 1979, di un'eta' non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato, infermiere, assistente di stazione, e non superiore a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di manovale e di operaio qualificato.
L'ammissione all'inquadramento nei profili professionali di assistente di stazione, di manovale e di operaio qualificato e' subordinata al possesso delle abilitazioni obbligatorie rispettivamente previste per ciascuno dei detti profili, per settore di impiego e per servizio di utilizzazione, a termini dell' articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078 .
Il diritto a conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento e' subordinato: al possesso di licenza di scuola elementare, fatta eccezione per gli inquadramenti nei profili di paramedico e di infermiere per i quali sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui all' articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 ; al possesso dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di deliberazione della nomina.
Gli aspiranti che alla data del 1 gennaio 1979 non si trovino nelle condizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo saranno inquadrati ad personam nel profilo professionale corrispondente alla posizione giuridica richiesta per la loro sistemazione a ruolo a termini dei precedenti articoli.
Il profilo professionale attribuito ad personam, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, ne' passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore.
L'utilizzazione in impianto diverso di un elemento rivestito di profilo professionale ad personam e' ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo.
Il passaggio dai profili professionali attribuiti ad personam ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' subordinato al conseguimento dei requisiti (abilitazioni, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali ed al possesso delle 300 giornate di effettive prestazioni nei rispettivi servizi, ivi comprese quelle svolte nel profilo ad personam.
Le abilitazioni di cui al precedente terzo comma ed il titolo di studio di cui al precedente quarto comma dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conserveranno definitivamente il profilo professionale ad personam.
Conservano il profilo professionale ad personam coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina, dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento.
Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'eta' rispettivamente prevista per i profili professionali di inquadramento al secondo comma del presente articolo, conservano il profilo professionale attribuito ad personam fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
Saranno altresi' inquadrati nel profilo professionale ad personam coloro cui sia stato conferito l'incarico nei servizi da assorbire dopo il 1 gennaio 1979 e non oltre il 1 marzo 1981 con decorrenza giuridica dalla data di conferimento dell'incarico.
Il passaggio di tali elementi al profilo istituzionale avverra' in base al disposto dell'ottavo comma del presente articolo.