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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 316/2021
La Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Stefano Pescatore G.A. - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili sotto il numero d'ordine 316/2021, promossa da
(c.f. e ( c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi dagli avvocati Costanzo Di PA (c.f.
[...] C.F._3
e OL Di PA (c.f. ), con domicilio eletto in Canosa
[...] CodiceFiscale_4 di Puglia alla via Imbriani 30,
pec: Email_1
appellanti
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_5 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Lops (c.f. C.F._6 [...]
) con domicilio eletto in Canosa di P. alla Via Alfieri, 20 C.F._7
pec: Email_2
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1330/2020, pronunciata dal Tribunale di
Trani e resa pubblica in data 18 settembre 2020, a definizione del giudizio RG
143/2015, non notificata. Appello del 2 marzo 2021
Conclusioni: all'udienza del 7 novembre 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato. Svolgimento del processo
1: giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e esponendo di avere CP_2 Controparte_1 venduto ai convenuti nell'anno 2010 un immobile al prezzo convenuto di €uro
450.000,00, anche se nell'atto notarile era stata indicata per motivi fiscali la somma di €uro 350.000,00. La differenza avrebbe dovuto essere versata a mezzo assegni, uno dei quali tuttavia recava l'importo in cifre di €uro 65.000,00 ma quello in lettere di €uro 65,00. Poiché i convenuti si erano poi separati, chiedevano dichiararsi la nullità per simulazione della intervenuta separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Trani con decreto del 12 agosto 2014 n. 1493/2014 R.G.T., nonché dell'atto rogato dal notaio di Bari in data 31 ottobre 2014, repertorio n. Per_1
3088/2320, trascritta a Trani il 28 novembre 2014, avente ad oggetto la cessione di beni da a in esecuzione dell'accordo di CP_2 Controparte_1 separazione personale consensuale omologato;
in subordine, ai sensi dell'art. 2901
c.c., revocarsi la predetta cessione dei beni con la quale entrambi i convenuti avevano arrecato pregiudizio al credito degli attori;
dichiararsi altresì che la compravendita inter partes rogata dal notaio il 14.9.2010, con Persona_2 riferimento al prezzo ivi indicato, era viziata da simulazione relativa parziale e che il prezzo reale ed effettivo fu di €uro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila), con condanna delle controparti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di €uro 65.000,00 oltre accessori e spese di lite.
Si costituivano in giudizio in convenuti contestando la domanda di cui chiedevano il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano dichiarare l'inadempimento degli attori agli obblighi assunti nell'atto di compravendita rogato dal Notaio Per_2 in data 14/9/2010, rep. 691/512, ed in particolare, la mancata cancellazione
[...] dell'ipoteca legale di €uro 137.346,52 iscritta a Trani il per l'effetto, quindi, autorizzare i coniugi ad effettuarne la cancellazione con condanna Persona_3 degli attori al pagamento, in favore dei convenuti, della pari somma, oltre la condanna lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. e spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale
(interrogatorio formale degli attori e prove testimoniali ) e infine decisa con la sentenza appellata.
pag. 2/7 2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese di lite. In particolare, rilevava come con contratto preliminare di vendita del 22 febbraio 2010 gli attori avevano promesso di vendere ai convenuti il fabbricato di loro proprietà al prezzo complessivo convenuto ed accettato a corpo di
€uro 390.000,00. Con successivo contratto di compravendita del 14 settembre 2010 veniva alienato l'immobile al prezzo di €uro 350.000,00, di cui €uro 134.760,00 già corrisposti e il residuo di €uro 215.240,00 da corrispondersi a mezzo accensione di mutuo ipotecario. Preso atto che la somma di €uro 450.000,00 dichiarata in citazione, non aveva trovato alcun riscontro, stante la presenza di un diverso contratto che gli attori avevano disconosciuto, dopo averne richiesta l' acquisizione, negando l'autenticità delle firme e del contenuto in relazione proprio al prezzo, il
Giudice rilevava che comunque l'unica fonte dei diritti inerenti al negozio era costituito dal contratto definitivo che aveva superato la disciplina del preliminare, non essendo stato provata in maniera idonea – ovvero per iscritto , visto che oggetto del contratto erano beni immobili – la presenza di un differente accordo tra le parti contemporaneo alla stipula del definitivo, da cui potesse evincersi la sopravvivenza di alcune prestazioni di cui al preliminare, risultando irrilevanti le prove orali, ritenute imprecise ed inattendibili. La domanda principale veniva quindi rigettata.
Pari sorte subiva la domanda riconvenzionale dei convenuti per non avere provato gli stessi l'effettiva ed attuale esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di compravendita, così come la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
3: giudizio di secondo grado
Proponevano appello gli originari attori, rinunciando alla domanda di simulazione e chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
3.1: Prezzo dell'unico contratto di compravendita
Gli attori avevano dichiarato e provato che il prezzo della compravendita era pari a €uro 450.000,00, così risultante: €uro 134.760,00 , versata prima e fuori dal rogito;
€uro 215.240.00 indicati nello stesso rogito mediante mutuo bancario contratto dagli acquirenti e versati ai venditori, che ne rilasciarono quietanza;
e €uro
100.000,00 costituiti da quattro assegni, di cui tre (per €uro 35.000,00) pagati e quello di €uro 65.000,00, oggetto di causa. Per tale comportamento era stata sporta querela e la Corte di Appello di Bari in sede penale aveva dato atto che il prezzo pag. 3/7 complessivo era stato di €uro 450.000,00. Il Giudice di prime cure, al contrario, aveva travisato i fatti. Eccepivano altresì la falsità del preliminare acquisito in giudizio che avevano disconosciuto in quanto falso nel contenuto e nelle firme e per il quale non era stata avanzata istanza di verificazione, sicché il Giudice non avrebbe dovuto tenerne conto. Quanto alla prova testimoniale, il Giudice aveva errato nel non tenerne conto anche perché alcuna eccezione era stata mossa dalle controparti e pertanto anche dalla prova testimoniale potevano essere tratti elementi dai quali dedurre che il prezzo reale della compravendita era stato di €uro 450.000,00 e non altro. In sede penale era poi risultato che l'assegno era stato tratto sul conto di un terzo ed era comunque privo di copertura. Tali circostanze rendevano ammissibile la domanda revocatoria di cui illustravano i presupposti e che veniva reiterata, con richiesta di riforma della sentenza nei sensi illustrati, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto del gravame, da ritenersi infondato. In particolare, quanto al prezzo del contratto, ritenevano corretti rilievi operati dal Giudice di prime cure: l'importo originario era stato concordato in
€ro 390.000,00, poi ridotto in sede di stipula dell'atto pubblico a €uro 350.000,00, né era stato esibito altro contratto preliminare dal contenuto differente rispetto a quello esibito dall'istituto di credito. Quanto agli assegni bancari, agli stessi non poteva essere attribuita valenza probatoria, trattandosi di titoli astratti. Quanto alla asserita falsità del contratto preliminare esibito dalla ribadivano che non era stata CP_3 dimostrata l'esistenza di un altro presunto contratto dal contenuto differente rispetto a quello esibito dall'istituto di credito, che gli attori avevano disconosciuto dopo averne richiesta l'acquisizione e in ogni caso sul suo contenuto avrebbe prevalso quello dell'atto pubblico di compravendita. Inoltre anche la accertata responsabilità penale doveva essere considerata ininfluente nel giudizio. Quanto alla domanda revocatoria, la stessa era da ritenersi inammissibile tenuto conto che gli appellanti avevano dichiarato di non insistere nella domanda di simulazione della separazione consensuale dei coniugi;
inoltre, la domanda revocatoria era infondata, non sussistendone tutti i presupposti, non avendo gli appellanti fornito alcun elemento utile a dimostrare la loro domanda.
Concludevano per il rigetto del gravame, vinte le spese
La causa veniva quindi trattenuta una prima volta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo per impossibilità di formare il collegio ed essere nuovamente riservata a sentenza in data 7 novembre 2025. pag. 4/7 Con le comparse conclusionali le parti definivano le rispettive richieste. In particolare, parte appellante riteneva legittimo il deposito della sentenza penale di appello di condanna del e della successiva ordinanza di Cassazione che, CP_2 respingendo il ricorso, aveva sancito la irrevocabilità della pronuncia, cui le parti appellate si erano opposte.
4: Motivi della decisione
L'appello è infondato e i motivi posti a fondamento dello stesso possono essere trattati congiuntamente, data la loro connessione.
Ritiene la Corte che la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal Giudice di prime cure sia corretta ed esente da vizi logici e di applicazione della normativa richiamata.
In particolare, quanto alla ricostruzione del fatto storico, parte appellante ha sostenuto l'esistenza di un contratto preliminare in cui sarebbe stato concordato il prezzo della compravendita in €uro 450.000,00, affermando testualmente che nell'atto pubblico era stata indicata, per fini fiscali, una somma differente, senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso.
Al di là della dubbia liceità di tale condotta, diretta comunque a frodare la legge, risulta acquisito a seguito di ordine del Giudice e su richiesta degli originari attori il preliminare che le parti avrebbero sottoscritto, nel quale risultava comunque una somma maggiore rispetto a quella dell'atto definitivo (€uro 390.00,00) e difforme da quella assunta o ricordata dagli attori, che ne disconobbero l'autenticità sia in ordine al contenuto che alle sottoscrizioni.
Dovendosi fare riferimento al solo atto pubblico, risulta comprovata la corresponsione da parte degli odierni appellati della somma di €uro 350.000,00, cui va sommato l'ulteriore importo di €uro 35.000,00, di cui agli assegni che la parte venditrice ha dichiarato di avere comunque percepito, senza causa apparente, atteso che detto importo non trova corrispondenza in alcun atto valido e vincolante tra le parti. Poiché parte appellata non intese proporre istanza di verificazione, alcun preliminare può essere preso in considerazione: ma anche ove ve ne fosse stata la acquisizione o la utilizzabilità, in alcun modo il contenuto del preliminare avrebbe potuto prevalere su quello dell'atto pubblico.
È nota la granitica Giurisprudenza che in caso di difformità riconosce validità unicamente al contenuto dell'atto definito, sul presupposto che lo stesso contenga la pag. 5/7 reale volontà delle parti, che potrebbe anche essere mutata, tra il preliminare ed il definitivo, per i motivi più disparati. Ove le parti avessero voluto – al contrario – preservare alcune clausole del preliminare, avrebbero dovuto predisporre contestualmente alla redazione dell'atto pubblico e sottoscrivere altro e separato documento nel quale consacrare la loro reale volontà.
Nulla di tutto ciò.
Quanto alla incidenza della prova testimoniale, la stessa è stata ritenuta dal
Giudice di prime cure non utilizzabile, attesa la natura delle dichiarazioni rese che erano comunque dirette a sconfessare il contenuto dell'atto pubblico e tanto al di là della qualità personale delle parti o della loro effettiva conoscenza dei fatti dedotti in giudizio.
In merito alla rilevanza delle sentenze penali, le stesse potrebbero assurgere al ruolo di prova atipica: tuttavia le risultanze del detto processo, conclusosi con la condanna definitiva del , non possono essere considerate nel presente giudizio CP_2 atteso che le circostanze emerse in detta sede, valutabili ai fini della pronuncia di responsabilità dell'imputato, non possono riverberarsi nel presente processo di secondo grado, atteso che non vi è stata pronuncia in merito alla validità dell'atto pubblico che continua a spiegare la sua piena efficacia tra le parti.
In conseguenza di quanto esposto, manca nel presente giudizio ogni antecedente logico alla disamina dei presupposti per la configurazione della domanda revocatoria;
né, in assenza di una richiesta in tal senso di parte appellante, può essere valutata la condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede di cui alla sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva a seguito del giudizio innanzi la S.C. di Cassazione, che dichiarò inammissibile il ricorso.
L'appello va pertanto rigettato
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. Vengono liquidate ai minimi dello scaglione riferito al valore della domanda, stante la non complessità delle questioni trattate.
6: contributo unificato
pag. 6/7 Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 316/2021, promossa da e Parte_1
contro e , avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1 CP_2 nr. 1330/2020, pronunciata dal Tribunale di Trani e resa pubblica in data 18 settembre 2020, a definizione del giudizio RG 143/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello b) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di e , che, come da motivazione, Controparte_1 CP_2 liquida in €uro 7.160,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
c) dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
pag. 7/7
La Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Stefano Pescatore G.A. - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili sotto il numero d'ordine 316/2021, promossa da
(c.f. e ( c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi dagli avvocati Costanzo Di PA (c.f.
[...] C.F._3
e OL Di PA (c.f. ), con domicilio eletto in Canosa
[...] CodiceFiscale_4 di Puglia alla via Imbriani 30,
pec: Email_1
appellanti
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_5 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Lops (c.f. C.F._6 [...]
) con domicilio eletto in Canosa di P. alla Via Alfieri, 20 C.F._7
pec: Email_2
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1330/2020, pronunciata dal Tribunale di
Trani e resa pubblica in data 18 settembre 2020, a definizione del giudizio RG
143/2015, non notificata. Appello del 2 marzo 2021
Conclusioni: all'udienza del 7 novembre 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato. Svolgimento del processo
1: giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e esponendo di avere CP_2 Controparte_1 venduto ai convenuti nell'anno 2010 un immobile al prezzo convenuto di €uro
450.000,00, anche se nell'atto notarile era stata indicata per motivi fiscali la somma di €uro 350.000,00. La differenza avrebbe dovuto essere versata a mezzo assegni, uno dei quali tuttavia recava l'importo in cifre di €uro 65.000,00 ma quello in lettere di €uro 65,00. Poiché i convenuti si erano poi separati, chiedevano dichiararsi la nullità per simulazione della intervenuta separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Trani con decreto del 12 agosto 2014 n. 1493/2014 R.G.T., nonché dell'atto rogato dal notaio di Bari in data 31 ottobre 2014, repertorio n. Per_1
3088/2320, trascritta a Trani il 28 novembre 2014, avente ad oggetto la cessione di beni da a in esecuzione dell'accordo di CP_2 Controparte_1 separazione personale consensuale omologato;
in subordine, ai sensi dell'art. 2901
c.c., revocarsi la predetta cessione dei beni con la quale entrambi i convenuti avevano arrecato pregiudizio al credito degli attori;
dichiararsi altresì che la compravendita inter partes rogata dal notaio il 14.9.2010, con Persona_2 riferimento al prezzo ivi indicato, era viziata da simulazione relativa parziale e che il prezzo reale ed effettivo fu di €uro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila), con condanna delle controparti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di €uro 65.000,00 oltre accessori e spese di lite.
Si costituivano in giudizio in convenuti contestando la domanda di cui chiedevano il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano dichiarare l'inadempimento degli attori agli obblighi assunti nell'atto di compravendita rogato dal Notaio Per_2 in data 14/9/2010, rep. 691/512, ed in particolare, la mancata cancellazione
[...] dell'ipoteca legale di €uro 137.346,52 iscritta a Trani il per l'effetto, quindi, autorizzare i coniugi ad effettuarne la cancellazione con condanna Persona_3 degli attori al pagamento, in favore dei convenuti, della pari somma, oltre la condanna lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. e spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale
(interrogatorio formale degli attori e prove testimoniali ) e infine decisa con la sentenza appellata.
pag. 2/7 2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese di lite. In particolare, rilevava come con contratto preliminare di vendita del 22 febbraio 2010 gli attori avevano promesso di vendere ai convenuti il fabbricato di loro proprietà al prezzo complessivo convenuto ed accettato a corpo di
€uro 390.000,00. Con successivo contratto di compravendita del 14 settembre 2010 veniva alienato l'immobile al prezzo di €uro 350.000,00, di cui €uro 134.760,00 già corrisposti e il residuo di €uro 215.240,00 da corrispondersi a mezzo accensione di mutuo ipotecario. Preso atto che la somma di €uro 450.000,00 dichiarata in citazione, non aveva trovato alcun riscontro, stante la presenza di un diverso contratto che gli attori avevano disconosciuto, dopo averne richiesta l' acquisizione, negando l'autenticità delle firme e del contenuto in relazione proprio al prezzo, il
Giudice rilevava che comunque l'unica fonte dei diritti inerenti al negozio era costituito dal contratto definitivo che aveva superato la disciplina del preliminare, non essendo stato provata in maniera idonea – ovvero per iscritto , visto che oggetto del contratto erano beni immobili – la presenza di un differente accordo tra le parti contemporaneo alla stipula del definitivo, da cui potesse evincersi la sopravvivenza di alcune prestazioni di cui al preliminare, risultando irrilevanti le prove orali, ritenute imprecise ed inattendibili. La domanda principale veniva quindi rigettata.
Pari sorte subiva la domanda riconvenzionale dei convenuti per non avere provato gli stessi l'effettiva ed attuale esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di compravendita, così come la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
3: giudizio di secondo grado
Proponevano appello gli originari attori, rinunciando alla domanda di simulazione e chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
3.1: Prezzo dell'unico contratto di compravendita
Gli attori avevano dichiarato e provato che il prezzo della compravendita era pari a €uro 450.000,00, così risultante: €uro 134.760,00 , versata prima e fuori dal rogito;
€uro 215.240.00 indicati nello stesso rogito mediante mutuo bancario contratto dagli acquirenti e versati ai venditori, che ne rilasciarono quietanza;
e €uro
100.000,00 costituiti da quattro assegni, di cui tre (per €uro 35.000,00) pagati e quello di €uro 65.000,00, oggetto di causa. Per tale comportamento era stata sporta querela e la Corte di Appello di Bari in sede penale aveva dato atto che il prezzo pag. 3/7 complessivo era stato di €uro 450.000,00. Il Giudice di prime cure, al contrario, aveva travisato i fatti. Eccepivano altresì la falsità del preliminare acquisito in giudizio che avevano disconosciuto in quanto falso nel contenuto e nelle firme e per il quale non era stata avanzata istanza di verificazione, sicché il Giudice non avrebbe dovuto tenerne conto. Quanto alla prova testimoniale, il Giudice aveva errato nel non tenerne conto anche perché alcuna eccezione era stata mossa dalle controparti e pertanto anche dalla prova testimoniale potevano essere tratti elementi dai quali dedurre che il prezzo reale della compravendita era stato di €uro 450.000,00 e non altro. In sede penale era poi risultato che l'assegno era stato tratto sul conto di un terzo ed era comunque privo di copertura. Tali circostanze rendevano ammissibile la domanda revocatoria di cui illustravano i presupposti e che veniva reiterata, con richiesta di riforma della sentenza nei sensi illustrati, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto del gravame, da ritenersi infondato. In particolare, quanto al prezzo del contratto, ritenevano corretti rilievi operati dal Giudice di prime cure: l'importo originario era stato concordato in
€ro 390.000,00, poi ridotto in sede di stipula dell'atto pubblico a €uro 350.000,00, né era stato esibito altro contratto preliminare dal contenuto differente rispetto a quello esibito dall'istituto di credito. Quanto agli assegni bancari, agli stessi non poteva essere attribuita valenza probatoria, trattandosi di titoli astratti. Quanto alla asserita falsità del contratto preliminare esibito dalla ribadivano che non era stata CP_3 dimostrata l'esistenza di un altro presunto contratto dal contenuto differente rispetto a quello esibito dall'istituto di credito, che gli attori avevano disconosciuto dopo averne richiesta l'acquisizione e in ogni caso sul suo contenuto avrebbe prevalso quello dell'atto pubblico di compravendita. Inoltre anche la accertata responsabilità penale doveva essere considerata ininfluente nel giudizio. Quanto alla domanda revocatoria, la stessa era da ritenersi inammissibile tenuto conto che gli appellanti avevano dichiarato di non insistere nella domanda di simulazione della separazione consensuale dei coniugi;
inoltre, la domanda revocatoria era infondata, non sussistendone tutti i presupposti, non avendo gli appellanti fornito alcun elemento utile a dimostrare la loro domanda.
Concludevano per il rigetto del gravame, vinte le spese
La causa veniva quindi trattenuta una prima volta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo per impossibilità di formare il collegio ed essere nuovamente riservata a sentenza in data 7 novembre 2025. pag. 4/7 Con le comparse conclusionali le parti definivano le rispettive richieste. In particolare, parte appellante riteneva legittimo il deposito della sentenza penale di appello di condanna del e della successiva ordinanza di Cassazione che, CP_2 respingendo il ricorso, aveva sancito la irrevocabilità della pronuncia, cui le parti appellate si erano opposte.
4: Motivi della decisione
L'appello è infondato e i motivi posti a fondamento dello stesso possono essere trattati congiuntamente, data la loro connessione.
Ritiene la Corte che la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal Giudice di prime cure sia corretta ed esente da vizi logici e di applicazione della normativa richiamata.
In particolare, quanto alla ricostruzione del fatto storico, parte appellante ha sostenuto l'esistenza di un contratto preliminare in cui sarebbe stato concordato il prezzo della compravendita in €uro 450.000,00, affermando testualmente che nell'atto pubblico era stata indicata, per fini fiscali, una somma differente, senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso.
Al di là della dubbia liceità di tale condotta, diretta comunque a frodare la legge, risulta acquisito a seguito di ordine del Giudice e su richiesta degli originari attori il preliminare che le parti avrebbero sottoscritto, nel quale risultava comunque una somma maggiore rispetto a quella dell'atto definitivo (€uro 390.00,00) e difforme da quella assunta o ricordata dagli attori, che ne disconobbero l'autenticità sia in ordine al contenuto che alle sottoscrizioni.
Dovendosi fare riferimento al solo atto pubblico, risulta comprovata la corresponsione da parte degli odierni appellati della somma di €uro 350.000,00, cui va sommato l'ulteriore importo di €uro 35.000,00, di cui agli assegni che la parte venditrice ha dichiarato di avere comunque percepito, senza causa apparente, atteso che detto importo non trova corrispondenza in alcun atto valido e vincolante tra le parti. Poiché parte appellata non intese proporre istanza di verificazione, alcun preliminare può essere preso in considerazione: ma anche ove ve ne fosse stata la acquisizione o la utilizzabilità, in alcun modo il contenuto del preliminare avrebbe potuto prevalere su quello dell'atto pubblico.
È nota la granitica Giurisprudenza che in caso di difformità riconosce validità unicamente al contenuto dell'atto definito, sul presupposto che lo stesso contenga la pag. 5/7 reale volontà delle parti, che potrebbe anche essere mutata, tra il preliminare ed il definitivo, per i motivi più disparati. Ove le parti avessero voluto – al contrario – preservare alcune clausole del preliminare, avrebbero dovuto predisporre contestualmente alla redazione dell'atto pubblico e sottoscrivere altro e separato documento nel quale consacrare la loro reale volontà.
Nulla di tutto ciò.
Quanto alla incidenza della prova testimoniale, la stessa è stata ritenuta dal
Giudice di prime cure non utilizzabile, attesa la natura delle dichiarazioni rese che erano comunque dirette a sconfessare il contenuto dell'atto pubblico e tanto al di là della qualità personale delle parti o della loro effettiva conoscenza dei fatti dedotti in giudizio.
In merito alla rilevanza delle sentenze penali, le stesse potrebbero assurgere al ruolo di prova atipica: tuttavia le risultanze del detto processo, conclusosi con la condanna definitiva del , non possono essere considerate nel presente giudizio CP_2 atteso che le circostanze emerse in detta sede, valutabili ai fini della pronuncia di responsabilità dell'imputato, non possono riverberarsi nel presente processo di secondo grado, atteso che non vi è stata pronuncia in merito alla validità dell'atto pubblico che continua a spiegare la sua piena efficacia tra le parti.
In conseguenza di quanto esposto, manca nel presente giudizio ogni antecedente logico alla disamina dei presupposti per la configurazione della domanda revocatoria;
né, in assenza di una richiesta in tal senso di parte appellante, può essere valutata la condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede di cui alla sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva a seguito del giudizio innanzi la S.C. di Cassazione, che dichiarò inammissibile il ricorso.
L'appello va pertanto rigettato
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. Vengono liquidate ai minimi dello scaglione riferito al valore della domanda, stante la non complessità delle questioni trattate.
6: contributo unificato
pag. 6/7 Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 316/2021, promossa da e Parte_1
contro e , avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1 CP_2 nr. 1330/2020, pronunciata dal Tribunale di Trani e resa pubblica in data 18 settembre 2020, a definizione del giudizio RG 143/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello b) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di e , che, come da motivazione, Controparte_1 CP_2 liquida in €uro 7.160,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
c) dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
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