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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6227/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14577/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 26/10/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039425451000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, recante un debito complessivo di € 76.279,09, scaturita da un controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR
633/72 sul modello IVA 2019 per l'anno d'imposta 2018. La ricorrente eccepiva l'inesistenza del debito, sostenendo di aver operato in regime di Split Payment (scissione dei pagamenti) con enti pubblici, e di aver presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore per correggere errori materiali nella dichiarazione originaria che avevano generato l'apparente debito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 14577/2023, rigettava il ricorso. I giudici di prime cure motivavano la decisione sostenendo che la dichiarazione integrativa "a favore" non potesse essere presentata oltre il termine della dichiarazione successiva una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità, e che tale decadenza fosse rilevabile d'ufficio.
La società contribuente proponeva appello avverso la predetta sentenza, lamentando:
- l'errata valutazione dei fatti da parte dei primi giudici, che si sarebbero focalizzati esclusivamente sulla tardività della dichiarazione integrativa, ignorando la prova del pagamento sostanziale dell'imposta mediante il meccanismo dello Split Payment.
l- 'assenza di danno per l'Erario, in quanto l'IVA dovuta era stata regolarmente versata dalle Pubbliche
Amministrazioni committenti direttamente all'Erario.
- la violazione del principio di capacità contributiva e il rischio di una doppia imposizione (pagamento via split payment e pagamento della cartella).
- l'applicabilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. 13378/2016) sull'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa per opporsi alla pretesa impositiva infondata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli.
Nelle more del giudizio di appello, le parti intraprendevano un tentativo di conciliazione. Con memorie integrative depositate in data 24/11/2025, l'Ufficio comunicava di aver emesso provvedimento di sgravio parziale n. 2025S621664, annullando l'imposta e gli interessi, ma mantenendo le sanzioni in misura piena.
L'Ufficio sosteneva che, nonostante il riconoscimento del credito (o l'insussistenza del debito d'imposta), le sanzioni rimanessero dovute poiché l'emendabilità della dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni per l'errore originario, citando Cass. n. 25554/2022.
L'Ufficio chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere parziale con compensazione delle spese.
La parte appellante, nelle proprie brevi note, prendeva atto dello sgravio dell'imposta ma insisteva per l'annullamento anche delle sanzioni, e, in via subordinata, chiedeva l'applicazione della sanzione fissa per violazione formale (€ 250,00).
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
1. Sulla cessata materia del contendere relativa all'imposta.
Preliminarmente, la Corte prende atto che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto in autotutela allo sgravio dell'imposta originariamente richiesta con la cartella impugnata (provvedimento n. 2025S621664), riconoscendo di fatto che il tributo non era dovuto. Come correttamente evidenziato dall'appellante,
l'operatività del meccanismo dello Split Payment comporta che l'IVA sia versata direttamente dalla Pubblica
Amministrazione committente, escludendo che il fornitore (odierno appellante) sia debitore d'imposta.
Pertanto, in relazione alla sorte capitale (imposta) e ai relativi interessi, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per venuto meno dell'interesse ad agire, essendo stata soddisfatta la pretesa del contribuente.
2. Sulle sanzioni.
Quanto alle sanzioni l'Ufficio ha mantenuto ferme nonostante l'annullamento del tributo. L'Ufficio sostiene che la sanzione sia dovuta per l'infedeltà della dichiarazione originaria, corretta tardivamente. Tuttavia, questa Corte osserva che il sistema sanzionatorio amministrativo tributario è ispirato al principio di proporzionalità e all'effettività del danno erariale.
Nel caso di specie:
è pacifico che non vi è stato alcun omesso versamento sostanziale, in quanto l'IVA è stata versata dalle stazioni appaltanti in regime di scissione dei pagamenti.
l'errore commesso dalla società appellante è stato di natura dichiarativa (errata compilazione del rigo VE o mancata evidenza dello Split Payment), errore che ha generato un apparente debito IVA nel controllo automatizzato.
Le sanzioni irrogate con la cartella ex art. 54-bis DPR 633/72 sono tipicamente quelle per "omesso o tardivo versamento" (vedi avvertenze in cartella), calcolate in misura proporzionale (30%) sull'imposta non versata.
Tuttavia, venendo meno il debito d'imposta principale (perché già assolto Indirizzo_1 e sgravato dall'Ufficio), viene meno la base di calcolo per la sanzione proporzionale per omesso versamento. Come logicamente dedotto dalla difesa di parte appellante, se il debito è zero, la sanzione proporzionale calcolata su zero non può sussistere.
Non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio secondo cui la sanzione proporzionale permane a prescindere dall'esistenza del debito, basandosi sulla tardività della correzione. La giurisprudenza di legittimità (SS.UU.
13378/2016) ha chiarito che il contribuente può sempre dimostrare in giudizio l'errore di fatto o di diritto commesso nella dichiarazione, al fine di evitare il prelievo di somme non dovute. Una volta accertato che il tributo non è dovuto, l'applicazione della sanzione per omesso versamento si rivelerebbe ingiusta e priva di base giuridica fattuale.
L'errore del contribuente si configura, pertanto, non come evasione (omesso versamento), ma come violazione formale inerente alla compilazione della dichiarazione, che non ha arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo né ha inciso sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta effettivamente dovuta e versata dall'ente pubblico. Di conseguenza, in accoglimento della domanda subordinata dell'appellante, le sanzioni proporzionali devono essere annullate e rideterminate nella misura fissa prevista per le violazioni formali. Questa Corte ritiene equo applicare la sanzione fissa minima di euro 250,00.
3. Conclusioni.
La sentenza di primo grado deve essere riformata. La cartella di pagamento va annullata in relazione all'imposta e agli interessi (per cessata materia del contendere) e in relazione alle sanzioni proporzionali
(per insussistenza del presupposto dell'omesso versamento). Resta dovuta la sola sanzione fissa di € 250,00.
4. Spese di lite. Considerata la cessata materia del contendere parziale intervenuta solo in corso di causa e il riconoscimento dell'errore dichiarativo iniziale da parte del contribuente, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite. Tuttavia, atteso che l'Ufficio ha resistito in giudizio costringendo il contribuente all'appello nonostante l'evidenza dello split payment, si condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano equitativamente come in dispositivo, tenendo conto della parziale compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'imposta e agli interessi, a seguito dello sgravio effettuato dall'Ufficio.
Annulla le sanzioni pecuniarie proporzionali irrogate con l'atto impugnato.
Ridetermina la sanzione dovuta per la violazione formale nella misura fissa di € 250,00
(duecentocinquanta/00).
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante Ricorrente_1 S.r.l., che liquida in complessivi € 1.000,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA) e rimborso forfettario spese generali al 15%, per ciascun grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario Dott. Difensore_1.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6227/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14577/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 26/10/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039425451000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, recante un debito complessivo di € 76.279,09, scaturita da un controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR
633/72 sul modello IVA 2019 per l'anno d'imposta 2018. La ricorrente eccepiva l'inesistenza del debito, sostenendo di aver operato in regime di Split Payment (scissione dei pagamenti) con enti pubblici, e di aver presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore per correggere errori materiali nella dichiarazione originaria che avevano generato l'apparente debito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 14577/2023, rigettava il ricorso. I giudici di prime cure motivavano la decisione sostenendo che la dichiarazione integrativa "a favore" non potesse essere presentata oltre il termine della dichiarazione successiva una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità, e che tale decadenza fosse rilevabile d'ufficio.
La società contribuente proponeva appello avverso la predetta sentenza, lamentando:
- l'errata valutazione dei fatti da parte dei primi giudici, che si sarebbero focalizzati esclusivamente sulla tardività della dichiarazione integrativa, ignorando la prova del pagamento sostanziale dell'imposta mediante il meccanismo dello Split Payment.
l- 'assenza di danno per l'Erario, in quanto l'IVA dovuta era stata regolarmente versata dalle Pubbliche
Amministrazioni committenti direttamente all'Erario.
- la violazione del principio di capacità contributiva e il rischio di una doppia imposizione (pagamento via split payment e pagamento della cartella).
- l'applicabilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. 13378/2016) sull'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa per opporsi alla pretesa impositiva infondata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli.
Nelle more del giudizio di appello, le parti intraprendevano un tentativo di conciliazione. Con memorie integrative depositate in data 24/11/2025, l'Ufficio comunicava di aver emesso provvedimento di sgravio parziale n. 2025S621664, annullando l'imposta e gli interessi, ma mantenendo le sanzioni in misura piena.
L'Ufficio sosteneva che, nonostante il riconoscimento del credito (o l'insussistenza del debito d'imposta), le sanzioni rimanessero dovute poiché l'emendabilità della dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni per l'errore originario, citando Cass. n. 25554/2022.
L'Ufficio chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere parziale con compensazione delle spese.
La parte appellante, nelle proprie brevi note, prendeva atto dello sgravio dell'imposta ma insisteva per l'annullamento anche delle sanzioni, e, in via subordinata, chiedeva l'applicazione della sanzione fissa per violazione formale (€ 250,00).
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
1. Sulla cessata materia del contendere relativa all'imposta.
Preliminarmente, la Corte prende atto che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto in autotutela allo sgravio dell'imposta originariamente richiesta con la cartella impugnata (provvedimento n. 2025S621664), riconoscendo di fatto che il tributo non era dovuto. Come correttamente evidenziato dall'appellante,
l'operatività del meccanismo dello Split Payment comporta che l'IVA sia versata direttamente dalla Pubblica
Amministrazione committente, escludendo che il fornitore (odierno appellante) sia debitore d'imposta.
Pertanto, in relazione alla sorte capitale (imposta) e ai relativi interessi, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per venuto meno dell'interesse ad agire, essendo stata soddisfatta la pretesa del contribuente.
2. Sulle sanzioni.
Quanto alle sanzioni l'Ufficio ha mantenuto ferme nonostante l'annullamento del tributo. L'Ufficio sostiene che la sanzione sia dovuta per l'infedeltà della dichiarazione originaria, corretta tardivamente. Tuttavia, questa Corte osserva che il sistema sanzionatorio amministrativo tributario è ispirato al principio di proporzionalità e all'effettività del danno erariale.
Nel caso di specie:
è pacifico che non vi è stato alcun omesso versamento sostanziale, in quanto l'IVA è stata versata dalle stazioni appaltanti in regime di scissione dei pagamenti.
l'errore commesso dalla società appellante è stato di natura dichiarativa (errata compilazione del rigo VE o mancata evidenza dello Split Payment), errore che ha generato un apparente debito IVA nel controllo automatizzato.
Le sanzioni irrogate con la cartella ex art. 54-bis DPR 633/72 sono tipicamente quelle per "omesso o tardivo versamento" (vedi avvertenze in cartella), calcolate in misura proporzionale (30%) sull'imposta non versata.
Tuttavia, venendo meno il debito d'imposta principale (perché già assolto Indirizzo_1 e sgravato dall'Ufficio), viene meno la base di calcolo per la sanzione proporzionale per omesso versamento. Come logicamente dedotto dalla difesa di parte appellante, se il debito è zero, la sanzione proporzionale calcolata su zero non può sussistere.
Non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio secondo cui la sanzione proporzionale permane a prescindere dall'esistenza del debito, basandosi sulla tardività della correzione. La giurisprudenza di legittimità (SS.UU.
13378/2016) ha chiarito che il contribuente può sempre dimostrare in giudizio l'errore di fatto o di diritto commesso nella dichiarazione, al fine di evitare il prelievo di somme non dovute. Una volta accertato che il tributo non è dovuto, l'applicazione della sanzione per omesso versamento si rivelerebbe ingiusta e priva di base giuridica fattuale.
L'errore del contribuente si configura, pertanto, non come evasione (omesso versamento), ma come violazione formale inerente alla compilazione della dichiarazione, che non ha arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo né ha inciso sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta effettivamente dovuta e versata dall'ente pubblico. Di conseguenza, in accoglimento della domanda subordinata dell'appellante, le sanzioni proporzionali devono essere annullate e rideterminate nella misura fissa prevista per le violazioni formali. Questa Corte ritiene equo applicare la sanzione fissa minima di euro 250,00.
3. Conclusioni.
La sentenza di primo grado deve essere riformata. La cartella di pagamento va annullata in relazione all'imposta e agli interessi (per cessata materia del contendere) e in relazione alle sanzioni proporzionali
(per insussistenza del presupposto dell'omesso versamento). Resta dovuta la sola sanzione fissa di € 250,00.
4. Spese di lite. Considerata la cessata materia del contendere parziale intervenuta solo in corso di causa e il riconoscimento dell'errore dichiarativo iniziale da parte del contribuente, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite. Tuttavia, atteso che l'Ufficio ha resistito in giudizio costringendo il contribuente all'appello nonostante l'evidenza dello split payment, si condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano equitativamente come in dispositivo, tenendo conto della parziale compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'imposta e agli interessi, a seguito dello sgravio effettuato dall'Ufficio.
Annulla le sanzioni pecuniarie proporzionali irrogate con l'atto impugnato.
Ridetermina la sanzione dovuta per la violazione formale nella misura fissa di € 250,00
(duecentocinquanta/00).
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante Ricorrente_1 S.r.l., che liquida in complessivi € 1.000,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA) e rimborso forfettario spese generali al 15%, per ciascun grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario Dott. Difensore_1.