Art. 4.
Alla tariffa generale dei dazi doganali sono temporaneamente aggiunte, fino a non oltre il 15 luglio 1951, le seguenti disposizioni:
sub 108 b-1: la fecola di patate, destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzine a base di fecola, e' ammessa al dazio ridotto del 20 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali 25 mila annui;
sub 108 b-2: la fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca e' ammessa al dazio ridotto del 10 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali duemila annui;
sub 112 b: le barbabietole da zucchero disseccate, in fettuccia o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe' sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 113 b: le radiche di cicoria, disseccate anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe', sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 833 b-2: i tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10 % sul valore.
Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le agevolazioni daziarie, previste ai paragrafi 1 e 2 della nota inserita alla voce 663 della tariffa generale, per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sono temporaneamente accordate senza limite di contingenti.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.
Alla tariffa generale dei dazi doganali sono temporaneamente aggiunte, fino a non oltre il 15 luglio 1951, le seguenti disposizioni:
sub 108 b-1: la fecola di patate, destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzine a base di fecola, e' ammessa al dazio ridotto del 20 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali 25 mila annui;
sub 108 b-2: la fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca e' ammessa al dazio ridotto del 10 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali duemila annui;
sub 112 b: le barbabietole da zucchero disseccate, in fettuccia o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe' sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 113 b: le radiche di cicoria, disseccate anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe', sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 833 b-2: i tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10 % sul valore.
Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le agevolazioni daziarie, previste ai paragrafi 1 e 2 della nota inserita alla voce 663 della tariffa generale, per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sono temporaneamente accordate senza limite di contingenti.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.