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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3785/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA Parte_1 C.F._1 NICOLA;
OPPONENTE contro
(p.i. Controparte_1
), oggi P.IVA_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] NICASTRO ROSSO GIUSEPPE;
OPPOSTA nonché contro c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria (p.i. ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE;
CESSIONARIA DEL CREDITO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1279/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.08/7.09.2021 (R.G. 2691/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, insieme ad altri soggetti intimati, in favore di la Controparte_1 somma di € 68.875,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“- in via preliminare, in difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione con conseguente revoca del decreto Ingiuntivo n. 1279/2021 emesso in data 19.08.2021 dal Tribunale di Ragusa e notificato il 15.9.2021
pagina 1 di 6 - nel merito, in via principale dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta nell'art. 10 della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta liberazione della sig.ra Parte_1 dalla prestata fideiussione, per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
- in via subordinata, dichiarare la nullità della fideiussione sottesa al credito azionato a causa della violazione dei doveri di buona fede contrattuale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo impugnato nei confronti della sig.ra in proprio e nella qualità; Parte_1
- in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi motivi di illegittimità sollevati, revocare l'ingiunzione di pagamento nella misura indicata e condannare al pagamento della somma che sarà correttamente quantificata in giudizio;
- Accertare e dichiarare che la sig.ra nella qualità di erede del sig. Parte_1 Per_1 potrà rispondere nei limiti del beneficio di inventario.
[...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Parte opposta:
“preliminarmente, che venga concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito chiede che il Tribunale adito rigetti l'opposizione proposta, con ogni conseguente statuizione. Con il favore delle spese e del compenso di difesa, oltre spese generali, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1279/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 19.08/7.09.2021 (proc. n. 2691/2021 R.G.) su ricorso di Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di € 68.875,39, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza di contratto di prestito convenzionato n. 11/606/260767 del 3.05.2016, stipulato tra ed il predetto Istituto di CP_5 credito, con ed altri quali soggetti fideiussori. Parte_1
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito l'opponente rilevava in via principale la nullità della clausola contenuta nell'art. 10 del contratto di fideiussione in quanto vessatoria nonché il contrasto con l'art. 1957 c.c. e la normativa consumeristica. L'opponente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore e la mancanza della prova dell'effettiva esistenza del credito. In via subordinata l'opponente rileva la nullità della fideiussione omnibus per violazione della buona fede contrattuale, per la presenza in contratto di varie clausole vessatorie senza una preventiva trattazione negoziale e la mancanza di comunicazioni al fideiussore. In via gradata l'opponente contestava la quantificazione della somma ingiunta e la carenza di documentazione idonea a consentire la verifica dei calcoli della creditrice opposta. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della opposizione, l'opponente precisava di essere destinataria dell'ingiunzione sia in proprio che nella qualità di erede di altro soggetto fideiussore e di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario; pertanto, per la quota di debito alla stessa addebitabile quale erede di Per_1
l'opponente precisava di essere tenuta a risponderne esclusivamente nei limiti della massa
[...] ereditaria e solidalmente agli altri chiamati all'eredità.
Costituitasi in giudizio la convenuta Controparte_1
questa chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione con ogni statuizione.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza del 16.03.2022, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, ritenuto che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta né su allegazioni prima facie fondate, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 21.09.2022 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 7.04.2022 in atti, alla predetta udienza del 21.09.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 22.03.2022 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di quale mandataria di Controparte_1 CP_4 [...]
(cessionaria del credito azionato in virtù di contratto del 13.12.2021 di cessione di Controparte_3 crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.), producendo avviso di avvenuta cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 151 del 21.12.2021. La cessionaria eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa in relazione a domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dalla titolare originaria del credito, , Controparte_1 con ratifica dell'attività svolta.
All'esito della fase istruttoria il G.I. riteneva non necessario l'accertamento tecnico contabile richiesto da parte opponente nell'atto di citazione e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Ciò posto, devono innanzitutto ritenersi circostanze pacifiche e non contestate, e pertanto non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la sottoscrizione da parte del debitore principale del contratto di pagina 3 di 6 prestito convenzionato n. 11/606/260767 del 3.05.2016, stipulato tra e CP_5 [...]
, l'erogazione dello stesso e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, nonché Controparte_1 il rilascio di contestuale fideiussione da parte dell'opponente ed altri soggetti;
dagli Parte_1 atti risulta inoltre la produzione del contratto di prestito, del piano di ammortamento e della relativa fideiussione.
Pertanto, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, il credito ingiunto deve ritenersi provato;
tra l'altro l'opponente ha contestato in modo estremamente generico nei propri scritti difensivi la quantificazione della somma ingiunta per rate residue, interessi, commissioni e spese, prospettando la mancanza di sufficiente documentazione nel procedimento monitorio che non avrebbe consentito la verifica degli importi indicati dalla creditrice, senza alcuna tempestiva contestazione del fatto storico e della documentazione prodotta in atti dall'opposta. In seguito alle carenze probatorie ed all'indeterminatezza nelle contestazioni dell'opponente, si è ritenuta inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile d'ufficio. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019). L'opponente ha altresì lamentato di essere stata tenuta all'oscuro dell'andamento dei rapporti tra il debitore principale e la banca, quando invece, ai sensi dell'art. 4 della lettera di fideiussione, ella stessa aveva contrattualmente assunto “l'onere di informarsi presso il Debitore Garantito sulle sue condizioni patrimoniali e, in particolare, sull'andamento del suo rapporto con la Banca”.
Passando all'esame delle contestazioni di parte opponente relative alla fideiussione, con riferimento alla deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ed all'applicazione della disciplina del Codice del consumo, parte opponente eccepisce l'estinzione della fideiussione per decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., in rubrica “Scadenza dell'obbligazione principale”, il quale al primo comma recita testualmente: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Ciò in quanto la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 10 del contratto di fideiussione concluso tra la Banca convenuta e l'opponente, dovrebbe ritenersi nulla in virtù dell'applicazione della tutela rafforzata prevista dalla disciplina del Codice del Consumo, vista l'indiscussa qualità di consumatore da riconoscersi al fideiussore opponente (pensionata ed estranea all'attività svolta dal figlio/debitore principale). A detta Parte_1 dell'opponente mancherebbe, nella predisposizione della predetta clausola contrattuale, la prova di trattativa individuale della Banca con l'opponente, ciò anche in presenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c..
Invero, deve escludersi la nullità dell'art. 10 del contratto di fideiussione del 3.05.2016 in quanto il termine pattizio più ampio, di ventiquattro mesi (“…in deroga all'art. 1957 c.c. – il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore è fissato in mesi ventiquattro dalla scadenza dell'obbligazione garantita…”) non equivale alla rinuncia preventiva ad eccepire la decadenza, e quindi non determina una situazione di significativo squilibrio di diritti ed obblighi in danno del fideiussore, il quale non rimane esposto a tempo illimitato all'inerzia del creditore nei confronti del debitore principale, bensì solo per un anno e sei mesi in più rispetto alla normativa codicistica.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti risulta provato che, con la raccomandata a.r. inviata da in data 19.10.2020 al debitore principale e contestualmente ai Controparte_1 soggetti fideiussori, la ha correttamente richiesto il pagamento di quattro rate scadute e non CP_1 pagate del piano di ammortamento e del residuo capitale alla predetta data del 19.10.2020, invocando la pagina 4 di 6 decadenza dal beneficio del termine. Ed infatti, si evidenzia che il contratto di prestito prevedeva all'art. 4 che, “In caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del prestito, la potrà – senza bisogno di alcuna intimazione al Prestatario – dichiarare la CP_1 decadenza del Prestatario dal beneficio del termine e (…) potrà esigere l'immediato rimborso del credito”. Sempre nell'ipotesi di decadenza del beneficio del termine, il contratto di fideiussione prevedeva all'art. 5, che: “Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per (…) l'operazione garantita. (..). L'eventuale decadenza del Debitore Garantito dal beneficio del termine di intenderà automaticamente estesa al Fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione al Fideiussore”. La creditrice opposta, avendone la facoltà, ha pertanto inteso avvalersi della decadenza dal beneficio del termine in data 19.10.2020, notiziandone tempestivamente i fideiussori, i quali sono stati contestuali destinatari della richiesta di pagamento unitamente al debitore principale. In particolare, la Banca creditrice ha dato tempestiva comunicazione al fideiussore dell'avvenuta decadenza del debitore principale, Parte_1 documentando l'avvenuto ritiro della diffida in data 18.11.2020.
Posto che la scadenza dell'obbligazione è avvenuta con la ricezione da parte del debitore principale della richiesta di pagamento con decadenza dal beneficio del termine del 19.10.2020, il termine di ventiquattro mesi pattuito per l'esercizio dell'azione è stato ampiamente rispettato in quanto il procedimento monitorio è stato depositato per l'iscrizione a ruolo in data 21.07.2021.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e della giurisprudenza sopra citata deve escludersi che la mera proroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. debba essere intesa alla stregua della rinuncia tout court della possibilità da parte del debitore fideiussore (che sia anche consumatore) di fare valere la decadenza stessa. Deve pertanto escludersi che nel caso in esame sia necessaria a carico dell'opposta la prova della conclusione di un accordo con l'opponente di deroga del termine, perfezionato nel rispetto delle forme di tutela richieste dal Codice del Consumo e con trattativa individuale.
Posto, pertanto, che risulta valido ed efficace tra le parti l'accordo di proroga a ventiquattro mesi del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con decorrenza dal quinto giorno successivo alla consegna della comunicazione del 19.10.2020, e che il procedimento monitorio nei confronti del debitore principale è stato incardinato e notificato dal creditore nei termini, l'eccezione di decadenza proposta dall'opponente deve ritenersi infondata.
Generiche e non dimostrate risultano le contestazioni dell'opponente relative alla presunta nullità della fideiussione omnibus per violazione della buona fede contrattuale;
a nulla rileva l'eventuale precedente stipula di una precedente fideiussione rilasciata dall'opponente in favore della medesima Banca ma a garanzia di altro soggetto debitore e, pertanto, con riferimento ad altri rapporti bancari estranei al credito oggetto del presente giudizio. Nessuna indicazione viene riportata dall'opponente sulle clausole vessatorie che sarebbero state riportate nella fideiussione senza alcuna trattazione negoziale;
prive di prova risultano altresì le argomentazioni che vorrebbero prospettare possibili vizi del consenso in merito alla sottoscrizione del contratto di garanzia del 3.05.2016.
Vanno invece dichiarate tardive le contestazioni dell'opponente relative alla cessione del credito avvenuta in corso di giudizio, ciò in quanto la creditrice cessionaria si è costituita nel procedimento con il deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 22.03.2022 e l'opponente nulla ha rilevato sul punto sino al deposito delle note di replica del 27.05.2025.
Si rileva infine che l'opponente risulta destinataria dell'ingiunzione sia in proprio, Parte_1 quale soggetto fideiussore del debitore principale, che nella qualità di erede del fideiussore Per_1
pagina 5 di 6 nei confronti del quale ha dichiarato di aver accettato l'eredità con Per_1 Parte_1 beneficio d'inventario. In questo secondo caso si evidenzia che il provvedimento di ingiunzione ha correttamente precisato che la debitrice deve rispondere nella qualità di erede di Parte_1
“nei limiti dei beni alla stessa pervenuti, ex art. 490 c.c.”. Persona_1
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3785/2021:
rigetta l'opposizione proposta dall'opponente ER , e per l'effetto conferma il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.08/7.09.2021 (proc. n. 2691/2021 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente ER a pagare complessivamente ed in solido all'opposta Pt_1 oggi Controparte_1
e alla Controparte_2 cessionaria intervenuta e per quest'ultima alla mandataria Controparte_3 le spese di lite che liquida nell'importo di complessivi € 5.000,00, oltre rimborso CP_4 spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 05/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3785/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA Parte_1 C.F._1 NICOLA;
OPPONENTE contro
(p.i. Controparte_1
), oggi P.IVA_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] NICASTRO ROSSO GIUSEPPE;
OPPOSTA nonché contro c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria (p.i. ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE;
CESSIONARIA DEL CREDITO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1279/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.08/7.09.2021 (R.G. 2691/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, insieme ad altri soggetti intimati, in favore di la Controparte_1 somma di € 68.875,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“- in via preliminare, in difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione con conseguente revoca del decreto Ingiuntivo n. 1279/2021 emesso in data 19.08.2021 dal Tribunale di Ragusa e notificato il 15.9.2021
pagina 1 di 6 - nel merito, in via principale dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta nell'art. 10 della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta liberazione della sig.ra Parte_1 dalla prestata fideiussione, per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
- in via subordinata, dichiarare la nullità della fideiussione sottesa al credito azionato a causa della violazione dei doveri di buona fede contrattuale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo impugnato nei confronti della sig.ra in proprio e nella qualità; Parte_1
- in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi motivi di illegittimità sollevati, revocare l'ingiunzione di pagamento nella misura indicata e condannare al pagamento della somma che sarà correttamente quantificata in giudizio;
- Accertare e dichiarare che la sig.ra nella qualità di erede del sig. Parte_1 Per_1 potrà rispondere nei limiti del beneficio di inventario.
[...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Parte opposta:
“preliminarmente, che venga concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito chiede che il Tribunale adito rigetti l'opposizione proposta, con ogni conseguente statuizione. Con il favore delle spese e del compenso di difesa, oltre spese generali, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1279/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 19.08/7.09.2021 (proc. n. 2691/2021 R.G.) su ricorso di Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di € 68.875,39, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza di contratto di prestito convenzionato n. 11/606/260767 del 3.05.2016, stipulato tra ed il predetto Istituto di CP_5 credito, con ed altri quali soggetti fideiussori. Parte_1
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito l'opponente rilevava in via principale la nullità della clausola contenuta nell'art. 10 del contratto di fideiussione in quanto vessatoria nonché il contrasto con l'art. 1957 c.c. e la normativa consumeristica. L'opponente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore e la mancanza della prova dell'effettiva esistenza del credito. In via subordinata l'opponente rileva la nullità della fideiussione omnibus per violazione della buona fede contrattuale, per la presenza in contratto di varie clausole vessatorie senza una preventiva trattazione negoziale e la mancanza di comunicazioni al fideiussore. In via gradata l'opponente contestava la quantificazione della somma ingiunta e la carenza di documentazione idonea a consentire la verifica dei calcoli della creditrice opposta. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della opposizione, l'opponente precisava di essere destinataria dell'ingiunzione sia in proprio che nella qualità di erede di altro soggetto fideiussore e di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario; pertanto, per la quota di debito alla stessa addebitabile quale erede di Per_1
l'opponente precisava di essere tenuta a risponderne esclusivamente nei limiti della massa
[...] ereditaria e solidalmente agli altri chiamati all'eredità.
Costituitasi in giudizio la convenuta Controparte_1
questa chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione con ogni statuizione.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza del 16.03.2022, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, ritenuto che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta né su allegazioni prima facie fondate, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 21.09.2022 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 7.04.2022 in atti, alla predetta udienza del 21.09.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 22.03.2022 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di quale mandataria di Controparte_1 CP_4 [...]
(cessionaria del credito azionato in virtù di contratto del 13.12.2021 di cessione di Controparte_3 crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.), producendo avviso di avvenuta cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 151 del 21.12.2021. La cessionaria eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa in relazione a domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dalla titolare originaria del credito, , Controparte_1 con ratifica dell'attività svolta.
All'esito della fase istruttoria il G.I. riteneva non necessario l'accertamento tecnico contabile richiesto da parte opponente nell'atto di citazione e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Ciò posto, devono innanzitutto ritenersi circostanze pacifiche e non contestate, e pertanto non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la sottoscrizione da parte del debitore principale del contratto di pagina 3 di 6 prestito convenzionato n. 11/606/260767 del 3.05.2016, stipulato tra e CP_5 [...]
, l'erogazione dello stesso e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, nonché Controparte_1 il rilascio di contestuale fideiussione da parte dell'opponente ed altri soggetti;
dagli Parte_1 atti risulta inoltre la produzione del contratto di prestito, del piano di ammortamento e della relativa fideiussione.
Pertanto, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, il credito ingiunto deve ritenersi provato;
tra l'altro l'opponente ha contestato in modo estremamente generico nei propri scritti difensivi la quantificazione della somma ingiunta per rate residue, interessi, commissioni e spese, prospettando la mancanza di sufficiente documentazione nel procedimento monitorio che non avrebbe consentito la verifica degli importi indicati dalla creditrice, senza alcuna tempestiva contestazione del fatto storico e della documentazione prodotta in atti dall'opposta. In seguito alle carenze probatorie ed all'indeterminatezza nelle contestazioni dell'opponente, si è ritenuta inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile d'ufficio. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019). L'opponente ha altresì lamentato di essere stata tenuta all'oscuro dell'andamento dei rapporti tra il debitore principale e la banca, quando invece, ai sensi dell'art. 4 della lettera di fideiussione, ella stessa aveva contrattualmente assunto “l'onere di informarsi presso il Debitore Garantito sulle sue condizioni patrimoniali e, in particolare, sull'andamento del suo rapporto con la Banca”.
Passando all'esame delle contestazioni di parte opponente relative alla fideiussione, con riferimento alla deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ed all'applicazione della disciplina del Codice del consumo, parte opponente eccepisce l'estinzione della fideiussione per decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., in rubrica “Scadenza dell'obbligazione principale”, il quale al primo comma recita testualmente: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Ciò in quanto la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 10 del contratto di fideiussione concluso tra la Banca convenuta e l'opponente, dovrebbe ritenersi nulla in virtù dell'applicazione della tutela rafforzata prevista dalla disciplina del Codice del Consumo, vista l'indiscussa qualità di consumatore da riconoscersi al fideiussore opponente (pensionata ed estranea all'attività svolta dal figlio/debitore principale). A detta Parte_1 dell'opponente mancherebbe, nella predisposizione della predetta clausola contrattuale, la prova di trattativa individuale della Banca con l'opponente, ciò anche in presenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c..
Invero, deve escludersi la nullità dell'art. 10 del contratto di fideiussione del 3.05.2016 in quanto il termine pattizio più ampio, di ventiquattro mesi (“…in deroga all'art. 1957 c.c. – il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore è fissato in mesi ventiquattro dalla scadenza dell'obbligazione garantita…”) non equivale alla rinuncia preventiva ad eccepire la decadenza, e quindi non determina una situazione di significativo squilibrio di diritti ed obblighi in danno del fideiussore, il quale non rimane esposto a tempo illimitato all'inerzia del creditore nei confronti del debitore principale, bensì solo per un anno e sei mesi in più rispetto alla normativa codicistica.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti risulta provato che, con la raccomandata a.r. inviata da in data 19.10.2020 al debitore principale e contestualmente ai Controparte_1 soggetti fideiussori, la ha correttamente richiesto il pagamento di quattro rate scadute e non CP_1 pagate del piano di ammortamento e del residuo capitale alla predetta data del 19.10.2020, invocando la pagina 4 di 6 decadenza dal beneficio del termine. Ed infatti, si evidenzia che il contratto di prestito prevedeva all'art. 4 che, “In caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del prestito, la potrà – senza bisogno di alcuna intimazione al Prestatario – dichiarare la CP_1 decadenza del Prestatario dal beneficio del termine e (…) potrà esigere l'immediato rimborso del credito”. Sempre nell'ipotesi di decadenza del beneficio del termine, il contratto di fideiussione prevedeva all'art. 5, che: “Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per (…) l'operazione garantita. (..). L'eventuale decadenza del Debitore Garantito dal beneficio del termine di intenderà automaticamente estesa al Fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione al Fideiussore”. La creditrice opposta, avendone la facoltà, ha pertanto inteso avvalersi della decadenza dal beneficio del termine in data 19.10.2020, notiziandone tempestivamente i fideiussori, i quali sono stati contestuali destinatari della richiesta di pagamento unitamente al debitore principale. In particolare, la Banca creditrice ha dato tempestiva comunicazione al fideiussore dell'avvenuta decadenza del debitore principale, Parte_1 documentando l'avvenuto ritiro della diffida in data 18.11.2020.
Posto che la scadenza dell'obbligazione è avvenuta con la ricezione da parte del debitore principale della richiesta di pagamento con decadenza dal beneficio del termine del 19.10.2020, il termine di ventiquattro mesi pattuito per l'esercizio dell'azione è stato ampiamente rispettato in quanto il procedimento monitorio è stato depositato per l'iscrizione a ruolo in data 21.07.2021.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e della giurisprudenza sopra citata deve escludersi che la mera proroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. debba essere intesa alla stregua della rinuncia tout court della possibilità da parte del debitore fideiussore (che sia anche consumatore) di fare valere la decadenza stessa. Deve pertanto escludersi che nel caso in esame sia necessaria a carico dell'opposta la prova della conclusione di un accordo con l'opponente di deroga del termine, perfezionato nel rispetto delle forme di tutela richieste dal Codice del Consumo e con trattativa individuale.
Posto, pertanto, che risulta valido ed efficace tra le parti l'accordo di proroga a ventiquattro mesi del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con decorrenza dal quinto giorno successivo alla consegna della comunicazione del 19.10.2020, e che il procedimento monitorio nei confronti del debitore principale è stato incardinato e notificato dal creditore nei termini, l'eccezione di decadenza proposta dall'opponente deve ritenersi infondata.
Generiche e non dimostrate risultano le contestazioni dell'opponente relative alla presunta nullità della fideiussione omnibus per violazione della buona fede contrattuale;
a nulla rileva l'eventuale precedente stipula di una precedente fideiussione rilasciata dall'opponente in favore della medesima Banca ma a garanzia di altro soggetto debitore e, pertanto, con riferimento ad altri rapporti bancari estranei al credito oggetto del presente giudizio. Nessuna indicazione viene riportata dall'opponente sulle clausole vessatorie che sarebbero state riportate nella fideiussione senza alcuna trattazione negoziale;
prive di prova risultano altresì le argomentazioni che vorrebbero prospettare possibili vizi del consenso in merito alla sottoscrizione del contratto di garanzia del 3.05.2016.
Vanno invece dichiarate tardive le contestazioni dell'opponente relative alla cessione del credito avvenuta in corso di giudizio, ciò in quanto la creditrice cessionaria si è costituita nel procedimento con il deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 22.03.2022 e l'opponente nulla ha rilevato sul punto sino al deposito delle note di replica del 27.05.2025.
Si rileva infine che l'opponente risulta destinataria dell'ingiunzione sia in proprio, Parte_1 quale soggetto fideiussore del debitore principale, che nella qualità di erede del fideiussore Per_1
pagina 5 di 6 nei confronti del quale ha dichiarato di aver accettato l'eredità con Per_1 Parte_1 beneficio d'inventario. In questo secondo caso si evidenzia che il provvedimento di ingiunzione ha correttamente precisato che la debitrice deve rispondere nella qualità di erede di Parte_1
“nei limiti dei beni alla stessa pervenuti, ex art. 490 c.c.”. Persona_1
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3785/2021:
rigetta l'opposizione proposta dall'opponente ER , e per l'effetto conferma il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1279/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.08/7.09.2021 (proc. n. 2691/2021 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente ER a pagare complessivamente ed in solido all'opposta Pt_1 oggi Controparte_1
e alla Controparte_2 cessionaria intervenuta e per quest'ultima alla mandataria Controparte_3 le spese di lite che liquida nell'importo di complessivi € 5.000,00, oltre rimborso CP_4 spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 05/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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