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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. BE ON Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa LA RA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 30 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 177/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna n. 185/2024 pubblicata il 17 aprile
2024 nel procedimento civile n. 1575/2022, promossa
DA
(CF. ), sito in Enna, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Cortese, giusta procura in atti,
Appellante
CONTRO
C.F.: ), con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa Controparte_1 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Immordino, giusta procura in atti,
Appellato
****
Le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 185/2024, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 17.04.2024,
1 il Tribunale di Enna rigettava la domanda, formulata dal volta ad ottenere Parte_1 dall'assicuratore l'indennità, quantificata in €. 13.299,00, dovuta per il Controparte_1 deterioramento dei prodotti caseari conservati all'interno di celle frigorifere che, a seguito di un'interruzione di energia elettrica in data 04.07.2020, subivano spegnimenti intermittenti. La sentenza impugnata, osservato che il contratto assicurativo disponeva che “la garanzia ha effetto solo se la mancata
o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto una durata continuativa non minore di 24 ore”, riteneva inoperante la copertura assicurativa alla luce delle allegazioni di parte attrice che aveva dedotto interruzioni dell'energia elettrica di durata inferiore.
Il giudice di prime condannava altresì parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il chiede, con l'unico motivo di gravame proposto, dichiararsi la nullità della sentenza Parte_1 impugnata per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti al giudice di prime cure in occasione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi il 17 aprile 2024.
resiste all'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
******
L'appello risulta inammissibile.
Il modello procedimentale delineato dall'art. 281-sexies c.p.c. si caratterizza, anche nella formulazione vigente dovuta alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, per una trattazione di tipo orale, all'esito della quale il giudice pronuncia sentenza immediatamente dopo la discussione (avendo la riforma introdotto solo la possibilità di riservare il deposito della decisione nei successivi trenta giorni) e alla parte è riconosciuta la sola facoltà di chiedere il rinvio dell'udienza di discussione, che è obbligo del giudice accordare al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e garantire il rispetto del principio del contraddittorio.
Ciò premesso, e rilevato che pertanto, tale schema procedimentale si pone, per struttura e finalità, quale modulo alternativo rispetto a quello “scritto”, che contempla la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e che, parte appellante,
[...]
all'udienza del 17 aprile 2024 dinanzi al Tribunale di Enna, non ha formulato istanza di rinvio Parte_1 della discussione della causa, l'appello è inammissibile.
L'appellante, infatti, non ha proposto alcuna censura in ordine al contenuto decisorio della sentenza impugnata, né ha articolato alcuna richiesta di riforma nel merito della decisione, limitandosi a prospettare un vizio meramente formale del procedimento, ovvero la mancata assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'appello, in quanto mezzo di gravame a struttura critica, non può consistere in una mera denunzia di vizi di rito, ove non sia accompagni a specifiche censure sul merito della decisione impugnata. In mancanza di tali censure, l'impugnazione risulta inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo il solo rilievo formale condurre a una diversa pronuncia in ordine ai diritti sostanziali controversi, e per non rispondenza 2 al modello legale di impugnazione.
In particolare, si è affermato che l'appello è inammissibile qualora la parte si limiti a dedurre vizi processuali, senza formulare doglianze in ordine al contenuto della decisione di merito adottata dal giudice di primo grado, non ravvisandosi in tal caso alcun interesse concreto e attuale all'impugnazione (cfr. ex pluris Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20799 del 20/08/201: “È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. , mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione”; nello stesso senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 12541 del 14/12/1998).
Si osserva poi che il precedente citato da parte appellante (Cassazione civile SS.UU. sent. del 25 novembre 2021, n.36596) si riferisce ad una fattispecie diversa dalla presente, riferita all'ipotesi di sentenza, pubblicata prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con riguardo a tale fattispecie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza citata - risolvendo il contrasto fra l'indirizzo giurisprudenziale che sanziona con la nullità la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e l'orientamento che ai fini della declaratoria della nullità pretende la dimostrazione, ad opera della parte impugnante, che la tale violazione abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa – hanno statuito che la sentenza deliberata prima della scadenza (o in difetto della concessione) dei termini per il deposito degli scritti conclusivi è nulla di per sé senza alcun onere di allegare, o provare, la concreta lesione subita,
l'offensività essendo intrinseca alla violazione del contraddittorio, di cui deve viceversa essere assicurata l'effettività durante tutto il corso del processo.
Tuttavia è stato specificato che, una volta constatata tale nullità, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate e perciò “è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha allegato quale diversa decisione avrebbe potuto essere resa se tale
- asserito- vizio procedurale non si fosse verificato.
Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, per difetto di specifiche doglianze avverso la statuizione di merito contenuta nella sentenza gravata.
L'appello proposto dal è dunque inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano, secondo i parametri minimi previsti per le
3 cause di valore comprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 - per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul giudizio in appello iscritto al n.
177/2024 R.G. proposto da avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Enna, Parte_1 pubblicata il 17.04.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1575/2022, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.984,00 di Parte_1 cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €. 956,00 per la fase decisionale, oltre spese genarli, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Consigliere est. Il Presidente
LA RA BE ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. BE ON Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa LA RA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 30 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 177/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna n. 185/2024 pubblicata il 17 aprile
2024 nel procedimento civile n. 1575/2022, promossa
DA
(CF. ), sito in Enna, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Cortese, giusta procura in atti,
Appellante
CONTRO
C.F.: ), con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa Controparte_1 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Immordino, giusta procura in atti,
Appellato
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Le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 185/2024, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 17.04.2024,
1 il Tribunale di Enna rigettava la domanda, formulata dal volta ad ottenere Parte_1 dall'assicuratore l'indennità, quantificata in €. 13.299,00, dovuta per il Controparte_1 deterioramento dei prodotti caseari conservati all'interno di celle frigorifere che, a seguito di un'interruzione di energia elettrica in data 04.07.2020, subivano spegnimenti intermittenti. La sentenza impugnata, osservato che il contratto assicurativo disponeva che “la garanzia ha effetto solo se la mancata
o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto una durata continuativa non minore di 24 ore”, riteneva inoperante la copertura assicurativa alla luce delle allegazioni di parte attrice che aveva dedotto interruzioni dell'energia elettrica di durata inferiore.
Il giudice di prime condannava altresì parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il chiede, con l'unico motivo di gravame proposto, dichiararsi la nullità della sentenza Parte_1 impugnata per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti al giudice di prime cure in occasione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi il 17 aprile 2024.
resiste all'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
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L'appello risulta inammissibile.
Il modello procedimentale delineato dall'art. 281-sexies c.p.c. si caratterizza, anche nella formulazione vigente dovuta alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, per una trattazione di tipo orale, all'esito della quale il giudice pronuncia sentenza immediatamente dopo la discussione (avendo la riforma introdotto solo la possibilità di riservare il deposito della decisione nei successivi trenta giorni) e alla parte è riconosciuta la sola facoltà di chiedere il rinvio dell'udienza di discussione, che è obbligo del giudice accordare al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e garantire il rispetto del principio del contraddittorio.
Ciò premesso, e rilevato che pertanto, tale schema procedimentale si pone, per struttura e finalità, quale modulo alternativo rispetto a quello “scritto”, che contempla la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e che, parte appellante,
[...]
all'udienza del 17 aprile 2024 dinanzi al Tribunale di Enna, non ha formulato istanza di rinvio Parte_1 della discussione della causa, l'appello è inammissibile.
L'appellante, infatti, non ha proposto alcuna censura in ordine al contenuto decisorio della sentenza impugnata, né ha articolato alcuna richiesta di riforma nel merito della decisione, limitandosi a prospettare un vizio meramente formale del procedimento, ovvero la mancata assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'appello, in quanto mezzo di gravame a struttura critica, non può consistere in una mera denunzia di vizi di rito, ove non sia accompagni a specifiche censure sul merito della decisione impugnata. In mancanza di tali censure, l'impugnazione risulta inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo il solo rilievo formale condurre a una diversa pronuncia in ordine ai diritti sostanziali controversi, e per non rispondenza 2 al modello legale di impugnazione.
In particolare, si è affermato che l'appello è inammissibile qualora la parte si limiti a dedurre vizi processuali, senza formulare doglianze in ordine al contenuto della decisione di merito adottata dal giudice di primo grado, non ravvisandosi in tal caso alcun interesse concreto e attuale all'impugnazione (cfr. ex pluris Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20799 del 20/08/201: “È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. , mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione”; nello stesso senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 12541 del 14/12/1998).
Si osserva poi che il precedente citato da parte appellante (Cassazione civile SS.UU. sent. del 25 novembre 2021, n.36596) si riferisce ad una fattispecie diversa dalla presente, riferita all'ipotesi di sentenza, pubblicata prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con riguardo a tale fattispecie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza citata - risolvendo il contrasto fra l'indirizzo giurisprudenziale che sanziona con la nullità la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e l'orientamento che ai fini della declaratoria della nullità pretende la dimostrazione, ad opera della parte impugnante, che la tale violazione abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa – hanno statuito che la sentenza deliberata prima della scadenza (o in difetto della concessione) dei termini per il deposito degli scritti conclusivi è nulla di per sé senza alcun onere di allegare, o provare, la concreta lesione subita,
l'offensività essendo intrinseca alla violazione del contraddittorio, di cui deve viceversa essere assicurata l'effettività durante tutto il corso del processo.
Tuttavia è stato specificato che, una volta constatata tale nullità, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate e perciò “è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha allegato quale diversa decisione avrebbe potuto essere resa se tale
- asserito- vizio procedurale non si fosse verificato.
Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, per difetto di specifiche doglianze avverso la statuizione di merito contenuta nella sentenza gravata.
L'appello proposto dal è dunque inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano, secondo i parametri minimi previsti per le
3 cause di valore comprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 - per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul giudizio in appello iscritto al n.
177/2024 R.G. proposto da avverso la sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Enna, Parte_1 pubblicata il 17.04.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1575/2022, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.984,00 di Parte_1 cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €. 956,00 per la fase decisionale, oltre spese genarli, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Consigliere est. Il Presidente
LA RA BE ON
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