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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 265/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T038791000 AVVISO DI LIQUI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato la maggiore imposta di registro relativa al rogito di compravendita registrato il 3/11/2020 al n°38791 serie 1T con il quale il ricorrente aveva acquistato l'immobile ubicato in Firenze, Indirizzo_1.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità e nullità dell'atto impugnato per insufficienza, illegittimità ed erroneità della motivazione dell'atto impositivo che non aveva tenuto conto dell'efficacia irretroattiva delle rendite catastali, dell'inammissibilità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta in rettifica del maggior valore così compressivo degli interessi dalla data dell'atto di compravendita.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso ritenendo che la motivazione dell'atto fosse adeguata ed avesse consentito la difesa al contribuente e che non vi fosse alcuna applicazione retroattiva della rendita i cui effetti decorrono dal momento in cui il contribuente intitolato nell'immobile ha inoltrato la denuncia di variazione alla Agenzia delle Entrate proponendo l'attribuzione della consistenza e della rendita.
Appella il contribuente sottolineando il difetto di motivazione della sentenza che non solo non ha recepito le valutazioni di questa difesa ma ha motivato succintamente la sua decisione senza renderne in alcun modo percepibili le ragioni della stessa attraverso argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento.
Inoltre non avrebbe colto la violazione del principio di irretroattività perché l'efficacia della variazione catastale decorre dalla notifica all'interessato.
Da ultimo contestava la condanna alle spese poiché l'Amministrazione si è difesa con funzionari e non con un avvocato.
L'Agenzia delle Entrate di Firenze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non vi è alcuna insufficienza della motivazione del primo giudice dal momento che viene innanzitutto sottolineata la completezza dell'atto impugnato circa la pretesa fiscale avanzata che ha consentito una difesa adeguata del contribuente svolgendo quindi il ruolo di provocatio ad opponendum che la legge assegna all'atto impositivo.
In secondo luogo spiega le ragioni per cui non può essere accolta la principale doglianza del ricorrente a proposito dell'irretroattività del classamento e della conseguente rendita catastale.
La decorrenza della rendita non può che decorrere dal momento in cui il contribuente presenta una denuncia di variazione catastale con il DOCFA. Se così non fosse la decorrenza sarebbe soggetta alla aleatorietà dell'eventuale intervento correttivo dell'Agenzia delle Entrate oltre a quella derivanete dalla durata del processo contenzioso che ne potrebbe derivare.
Invece sia la possibile correzione dell'Amministrazione che il giudizio che dovesse scaturire da essa hanno la funzione di stabilire quale fosse il corretto classamento dell'immobile e la conseguente rendita catastale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna il contribuente a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 500. Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 265/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T038791000 AVVISO DI LIQUI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato la maggiore imposta di registro relativa al rogito di compravendita registrato il 3/11/2020 al n°38791 serie 1T con il quale il ricorrente aveva acquistato l'immobile ubicato in Firenze, Indirizzo_1.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità e nullità dell'atto impugnato per insufficienza, illegittimità ed erroneità della motivazione dell'atto impositivo che non aveva tenuto conto dell'efficacia irretroattiva delle rendite catastali, dell'inammissibilità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta in rettifica del maggior valore così compressivo degli interessi dalla data dell'atto di compravendita.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso ritenendo che la motivazione dell'atto fosse adeguata ed avesse consentito la difesa al contribuente e che non vi fosse alcuna applicazione retroattiva della rendita i cui effetti decorrono dal momento in cui il contribuente intitolato nell'immobile ha inoltrato la denuncia di variazione alla Agenzia delle Entrate proponendo l'attribuzione della consistenza e della rendita.
Appella il contribuente sottolineando il difetto di motivazione della sentenza che non solo non ha recepito le valutazioni di questa difesa ma ha motivato succintamente la sua decisione senza renderne in alcun modo percepibili le ragioni della stessa attraverso argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento.
Inoltre non avrebbe colto la violazione del principio di irretroattività perché l'efficacia della variazione catastale decorre dalla notifica all'interessato.
Da ultimo contestava la condanna alle spese poiché l'Amministrazione si è difesa con funzionari e non con un avvocato.
L'Agenzia delle Entrate di Firenze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non vi è alcuna insufficienza della motivazione del primo giudice dal momento che viene innanzitutto sottolineata la completezza dell'atto impugnato circa la pretesa fiscale avanzata che ha consentito una difesa adeguata del contribuente svolgendo quindi il ruolo di provocatio ad opponendum che la legge assegna all'atto impositivo.
In secondo luogo spiega le ragioni per cui non può essere accolta la principale doglianza del ricorrente a proposito dell'irretroattività del classamento e della conseguente rendita catastale.
La decorrenza della rendita non può che decorrere dal momento in cui il contribuente presenta una denuncia di variazione catastale con il DOCFA. Se così non fosse la decorrenza sarebbe soggetta alla aleatorietà dell'eventuale intervento correttivo dell'Agenzia delle Entrate oltre a quella derivanete dalla durata del processo contenzioso che ne potrebbe derivare.
Invece sia la possibile correzione dell'Amministrazione che il giudizio che dovesse scaturire da essa hanno la funzione di stabilire quale fosse il corretto classamento dell'immobile e la conseguente rendita catastale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna il contribuente a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 500. Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo