Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/05/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 56/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24518 del registro di Segreteria, proposto da
B.S., nata ad omissis il omissis, residente in
omissis, via omissis, c.f. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Salvini per procura in atti, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 42, PEC avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it;
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Considerato in
TT
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato, veniva riconosciuta invalida civile con diritto alla pensione d’invalidità civile e all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20/11/2023.
Inoltrava, pertanto, in data 31/07/2024 alla sede INPS competente domanda di concessione della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.
In data 9/12/2024 la Commissione di Verifica per i Dipendenti pubblici la riconosceva permanentemente inidonea in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55-octies, D.Lgs. n. 165/2001) e a proficuo lavoro, nonché affetta da assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995.
In data 28/02/2025 la ricorrente presentava, quindi, domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 2, legge n. 335/1995, al Fondo INPS Gestione Pubblica, senza peraltro ricevere alcun riscontro, neppure a seguito di ricorso avverso il silenzio.
Di qui l’odierno ricorso, finalizzato al riconoscimento della pensione in oggetto.
Si è costituito in giudizio l’INPS, deducendo che la prestazione pensionistica è in corso di definizione da parte degli uffici competenti.
All’udienza del 21 aprile 2026, il giudizio è stato trattato, come da verbale e deciso come da dispositivo.
Ritenuto in
IT
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Oggetto di giudizio è, come sopra precisato, il riconoscimento alla ricorrente B.S., della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 2, legge 335/1995, sulla base del favorevole accertamento compiuto dalla Commissione medica di verifica di Torino in data 9/12/2024.
In materia, l’art. 2, comma 1, della legge 12/06/1984 n° 222, dispone che “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L’art. 2, comma 12 legge n. 335/1995, dispone poi che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.
Ciò posto, risulta pacifico e incontestato in giudizio il possesso, in capo alla ricorrente, dei suddetti requisiti legittimanti, sulla base dell’accertamento compiuto dalla Commissione medica di verifica di Torino in data 9/12/2024, che l’ha riconosciuta permanentemente inidonea in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55-octies, D.Lgs. n. 165/2001) e a proficuo lavoro, nonché affetta da assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi del citato art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995.
Altrettanto incontestata è la posizione assicurativa della medesima all’epoca del riconoscimento (almeno cinque anni di anzianità contributiva, ex art. 2, DM 187/97).
Al riguardo, deve inoltre osservarsi che “laddove la situazione sanitaria in cui versa l’interessato avrebbe comunque portato alla interruzione del rapporto lavorativo, stante l’impossibilità da parte dell’amministrazione di adibire il lavoratore a qualsiasi proficuo lavoro, deve riconoscersi il beneficio di cui all’art. 2 comma 12 l. n. 335/95, quand’anche il titolo formale della cessazione sia da individuarsi in altre cause (ad es. risoluzione consensuale, morte)” (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 629/2022 e n. 765/2019; sez. I App., n. 242/2016).
Ingiustificato è, dunque, il silenzio serbato dall’INPS avverso la domanda della ricorrente e la mancata liquidazione della prestazione. Alla ricorrente deve essere, dunque, riconosciuta la pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, a far data dal mese successivo alla domanda amministrativa, e dunque dal mese di marzo 2025.
Dalla suddetta data competono alla medesima, altresì, i ratei arretrati, oltre agli interessi legali nonché, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, Dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, a decorrere dall’1/03/2025;
Dichiara tenuto e condanna l’INPS alla corresponsione, a decorrere dalla suddetta data, dei ratei pensionistici arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all’effettivo soddisfo.
Condanna l’INPS al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2026.
IL DI
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Il DI Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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