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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4105 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR TA LD AP Presidente relatore dr.ssa Liboria AR Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 20/06/2025 , da:
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 24/05/1980 , con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA , giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 08/07/1983 , con il proc. dom. avv. SEMERARO LETIZIA , giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 30/07/2007 a Milano , dalla cui unione non sono nati figli
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
11/11/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1 dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si danno per riportate in dispositivo.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso;
Parte_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2007 , atto n.1437 , Parte I ).
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente est.
AR TA LD AP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR TA LD AP Presidente relatore dr.ssa Liboria AR Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 20/06/2025 , da:
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 24/05/1980 , con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA , giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 08/07/1983 , con il proc. dom. avv. SEMERARO LETIZIA , giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 30/07/2007 a Milano , dalla cui unione non sono nati figli
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
11/11/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1 dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si danno per riportate in dispositivo.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso;
Parte_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2007 , atto n.1437 , Parte I ).
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente est.
AR TA LD AP
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