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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.1678 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Teta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gessica Banti;
ATTORE
E
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DO IL presso il cui studio in Pisa alla via R Fucini n.49 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Francesca Maruzzi, presso il cui studio in Pisa, alla via San Paolo n.11 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dinanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del 21.08.2025, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ha adito il Tribunale di Pisa, convenendo in giudizio Parte_1 CP_1
e la chiedendo il risarcimento dei danni subiti
[...] Controparte_3
a seguito di un sinistro stradale verificatosi in Pisa il 19 aprile 2018.
Ha dedotto che, in tale data, mentre percorreva in bicicletta via Studiati/Medaglie d'Oro per recarsi all'Università, giunto all'intersezione tra le predette vie, veniva urtato dall'autovettura
Smart Fortwo Coupé, targata DS 928 WR, condotta dalla convenuta e assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la compagnia co -convenuta.
Ha allegato che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla conducente dell'autovettura, la quale non osservava le norme generali di prudenza di cui all'art. 140 C.d.S., circolando senza mantenere la destra e senza adottare la necessaria cautela. Ha esposto che, a seguito dell'impatto, riportava gravi lesioni personali, tra cui trauma cranico commotivo con focolai emorragici cerebrali, frattura della VII e VIII costa destra, c ontusioni ed escoriazioni multiple , con prognosi iniziale di 30 giorni, sottoponendosi successivamente a ulteriori accertamenti diagnostici e cure specialistiche per persistenti disturbi neurologici e psichici.
Ha precisato che il quadro clinico si stabil izzava solo in data 21 luglio 2018, con postumi permanenti quantificati dal consulente medico -legale in invalidità biologica del 30% , oltre a periodi di inabilità temporanea totale e parziale.
Ha inoltre dedotto di aver subito danno estetico, danno alla vi ta di relazione, danno morale e patrimoniale, nonché perdita di chances per il ritardo nel percorso universitario e ripercussioni sulla futura carriera.
Ha infine rappresentato di aver inutilmente richiesto il risarcimento alla compagnia assicuratrice, rimasta inadempiente.
1.2. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente la Controparte_2 ricostruzione attorea. Ha eccepito l'insussistenza di responsabilità esclusiva in capo alla conducente e ha chiesto il rigetto delle domande perché infondate. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un concorso di colpa tra i conducenti, con graduazione delle rispettive responsabilità, attribuendo un preponderante grado di colpa all'attore.
Ha inoltre dedotto la carenza di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e contestato la quantificazione dei danni, in particolare il danno da perdita di chances, ritenuto non provato. Ha evidenziato che l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma non è seguita dal Tribunale di Pisa e che ogni voce di danno deve essere provata in conformità all'onere probatorio gravante sull'attore.
Ha prodotto il verbale della Polizia Municipale di Pisa e la re lazione medica del dott. CP_4
riservandosi di formulare ulteriori mezzi istruttori.
[...]
1.3 Si è costituita evidenziando di essere venuta casualmente a conoscenza Controparte_1 del procedimento e segnalando la mancata notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, chiedendo l'integrazione del contraddittorio. Ha confermato di essere parte necessaria nel giudizio di risarcimento danni per il sinistro del 19 aprile 2018, avvenuto in Pisa, via Stud iati, all'intersezione con via Medaglie d'Oro.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea, negando la propria responsabilità esclusiva e chiedendo il rigetto delle domande. Ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al risarcimento d el danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un concorso di colpa tra i conducenti, con graduazione delle rispettive responsabilità. Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore per la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
1.4 Disposta la rinnovazione della notifica, concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, espletamento di prova orale n onché
CTU medico-legale. All'udienza del 11.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
2. La domanda risarcitoria è fondata nei limiti di seguito esposti.
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto il sinistro stradale verificatosi in Pisa in data 19 aprile 2018, alle ore 8:45, all'intersezione tra via Cesare Studiati e via delle Medaglie d'Oro, che ha coinvolto , alla guida di un velocipede (mountain bike) e alla Parte_1 Controparte_1 guida di un'autovettura Smart Fortwo.
Dagli atti di causa, in particolare dal verbale della Polizia Municipale, redatto anche sulla base delle immagini tratte da un filmato acquisito da un esercizio commerciale posto nelle immediate vicinanze del sinistro, risultano accertati i seguenti profili di fatto, rilevant i ai fini del giudizio.
E' emerso, in particolare che:
a) il velocipede percorreva in senso vietato il braccio nord di via delle Medaglie d'Oro, impegnando l'intersezione senza fermarsi o rallentare in modo apprezzabile;
b) l'autovettura proveniente da via Studiati (braccio ovest) impegnava l'incrocio diretta verso via Battelli e urtava la bicicletta con la parete fronto -angolare sinistra, mentre il punto d'urto sul velocipede è localizzato al fianco anteriore destro;
c) sono state rilevate tracce di frenata dell'autovettura, di lunghezza significativa (ruote sinistre ca. 7,50 m, ruote destre ca. 6,30 m), con andamento obliquo verso destra , compatibile con manovra evasiva posta in essere in prossimità/dopo l'impatto;
d) era presente un terzo veicolo in sosta vietata a ridosso dell'intersezione, idoneo ad ostacolare parzialmente la visuale reciproca.
La decisione deve essere assunta alla luce del principio generale dettato dall'art. 2054 del codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni derivan ti dalla circolazione dei veicoli, rientrando il velocipede nel novero dei veicoli. Tale norma stabilisce, come noto, che il conducente è tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (comma 1); e, quando si tratta di scontro tra veicoli, introduce una presunzione di colpa concorrente, ponendo a carico di entrambi i conducenti la responsabilità dell'evento, salvo che uno di essi dimostri di aver adottato ogni cautela idonea a scongiurare il sinistro
(cooma 2).
Poiché la presunzione di concorso paritario di cui al comma 2 ha natura iuris tantum, il giudice, sulla base delle risultanze istruttorie, può graduare le responsabilità in proporzione alla gravità delle condotte e al loro peso causale nella produzione dell'even to. In altre parole, la regola non si limita a ripartire in modo automatico la colpa in parti uguali, ma consente di valutare concretamente il comportamento di ciascun protagonista, verificando se vi siano state violazioni di norme specifiche del Codice de lla Strada o omissioni di prudenza che abbiano inciso sulla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro, così come ricostruita dagli accertamenti della Polizia Municipale e confermata dalle risultanze istruttorie, evidenzia che l'evento non può essere ricondotto alla condotta di uno solo dei protagonisti, ma è frutto di un concorso di colpa tra il ciclista e la conducente dell'autovettura.
Il primo elemento che emerge con chiarezza è la condotta del velocipede: l'attore ha impegnato l'intersezione provenendo dal braccio nord di via delle Medaglie d'Oro, in senso vietato, in violazione della segnaletica stradale e dell'art. 7 del Codice della Strada. Non solo: l'accesso all'incrocio è avvenuto senza alcuna cautela, senza fermarsi né rallentare in modo significativo, e senza verificare la sopravvenienza di veicoli dalla propria destra. Si tratta di una condotta gravemente imprudente, che ha inciso in maniera determinante sulla verificazione dell'evento, tanto più in un contesto urbano caratterizzato da visu ale parzialmente ostruita e presenza di attraversamento pedonale. La violazione di una norma cautelare specifica e il mancato rispetto delle regole generali di prudenza impongono di riconoscere al ciclista un ruolo causale preponderante.
Ciò non esclude, tuttavia, profili di colpa anche a carico della conducente dell'autovettura. Pur non essendo stata contestata una violazione dei limiti di velocità, la ricostruzione tecnica evidenzia che la Smart impegnava l'intersezione con un'andatura n on pienamente adeguata alle condizioni dei luoghi: centro abitato, incrocio complesso, veicoli in sosta ai lati e visuale ridotta. In tali circostanze, il principio di prudenza di cui all'art. 140 C.d.S. imponeva una condotta particolarmente attenta, con v elocità ulteriormente moderata e rigoroso mantenimento del margine destro, così da garantire la possibilità di arresto tempestivo anche di fronte a comportamenti altrui irregolari. Le tracce di frenata, lunghe e oblique, denotano una manovra di emergenza tardiva, segno che la condotta di guida non era improntata alla massima cautela richiesta in quel contesto.
Alla luce di tali considerazioni, il sinistro deve essere ascritto alla responsabilità concorrente di entrambi i conducenti: in misura prevalente al ciclista, per la condotta in contromano e l'omessa cautela nell'impegno dell'incrocio, e in misura minore alla conducente dell'autovettura, per non aver adottato quella prudenza qualificata che la situazione imponeva.
In applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., la presunzione di pari responsabilità viene dunque superata e graduata equitativamente nel senso di attribuire il 70% della colpa al velocipede e il 30% all'autovettura.
2.2 Verificata la sussistenza dell'an della responsabilità nei limiti esposti , deve ora provvedersi alla quantificazione del danno.
2.3 Con riferimento alla valutazione del danno non patrimoniale, ben può farsi riferimento alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha accertato la sussistenza di un'inabilità temporanea totale per 30 giorni, una inabilità temporanea parziale nella misura del 50% per 30 giorni ed altra inabilità temporanea parziale nella misura del 25% per ulteriori 30 giorni. Infine, ha accerta to la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 14%.
Facendo applicazione delle tabelle di Milano per l'anno 2024, essendo il sinistro anteriore all'entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale, e calcolando in euro 115,00 il valore giornaliero dell'inabilità temporanea assoluta (100%), il danno da invalidità temporanea deve essere fissato in complessivi euro 6.037,50.
Il danno biologico permanente deve essere calcolato nella misura di euro 50.636,00, tenendo in considerazione l'età di parte attrice al momento di verificazione dell'incidente, anni 21, della percentuale di invalidità pari al 14% e dell'incremento per la sofferenza morale, dovuta al documentato iter riabilitativo lungo e doloroso.
In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore deve essere quantificato nella somma di euro 56.673,50.
Di contro, nessuna personalizzazione può essere riconosciuta in difetto di prova. Sulla base delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità “Il grado di invalidità permanente indic ato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. … Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. n. 10912 del 7.5.2018; conforme Cass. n. 23778/14)
La richiesta di personalizzazione è stata, nel caso specifico, motivata facendo leva sulle ripercussioni negative che le lesioni riportate avrebbero avuto sul percorso universitario dell'attore. Tuttavia, detti profili di danno hanno rappresentato l'elemento sul quale è stata basata la valutazione complessiva dei postumi di natura permanente operata dallo stesso
Consulente Tecnico che così si è espresso: «Attualmente residuano postumi, ormai stabilizzati, rappresentati da esiti di trauma chiuso del torace con fratture costali e conseguente toracoalgia destra, da esiti di trauma cranico commotivo con focolai emorragici -distrattivi cerebrali con residuo quadro psicologico patologico come sopra riportato e da esiti cicatriziali di ferite a carico della regione frontale sinistra e d ella regione sottomentoniera, come sopra descritto. Tali postumi costituiscono un danno biologico permanente valutabile, secondo le tabelle di legge, nella misura del 14%. (…) Non sono emerse conseguenze eccezionali o peculiari tali da giustificare increme nti oltre la misura standard del danno biologico, né risultano documentati pregiudizi dinamico -relazionali di natura straordinaria.»
2.4 Quanto al danno patrimoniale, non risultano in atti spese documentate e le allegazioni sul punto appaiono generiche.
2.5 La convenuta ha spiegato domanda r iconvenzionale volta ad ottenere il CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro, quantificati in € 2.085,24 per riparazione del veicolo e soccorso stradale, oltre al maggior danno da disagi e spese legali sostenute per i procedimenti amminis trativi e penali conseguenti all'incidente, da liquidarsi in via equitativa entro il limite di valore di € 5.200,00.
La domanda, pur ammissibile sotto il profilo processuale, non può essere accolta integralmente. In primo luogo, la responsabilità del sinis tro è stata accertata in via concorrente, nella misura del 70% in capo al ciclista e del 30% in capo alla convenuta;
ne consegue che la convenuta non può essere considerata esente da colpa e, pertanto, non ha diritto al ristoro integrale dei danni lamentat i, ma solo in proporzione alla quota di responsabilità attribuita all'attore.
Quanto alle voci di danno patrimoniale, la convenuta ha prodotto documentazione attestante:
la fattura di riparazione del veicolo per € 1.960,12;
il costo del soccorso stradale p er € 125,12.
Tali spese appaiono congrue e causalmente collegate al sinistro, sicché possono essere riconosciute nei limiti della percentuale di colpa attribuita all'attore (70%). Diversamente, non risultano provati con idonea documentazione gli ulteriori esborsi per spese legali e disagi, che non possono essere liquidati in via equitativa in assenza di allegazione specifica e prova sufficiente.
Pertanto, la domanda riconvenzionale va accolta limitatamente alle spese documentate, nella misura di € 2.085,24, ridotta del 30% per il concorso di colpa della convenuta, con conseguente riconoscimento in favore della stessa della somma di € 1.459,67.
3 In conclusione, considerato che la quota risarcibile a carico della convenuta e della compagnia assicuratrice è pari al 30% del totale, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, deve essere condannata al risarcimento Controparte_3 della somma di euro 17.002,05 e, in solido, fino alla concorrenza di € 15.542,38, anche
Controparte_1
3.1 L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (così Cass. civ. n. 5843/201 0).
3.2 Sulla somma individuata spetteranno anche gli interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata alla data di verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del
19.04.2018, e via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
4. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere compensate.
5. Per le stesse ragioni, le spese di CTU sono poste per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa
Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata così provvede:
1) condanna e, in solido fino alla concorre nza di Controparte_3
€ 15.542,38 a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1 € 17.002,05 (pari al 30% di € 56.673,50), oltre svalutazione e interessi legali dalla data del sinistro al saldo secondo quanto previsto nei punti 3. 1) e 3.2) della parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per metà in capo a e per la restante metà in capo a e Parte_1 Controparte_1
Controparte_3
Così deciso in Pisa, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri